Gazzetta n. 205 del 1 settembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2004
Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli», in Ascoli Piceno al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 183 dell'8 agosto 2001 con il quale il Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Marino Basso n. 112, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 agosto 2004;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Si rinnova l'autorizzazione al Laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Marino Basso n. 112, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

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Denominazione Norma/metodo
della prova --------------------------------------------------------------------- Acidità totale Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990

Acidità volatile Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990

Anidrite solforosa Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990

Caratteristiche Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
cromatiche del 03/10/1990

Densità Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990

Estratto secco Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990

Grado alcolico Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990

Grado rifrattometrico Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990

Ibridi produttori DM 12/03/1986 GU SG n. 161 14/07/1986
diretti SO n. 58 DM n. 12 30/12/1986

Metanolo DM 12/03/1986 GU SG n. 161 14/07/1986
SO n. 58 DM n. 12 30/12/1986

PH Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990

Zuccheri Reg. CEE 2676/90 del 17/09/1990 GU CEE L 272
del 03/10/1990
 
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