Gazzetta n. 205 del 1 settembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 20 luglio 2004 |
Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che, all'art. 9, comma 1, dispone che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente; Visto altresi' l'art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che prevede incentivi nazionali e regionali per la promozione dell'uso delle diverse tecnologie di fonti rinnovabili di energia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Ritenuto opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 «Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»; Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Considerato che l'attuazione del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, data la complessita' del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di messa a punto delle regole piu' lungo rispetto a quanto previsto nello stesso decreto; Considerato altresi' il carattere innovativo del meccanismo, tale da richiedere adeguata gradualita' degli obiettivi e l'avvio di idonee misure di accompagnamento; Ritenuto che gli obblighi in capo ai distributori di energia elettrica, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato decreto, debbano decorrere dal momento in cui le regole sono pienamente definite; Considerato altresi' il permanere dell'esigenza di fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonche' di definire le modalita' per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione; Considerato che l'introduzione di elementi atti a dare adeguata risposta alle esigenze emerse puo' meglio esplicarsi attraverso l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 e l'emanazione di un nuovo provvedimento, facendo salvo, tuttavia, le attivita' svolte nel periodo trascorso; Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 17 giugno 2004; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il presente decreto: a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, nonche' le modalita' per la determinazione degli obiettivi specifici da inserire in ciascuna concessione per l'attivita' di distribuzione di energia elettrica; b) stabilisce i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia; c) definisce le modalita' per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi. |
| Art. 2. Definizioni e fattori di conversione
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai rispettivi poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili vengono stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. 3. La conversione dei kWh in tep viene effettuata utilizzando l'equivalenza 1 kWh = 0,22x10(elevato)-3 tep per il primo anno di applicazione del presente decreto. Il fattore di conversione dei kWh in tep puo' essere aggiornato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza. 4. Per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti. 5. Per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo. |
| Art. 3. Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione regionale
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005; b) 0,20 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006; c) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2007; d) 0,80 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008; e) 1,60 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009. 2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi di energia elettrica, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella A, dell'allegato 1. 3. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio di cui al comma 1, tenuto conto anche dei risultati del programma di cui all'art. 13, comma 2. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalita' di conseguimento previsti dal presente decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi indicativi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e le relative modalita' di raggiungimento. 5. Oltre il termine di cui al comma 4, gli enti predetti che non avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli anni solari seguenti, tenendo conto delle riduzioni di consumo gia' conseguite, o previste da progetti avviati in conformita' al presente decreto. 6. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate le azioni correttive eventualmente necessarie. 7. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di individuare propri obiettivi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e di stabilire le modalita' per il relativo conseguimento. |
| Art. 4. Obiettivi specifici da inserire nelle concessioni di distribuzione e programmazione territoriale
1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto i distributori che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalita' di applicazione del presente decreto ai distributori che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001. Le modalita' di applicazione del predetto decreto tengono conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, che deve essere conseguita dal singolo distributore, e' determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso. 3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 10, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, e art. 7. 4. Si applica all'obiettivo del singolo distributore quanto previsto all'art. 3, comma 2. 5. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dal singolo distributore nell'ambito di un determinato progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo del medesimo distributore per un periodo di cinque anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9. Gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del distributore, di cui al presente decreto, a seguito di parere conforme dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Per gli effetti delle misure realizzate nel medesimo periodo la durata massima di efficacia e' di sei anni. 6. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale, i distributori soggetti agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o province autonome interessate. 7. Su richiesta dei distributori, l'amministrazione competente provvede al coordinamento ed alla integrazione dei procedimenti amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, delle intese, degli atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative di cui al comma 6, attivando nel caso lo sportello unico. 8. Sulla base degli indirizzi di programmazione energetico ambientale regionale e locale di cui ai precedenti commi, le regioni e le province autonome possono stipulare accordi con i distributori, individuando, anche sulla base dei risultati ottenuti dal programma di misure e interventi di cui all'art. 13, comma 2, le misure e gli interventi maggiormente significativi in rapporto al contesto regionale e locale. 9. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo, di cui alle tipologie 3 e 13 dell'allegato 1, concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi dell'impresa di distribuzione per un periodo di otto anni. Con successivi decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuati interventi o misure che concorrono al conseguimento degli obiettivi complessivi delle imprese di distribuzione per un periodo superiore o inferiore a cinque anni se realizzati dopo l'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma. |
