Gazzetta n. 205 del 1 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 luglio 2004 |
Modalita' di determinazione della base di calcolo del canone di concessione per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e del relativo acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, della legge n. 326 del 2003; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 516, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004; Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 20 aprile 2004 S 77 - 065877 con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha indetto la procedura di selezione dei concessionari per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse; Visti i risultati della proceduta di selezione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2004, n. 151; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 luglio 2004, n. 1074, concernente le modalita' di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' i criteri di determinazione del saldo di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004; Visto l'art. 8 della convenzione di concessione per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse; Considerato che a far data dal 26 luglio 2004 i nulla osta di messa in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai concessionari; Considerato che entro il 13 settembre 2004 i concessionari devono richiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i nulla osta sostitutivi; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di contabilizzazione del canone di concessione; Decreta: Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto individua le modalita' di determinazione della base di calcolo del canone di concessione relativo all'attivazione ed alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' alle attivita' e funzioni connesse. 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente provvedimento, contenente i criteri di determinazione della base di calcolo del canone di concessione; c) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento, anche videoterminale, di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conforme alle regole tecniche degli apparecchi di gioco; d) canone di concessione, il canone a carico del concessionario, previsto dall'art. 8 della convenzione di concessione, di importo pari allo 0,3% delle somme giocate; e) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attivita' e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse; f) contatore CNTTOTIN, il contatore progressivo del volume di euro introdotti («CNTTOTIN»), espresso in centesimi di euro, previsto all'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 dicembre 2003, concernente le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di gioco; g) convenzione di concessione, l'atto di affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto di concessione; h) data di collegamento, la data di inizio delle attivita' di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS, ovvero la data di attivazione del collegamento di ciascun apparecchio di gioco collegato alla rete telematica in data successiva; i) dati delle partite, l'insieme di dati descritti in dettaglio nell'art. 2, comma 10, lettera i), del citato decreto del 4 dicembre 2003; j) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; k) nulla osta sostitutivo, il nulla osta rilasciato al concessionario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86; l) periodo contabile, il periodo, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, che intercorre tra il giorno 1° e il giorno 15 di ciascun mese ovvero tra il giorno 16 e la fine di ciascun mese; m) PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta anche nulla osta sostitutivo; n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale di AAMS; o) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema, ubicato nel territorio italiano, per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi collegati alla rete telematica. |
| Art. 2. Determinazione della base di calcolo del canone di concessione
1. A partire dalla data di inizio dell'attivita' di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS, la base di calcolo del canone di concessione e' determinata, per ciascun apparecchio di gioco, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto direttoriale n. 1074 del 2004. |
| Art. 3. Determinazione della base di calcolo
1. Per ciascun apparecchio di gioco, munito di nulla osta rilasciato al concessionario antecedentemente al provvedimento di AAMS che fissa la data di inizio delle attivita' di conduzione della rete telematica, il canone di concessione e' dovuto sulle somme giocate a partire dal 26 luglio 2004. 2. Per ciascun apparecchio di gioco, munito di nulla osta sostitutivo, il canone di concessione e' dovuto sulle somme giocate a partire dal 14 settembre 2004. 3. Per gli apparecchi di gioco di cui ai commi 1 e 2, con data di collegamento entro il 31 ottobre 2004, la determinazione della base di calcolo del canone di concessione si effettua secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico. 4. Per gli apparecchi di gioco di cui ai commi 1 e 2, con data di collegamento successiva al 31 ottobre 2004, la determinazione della base di calcolo del canone di concessione si effettua secondo i criteri definiti nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico. 5. Per gli apparecchi di gioco di cui ai commi 1 e 2, in tutti i casi in cui non sia possibile la lettura dei dati registrati negli appositi contatori, la base di calcolo del canone di concessione e' determinata con riferimento ai valori forfetari stabiliti da AAMS con proprio provvedimento. |
| Art. 4. Importi da versare
1. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 3, comma 3, il canone di concessione e' versato entro il termine di versamento del PREU relativo al periodo contabile durante il quale interviene la data di collegamento, unitamente al canone di concessione maturato sulle somme giocate nel periodo che intercorre tra la data di collegamento ed il termine del periodo contabile stesso. 2. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 3, commi 4 e 5, il versamento del canone di concessione e' effettuato entro il 5 novembre 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2004 Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, Registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 5 |
| Allegato tecnico
contenente i criteri per la determinazione della base per il calcolo del canone di concessione relativo all'attivazione ed alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' alle attivita' e funzioni connesse.
1. Apparecchi di gioco con data di collegamento entro il 31 ottobre (art. 3, comma 3, del presente decreto). Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto n. 1074 del 2004, il concessionario rileva il valore del contatore CNTTOTIN alla data di collegamento. Tale valore costituisce la base di calcolo del canone di concessione dovuto fino alla data di collegamento, per ciascun apparecchio di gioco con nulla osta rilasciato al concessionario a partire dal 26 luglio 2004. Per gli apparecchi di gioco con nulla osta sostitutivo, la base di calcolo del canone di concessione dovuto fino alla data di collegamento, e' determinata in misura forfetaria come di seguito riportato. Piu' precisamente, indicando per ciascun apparecchio di gioco con: C1 il valore del contatore CNTTOTIN rilevato alla data di collegamento; GT i giorni che intercorrono tra la data di rilascio del primo nulla osta e la data di collegamento. La base di calcolo forfetaria giornaliera bc risulta, per ciascun apparecchio di gioco, pari a:
bc = C1 : GT
Indicando con GC i giorni (non superiori a 48) che intercorrono tra il 14 settembre 2004 e la data di collegamento, la base di calcolo da utilizzare per la determinazione del canone di concessione dovuto per ciascun apparecchio di gioco, risulta pari a:
BF = bc x GC
2. Apparecchi di gioco con data di collegamento successiva al 31 ottobre (art. 3, comma 4, del presente decreto). Secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2 del decreto n. 1074 del 2004, il concessionario rileva al 31 ottobre il valore del contatore CNTTOTIN. Tale valore costituisce la base di calcolo del canone di concessione dovuto fino al 31 ottobre 2004, per ciascun apparecchio di gioco con nulla osta rilasciato al concessionario a partire dal 26 luglio 2004, ovvero, con nulla osta sostitutivo, dal 14 settembre 2004. Per tali apparecchi di gioco le modalita' di calcolo sono analoghe a quelle di cui al precedente paragrafo 1, con la precisazione che GC in tal caso e' pari a 48. |
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