Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 23 agosto 2004, n. 226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva) 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e' sostituito dal seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Le
chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono
sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al
31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di
leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del
servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
annualmente ripartito, con decreto del Ministro della
difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
e' ripristinato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.».



 
Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze
del personale volontario di truppa
delle Forze armate) 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: "44.496" e' sostituito dal seguente: "56.281"; b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" e' sostituito dal seguente: "19.578"; c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: "9.400" e' sostituito dal seguente: "10.000"; d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524" e' sostituito dal seguente: "5.924".



Nota all'art. 2:
Si riporta il testo della tabella A del citato decreto
legislativo n. 215 del 2001, come modificata dalla presente
legge:

«Tabella A
(prevista dall'art. 2, comma 2)
Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a.
da conseguire alla data del 1° gennaio 2001

=====================================================================
| Forza|armata | ===================================================================== Categorie | Esercito| Marina| Aeronautica Ufficiali | 12.050| 4.500| 5.700 Sottufficiali | | |
Aiutanti | 2.400| 2.178| 3.000
Marescialli | 5.583| 5.774| 6.480
Sergenti | 16.108| 5.624| 16.800
Totale | 24.091| 13.576| 26.280 Volontari di truppa | | |
VSP | 56.281| 10.000| 7.049
VFP | 19.578| 5.924| 4.971
Totale | 75.859| 15.924| 12.020
Totale generale | 112.000| 34.000| 44.000}.



 
Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) volontari in ferma prefissata di un anno; b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
 
Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento) 1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2001. Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.-5.
(Omissis).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni».



 
Art. 5.
(Rafferma) 1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.



Nota all'art. 5:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.



 
Art. 6.
(Modalita' di reclutamento) 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
 
Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento) 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve. 2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.
 
Art. 8.
(Trattamento economico) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
 
Art. 9.
(Incentivi per favorire il reclutamento
di personale volontario nelle zone tipiche
di reclutamento alpino) 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. E' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita', in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.
 
Art. 10.
(Benefici a favore dei volontari) 1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
 
Art. 11.
(Reclutamento) 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti. 2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni. 3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge. 4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.



Note all'art. 11:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile
2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.



 
Art. 12.
(Rafferma) 1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. 2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.



Note all'art. 12:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, v. nota all'art. 2.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate.».



 
Art. 13.
(Modalita' di reclutamento) 1. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa. 2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
 
Art. 14.
(Stato giuridico e avanzamento) 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve. 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1 aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita', il volontario viene sottoposto a nuova valutazione. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
 
Art. 15.
(Trattamento economico) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 215/2001:
«Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in
rafferma). 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento
economico con quello dei volontari in servizio permanente,
al personale volontario in ferma breve o in rafferma e'
corrisposta un'indennita' mensile pari a L. 200.000 volta
anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
orario di servizio.».



 
Art. 16.
(Concorsi) 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa. 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. 6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze annate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.



Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile
2002. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4:
«Art. 13 (Inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi). - 1-3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi
relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
per cento per coloro e hanno svolto per almeno dodici mesi
il servizio civile nelle attivita' istituzionali di detti
corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di
ammissione previsti da ciascuna amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 215 del 2001:
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70%;
b) Corpo della Guardia di finanza: 70%;
c) Corpo militare della Croce rossa: 100%;
d) Polizia di Stato: 45%;
e) Corpo di Polizia penitenziaria: 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45%;
g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».



 
Art. 17.
(Posti non coperti) 1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 e' superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo. 2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
 
Art. 18.
(Aumento dei posti disponibili) 1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell' anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti. 3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni. 4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
 
Art. 19.
(Perdita del grado) 1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.
 
Art. 20.
(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331) 1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: "dei militari volontari congedati senza demerito" sono sostituite dalle seguenti: "dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".



