Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 agosto 2004
Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Marche», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 65158 del 26 luglio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio per la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva tipico marchigiano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65158 del 26 luglio 2004, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 2.

La denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marche» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2004
Il direttore generale: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MARCHE» D.O.P.

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta Olio Extravergine di oliva «Marche» D.O.P. e' riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 4 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.
Art. 2.
Cultivar - Caratteristiche

L'olio extravergme di oliva «Marche» D.O.P. deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varieta' di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti e tenuto dall'organismo di controllo designato:
Frantoio e biotipi adesso riconducibili per non meno del 40% sino ad un massimo del 60%;
Coroncina, Mignola, Piantone di Mogliano, Leccino fino ad un massimo del 40%;
sono ammesse altre varieta' fino ad un massimo del 20%.
In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. risultino omogenee, come riportato all'art. 11.
Art. 3.
Zona di produzione

Limiti del territorio per l'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. Provincia di Pesaro.
La zona di produzione comprende gli intere territori comunali di:
Barchi, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito; parte del territorio comunale di Pergola, cosi' delimitato: dalla localita' Ponte di Sterletto, nel comune di Arcevia, il limite continua lungo il confine comunale di Pergola fino alla strada per l'abitato di Percozzone, che percorre fino ad incrociare la s.p. 12 Bellisio. Quest'ultima viene seguita in direzione Pergola fino alla s.p. 141 (nel centro abitato di Pergola), che il limite segue fino alla s.s. 424 della Val Cesano per poi continuare sulla s.p. 40 Barbanti fino al limite comunale di Pergola, che percorre in direzione est. Provincia di Ancona.
La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Castelbellino, Castelcolonna, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Filottrano, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monterado, Monteroberto, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra deConti, Serra San Quirico, Staffolo; parte dei territori comunali di: Agugliano, Ancona, Arcevia, Camerata Picena, Chiaravalle, Fabriano, Falconara, Genga, Jesi, Loreto, Monte San Vito, Montemarciano, Numana, Senigallia Sirolo, che, ad est della provincia, restano cosi' delimitati: dall'autostrada A14, in corrispondenza del confine fra le provinte di Pesaro ed Ancona, il limite prosegue in direzione sud. Lascia l'autostrada in corrispondenza di Borghetto, sulla strada che si interna nella valle del f. Misa, prosegue per Case dell'Ospedale fino all'incrocio con la s.p. 12 Corinaldese. Continua su quest'ultima passando per Fonte del Giannino fino all'incrocio prima dell'abitato di Brugnetto, per proseguire in direzione Bettolelle. Continua lungo la s.s. 360 Arceviese passando per le localita' Vallone, Borgo Passera e Borgo Nicchia fino ad arrivare nuovamente all'A14.
Il limite segue l'autostrada fino all'intersezione con la s.p. 2 Sirolo/Senigallia, passando per Gabella; prosegue per Case Sampaolesi, dove continua a destra fino ad incrociare la s.p. 20 di Montemarciano, che percorre fino al limite comunale di Monte San Vito. Segue quest'ultimo fino ad incrociare la s.p. 13 di Morro. Arrivando all'inizio di Borghetto, il limite prosegue a sud fino alla s.p. 76 della Val d'Esino, che percorre fino all'incrocio con la s.p. 21 e 9 della Barchetta in direzione Colle Pacifico, da cui procede per Case Suardi fino alla s.p. 2 Sirolo/Senigallia, che segue in direzione Piane, dove incrocia la s.s. 76 della Val d'Esino per poi giungere, lungo di essa, fino alla s.s. 16 Adriatica. Percorre l'Adriatica fino all'intersezione con la linea ferroviaria Bologna/Pescara. Segue la linea passando per la stazione ferroviaria di Passo Varano fino ad incrociare la strada di Pietra la Croce. Da questo abitato prosegue lungo la s.p. 1 del Conero, passando per la Frazione Poggio, fino a Sirolo e da qui prosegue per il porto di Numana, da cui continua percorrendo la strada costiera, attraverso Marcelli fino all'incrocio con il fiume Musone, che percorre fino all'intersezione con l'autostrada A 14. Il limite lungo l'autostrada giunge fino all'incrocio con la ferrovia Ancora/Pescara nei pressi di Loreto. Ad Ovest della Provincia di Ancona il territorio e' cosi' delimitato: dal confine tra la provincia di Macerata ed Ancona, segue il confine comunale di Fabriano fino all'incrocio con la s.p. 46 Cerretana, prosegue in direzione di Fabriano, fino alla s.s. 76 della Vall'Esina. Continua in direzione est fino ad incrociare la ferrovia Ancona/Roma. Lungo la suddetta linea arriva nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano, dove incrocia la s.p. 15 e prosegue in direzione di Genga. Oltrepassata Genga prosegue fino al Ponte di Sterletto. Provincia di Macerata.
