Gazzetta n. 201 del 27 agosto 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BERGAMO
DECRETO RETTORALE 10 agosto 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto l'art. 11, comma 3, dello Statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo, che prevede che le modifiche allo statuto siano deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10, e 11, sentito il Consiglio di amministrazione;
Vista la proposta di modifica dello statuto approvata, con deliberazione del 24 maggio 2004, dal senato accademico integrato, previo parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 4 maggio 2004;
Visti i rilievi formulati dal MIUR con provvedimento direttoriale del 14 luglio 2004;
Considerato che i predetti rilievi mossi dal MIUR non modificano nella sostanza gli articoli interessati e che sono stati integralmente accolti con decreto rettorale prot. n. 14351/I/002 del 10 agosto 2004 da sottoporre a ratifica del senato accademico integrato, cosi' come previsto dall'art. 16, comma 2, lettera i) dello Statuto vigente;
Decreta:
Art. 1.
Sono emanate le modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo, il cui testo viene riordinato con la nuova numerazione degli articoli e dei commi ed e' allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
Le predette modifiche dello statuto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 11, comma 4 dello statuto vigente.
Bergamo, 10 agosto 2004
Il rettore: Castoldi
 
Allegato

Titolo I
NORME GENERALI
Capo I
Principi direttivi
Art. 1.
Natura giuridica e finalita' istituzionali
1. L'Universita' di Bergamo, istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica che non persegue scopi di lucro, e' sede primaria di istruzione, di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica a livello universitario.
2. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'universita' ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. Per il conseguimento delle proprie finalita', l'universita' agisce con il concorso responsabile di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo avendo come riferimento il rispetto e la promozione dei diritti della persona umana.
4. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalita' istituzionali, l'universita' favorisce sia il confronto ed il rapporto con le realta' istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della cooperazione internazionale.
Art. 2
Attivita' didattiche e di ricerca
1. Nell'ambito delle proprie finalita' l'universita' svolge l'attivita' didattica e organizza le relative strutture al fine di perseguire la qualita' piu' elevata di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.
2. In attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli di studio, l'Universita' di Bergamo rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
laurea (L);
laurea specialistica (LS);
diploma di specializzazione (DS);
dottorato di ricerca (DR);
master universitario di I e II livello (MU), ed istituisce ed organizza le attivita' culturali, di formazione e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunita'.
Puo' inoltre attivare, disciplinandoli con specifici regolamenti didattici, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
L'Universita' di Bergamo assicura, altresi', agli studenti gia' iscritti nell'a.a. 2000/2001, il rilascio dei titoli di studio aventi valore legale secondo il previgente ordinamento.
3. Per la migliore efficacia dell'attivita' didattica l'universita' organizza servizi didattici integrativi e di tutorato oltre a sostenere l'effettuazione di stage e tirocini formativi.
4. L'Universita' puo' istituire borse di studio per cittadini italiani e stranieri, ivi compresi i professori visitatori, nonche' borse di studio, premi di operosita' scientifica, sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro, per studenti meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.
5. Nell'ambito delle proprie finalita' l'universita' svolge l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica ed opera nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi.
6. Per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali l'universita' provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio delle liberta' di insegnamento e di ricerca nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno e' tenuto a norma di legge, di statuto e di regolamenti.
Art. 3.
Diritto allo studio
1. L'Universita' degli studi di Bergamo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e collabora alle attivita' degli enti per il diritto allo studio nelle forme ritenute di volta in volta piu' idonee.
2. L'universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
3. L'universita' riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi svolte in forme associative, di volontariato e di cooperazione che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo, secondo modalita' dettate dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 4.
Attivita' culturali, sportive e ricreative
1. L'universita' riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati nonche' con le associazioni operanti in tali ambiti.
2. Il Comitato per lo sport universitario riconosce, promuove e coordina le attivita' sportive a vantaggio della comunita' universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonche' ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti.
3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attivita' possono essere affidati in tutto o in parte mediante convenzioni al C.U.S.I., che provvede anche per il tramite del suo organo periferico C.U.S. Bergamo.
Art. 5.
