Gazzetta n. 202 del 28 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 luglio 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 20 giugno 2003, 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003 e maggio 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con decreto 13 giugno 2000 e' stata prorogata fino al 13 settembre 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Ragusano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 26 maggio 2004, protocollo n. 63523; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata 20 giugno 2003 e 1° ottobre 2003, 5 dicembre 2003 e 6 maggio 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 settembre 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2004 Il direttore generale: Abate |
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