Gazzetta n. 206 del 2 settembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2004 |
Autorizzazione, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ad assumere millecinquecento dirigenti scolastici e ad avviare procedure di reclutamento per ulteriori millecinquecento unita'. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; Visto l'art. 35, comma 4, deI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003, che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di millecinquecento dirigenti scolastici; Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 25 luglio 2003 e 2 marzo 2004, con le quali chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato art. 39, millecinquecento dirigenti scolastici per i quali si e' conclusa la procedura concorsuale autorizzata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002; Considerato altresi' che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con le note in data 5 settembre 2003 e 2 marzo 2004, ha rappresentato la necessita' di avviare, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 22, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, procedure di reclutamento per millecinquecento posti di dirigente scolastico, corrispondenti al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2003/2006; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), ed in particolare l'art. 3, comma 58, il quale esclude dal divieto di assunzioni il comparto della scuola; Tenuto conto delle ragioni di necessita' ed urgenza rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 2004; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di soddisfare le immediate esigenze di personale scolastico con qualifica dirigenziale, corrispondenti al 50 per cento dei posti individuati e disponibili, in relazione a quanto disciplinato dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 185, e' autorizzato ad assumere, nell'anno scolastico 2004-2005, millecinquecento dirigenti scolastici a seguito della procedura concorsuale riservata ai presidi incaricati, autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003. |
| Art. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e', altresi', autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per ulteriori millecinquecento unita' rispetto a quelli autorizzati con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 3 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti, il 2 agosto 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 8, foglio n. 367 |
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