Organizzazione dell'universita'
1. L'organizzazione dell'universita' e' funzionale all'efficace svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca e deve assicurare un efficiente utilizzo delle strutture e dei servizi.
2. L'organizzazione dell'universita' e' ispirata ai seguenti principi:
distinzione della funzione di indirizzo politico e di controllo, che compete agli organi di Governo, dalla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che spetta al direttore amministrativo, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai responsabili degli uffici;
gestione dell'attivita' sulla base di programmi e progetti;
gestione per budget delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio centrali e periferiche.
Art. 6.
Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale
1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'universita', ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato.
2. L'universita' e' legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
3. L'universita' puo' promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attivita' di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalita' istituzionali, nonche' svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.
4. L'universita' provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attivita' istituzionali svolte, nonche', a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonche' di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.
5. L'universita', anche su proposta dei singoli Consigli di facolta' o delle altre strutture didattiche scientifiche interessate, puo' stipulare con Enti pubblici e privati:
convenzioni per il finanziamento degli affidamenti e delle supplenze da attribuire nei limiti e con le modalita' previsti dall'ordinamento universitario;
convenzioni che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni;
convenzioni per i lettorati di lingua straniera;
convenzioni per attivita' di ricerca;
convenzioni per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a favore di cittadini stranieri;
convenzioni per attivita' di orientamento e formazione e per ogni altra attivita' didattica, scientifica e di ricerca volte anche allo sviluppo e formazione del territorio.
6. La collaborazione di cui ai commi precedenti verra' particolarmente promossa nei confronti della regione Lombardia, della provincia di Bergamo, del comune di Bergamo, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.
Art. 7.
Risorse finanziarie
1. Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni.
3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
4. Per le spese di investimento l'universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
Art. 8.
Uguaglianza delle opportunita'
1. L'universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dalla etnia.
2. E' istituito il comitato per le pari opportunita', per realizzare le finalita' della legge n. 125 del 1991 ed in particolare con lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche promuovendo l'adozione di misure dirette a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita', denominate azioni positive per le donne. Il consiglio di amministrazione garantisce gli strumenti per il funzionamento del comitato, con un budget da definirsi annualmente, su proposta del comitato stesso.
Art. 9.
Informazione
1. L'universita' assicura adeguata pubblicizzazione a tutte le sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.
2. E 'garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'universita' a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le disposizioni adottate con regolamento di Ateneo.
Art. 10.
Partecipazione ad organismi privati
1. L'universita' puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione dell'universita', deliberata dal Consiglio di amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera del senato accademico;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
c) destinazione a finalita' istituzionali dell'universita' di eventuali dividendi spettanti all'ateneo;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'universita' in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
3. Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, nonche' al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'universita' puo' costituire, in qualita' di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato con la partecipazione di enti, associazioni ed imprese.
La fondazione e' disciplinata da apposito statuto approvato dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
4. La collaborazione dell'universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della liberta' e dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a carico del comodatario.
5. La licenza gratuita del marchio e' consentita solo in occasione di manifestazioni celebrative e, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
6. Degli organismi pubblici o privati, cui l'universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse.
Capo II
Fonti normative
Art. 11.
Statuto
1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' di Bergamo secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione.
2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello Statuto e dei relativi regolamenti, ne' siano comunque incompatibili con lo Statuto stesso.
3. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10 e 11, sentito il consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il consiglio degli studenti possono sottoporre proposte di modifica al senato accademico integrato, le cui componenti elettive sono rinnovate ogni quattro anni.
4. Lo statuto e le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'universita' ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 12.
Regolamenti di ateneo
1. I seguenti regolamenti di ateneo e le relative modifiche sono approvati a maggioranza assoluta degli aventi diritto:
1° dal Consiglio di amministrazione:
a) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e l'attivita' negoziale, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici;
b) regolamento generale, che definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli organi centrali di Ateneo e dei servizi di biblioteca, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'universita' e delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti la cui elezione e' disciplinata dal regolamento degli studenti;
c) regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
2° dal Senato accademico:
a) regolamento didattico, che disciplina l'ordinamento degli studi sia di tutti i corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con valore legale, sia, indicando i criteri generali, dei servizi didattici integrativi, delle attivita' culturali, formative e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunita';
b) regolamento degli studenti, che fissa i criteri e le modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio degli studenti, nonche' quelli relativi alla elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi dell'universita', nei quali sia prevista la loro presenza per legge o per statuto.
