L'AUTORITA'
Considerato in fatto. L'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) dell'Emilia e Romagna, con nota del 3 giugno 2004, ha chiesto a questa Autorita' di esprimere il proprio avviso in ordine ad alcuni problemi che si presentano negli appalti di manutenzione e nei contratti aperti previsti dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche, nonche' in ordine alla possibilita' di ricorrere per questi lavori all'appalto integrato di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed all'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche. In particolare l'Associazione ha rappresentato che per i lavori di manutenzione affidabili con contratti aperti e' estremamente difficile prevedere l'organizzazione delle singole lavorazioni e di conseguenza valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, pertanto, sussiste l'impossibilita' di assolvere a gran parte delle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza. Soluzione adeguata, secondo l'Associazione, potrebbe essere quella di indicare nel relativo bando di gara un piano di sicurezza di massima basato sulla lettura dei dati storici delle lavorazioni effettuate in casi similari nel passato e ponendo a carico dell'appaltatore l'elaborazione di uno specifico piano operativo di sicurezza collegato ad ogni singolo ordine di lavoro. Considerato in diritto. Le richieste di chiarimenti avanzate necessitano in primo luogo di chiarire cosa le norme intendono per manutenzione. La specificazione e' contenuta nell'art. 2, comma 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche. Essa e' definita come la combinazione di tutte le azioni tecniche specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto. Da tale definizione si deduce che essa si riferisce sia alla manutenzione ordinaria sia a quella straordinaria. Va, inoltre, rilevato che la manutenzione puo' essere suddivisa in quella programmabile ed in quella di pronto intervento. In secondo luogo va chiarito che il contratto aperto e' definito dall'art. 154, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche come il contratto che si riferisce ad un determinato arco di tempo e che prevede, come oggetto, l'esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero. La quantita' delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessita' che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Si tratta, quindi, di contratti che riguardano esclusivamente lavorazioni inerenti la manutenzione ordinaria o straordinaria definita di pronto intervento. Nel caso, infatti, che gli interventi siano individuabili sia nel contenuto prestazionale ed esecutivo, sia nel numero e sia nella localizzazione si tratta di normali appalti di esecuzione di lavori. Va, inoltre, osservato che la normativa (art. 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche) prevede la possibilita' di impiegare l'appalto integrato per gli interventi di manutenzione, restauro e scavi archeologici qualsiasi siano i loro importi nonche' per gli interventi di importo superiore a Euro 200.000 e inferiore a 10 milioni di euro qualora, pero', la componente impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60% del valore dell'opera e per gli interventi di importo inferiore a Euro 200.000 e pari o superiore a 10 milioni di euro senza alcun limite sulla loro natura. Il comma 1-bis del suddetto art. 19 dispone, poi, che la gara per l'appalto integrato deve avvenire sulla base di un progetto definitivo, mentre il comma 5-bis del medesimo articolo dispone che nel caso di lavori di manutenzione l'esecuzione dei lavori puo' prescindere dalla redazione del progetto esecutivo. Cio' significa che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmabili o di pronto intervento, possono essere eseguiti sulla base del progetto definitivo. La suddetta disposizione (art. 19, comma 5-bis, della legge n. 109/1994 e successive modifiche) conferma gli avvisi piu' volte espressi dall'Autorita' (determinazione del 31 gennaio 2001, n. 4) in ordine alla derogabilita' della disposizione relativa ai tre livelli progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo) ogni qual volta la differenza di definizione tecnica fra il progetto definitivo e quello esecutivo, nella sostanza, non sussiste. La disposizione, pero', non puo' essere intesa nel senso che nel caso dei lavori di manutenzione non e' mai obbligatorio redigere il progetto esecutivo. Qualora, infatti, si tratta di lavori di manutenzione straordinaria di un opera, nella quale va compresa anche la ristrutturazione, il recupero o la trasformazione dell'opera, non si puo' prescindere dall'obbligo di redigere il progetto esecutivo in quanto sussiste certamente una differenza di livello di definizione tecnica fra il progetto definitivo e quello esecutivo. In base a tale assetto normativo puo' concludersi che allorche' si tratta di lavori di manutenzione - costituiti da lavorazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo, nel numero e nella localizzazione - puo' impiegarsi sia il contratto di sola esecuzione, da affidare sulla base di un progetto esecutivo, e sia il contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione (appalto integrato), da affidare sulla base di un progetto definitivo, mentre se si tratta di lavori di manutenzione - costituiti da lavorazioni definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro localizzazione - puo' essere utilizzato sia il contratto di sola esecuzione e sia il contratto aperto. Va osservato che in questo ultimo caso fra le due possibilita' e' sicuramente da preferire il contratto aperto in quanto piu' rispondente al fatto che si tratta in sostanza di manutenzione di pronto intervento. Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza va considerato che esso si presenta differente nel caso dell'appalto integrato e nel caso dei contratti aperti. In entrambi i casi le norme obbligano all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavori ed in particolare di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2003, n. 222, sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, secondo il quale, laddove non e' prevista la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo del 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, le stazioni appaltanti sono comunque tenute ad effettuare una stima dei relativi costi per il cui calcolo, come suggerisce l'ente richiedente, si puo' fare riferimento agli interventi pregressi. Le suddette disposizioni comportano che: a) nel caso dell'appalto integrato il progetto definitivo posto a base di gara deve contenere anche degli elaborati costituenti lo sviluppo del documento facente parte del progetto preliminare denominato prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (art. 18, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche); b) nel caso del contratto aperto, invece - tenuto conto del fatto che le lavorazioni devono essere eseguite in luoghi non sempre preventivamente conosciuti e, pertanto, nella maggior parte dei casi e' difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente, la redazione di preventivi piani per la prevenzione degli stessi - occorre che le specifiche tecniche delle singole lavorazioni previste contrattualmente contengano anche disposizioni inerenti l'aspetto della sicurezza sia per quanto riguarda le maestranze impegnate nell'esecuzione delle lavorazioni sia per quanto riguarda gli utenti delle opere su cui si interviene. Nei bandi di gara vanno, poi, sempre indicati i costi dei piani di sicurezza che non sono soggetti a ribasso. Per quanto riguarda il contratto aperto va osservato che - dato che non e' tecnicamente possibile, come prima rilevato, redigere dei piani di sicurezza ma soltanto prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza della maestranze e dell'utenza e, di conseguenza, non e' possibile valutare i costi tramite la redazione di un computo metrico - occorre specificare quale e' la parte del prezzo complessivo di ogni singola prestazione prevista contrattualmente - quasi sempre, valutato a corpo con riferimento a piu' lavorazioni fra loro collegate - che riguarda la sicurezza e che, come prima ricordato, non e' soggetta a ribasso. Va poi osservato che la stazione appaltante deve, oltre ad imporre tali prescrizioni operative nel contratto, aver cura di verificare che, nel corso dei lavori, vengano adottate dall'appaltatore tutte le misure, volta per volta, comunque necessarie ad assicurare la salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle opere interessate dai lavori di manutenzione. In base alle suddette considerazioni si e' dell'avviso che: a) nel caso di lavori di manutenzione - costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico e esecutivo nonche' nel loro numero e nella loro localizzazione - e' impiegabile il contratto di sola esecuzione oppure il contratto di progettazione esecutiva ed esecuzione denominato appalto integrato; b) nel caso di lavori di manutenzione - costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro localizzazione - e' impiegabile di norma il contratto aperto; c) l'affidamento dei contratti di sola esecuzione di lavori di manutenzione deve avvenire sulla base di un progetto esecutivo - comprendente anche il piano di sicurezza redatto nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche nonche' dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche dall'art. 31 comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche - e con l'indicazione nel bando di gara dei costi dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; d) l'affidamento dei contratti di progettazione esecutiva ed esecuzione, denominato appalto integrato, di lavori di manutenzione deve avvenire sulla base di un progetto definitivo e con l'indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; e) il progetto definitivo posto a base di gara dell'appalto integrato di cui alla precedente lettera d) deve comprendere anche degli elaborati - costituenti lo sviluppo del documento facente parte del progetto preliminare denominato prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (art. 18, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche) - che devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni, per quanto impiegabili, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche, dall'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche; f) l'affidamento dei contratti aperti di lavori di manutenzione deve avvenire sulla base di un progetto definitivo - costituito essenzialmente dalla individuazione, per ognuno dei tipi delle lavorazioni previste nel contratto, del loro contenuto tecnico ed esecutivo e della specificazione degli apprestamenti da realizzare per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti delle opere su cui si interviene - e con l'indicazione nel bando di gara del costo complessivo di ogni singola lavorazione e della quota parte di tale costo, non soggetto a ribasso, riguardante l'esecuzione dei suddetti apprestamenti.
Roma, 28 luglio 2004
Il presidente: Garri |