Gazzetta n. 208 del 4 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 agosto 2004
Riconoscimento, al sig. Savini Gian Franco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Savini Gian Franco, nato a Caracas (Venezuela) l'11 marzo 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui e' in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» di Caracas il 9 settembre 1991;
Considerato inoltre che e' iscritto presso il «Colegio de Abogados del Distrito capital» dal 25 ottobre 1991 al n. 12810, come attestato dal «Colegio» stesso;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 aprile 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;
Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Savini Gian Franco, nato a Caracas (Venezuela) l'11 marzo 1965, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 23 agosto 2004
p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie di cui due vertono su:
1) diritto civile;
2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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