2. Gli altri regolamenti di ateneo sono deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
I regolamenti che contengono parti di competenza del Senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli organi.
3. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero che ne esercita il controllo di legittimita' e di merito.
4. I regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento stesso.
Art. 13.
Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.
2. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Sono emanati con decreto del rettore, previo parere favorevole del senato accademico o del consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il Consiglio di amministrazione dirime le controversie. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 14.
Norma di integrazione
1. Lo statuto ed i regolamenti ivi previsti sono immediatamente modificati ed integrati dalle norme derivanti da leggi che operino espresso riferimento alle universita'.
Titolo II
ORGANI CENTRALI
Art. 15.
Organi centrali dell'universita'
1. Sono organi dell'universita' il rettore, la giunta di ateneo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione.
Art. 16.
Il rettore
1. Il rettore rappresenta l'universita' ad ogni effetto di legge.
2. Spetta al rettore:
a) emanare lo statuto ed i regolamenti;
b) curare l'osservanza dello statuto, dei regolamenti di ateneo e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
c) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta di ateneo e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;
d) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attivita';
e) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla legge;
f) stipulare le convenzioni ed i contratti tra l'universita' ed amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedono una diversa competenza;
g) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
h) predisporre ogni anno una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione dell'ateneo;
i) provvedere all'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;
l) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del consiglio di amministrazione, della giunta di ateneo e del senato accademico, salvo ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
m) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme in vigore.
3. Il rettore nomina un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il prorettore vicario e' membro di diritto del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della giunta di ateneo con voto deliberativo.
4. Il Rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo, suoi delegati attribuendo loro incarichi specifici.
5. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) dai ricercatori di ruolo;
c) dai rappresentanti del personale amministrativo e tecnico eletti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nella giunta di ateneo e da due rappresentanti di ogni consiglio di facolta';
d) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nella giunta di ateneo e da due rappresentanti di ogni consiglio di facolta'.
6. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresi' alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo; il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra gli aventi diritto al voto.
7. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto nelle prime due votazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validita' delle singole elezioni e' comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
8. Il rettore e' proclamato eletto dal Ministro con proprio decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Art. 17.
La giunta di ateneo
1. Il rettore presiede la giunta di ateneo, da lui insediata entro trenta giorni dall'inizio del suo mandato e composta da quattro membri designati su proposta del rettore dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nonche' dal Prorettore vicario e dal direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario. La durata in carica della giunta corrisponde a quella di ciascun mandato del rettore.
2. Fanno inoltre parte della Giunta uno studente designato dal Consiglio degli studenti fra i suoi membri ed un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
3. Il Senato accademico e il consiglio di amministrazione possono delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni.
Art. 18.
Il senato accademico
1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.
2. Spetta in particolare al senato accademico:
a) coordinare le attivita' delle strutture didattiche e di ricerca;
b) approvare i regolamenti di ateneo previsti dal precedente art. 12 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 13 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;
c) elaborare e approvare il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;
d) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale dell'attivita' didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione;
e) determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;
f) avanzare richieste al consiglio di amministrazione per l'assegnazione di personale amministrativo e tecnico alle strutture didattiche e di ricerca;
g) avanzare al consiglio di amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie;
h) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di immatricolazione e di iscrizione;
i) approvare l'istituzione dei servizi indicati dal precedente art. 6, terzo, quarto e quinto comma, su proposta delle facolta', dei dipartimenti e del consiglio degli studenti;
l) approvare le relazioni periodiche e i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;
m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attivita' di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 6, terzo, quarto e quinto comma;
n) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;
p) esprimere parere sul bilancio di previsione;
q) dare pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
r) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle norme vigenti.
3. Il senato accademico puo' delegare alla giunta d'ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni eccetto che per quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), h), l), p), q), r) del secondo comma del presente articolo e dall'art. 12.
4. Il senato accademico e' convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
5. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 12.