Nota all'art. 20:
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 5,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della difesa individua, con proprio decreto,
nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della
difesa, una struttura competente a svolgere attivita'
informativa, promozionale e di coordinamento al fine di
valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di
personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato
servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di
volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
perseguimento delle predette finalita' tale struttura si
avvale anche degli uffici periferici della Difesa,
acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i
predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali
competenti in materia di promozione dell'occupazione,
individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n.
469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono determinati i crediti formativi per i cittadini che
prestano servizio militare volontario rilevanti nell'ambito
dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini
del compimento di periodi obbligatori di pratica
professionale o di specializzazione previsti per
l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di
specifiche professioni o mestieri.».



 
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196) 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "di grado" sono sostituite dalle seguenti: "nel servizio permanente". 2. Nella colonna "Requisiti", alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: "grado" e' sostituita dalle seguenti: "servizio permanente".



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, e della
tabella B/1 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Avanzamento dei volontari di truppa in
servizio permanente). - 1. Al 1° caporal maggiore e gradi
corrispondenti, che abbia un anno di anzianita' nel
servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo
giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni
d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi
corrispondenti.

TABELLA B/1

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO
DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

---------------------------------------------------------------------
Formule di
Grado avanzamento Requisiti
Da a --------------------------------------------------------------------- Caporal mag- Caporal mag- Anzianita' 5 anni di anzianita' giore capo giore scelto nel grado

Caporal mag- Caporal mag- Anzianita' 5 anni di anzianita' giore scelto giore capo nel grado

1 Caporal Caporal mag- Anzianita' 1 anno di anzianita' maggiore capo giore scelto nel servizio perma-
nente



 
Art. 22.
(Conferimento di delega legislativa) 1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III; b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53; c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge. 2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, e' richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui al comma 2.



Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v.
nota all'art. 1.
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al
Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello
Stato», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989. Si riporta
il testo dell'art. 2, comma 1:
«Art. 2. - 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri
si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti,
finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma
volontaria;
c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti,
finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo
illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo
assoluto.».



 
Art. 23.
(Consistenze del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica) 1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa. 2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge. 3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttiva. 4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente; b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente; c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente. 5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) 4.021 unita' nell'anno 2005; b) 821 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011; c) 749 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo n. 215 del 2001:
"Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate).
- 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2007.
2. (Omissis).
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a
190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del
personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
indicata nella tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata
nella tabella A di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
2020, le dotazioni organiche dal personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica.".
- Si riporta il testo della tabella A della citata
legge n. 331 del 2000:

"Tabella A
(articolo 3, comma 1, lettera a)

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)

Anno | Onere
2000 | 43
2001 | 362
2002 | 618
2003 | 649
2004 | 681
2005 | 717
2006 | 752
2007 | 790
2008 | 830
2009 | 871
2010 | 915
2011 | 960
2012 | 978
2013 | 997
2014 | 1.013
2015 | 1.031
2016 | 1.045
2017 | 1.060
2018 | 1.078
2019 | 1.093
2020 | 1.096 }.



 
Art. 24.
(Reclutamento, avanzamento e trattamento
economico dei volontari) 1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e' bandito entro il 31 dicembre 2004. 2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e' riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualita' di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve e' corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma l. 4. A decorrere dal l° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2. 5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.



Note all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente: «Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.
- Il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000,
n. 114, concernente: «Regolamento recante norme in materia
di accertamento dell'idoneita' al servizio militare», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
107 del 10 maggio 2000.



 
Art. 25.
(Reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa) 1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, camma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. 3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17. 4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai' numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.



Note all'art. 25:
- Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
281 del 30 novembre 1996. Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 3:
«Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici). -
1.-2. (Omissis).
3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel
profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le
riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici
concorsi per la copertura dei posti che si rendono
disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi
dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari
complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i
vigili volontari in servizio presso gli appositi
distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del
personale volontario che alla data del bando abbiano
prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al
profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie
dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate,
ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di
detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate
congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 12 (Personale in servizio ed in congedo). - 1. Il
personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che abbia gia' ultimato la ferma triennale senza
demerito, puo' presentare domanda di immissione nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni di cui all'art. 1 e non si applicano nei
suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3
dell'art. 10.
2. Analoga domanda puo' essere presentata, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata,
congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la
ferma triennale.
3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato
ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
24 dicembre 1993, n. 537, durante il secondo anno di
servizio puo' presentare domanda per l'immissione, al
termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di
cui all'art. 1.
4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati
alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri
centri e commissioni di selezione.
5. I candidati dovranno risultare in possesso dei
requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il
limite di eta' che e' elevato nei limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti.
6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva
prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
delle amministrazioni di cui all'art. 1, perde il grado
eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova
carriera.».



