Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 luglio 2004, n. 231
Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2003, n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218»;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»;
Rilevata la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto regolamento;
Considerato che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente valutato l'estensione alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici a chiamata selettiva digitale (DSC) di tipo semplificato classe «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269 del 2001;
Ritenuta l'opportunita' di assimilare le unita' asservite agli impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 655 recante: «Misure urgenti in
materia di pesca ed acquacoltura», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1994, n. 280, cosi' recita:
«2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme
di sicurezza da applicarsi alle unita' che operano nei
limiti di cui al comma 1».
- Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218
recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate
alla pesca costiera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 ottobre 2002, n. 231.
- Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003 n. 54
recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto
ministeriale 5 agosto 2002, n. 218» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, recante:
«Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita» e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 177
alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale n.
218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato,
e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento). - 1. Il presente
regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi
alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e
locale, nonche' alle navi e galleggianti di 5ª categoria
destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca,
cosi' come definite dall'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi
da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia
nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si
applica tale normativa».



 
Art. 2.

1. Nell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n.
218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato,
e' il seguente:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Alle navi a vela
non provviste di motore, con vela di superficie
complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri
quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10
metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non
superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si
applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle
lettere «d», «e», «g» ed «h», e all'art. 27.
2. Le navi di cui al precedente comma possono essere
abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla
costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza
di navigazione.
2.-bis. Alle navi ed ai galleggianti, di 5ª categoria,
destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca
realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o
nelle rade, il presente regolamento si applica con le
limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.



 
Art. 3.

1. L'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:
«7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come individuato dall'Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.».



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale n.
218/2002, modificato dall'art. 3 del regolamento qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 11 (Mezzi di salvataggio collettivi delle navi
abilitate alla pesca costiera ravvicinata) - 1. Le navi
devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di
salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere
almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a
bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero
sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo
deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro
della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziche'
essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti
contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di
Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in
alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione
in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della
tabella allegata all'art. 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con
limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa
devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita'
sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in
modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di
emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente
dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani
dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono
utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite
di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri,
quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di
salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello
di emergenza. Il battello di emergenza, anziche' essere di
tipo approvato, puo' rispondere ai requisiti contenuti
nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.
4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate
di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati.
Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco
e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o
superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In
alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti
nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando
la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo
galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i
dispositivi di ammaino, anziche' di tipo approvato, possono
essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il
ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e'
uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di
dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di
dispositivi di ammaino conformi all'art. VII/32 del
protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte
d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e'
inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere
conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.
6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del
protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di
salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi
dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di
salvataggio e' attestata con decreto di approvazione
dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalita' di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 347, sentito un organismo notificato che effettuera' le
verifiche richieste dall'Amministrazione.
7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata
con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come
individuato dalla Organizzazione Idrografica Internazionale
di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di
Leuca (39°47'40" N - 018°22' 05" E) con Lumi i Butrintit
(39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono
essere dotate di zattere di salvataggio di capacita'
sufficiente per tutte le persone a bordo.
L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre
esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate
di un battello di emergenza qualora, in relazione alle
caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di
tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.».



 
Art. 4.

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:
«3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.».



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14 del decreto ministeriale n.
218/2002, modificato dall'art. 4 del regolamento qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 14. (Salvagente anulari) - 1. Le navi di
lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle
operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate
di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante
lunga almeno 30 metri.
2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali
o superiori a 10 metri devono essere dotate di un
salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica
e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di
sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di
luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due
salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola
galleggiante lunga almeno 3 metri.».



 
Art. 5.

1. L'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).».
2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unita' da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa:
a) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere:
«1) in DSC "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;»;
«2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»;
b) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;
c) le unita' da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz.
5. Le unita' da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.
6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza.
7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva CE 1999/05, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz.
9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.».
 
Art. 6.

1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 30 del decreto ministeriale n.
218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato,
e' il seguente:
«Art. 30 (Norme abrogate) - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto
del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere
applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca
costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le
20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.
2.-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente
all'art. 22, continua ad essere applicato alle sole navi
esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca
costiera ravvicinata entrale 20 miglia dalla costa fino al
31 dicembre 2004.».



 
Art. 7.

2. L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1
(previsto dall'articolo 4)

EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO»

I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato:
1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari;
4. bussole magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28;
7. estintori di incendio portatili;
8. ganci idrostatici;
9. imbarcazioni di salvataggio;
10. indumenti per la protezione termica;
11. luci per cinture di salvataggio;
12. razzi a paracadute a luce rossa;
13. salvagente anulari;
14. segnali a mano a luce rossa;
15. tute d'immersione;
16. zattere di salvataggio gonfiabili;
17. zattere di salvataggio rigide.».
 
Art. 8.

1. Le unita' da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere assoggettate, in materia di dotazioni radioelettriche, alle disposizioni applicabili a tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2004

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro
delle comunicazioni
Gasparri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 314
 
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