La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia; parte dei territori comunali di: Civitanova Marche, Gualdo, Montelupone, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecosaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. Ad est della provincia di Macerata il territorio e' cosi' delimitato: il limite, dall'intersezione dell'autostrada con la ferrovia Ancona-Pescara, prosegue lungo quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il fiume Potenza, subito dopo l'abitato di Porto Recanati. Segue il fiume fino al ponte della strada per Chiarino, che percorre in direzione ovest fino alla s.s. 571 Helvia Recina, in prossimita' del ponte sul fiume Potenza. La s.s. 571 viene seguita da limite fino all'intersezione con l'autostrada A14, che percorre in direzione Sud fino all'incrocio con la s.s. 485 Corridonia/Maceratese. In localita' Case Beltrovato gira a sinistra e, oltrepassando la s.s. 77 Val di Chienti e Villa San Filippo, giunge al confine con la provincia di Ascoli Piceno. Ad ovest della Provincia di Macerata il territorio e' cosi' delimitato: dal confine provinciale con Ascoli Piceno, in localita' stazione di Monte San Martino il limite segue la s.p. 113 Monte San Martino/San Angelo in direzione Penna San Giovanni. Attraversata quest'ultima localita' continua sulla s.p. 54 Gualdo/Penna San Giovanni. Da Gualdo prosegue sulla s.p. 119 Sarnano/Gualdo fino al punto di intersezione dei confini comunali di Gualdo con San Ginesio. Provincia di Ascoli Piceno.
La zona di produzione comprende gli interi territori dei comuni di: Acquaviva, Appignano del Tronto, Belmonte Piceno, Carassi, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Cossignano, Falerone, Folignano, Francavilla d'Ete, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montegiberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterinaldo, Montottone, Offida, Ortezzano, Petritoli Ponzano di Fermo, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio, Venarotta; parte dei territori comunali di: Altidona, Ascoli Piceno, Campofilone, Colli del Tronto, Cupramarittima, Fermo, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massignano, Montefiore dell'Aso, Montegranaro, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Monterubbiano, Monturano, Moresco, Pedaso, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Spinetoli, che restano delimitati: dal confine fra le province di Macerata ed Ascoli Piceno, nei pressi di Villa San Filippo, il limite percorre la s.p. 150 Piane di Chienti in direzione est. Continua lungo la s.p. 8 Brancadoro fino a Casette d'Ete, dove svoltando a sinistra, continua lungo la s.p. 27 delle Fratte fino a congiungersi con l'autostrada A14. Prosegue lungo l'autostrada A14 in direzione sud fino all'intersezione con la s.p. 28 Faleriense, continua poi con la s.p. 210 Fermana/Faleriense. In localita' San Filippo il limite continua sulla s.p. 61 Montottonese fino alla s.p. 147 Vescio/Pescia, sulla s.p. 157 Girola, fino alla s.p. 204 lungo Tenna e quindi lungo la s.p. 11 Capodareo fino all'autostrada A14, da cui prosegue in direzione sud. Dall'intersezione fra l'autostrada con la s.p. 85 Valdaso - sponda sinistra, il limite si inoltra fino a Rubbianello, dove attraversa il fiume Aso e prosegue in direzione dell'autostrada lungo la s.s. 433 Valdaso. Dall'autostrada il limite prosegue verso sud fino all'intersezione con la s.s. 4 Salaria, che segue in direzione ovest passando per l'abitato di Centobuchi e Piattoni fino all'inizio di Ascoli Piceno. In localita' Villa Rendino svolta a sinistra in direzione del raccordo autostradale Ascoli Piceno/Ascoli mare - uscita Marino del Tronto. Continua sull'Ascoli mare in direzione est fino al confine regionale con l'Abruzzo.
Il limite regionale e' percorso in direzione ovest fino al limite comunale di Ascoli Piceno, in corrispondenza del lago di Talvacchia. Prosegue lungo i limiti comunali dei comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Castignano, Montedinove, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, fino all'intersezione con la s.s. 210, arrivando al confme con la provincia di Macerata.
Art. 4.
Origine