 
Art. 26.
(Reclutamenti straordinari) 1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare: a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due anni; b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due anni. 2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.



Note all'art. 26:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme
sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 9 (Avanzamento dei volontari e immissione nel
servizio permanente delle Forze armate). - 1. I volontari
in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di
idoneita', i gradi riportati nella tabella A in allegato 4
al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze
ordinative delle Forze armate.
2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli
dei volontari in servizio permanente della stessa Forza
armata nella quale svolgono la ferma triennale e'
predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti
dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita
graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva
commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze
armate, secondo i criteri previsti dal comma. 4.
3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle
rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale
generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di
Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri
in rappresentanza, rispettivamente dello Stato maggiore e
della Direzione generale del personale della Forza armata
di appartenenza.
4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le
graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate
dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i
criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali
criteri tengono conto dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto
nella ferma breve;
c) qualita' morali e culturali;
d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati;
e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
f) titolo di studio e/o titolo professionale
posseduti.».
«Art. 10 (Immissione dei volontari nelle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni). - 1. L'immissione del volontari nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni di cui all'art. 1 e' predisposta dalle
commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di
polizia e nelle amministrazioni, sulla base della
programmazione quadriennale di cui all'art. 2 e secondo i
criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali
criteri tengono conto dei titoli indicati nell'art. 9,
comma 4.
2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o
grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore
della Difesa e sono composte da due membri, in
rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale
del personale della Forza armata di appartenenza e della
Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e
amministrazione di immissione.
3. Le domande devono essere presentate entro il secondo
anno della ferma triennale, a conferma della preferenza
espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle
Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale,
le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni
interessate, una verifica del mantenimento dei previsti
requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'art. 41,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e delle
amministrazioni avviene comunque dopo il termine della
ferma triennale contratta e da' luogo alla perdita del
grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle
Forze armate.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma
breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti
stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e le
amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i
reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in
vigore per ciascuna amministrazione.».



 
Art. 27.
(Sostituzione dei militari di leva del Corpo
delle capitanerie di porto) 1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva e' attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto. 2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge. 3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono cosi' rideterminate: a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente; b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 1995:
«Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1° caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto;
b) Marina:
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto;
c) Aeronautica:
aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7.».
«Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle
capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di
attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative e addestrative
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».



 
Art. 28.
(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto) 1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento. 2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, a decorrere dall' anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate: a) 200 unita' nell'anno 2005; b) 235 unita' negli anni 2006 e 2007; c) 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
 
Art. 29.
(Trattamento economico dei volontari in
ferma del Corpo delle capitanerie di porto) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1. 3. A decoucre dal 1 gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma I. 5. A decorrere dal 1 gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
 
Art. 30.
(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione
di determinate categorie) 1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni; c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni; e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni; f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.



Note all'art. 30:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, recante: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. Si riporta il testo
dell'art. 6, commi 5 e 6:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.-4. (Omissis).
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
recante: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre
1992. Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis:
«Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.-4.
(Omissis).
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3:
«Art. 7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi
allievi carabinieri). - 1. (Omissis).
2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile
per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel
limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli
superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti
del personale delle Forze di polizia deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive
previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma
dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative
individuate con decreto del Ministro della difesa che
comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o
attrezzature esclusivamente militari, una particolare
esposizione al rischio.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 3:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
(Omissis).
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle
leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una
particolare esposizione al rischio.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 87, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001. Si
riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater:
«Art. 4 (Nomina ad allievo agente). - 1.-4.-bis
(Omissis).
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
frequentare il primo di corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.».
- Per l'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
78, v. nota all'art. 11.



