Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 luglio 2004, n. 227
Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che: «Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonche' l'entita' delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con il quale e' stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di garanzia;
Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n. 57479 del 14 dicembre 2001 con la quale sono state proposte alcune modifiche al predetto regolamento, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2004;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «da 10.000.000 e fino a 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000»;
b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 70% della perdita subita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75% della perdita subita.»;
c) al comma 4, le parole: «nella misura del 50% della perdita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 55% della perdita.»;
d) la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 104.000;»;
e) la lettera b) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola banca.»;
f) alla fine e' aggiunto il seguente comma:
«7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n 59):
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e delle finanze,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
ministeriale 12 novembre 1996, n. 612 (Regolamento recante
norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito
dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454), come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 1. - 1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per
scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati
dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che
le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento,
nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di
riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui
all'art. 4 del presente regolamento.
2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie.
3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del
Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art.
43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
durata superiore a 18 mesi, di importo da euro 5.200 e fino
a euro 1.550.000, destinate alla realizzazione di
investimenti aziendali, all'acquisto di proprieta'
coltivatrice, nonche' al consolidamento di passivita'
onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli,
cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di
produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di
societa' di capitali sono garantiti se il capitale sociale
e' detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per
almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma,
ad eccezione di quelle di consolidamento di passivita' la
garanzia si esplica nella misura del 75% della perdita
subita.
4. Le operazioni di consolidamento delle passivita'
onerose, nonche' i prestiti pluriennali per acquisto di
macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella
misura del 55% della perdita.
5. Sono altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria del
Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a
diciotto mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche,
nelle seguenti percentuali:
a) 55% della perdita subita su finanziamenti di
importo originario fino a Euro 104.000;
b) 35% della perdita subita su finanziamenti di
importo originario superiore a Euro 104.000 e fino a
Euro 775.000, riferiti alla singola banca.
6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5,
riferite all'ammontare del finanziamento concesso,
costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.
7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i
finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche
disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di
finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova
contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni
finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse
possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per
legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La
garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni
fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta
contribuzione.».



 
Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «superiore a 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro 52.000»;
b) all'ultimo periodo le parole: «e, per quelli a medio termine destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria e' costituita dal privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
ministerale n. 612 del 1996, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 4. - 1. L'intervento del Fondo avviene su
richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva
per l'escussione della garanzia primaria, previa
documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei
casi in cui la procedura di escussione della garanzia
primaria e' giudicata dalla banca economicamente inefficace
ai fini del recupero del credito, il Fondo, a richiesta di
quest'ultima, puo' autorizzare, in luogo di detta
procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute
idonee per il recupero del credito.
2. La richiesta della banca va corredata dalla
documentazione necessaria nonche' da tutte le informazioni
rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire
l'istruttoria della pratica.
3. La garanzia primaria, quale indicata nelle
istruzioni applicative previste dal successivo art. 9, e'
qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione
del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per
assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da
parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore a
Euro 52.000 la banca acquisisce una idonea garanzia in
aggiunta al privilegio legale, da escutere prima
dell'intervento del Fondo. Per i finanziamenti
ultraquinquennali e' necessaria l'acquisizione di una
idonea garanzia ipotecaria.
4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 1,
comma 1, del presente regolamento, la banca erogante puo'
assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.».



 
Art. 3.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del
decreto ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal
presente regolamento:
«3. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia
del Fondo:
a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei
termini e con le modalita' stabilite dal Fondo nelle
istruzioni applicative, salvo il caso di forza maggiore o
di documentato errore materiale. Comunque non si determina
decadenza dalla malleveria del Fondo nel caso di
segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre
mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui e' avvenuta
l'erogazione, corredata dalla dichiarazione che per le
operazioni stesse non sussistono difficolta' di pagamento e
non sono iniziate procedure esecutive;
b) il ritardo non giustificato e la non tempestivita'
nel dare corso alle procedure esecutive, che ha
pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del
credito;
c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e
il valore delle garanzie acquisite;
d) l'omessa querela in danno del custode dei beni
sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di
distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi;
e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate
nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di
disposizioni di legge.».



 
Art. 4.

1. All'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza.».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 7. - 1. Fermo restando quanto stabilito al
precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente
dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e
conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la
situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne
faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa
con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di
recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte
nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad
una soluzione transattiva che consenta alle banche di
ottenere una somma almeno pari al valore dei beni
esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in
altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto
all'albo o comunque corrispondenti al valore del credito
vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a
carico del fondo in proporzione al credito di sua
competenza.
2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali
azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute,
vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con
conseguente versamento al Fondo della somma recuperata ad
esso spettante, determinata secondo quanto indicato al
successivo comma 3.
3. I criteri e le modalita' di imputazione delle somme
recuperate sono stabilite dal Fondo, tenendo conto che
dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il
seguente ordine:
a) per soddisfarsi delle spese processuali e di
esecuzione sostenute, nel caso in cui vi e' un effettivo
recupero di somme;
b) per rimborsare il Fondo della perdita coperta;
c) per recuperare eventuali somme residue di
spettanza delle banche stesse;
d) per rimborsare il Fondo degli interessi, calcolati
sulla perdita coperta dalla data di adempimento del Fondo a
quella di accredito della somma recuperata, nella misura
del tasso legale tempo per tempo vigente.».



 
Art. 5.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, le parole: «superiori a lire cinquecentomila.» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 260.».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 luglio 2004

Il Ministro: Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 365



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 8. - 1. Il Fondo non richiede ne' restituisce
alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse
non sono superiori a Euro 260.».



 
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