Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2004 (vai al sommario) |
REGIONE TOSCANA |
ORDINANZA 9 agosto 2004 |
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 - Modalita' di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese degli interventi inclusi nel piano approvato con ordinanza B/3 del 31 marzo 2004. (Ordinanza n. B/4). |
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IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci e' nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza; Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui e' stato integrato l'art. 1 comma 3 lettera c) dell'ordinanza n. 3321/2003; Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi delle ordinanze sopra richiamate; Vista la propria ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 con la quale e' stato approvato il piano degli interventi prioritari da eseguire, nei territori delle Province di Lucca e Pistoia, individuati gli enti attuatori ed attribuiti a ciascuno di essi i relativi finanziamenti; Considerato che tale ordinanza rimandava ad un successivo provvedimento commissariale l'individuazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese degli interventi inclusi nel piano approvato con Ordinanza B/3 del 31 marzo 2004; Vista la decisione del comitato tecnico per la programmazione del 20 novembre 2003, come integrata e modificata dalla decisione del 29 aprile 2004, che individua le strutture organizzative della Regione Toscana, poste all'interno delle direzioni generali, che svolgono attivita' di supporto ai commissari delegati; Ordina: Il ribasso d'asta conseguito nell'aggiudicazione dei lavori non e' a disposizione degli enti attuatori ed i relativi importi saranno utilizzati dal Commissario delegato per il finanziamento di ulteriori interventi da individuare con apposita ordinanza da redigere a cura della direzione generale politiche territoriali e ambientali - settore tutela del territorio; per tutte le attivita' di seguito indicate le strutture di supporto al Commissario delegato sono costituite dagli Uffici regionali per la tutela del territorio di Lucca e Pistoia ai quali gli enti attuattori sono tenuti a riferirsi indirizzando la corrispondenza e la documentazione per la gestione degli interventi; l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi inclusi nell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, relativamente alle quote erogate in acconto, sara' effettuata con le seguenti modalita': acconto del 50% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto dei lavori, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al Commissario delegato per gli eventi in oggetto utilizzando lo schema di cui all'allegato A alla presente ordinanza; ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto dei lavori, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al Commissario delegato per gli eventi in oggetto utilizzando lo schema di cui all'allegato B alla presente ordinanza. La richiesta puo' essere inoltrata quando almeno il 70% di quanto precedentemente erogato e' stato utilizzato, oppure quando il responsabile unico del procedimento attesta l'insufficienza delle somme erogate e disponibili per la copertura di crediti esigibili di terzi nei confronti dell'ente attuatore; La rendicontazione delle spese di ciascun intervento, relativamente alle quote erogate in acconto di cui sopra, sara' effettuata dagli enti attuattori con cadenza trimestrale inoltrando al Commissario delegato la documentazione di spesa progressivamente disponibile. Tale documentazione consistente in fatture/notule, provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati, dovra' essere trasmessa in copia conforme all'originale, congiuntamente all'invio della scheda di monitoraggio dell'intervento stesso; il monitoraggio degli interventi sara' effettuato dagli enti attuatori relativamente a ciascun intervento utilizzando la scheda allegata alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 20 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3.5.00, serie generale n. 101; le schede di monitoraggio allegate alla Circolare di cui al punto precedente sono compilate dagli enti attuatori a partire dalla data della gara di appalto fino alla conclusione di ogni adempimento relativo alla gestione dei lavori oggetto di monitoraggio e sono trasmesse ogni trimestre al Commissario delegato; le schede di monitoraggio sono integrate dagli enti attuatori con l'indicazione del tipo di procedura seguita per l'appalto dei lavori; l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi inclusi nell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004, relativamente alla quota di saldo, sara' effettuata su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al Commissario delegato per gli eventi in oggetto utilizzando lo schema di cui all'allegato C alla presente ordinanza. La richiesta potra' essere formulata secondo quanto indicato al punto 1 oppure al punto 2 dell'allegato C. In quest'ultimo caso e' necessario allegare una specifica dichiarazione del responsabile finanziario dell'ente attuatore che attesti l'impossibilita' dell'ente stesso ad anticipare con proprie risorse le somme necessarie per il pagamento a saldo delle spese relative all'intervento; i finanziamenti assegnati con ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 possono essere erogati, alle stesse condizioni stabilite con la presente ordinanza in merito ai ribassi d'asta, anche agli enti che per motivi di urgenza hanno avviato o concluso l'esecuzione di interventi con la stessa ordinanza approvati; le somme eventualmente spese dagli enti attuatori per finalita' non rispondenti a quelle dell'ordinanza n. 3321/03 sono soggette al recupero. Sono parimenti soggette a recupero le somme per le quali si ritardi a trasmettere senza giustificabile motivo il rendiconto e venga superato il termine assegnato dal Commissario per inoltrarlo e quelle non rendicontate entro i termini di cui all'allegato C, punto 2) alla presente ordinanza; di comunicare la presente ordinanza agli Enti attuattori degli interventi, alle Strutture regionali interessate, e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 9 agosto 2004 Il commissario delegato: Franci |
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