Gazzetta n. 205 del 1 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 agosto 2004 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona (Macerata) il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003; Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla azienda vitivinicola Rocchi Paris & C. s.s. con sede in Caldarola (Macerata), in data 26 settembre 2003; Viste le note della regione Marche, della Camera di commercio di Macerata e del Consorzio di tutela del vino «Vernaccia di Serrapetrona», con le quali vengono richieste alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dovute ad errori materiali, e relative alla possibilita' della scelta vendemmiale verso la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi»; Esaminato il successivo accordo, trasmesso dalla regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed, in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata azienda Rocchi Paris; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2004, sostituente il parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2004. 3. La denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2004, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona». 3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 3. 1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento: di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. 2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purche' documentabili. 3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia. |
| Art. 4. 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona», prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 2003, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», a decorrere dalla data in cui potra' essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione. 2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla Camera di commercio competente per territorio. 3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona». |
| Art. 5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 agosto 2004 Il direttore generale: Abate |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VERNACCIA DI SERRAPETRONA»
Art. 1. Denominazione del vino spumante La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», e' riservata al vino spumante nelle tipologie secco e dolce, gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Art. 2. Vitigni ammessi Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Vernaccia nera per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione del vino «Vernaccia di Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche. Tale zona e' cosi' delimitata: a est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, la linea di delimitazione segue, verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino fino a intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche. Lungo detta strada, verso nord-ovest, raggiunge e segue quella che attraverso la localita' Terrante passando per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e all'altezza della q. 391, piega verso nord-ovest per raggiungere Cusiano. Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la Casette fino al bivio per la Maesta' (q. 249); da dove verse nordovest e attraverso c. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che da Casette conduce alla localita' Uvaiolo. Da q. 315 prosegue verso sud-ovest sino a incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303. Dalla q. 303 in linea retta verso sud-ovest, attraversando la localita' Uvaiolo, raggiunge q. 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud-ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (q. 474,) prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano perle quote 446, 613 e 583 fino a incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti. La linea di delimitazione inizialmente verso ovest segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimita' di C. Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest, raggiunge (in prossimita' del km 62,5) la strada statale 77. Prosegue su detta statale verso nord-est, fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimita' di C. Serani; da questo punto segue verso nord-ovest il confine comunale di Belforte fino a incrociare quello di Serrapetrona, e lungo quest'ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche. Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante «Vernaccia di Serrapetrona» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di giacitura ed orientamento adatti con una altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, la densita' minima ad ettaro deve essere di 2.200 ceppi. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» non deve superare le 10 tonnellate per ettaro. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata. in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve che concorrono alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» non deve essere inferiore a 9.5% voI., prima dell'appassimento. Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona». Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non piu' del 60% delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificato all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalita' da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto ad appassimento, fino ad assicurare al mosto cosi' ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' consentito l'uso di impianti di ventilazione. Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento puo' essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di essere assemblato. Il vino cosi' ottenuto verra' sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e non potra' essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve. La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%. Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 63% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino. Art. 6. Caratteristiche al consumo Il vino di cui all'art. 1, deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche: spuma: persistente a grana fine; colore: dal granato al rubino; odore: caratteristico vinoso; sapore: caratteristico, da secco a dolce, con fondo gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto il limite dell'estratto non riduttore minimo dell'acidita' totale. Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino spumante di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria, tenuta, podere, sono consentite in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Sulle bottiglie contenenti il vino «Vernaccia di Serrapetrona» puo' figurare l'annata di produzione delle uve. Art. 8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiore a 3 litri. |
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