Gazzetta n. 202 del 28 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 luglio 2004
Modificazione al decreto 7 dicembre 1999, relativo allo scioglimento della societa' cooperativa «Facchini 91 s.c. a r.l.», in Occhiobello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attivita' produttive;
Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attivita' produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U T. G., dispone la continuita' di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione gia' disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
Visti i decreti ministeriali 17 luglio 2003 con i quali vengono determinati il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e di determinazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile;
Vista la nota n. 1575512 datata 24 marzo 2004 della direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attivita' produttive con la quale si dispone, a seguito delle dimissioni del commissario liquidatore, la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministero del lavoro in data 7 dicembre 1999, a scioglimento senza liquidatore, ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;
Ritenuta l'opportunita' di disporre la variazione del provvedimento di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies senza nomina di liquidatore;
Decreta:
Il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, con il quale la societa' cooperativa «Facchini 91 s.c. a r.l.», con sede in Occhiobello (Rovigo), via Torino n. 20, costituita per rogito notaio Gabinio dott. Claudio in data 9 dicembre 1998, repertorio 147.369, registro imprese n. 4869 Camera di commercio, industria ed artigianato di Rovigo, posizione n. 1154/285534, e' stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del liquidatore nella persona del rag. Paolo Porzionato, e' convertito, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies e dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, in scioglimento senza nomina di liquidatore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso lo stesso e' ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
Rovigo, 27 luglio 2004
Il direttore provinciale reggente: Drago
 
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