Gazzetta n. 208 del 4 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 agosto 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bianchimano Scarpato Carmela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Bianchimano Scarpato Carmela, nata i1 4 gennaio 1959 a Montevideo (Uruguay), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Doctora en derecho y ciencias sociales» conseguito in Uruguay in data 12 marzo 1987, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e', altresi', in possesso del titolo accademico di «Procurador» conseguito presso la Universidad de la Repubblica Oriental del Uruguay e rilasciato in data 14 giugno 1984; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Bianchimano Scarpato Carmela, nata il 4 gennaio 1959 a Montevideo (Uruguay), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 23 agosto 2004 p. Il direttore generale: Rettura |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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