Gazzetta n. 207 del 3 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 11 agosto 2004 |
Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino; Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 222 del 21 settembre 2001 con il quale il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fmi dell'esportazione; Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 luglio 2004; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento; Si rinnova l'autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fui dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 24 settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo. La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la strutura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2004 Il direttore generale: Abate |
| Allegato
Denominazione della prova |Norma/metodo --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre |1990 GU CEE L 272 del 3 ottobre Alcalinita' delle ceneri |1990 All. pto 10 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/90 del 17 settembre |1990 GU CEE L 272 del 3 ottobre Ceneri |1990 All. pto 9 --------------------------------------------------------------------- Determinazione dell'acidita' | titolabile |AOAC 962.12 1997 --------------------------------------------------------------------- |DM 12 marzo 1986 Gazzetta Determinazione delle sostanze |Ufficiale - serie generale - n. fenoliche totali |161 del 14 luglio 1986 SO --------------------------------------------------------------------- Determinazione dell'Ocratossina A |AOAC 2001.01 |
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