L'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. presenta caratteristiche sensoriali tipiche, come testimoniato dai tanti documenti storici esistenti, legate alle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono nettamente distinguibile da quello prodotto nelle zone limitrofe.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terra' un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
Art. 5.
Sistemi di coltivazione

Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.
Le particolari condizioni climatiche determinano la scarsa presenza dei piu' temibili parassiti dell'olivo quali la Bactrocera oleae (mosca delle olive) e la Prays oleae (tignola dell'olivo), pertanto la difesa fitosanitaria deve essere eseguita secondo la pratica della lotta guidata in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi necessari.
Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell'andamento stagionale e delle diverse varieta', per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.
La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrita' del frutto.
Non e' consentito l'utilizzo delle olive cadute a terra prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, ne' l'uso di cascolanti.
La produzione unitaria massima consentita e' di 8 t/ha negli oliveti specializzati intensivi, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta non puo' essere maggiore di 75 kg.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il 21%.
Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate nel piu' breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore dalla raccolta, compresa l'eventuale sosta in frantoio, che deve essere la piu' breve possibile.
Il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire esclusivamente in cassette o cassoni forati che garantiscano la qualita' originaria delle olive.
Art. 6.
Modalita' di oleificazione e conservazione

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo.
Gli impianti di molitura devono garantire condizioni di massima igiene ed essere dotati di locali, o spazi adeguati, per la conservazione temporanea delle olive. L'estrazione dell'olio dalle olive e' realizzata esclusivamente con sistemi fisici o meccanici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nella drupa.
E' vietato il ripasso e l'uso di enzimi e talco durante la lavorazione delle olive.
Nel processo di estrazione, gli oli devono essere ottenuti ad una temperatura inferiore a 27°C. I tempi di gramolazione della pasta devono variare in funzione delle caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varieta' e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli con caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche come specificato all'art. 11. Comunque questa fase non deve superare il tempo complessivo di 60 minuti (1 ora).
Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.
All'atto del confezionamento, l'olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo/verde;
odore: di fruttato, tendenzialmente verde con intensita' dal medio al leggero;
sapore: fruttato di oliva parzialmente invaiata, con sentori di amaro e piccante;
punteggio al Panel test: minimo 7;
acidita': max 0.6 (gr ac. oleico/l00 g olio);
numero di perossidi: max 14 (meq02/Kg);
acido oleico: minimo 73%;
acido linoleico: max 9%;
K232: max 2.2;
K270: max 0,15;
Delta K: max 0,005;
polifenoli totali: minimo 150 ppm (taratura con ac. Gallico).
L'olio prodotto deve essere conservato, nella fase di stoccaggio, esclusivamente in recipienti chiusi di idoneo materiale e mantenuti a temperatura massima non superiore ai 15°C. La temperatura minima di conservazione deve evitare la separazione dei diversi costituenti dell'olio.
Art. 7.
Legame con l'ambiente

