Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 agosto 2004
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Macerata in data 13 dicembre 2003, e trasmessa dalla regione Marche in data 1° marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino»;
Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Marche;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in San Severino Marche (Macerata) il 7 maggio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004;
Vista la nota della regione Marche tesa ad ottenere che la base ampelografica della tipologia «"I Terreni di Sanseverino" moro» sia formata dal 60% dal vitigno Montepulciano, cosi' come richiesto in pubblica audizione dagli interessati e proposto dal Comitato sopra citato, e non come indicato, per mero errore materiale, nel disciplinare annesso al parere sopracitato;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «I Terreni di Sanseverino» ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
2. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004.
 
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2004, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2004, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «I Terreni di San severino» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «I TERRENI DI SANSEVERINO»

Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«I Terreni di Sanseverino» rosso;
«I Terreni di Sanseverino» rosso superiore;
«I Terreni di Sanseverino» rosso passito;
«I Terreni di Sanseverino» moro.
Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«I Terreni di Sanseverino» rosso (anche nelle tipologie passito e superiore):
Vernaccia nera: minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varieta' a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Mare, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%;
«I Terreni di Sanseverino» moro:
Montepulciano: minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varieta' a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 40%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata.
Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «I Terreni di Sanseverino» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo della denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» esclusivamente i vigneti posti ad una quota sul livello del mare inferiore a 500 metri.
Per i nuovi impianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3000.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino tenuto conto dell'evoluzione tecnico agronomica.
Sono ammessi, per i nuovi impianti le forme di allevamento in parete anche con cordone permanente.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» la produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico volumico
Tipologia |Produzione uva Tonn/ha| naturale min. % vol. ===================================================================== Rosso | 9,0 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- Rosso superiore| 8,0 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Rosso passito | 8,0 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Moro | 8,0 | 12,00

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto la partita.
Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 43%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia e' consentito che le suddette operazioni, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, siano effettuate in cantine situate nei comuni contigui alla zona di produzione della denominazione di origine e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» possono essere destinate alla produzione della tipologia «passito» e le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igrotermocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.
Il periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacita' massima di 500 litri per un periodo di almeno due anni.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Prima di essere immessi al consumo i vini a denominazione di origine controllata «I Terreni di Sanseverino» devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:

=====================================================================
Tipologia | Mesi | Decorrenza ===================================================================== Rosso | 18 |1 dicembre successivo alla vendemmia Rosso superiore | 24 |1 dicembre successivo alla vendemmia Rosso passito | 24 |1 dicembre successivo alla vendemmia Moro | 18 |1 dicembre successivo alla vendemmia

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«I Terreni di Sanseverino» rosso:
colore: rosso rubino;
sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
«I Terreni di Sanseverino» rosso superiore:
colore: rosso rubino intenso;
sapore: sapido, armonico,tipico, caratteristico;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
«I Terreni di Sanseverino» rosso passito:
colore: rosso rubino chiaro tendente al granato;
odore: intenso, caratteristico dell'appassimento;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,50% svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;
acidita' volatile corretta: massimo 1,5 g/l;
«I Terreni di Sanseverino» moro:
colore: rosso rubino intenso;
sapore: armonico, talvolta di frutta rossa;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' conentita, alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Confezionamento

Per l'immissione al consumo dei vini «I Terreni di Sanseverino» sono ammessi recipienti fino a 5 litri.
La tipologia passito deve essere immessa al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiori a litri 0,750.
E 'consentito, per i recipienti di volume nominale fino a 0,375 litri e per i recipienti da 5 litri, l'uso del tappo a vite.
E' escluso, per tutti i recipienti, l'utilizzo del tappo a corona.
 
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