6. Il Senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori di ruolo;
e) sei rappresentanti delle grandi aggregazioni scientifico disciplinari presenti nell'ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori di ruolo. La meta' dei predetti rappresentanti e' eletta fra i direttori di dipartimento. La votazione avverra' su due liste distinte: una comprendente l'elenco dei Direttori di dipartimento, l'altra i rappresentanti delle aree, i quali saranno votati senza distinzione di aggregazione da professori di ruolo e ricercatori di ruolo su apposite liste di candidati con l'espressione di un'unica preferenza per ognuna delle due liste;
f) un rappresentante degli studenti per ciascuna facolta';
g) due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;
h) il direttore amministrativo o un suo delegato, che esercita anche le funzioni di segretario.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del rettore.
8. Il senato accademico dura in carica quattro anni.
Art. 19.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare i regolamenti di ateneo previsti dal precedente art. 12 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 13 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;
b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione;
c) approvare il rendiconto della gestione;
d) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'universita' e definire i criteri e le modalita' dei relativi inventari;
e) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, le quali possono essere definite anche in misura unica conglobata;
f) definire ed attuare, su proposta del senato accademico, la ripartizione delle risorse finanziarie;
g) approvare il piano per la copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo;
h) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'ateneo e approvare i relativi interventi attuativi;
i) deliberare l'istituzione dei servizi sociali, culturali e ricreativi, compreso il servizio mensa, di interesse dei propri dipendenti docenti e del personale amministrativo e tecnico;
l) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;
m) nominare, su proposta del rettore, il direttore amministrativo;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle norme vigenti.
3. Il consiglio di amministrazione puo' delegare alla giunta d'ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), e), f), h), m), del secondo comma del presente articolo.
4. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 12.
5. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del Rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;
d) due professori di ruolo di prima fascia;
e) due professori di ruolo di seconda fascia;
f) due rappresentanti dei ricercatori di ruolo;
g) tre rappresentanti degli studenti;
h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
i) un rappresentante della regione Lombardia;
l) il presidente della provincia di Bergamo o suo delegato;
m) il sindaco del comune di Bergamo o suo delegato;
n) il presidente della Camera di commercio o suo delegato;
o) possono altresi' far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti di soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio dell'universita' con erogazione di fondi non finalizzati nei limiti indicati dal senato accademico.
6. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e), f), h) nonche' di quella indicata alla precedente lettera g) e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento degli studenti.
7. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere da d) a h) possono essere immediatamente rieletti o confermati per una sola volta.
Art. 20.
Il Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo.
2. Il consiglio degli studenti esprime:
a) parere obbligatorio su:
1) regolamento degli studenti;
2) interventi di attuazione del diritto allo studio;
3) determinazioni delle contribuzioni a carico degli studenti;
b) parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti, anche presentando proposte agli organi competenti.
Nelle ipotesi di pareri obbligatori, trascorsi venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli studenti del testo della proposta, e' facolta' degli organi richiedenti procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Il consiglio ha inoltre il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.
4. Il consiglio degli studenti e' costituito con decreto del rettore ed e' composto dagli studenti eletti nei vari organi universitari e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Bergamo. I criteri e le modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio sono fissati dal regolamento degli studenti.
5. L'universita' garantisce al consiglio studentesco, per l'espletamento dei propri compiti, le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che potranno essere gestite come contabilita' speciale del bilancio generale di ateneo.
6. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso.
Art. 21.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'ateneo, compresi i centri di spesa.
2. Su proposta del rettore, il consiglio di amministrazione nomina il Presidente e quattro revisori, che costituiscono il collegio e durano in carica tre anni, esterni all'universita' scelti fra esperti di comprovata qualificazione ed anche fra dirigenti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro, iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. I componenti del collegio possono essere, anche singolarmente, confermati per non piu' di due mandati successivi a quello di nomina.
4. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso collegialmente e singolarmente agli atti e documenti dell'universita' e dei centri autonomi di spesa.
6. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
7. Ove occorra, il collegio delibera un proprio regolamento interno di funzionamento.
Art. 22.
Il nucleo di valutazione di ateneo
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, costituisce il nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e che dura in carica tre anni.