 
Art. 31.
(Relazione al Parlamento) 1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa".



Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
331 del 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Relazione al Parlamento). - 1. A decorrere
dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all'art. 3, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo
stato della disciplina militare e sullo stato
dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli
obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare
riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze
armate, sul grado di integrazione del personale militare
volontario femminile e sull'azione della struttura di cui
al comma 1 dell'art. 5. Tale relazione sostituisce quelle
di cui all'art. 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed
all'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui
al comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul
conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari
necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e
sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce rossa.».



 
Art. 32.
(Copertura finanziaria) 1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VII, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, e' autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-mento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 33.
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTINO, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4233):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 30
luglio 2003;
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 22 settembre 2003 con il parere delle
commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIII;
Esaminato dalla IV commissione il 30 settembre 2003;
1-2-7-14-15-16-23-28-29 e 30 ottobre 2003;
Esaminato in aula il 3 e 4 novembre 2003 ed approvato
il 5 novembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2572):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª;
Esaminato dalla 4ª commissione il 26 novembre 2003;
l'11 e 25 febbraio 2004; 3 marzo 2004; 6, 22 e 28 aprile
2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;
Esaminato in aula il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato
con modificazioni, il 21 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4233 B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 22 luglio 2004 con parere delle commissioni
I, V, VIII, IX, XI e XII;
Esaminato dalla IV commissione il 22 luglio 2004;
Esaminato in aula il 26 luglio 2004 ed approvato il 29
luglio 2004.
 
TABELLA A
(v. articolo 5, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

--------------------------------------------------------------------- Forze annate Anno 2005 Anno 2006 --------------------------------------------------------------------- Primi marescialli 14.578 14.023 Marescialli 50.784 50.311 Sergenti 11.353 12.633 Volontari in servizio permanente 33.176 35.853 Volontari in ferma breve/prefissata
di quattro anni 34.550 32.571 Volontari in ferma prefissata di
un anno 23.659 19.686 ---------------------------------------------------------------------
 
TABELLA B
(v articolo 8, comma I)
PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
(Misura percentuale riferita al valore giornaliero della
retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente)

---------------------------------------------------------------------
Volontario in ferma
prefissata di un anno
GRADO e in rafferma annuale --------------------------------------------------------------------- Soldato, comune di 2a classe, aviere 60 per cento Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento
Volontario in ferma
prefissata quadriennale Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto 70 per cento Caporal maggiore, sottocapo, 1 aviere 70 per cento
 
TABELLA C
(v. articolo 23, comma 2)
ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI ---------------------------------------------------------------------
2005 392.999.573,06
2006 392.996.596,78
2007 392.890.034,23
2008 392.845.104,00
2009 392.877.594,60
2010 389.102.583,23
2011 344.176.466,82
2012 335.143.557,80
2013 331.324.911,14
2014 322.232.193,54
2015 312.789.792,14
2016 304.788.156,21
2017 298.898.670,81
2018 286.098.679,28
2019 267.427.682,18
2020 229.046.477,63
2021 180.973.393,36
 
TABELLA D
(v. articolo 27, comma 2)

CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

---------------------------------------------------------------------
ANNO SERVIZIO FERMA BREVE E FERMA
PERMANENTE PREFISSATA PREFISSATA DI
QUADRIENNALE UN ANNO
E IN RAFFERMA --------------------------------------------------------------------- 2004 1.355 1.420 0 2005 2.245 1.300 1.730 2006 3.500 1.215 560
 
TABELLA E
(v. articolo 28, comma 1)
ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

---------------------------------------------------------------------
ANNO ONERI ---------------------------------------------------------------------
2004 169.119,36
2005 48.287.301,26
2006 76.476.030,64
2007 76.437.689,08
2008 76.404.162,91
2009 75.993.137,67
2010 75.188.592,32
2011 75.106.850,08
2012 75.022.475,62
2013 74.943.322,41
2014 74.867.621,25
2015 74.787.401,19
2016 (regime) 74.703.881,29
 
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