| Art. 5. Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi
1. Il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Nei provvedimenti, di cui all'art. 3, commi 4 e 5, le regioni e le province autonome possono prevedere tipologie di intervento integrative rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalita' di conseguimento piu' efficaci nei rispettivi contesti. 3. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi dell'art. 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 4. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica. Non sono altresi' ammissibili progetti ai quali siano stati riconosciuti contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 5. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto. 6. Sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalita' di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali atti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base dell'attivita' svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, puo' aggiornare le linee guida. 7. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da non discriminare tra i clienti del distributore appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore. 8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare preliminarmente la conformita' di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non abbia gia' pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformita' alle disposizioni del presente decreto e' effettuata dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica di conformita' alle linee guida di cui al comma 6 e' effettuata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attivita' di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre tipologie di interventi e misure. |
| Art. 6. Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti nell'ambito delle iniziative
1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'ambito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o piu' funzioni significative dal punto di vista energetico, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate, certificate con le modalita' precisate per ogni specifico caso: a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo; b) i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza maggiore dell'82%; i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale devono presentare emissioni compatibili con i limiti fissati dall'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; le biomasse utilizzabili sono quelle ammesse dall'allegato III dello stesso decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successivi aggiornamenti; c) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi; d) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 recante «Modalita' di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi», per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificati in conformita' al decreto medesimo; e) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto accreditato presso uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio universitario inserito nell'albo dei laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, applicando, in ordine di priorita', una delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata: 1) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro dell'Unione europea; 2) norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione europei, CEN, CENELEC ed ETSI; 3) norme tecniche nazionali pubblicate dagli organismi di normazione dei Paesi dell'Unione europea elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti; 4) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni all'Unione europea; 5) norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione europea. |
| Art. 7. Modalita' di controllo
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas delibera gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attivita' di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e puo' individuare uno o piu' soggetti al quale affidare lo svolgimento di tali attivita', nonche', tra dette attivita', quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con procedura ad evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalita'. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ovvero, sulla base degli atti di indirizzo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il soggetto di cui al comma 1, coordina la propria attivita' con le eventuali iniziative che le regioni e le province autonome intendano assumere in materia di efficienza energetica. In particolare, successivamente al 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce la data dalla quale, su richiesta delle regioni e delle province autonome, le attivita' di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti in ciascun contesto regionale, ivi inclusi i necessari controlli a campione, possono essere svolte, nel rispetto degli atti di indirizzo di cui al comma 1, direttamente dalle stesse regioni e province autonome, anche attraverso soggetti da esse controllati. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica annualmente un rapporto sull'attivita' eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi inclusa la localizzazione territoriale. Il predetto rapporto include eventuali proposte sulle modalita' di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1. 4. Al fine di consentire allo Stato e alle regioni e province autonome il monitoraggio delle azioni attuate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede all'inserimento dei dati del rapporto di cui al comma 3 nel «Sistema cartografico di riferimento» previsto dall'Accordo fra Stato e regioni del 30 dicembre 1998 e successive modifiche. |
| Art. 8. Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalita': a) mediante azioni dirette dei distributori; b) tramite societa' controllate dai medesimi distributori; c) tramite societa' terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli estremi delle societa' operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti. |
| Art. 9. Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti
1. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalita' di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalita' di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. |