Il profondo attaccamento al territorio e la caparbieta' del popolo marchigiano ha protetto e tramandato specie di olivo di antiche origini, cosi' come tecniche tradizionali di accurata estrazione e lavorazione. L'olio diviene quindi il felice connubio tra competenze antiche e profonda umanita', la stessa che si tramanda da secoli.
La raccolta delle olive e' l'ultima fatica dell'anno, e l'olio la sua ricchezza per l'inverno. Cosi' e' stato e cosi' sara' per la terra marchigiana, da sempre in profonda sintonia con la natura e le sue tradizioni. La coltivazione dell'olivo nella regione e' caratterizzata, oltre che dalle varieta' presenti, anche dalle peculiari condizioni pedo-climatiche. Il clima marchigiano risulta essere influenzato positivamente da diversi fattori, tra cui la latitudine (compresa tra il 42° e il 44° parallelo nord), il grande sviluppo delle coste rispetto alla superficie totale, la modesta batimetria ed apertura verso il mare Adriatico, la vicinanza dei massimi rilievi appenninici alla costa e, infine, il graduale aumento delle quote allontanandosi dal litorale.
L'area interessata alla coltivazione dell'olivo tralascia il margine costiero ed i fondovalle piu' ampi e non supera di norma l'altitudine di 450 metri s.l.m.
La temperatura media annua dell'area interessata e' di 13.4°, raggiunge i valori massimi nei mesi di luglio ed agosto, con medie superiori ai 22°. Le escursioni termiche medie giornaliere di settembre e ottobre, periodo nel quale si ha l'accumulo di olio, dei costituenti fenolici e composti aromatici nell'oliva, sono rispettivamente di 10° e 8,5°C.
Le precipitazioni, con una media storica di 886 mm, sono concentrate nei mesi di settembre-dicembre e marzo-maggio con un periodo estivo caldo ed asciutto. Le elevate temperature in corrispondenza del periodo piu' asciutto influenzano l'accumulo nell'oliva di alcuni componenti minori che ne esaltano la qualita' e la tipicita'.
I terreni, nella fascia interessata dalla coltivazione dell'olivo sono caratterizzati da un franco di coltivazione sempre dotato di buona profondita' e con caratteristiche granulometriche che vanno dall'argilloso al medio impasto tendente allo sciolto (calanchi comuni a tutta la fascia interna). Tutti questi suoli solitamente presentano un medio-alto contenuto di calcare legato alla natura dei substrati geologici sedimentari.
Art. 8.
Struttura di controllo

L'olio «Marche» D.O.P. sara' controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
Art. 9.
Confezionamento ed etichettatura

Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Marche» D.O.P. compreso il confezionamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo del prodotto e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.
L'olio «Marche» D.O.P. deve essere commercializzato in recipienti di vetro, porcellana, terracotta smaltata di capacita' non superiore a 3 litri, sigillati e provvisti di etichetta.
L'etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
Il logo rappresenta una macina in pietra di colore nero, la dicitura Marche e' di colore nero, mentre la scritta Extra Vergine e' di colore verde, il tutto racchiuso in uno sfondo beige. La cornice e' di colore verde e la dicitura D.O.P. in caratteri maiuscoli e' di colore beige.
Gli indici colorimetrici sono di seguito riportati: Verde Pantone 357C, Beige Pantone 460C, Nero Pantone Process black.
Riferimenti Font: Marche Amigo Regular (44,50%), Extra Vergine Amigo Regular (70,19%), D.O.P. Times Regular (100%).
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.
E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto ed il termine entro il quale e' consigliato il consumo.

----> Vedere IMMAGINE a pag. 35 della G.U. <----

Art. 10.
Preparati con olio «Marche» D.O.P.

I prodotti per la cui preparazione e utilizzata la D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
 
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