Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 luglio 2004, n. 227 |
Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che: «Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonche' l'entita' delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia; Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con il quale e' stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di garanzia; Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n. 57479 del 14 dicembre 2001 con la quale sono state proposte alcune modifiche al predetto regolamento, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 gennaio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2004; Ritenuto di dovere provvedere in merito;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, le parole: «da 10.000.000 e fino a 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000»; b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 70% della perdita subita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75% della perdita subita.»; c) al comma 4, le parole: «nella misura del 50% della perdita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 55% della perdita.»; d) la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 104.000;»; e) la lettera b) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola banca.»; f) alla fine e' aggiunto il seguente comma: «7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n 59): «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 novembre 1996, n. 612 (Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454), come modificato dal presente regolamento: «Art. 1. - 1. Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento. 2. Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie. 3. Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi, di importo da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000, destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprieta' coltivatrice, nonche' al consolidamento di passivita' onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di societa' di capitali sono garantiti se il capitale sociale e' detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passivita' la garanzia si esplica nella misura del 75% della perdita subita. 4. Le operazioni di consolidamento delle passivita' onerose, nonche' i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite nella misura del 55% della perdita. 5. Sono altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a diciotto mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali: a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a Euro 104.000; b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a Euro 104.000 e fino a Euro 775.000, riferiti alla singola banca. 6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo. 7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.».
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| Art. 2.
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo le parole: «superiore a 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro 52.000»; b) all'ultimo periodo le parole: «e, per quelli a medio termine destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria e' costituita dal privilegio speciale ex art. 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono soppresse.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto ministerale n. 612 del 1996, come modificato dal presente regolamento: «Art. 4. - 1. L'intervento del Fondo avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria e' giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il Fondo, a richiesta di quest'ultima, puo' autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito. 2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonche' da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica. 3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dal successivo art. 9, e' qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo superiore a Euro 52.000 la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del Fondo. Per i finanziamenti ultraquinquennali e' necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria. 4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 1, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante puo' assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.».
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| Art. 3.
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge.».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal presente regolamento: «3. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del Fondo: a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con le modalita' stabilite dal Fondo nelle istruzioni applicative, salvo il caso di forza maggiore o di documentato errore materiale. Comunque non si determina decadenza dalla malleveria del Fondo nel caso di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui e' avvenuta l'erogazione, corredata dalla dichiarazione che per le operazioni stesse non sussistono difficolta' di pagamento e non sono iniziate procedure esecutive; b) il ritardo non giustificato e la non tempestivita' nel dare corso alle procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non consentito, il recupero del credito; c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e il valore delle garanzie acquisite; d) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o alienazione degli stessi; e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge.».
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| Art. 4.
1. All'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza.».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal presente regolamento: «Art. 7. - 1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza. 2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al Fondo della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al successivo comma 3. 3. I criteri e le modalita' di imputazione delle somme recuperate sono stabilite dal Fondo, tenendo conto che dette somme devono essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine: a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione sostenute, nel caso in cui vi e' un effettivo recupero di somme; b) per rimborsare il Fondo della perdita coperta; c) per recuperare eventuali somme residue di spettanza delle banche stesse; d) per rimborsare il Fondo degli interessi, calcolati sulla perdita coperta dalla data di adempimento del Fondo a quella di accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.».
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| Art. 5.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, le parole: «superiori a lire cinquecentomila.» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 260.». Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004 Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 365
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 612 del 1996, come modificato dal presente regolamento: «Art. 8. - 1. Il Fondo non richiede ne' restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non sono superiori a Euro 260.».
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