Gazzetta n. 207 del 3 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 luglio 2004
Riconoscimento dell'acqua minerale «Nuova Fonte», in Zogno, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista la domanda in data 27 luglio 2002 con la quale la societa' Bracca acque minerali Sp.a. con sede in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nuova Fonte» che sgorga, nell'ambito del permesso di ricerca ubicato in localita' Orrido, nel territorio del comune di Zogno (Bergamo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto interministeriale salute, attivita' produttive 11 settembre 2003 e il decreto minsteriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione;
Visti i pareri della III sezione del consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 16 marzo 2004 e del 7 luglio 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Nuova Fonte» che sgorga, nell'ambito del permesso di ricerca ubicato in localita' Orrido, nel territorio del comune di Zogno (Bergamo).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunita' europee:
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 22 luglio 2004
Il direttore generale: Greco
 
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