Gazzetta n. 205 del 1 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 luglio 2004 |
Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 dicembre 2002 al laboratorio «Sanniolab», in Campochiaro ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003, con il quale il laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo zona industriale, accreditato dall'organismo SINAL - (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, e' stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore oleicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, fino al 19 dicembre 2005 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate; Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 ottobre 2006; Considerato altresi', che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 14 luglio 2004, numero di protocollo 14073/04/PB/pb che il laboratorio in argomento ha richiesto la sospensione dell'accreditamento; Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento; Decreta: Articolo unico L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2002, con il quale il laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, e' stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, e' revocata a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2004 Il direttore generale: Abate |
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