| Art. 10. Titoli di efficienza energetica
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emette a favore dei distributori titoli di efficienza energetica, denominati anche certificati bianchi, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'art. 7, comma 1. 2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati altresi' alle societa' controllate dai distributori medesimi e alle societa' operanti nel settore dei servizi energetici per progetti realizzati autonomamente, in conformita' alle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. Si applicano a tali progetti le disposizioni di cui all'art. 7. 3. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 31 dicembre 2004, una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3. 6. I titoli di efficienza rilasciati nell'ambito del presente decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito del decreto di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono oggetto di contrattazione tra i detentori e i soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel rispetto delle relative norme. 7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, in capo ai distributori di cui all'art. 4, comma 1, entrambi riferiti all'anno precedente. |
| Art. 11. Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, i distributori trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia autonoma competente per territorio. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa il Gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica. 3. Qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, puo' compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1, il distributore non consegua almeno il 50% delle quote di obiettivo di sua competenza, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua nel biennio successivo. 4. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto al comma 3, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entita' degli investimenti necessari, ai sensi del presente decreto, a compensare le inadempienze. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Gestore del mercato elettrico e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate. 5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art. 110 della legge 23 dicembre, n. 388. A valere su tali risorse, con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Conferenza Unificata, e' approvato il finanziamento di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente decreto. |
| Art. 12. Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano
1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalita' da esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non disciplinano diversamente le modalita' per il conseguimento degli obiettivi e finalita' medesimi. In ogni caso, le province autonome si coordinano con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. |
| Art. 13. Misure preparatorie e di accompagnamento
1. Le risorse finanziarie di competenza sino alla data di entrata in vigore del presente decreto in attuazione dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle premesse sono destinate alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, nonche' all'esecuzione di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali, di cui al comma 6. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, e' approvato un programma di misure e interventi su utenze energetiche la cui titolarita' e' di organismi pubblici, unitamente ai criteri per la relativa attuazione e alla distribuzione delle misure e degli interventi tra le regioni e le province autonome. Il programma e' finalizzato, tra l'altro, a individuare le modalita' e le condizioni per l'effettuazione di diverse tipologie di intervento nei vari contesti regionali e alla individuazione delle misure e interventi maggiormente significativi in rapporto a ciascun contesto regionale, che possono essere oggetto degli accordi di cui all'art. 4, comma 8. 3. Il programma di cui al comma 2 e' predisposto e attuato in maniera da assicurare che i soggetti aggiudicatari delle iniziative attuative del medesimo programma sono titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure e interventi. 4. I soggetti che provvedono alla effettiva esecuzione delle misure e degli interventi per i quali siano state effettuate le diagnosi energetiche e le progettazioni, di cui al comma 2, possono richiedere il rilascio dei titoli di efficienza energetica cui all'art. 10, nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. 5. Il 50% delle risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di cui al comma 8, e' destinato alla effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi, definiti nel programma di cui al comma 2, ed e' assegnato con procedure di pubblica evidenza, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ivi incluse le societa' operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6. 6. Il rimanente 50% delle risorse di cui al comma 1 e' destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, eseguite dai distributori nel periodo 1° gennaio 200431 dicembre 2005. La ripartizione delle risorse tra i distributori tiene conto dell'obiettivo di ciascuno di essi, di cui all'art. 4, comma 2. 7. Il programma di cui al comma 2 e i relativi criteri di attuazione sono trasmessi dal Ministero delle attivita' produttive alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per la relativa esecuzione. Le regioni e le province autonome provvedono alla relativa gestione, nel rispetto di quanto disposto al comma 5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede altresi' alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, di cui al comma 6. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta gli opportuni provvedimenti affinche' la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dal presente articolo, nonche' ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico. |
| Art. 14. Abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 di cui alle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2001, e' abrogato. Gli obblighi e le sanzioni contemplate nel suddetto decreto decadono. 2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001 di cui alle premesse. 3. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 1 si intende come riferimento al presente decreto. 4. Sono fatte salve eventuali disposizioni piu' favorevoli del decreto emanato con il comma 1, limitatamente a procedimenti pendenti. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 20 luglio 2004
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |
| ----> Vedere allegato da pag. 17 a pag. 19 <---- |
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