Gazzetta n. 208 del 4 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 19 agosto 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Paraeac Speranta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL VICE CAPO DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Paraeac Speranta, nata l'11 novembre 1971 a Bacau (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di inginer - profilul constructii - specializarea ingenierie civila conseguito presso la «Universitatea Tecnica Gh. Asachi» di Iasi (Romania) nella sessione di giugno 1997 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului» rumeno in data 15 agosto 1997, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire dal 2001, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri; Ritenuto che la sig.ra Paraeac abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 21 agosto 2003 con validita' fino al 21 agosto 2004 per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Alla sig.ra Paraeac Speranta, nata l'11 novembre 1971 a Bacau (Romania), cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 19 agosto 2004 Il vice capo del Dipartimento: Fedeli |
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