Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 20 luglio 2004
Integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, per l'adeguamento della disciplina dello scambio di energia elettrica. (Deliberazione n. 122/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 luglio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1° aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n. 27/03);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
il documento per la consultazione approvato in data 15 giugno 2004 recante «Schema di modificazione della disciplina di merito economico in materia di scambio dell'energia elettrica» (di seguito: documento per la consultazione 15 giugno 2004);
Considerato che:
con la deliberazione n. 48/04 l'Autorita' ha avviato il dispacciamento di merito economico per l'anno 2004, definendo altresi' le connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione n. 5/04;
la deliberazione n. 48/04 prevede una disciplina aderente alle esigenze poste dalla societa' Gestore della rete della trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) per l'operativita' del Sistema Italia 2004 senza partecipazione attiva della domanda, che trova applicazione sino al termine di tale fase, fissato non anteriormente al 31 dicembre 2004;
la deliberazione n. 48/04 prevede che l'energia elettrica acquistata dal Gestore della rete o venduta al medesimo Gestore per lo scambio di energia elettrica sia valorizzata per fascia oraria e che l'energia elettrica venduta dai soggetti produttori nei mercati dell'energia sia valorizzata su base oraria;
la differente valorizzazione di cui al precedente alinea puo' indurre distorsioni nelle scelte dei produttori circa la destinazione dell'energia elettrica prodotta al sistema delle offerte o ai contratti di compravendita stipulati al di fuori del medesimo sistema, comportando un aumento del costo medio dello scambio di energia elettrica;
l'art. 23, comma 23.8, della deliberazione n. 48/04 prevede che l'Autorita' vigili sul comportamento degli operatori di mercato al fine di rilevare eventuali comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito dello scambio di energia elettrica e dei mercati dell'energia;
con lettera in data 3 giugno 2004, prot. PB/M04/ 1868/cp l'Autorita' ha chiesto alla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) di verificare se la dinamica della liquidita' del mercato del giorno prima e dei prezzi registrati nel medesimo, lato acquisto e specialmente nelle ore di fascia oraria F4, possa essere ascritta a comportamenti degli operatori inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 23.8, della deliberazione n. 48/04;
con lettera in data 4 giugno 2004, prot. GME/P2004000600, il Gestore del mercato ha confermato all'Autorita' che in alcuni giorni e' stata effettivamente ravvisata l'esistenza di comportamenti da parte dei produttori che possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 23.8, della deliberazione n. 48/04;
i comportamenti di cui ai precedenti alinea possono essere evitati prevedendo un adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica;
gli esiti della consultazione hanno manifestato un sostanziale consenso circa l'analisi delle problematiche emerse in merito all'applicazione della vigente disciplina dello scambio dell'energia elettrica contenuta nel documento per la consultazione 15 giugno 2004, lamentando principalmente che il possibile adeguamento avvenga in corso d'anno 2004; e che la societa' Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico), ovvero il maggiore utente del servizio di scambio, ha espresso con lettera in data 1° luglio 2004 pieno accordo circa la soluzione di adeguamento prospettata nel predetto documento per la consultazione;
quanto all'implementabilita' dell'adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica come prefigurato nel documento per la consultazione 15 giugno 2004, il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 23 giugno 2004 (prot. AD/P2004000 194) che le attivita' di sviluppo e messa a punto delle procedure operative per l'implementazione del suddetto adeguamento richiedono circa due mesi prima della loro piena operativita'.
Considerato inoltre che, con nota prot. GRTN/P2004009381 del 30 aprile 2004 (prot. Autorita' 11529 del 5 maggio 2004), il Gestore della rete ha segnalato all'Autorita' alcune incertezze interpretative in merito alla stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto di cui all'art. 7 della deliberazione n. 48/04.
Ritenuto:
necessario prevedere un adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica al fine di precludere la possibilita' di esercitare comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito dello scambio e dei mercati dell'energia;
opportuno, visti i tempi tecnici necessari all'implementazione operativa stimati dal Gestore della rete di cui al primo «considerato», prevedere il differimento della entrata in vigore dell'adeguamento alla disciplina dello scambio dell'energia elettrica al 1° ottobre 2004, al fine di consentire al Gestore della rete gli apprestamenti necessari alle procedure attualmente vigenti, nonche' l'eventuale completamento nel mese di luglio 2004 delle coperture dal rischio prezzo degli acquisti di energia elettrica nel sistema delle offerte intestati all'Acquirente Unico, come da questi segnalato in fase di formulazione di osservazioni al documento per la consultazione 15 giugno 2004;
opportuno evitare il permanere delle incertezze interpretative di cui all'ultimo «considerato», precisando le disposizioni relative alla stipula dei contratti di dispacciamento e trasporto di cui all'art. 7 della deliberazione n. 48/04;
Delibera:
1. di modificare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04, come segue:
dopo il comma 5.5 e' inserito il comma seguente:
«5.6 Entro il giorno venticinque del mese successivo a quello di competenza l'utente del dispacciamento comunica al Gestore della rete, con le modalita' definite dal medesimo Gestore della rete:
a) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione trattati su base oraria e relativi ad unita' di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso;
b) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione non trattati su base oraria determinata ai sensi dell'art. 14, comma 14.7, e relativi ad unita' di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso;
all'art. 7, comma 7.4, le parole «comma 6.1, lettera e)» sono sostituite dalle parole «comma 6.1, lettera c)»;
dopo il comma 22.1 sono aggiunti i commi seguenti:
«22.1.1 Entro il giorno venticinque del mese successivo a quello di competenza, l'utente dello scambio comunica al Gestore della rete, con le modalita' definite dal medesimo Gestore della rete, l'energia elettrica venduta dall'utente dello scambio di tale contratto ai sensi del comma 22.1 per ciascuna ora del mese di competenza.»
all'art. 22, comma 22.4, lettera a), le parole «di cui all'art. 5» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 5, commi 5.5 e 5.6»:
il comma 23.2 e' sostituito dal comma seguente:
«23.2 Il prezzo di cui al comma 23.1 e' pari in ciascun mese e per ciascun fascia, alla media dei prezzi del mercato del giorno prima di cui all'art. 19, comma 19.4, lettera c), nelle ore appartenenti alla predetta fascia del mese considerato.»
dopo il comma 23.2 e' aggiunto il comma seguente:
«23.2.1 Ai fini della determinazione della media dei prezzi di cui al comma 23.2, si utilizzano per la ponderazione le stesse quantita' orarie di energia utilizzate dal Gestore del mercato ai fini del calcolo del prezzo unico dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.»
dopo l'art. 23 e' aggiunto l'articolo seguente:
«Art. 23.1 Corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica
«23.1.1 Entro il giorno trenta del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola per ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica il corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica pari, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, a:

----> Vedere Formula a pag. 42 della G.U. <----

dove:
P«MGP» in base «hFi» e' il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.4, lettera c), registrato nel mercato del giorno prima nell'ora h appartenente alla fascia oraria Fi;
EI in base «hFi», e' l'energia elettrica imputata in immissione al contratto, di cui all'art. 22, comma 22.4, lettere da a) a d), e relativa all'ora h della fascia oraria Fi;
EP in base «hFi», e' l'energia elettrica imputata in prelievo al contratto, di cui all'art. 22, comma 22.5, lettera b), e relativa all'ora h della fascia oraria Fi;
P «s in base Fi» e' il prezzo medio per la regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica nella fascia oraria Fi, di cui all'art. 23, comma 23.2;
Fi indica ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
23.1.2 Entro il giorno quindici del secondo mese successivo a quello di competenza l'utente dello scambio paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, il corrispettivo di cui al comma 23.1.1.»
all'art. 43, al comma 43.1, alle lettere a), b) e c), le parole «mese precedente» sono sostituite dalle parole «mese di competenza»;
all'art. 43, al comma 43.1, alla letterd d), le parole «i proventi del Gestore della rete connessi con l'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti di cui all'art. 46» sono sostituite dalle parole «il saldo tra i proventi e gli oneri maturati dal gestore della rete nel mese di competenza in applicazione del corrispettivo di cui all'art. 23.1»;
all'art. 49, comma 49.2, le parole «corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico» sono sostituite dalle parole «corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001»;
2. di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04 risultante dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita': www.autorita.energia.it, affinche' entri in vigore dal 1° ottobre 2004.

Milano, 20 luglio 2004

Il presidente: Ortis
 
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