2. Al nucleo di valutazione di ateneo compete la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette relazioni richieste dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Comitato per la valutazione del sistema universitario.
4. Il nucleo opera in posizione di autonomia e periodicamente comunica le risultanze della sua attivita' direttamente al rettore. Accede alle fonti informative in possesso di tutte le strutture dell'universita', puo' richiedere informazioni supplementari e puo' convocare i responsabili delle diverse strutture.
Titolo III
STRUTTURE E ATTIVITA'
Capo I
Strutture e attivita' didattiche e di ricerca
Art. 23.
Strutture didattiche e di ricerca dell'universita'
1. Nell'universita' l'attivita' didattica viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture didattiche:
facolta' e loro articolazioni;
scuole di specializzazione;
corsi di formazione e di aggiornamento;
corsi di dottorato di ricerca;
corsi di perfezionamento.
2. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti.
3. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita' di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facolta' individuera' i dipartimenti che dovranno fornire il supporto scientifico ed organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio.
4. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche' le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita' didattica, e' riservata all'autonomia delle facolta' che deliberano, sentita la propria commissione didattica, anche in armonia alle esigenze della sperimentazione didattica.
5. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico puo' deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca. Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attivita' relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
Art. 24.
La facolta'
1. Le facolta' hanno il compito primario di organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti.
2. Le facolta' si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.
3. Spetta in particolare alla facolta':
a) formulare il proprio progetto didattico articolato in funzione dei corsi di studio e aggiornarlo annualmente anche ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo dell'ateneo;
b) provvedere all'assegnazione dei posti disponibili di professore e di ricercatore di ruolo, con delibere assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti e sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi, e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;
c) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i collegi didattici dei corsi di studio, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
d) formulare proposte per la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
e) programmare e utilizzare le risorse finanziarie assegnate per le attivita' di sua pertinenza;
f) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli;
g) esercitare tutte le altre attribuzioni che alla stessa sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, comma secondo.
4. Sono organi della facolta' il preside, il consiglio di facolta', il consiglio di presidenza.
Art. 25.
Il preside
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza e ne attua le deliberazioni.
2. Spetta in particolare al preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta';
b) partecipare alle sedute del senato accademico;
c) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme vigenti.
3. Il preside provvede con proprio decreto, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di facolta'.
4. Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un vicario, che in caso di impedimento o di assenza lo supplisce in tutte le sue funzioni, ed e' coadiuvato dal consiglio di presidenza, composto dal vicario, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore di ruolo e da uno degli studenti del consiglio di facolta'. Ne fa inoltre parte il responsabile amministrativo della facolta'. Le modalita' di designazione dei membri, le competenze, le modalita' di funzionamento del consiglio di presidenza sono stabilite nel regolamento didattico della facolta'.
5. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dal consiglio di facolta' nella composizione di cui all'art. 26, quarto comma.
6. Il preside e' eletto a scrutinio segreto nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validita' delle singole elezioni e' comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parita', e' eletto il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano in eta'. Le ulteriori modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di ateneo.
7. Il preside dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Art. 26.
Il consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza della facolta'.
2. Esso e' convocato dal preside quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
3. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facolta' sono fissate dal regolamento di facolta'.
4. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati della facolta' in numero pari a un quarto dei professori di ruolo, da una rappresentanza di ricercatori non confermati che costituisca la meta' della rappresentanza di quelli confermati, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari a un quinto rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di otto. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale. Fanno parte del consiglio di facolta' due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico.
5. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta' con voto consultivo i professori supplenti e a contratto di insegnamento nei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento di facolta'.
6. Il consiglio di facolta' dura in carica quattro anni.
Art. 27.
Le commissioni didattiche
1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per meta' da docenti e ricercatori di ruolo e per meta' da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta', con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facolta' e servizi di segreteria, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato.
Effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti.
2. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal Regolamento di facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio.
3. La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del consiglio di facolta'; riferisce periodicamente sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.
4. Analoghe commissioni possono essere istituite presso i corsi di studio.
Art. 28.
Autonomia gestionale delle facolta'
1. Le facolta' hanno autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale nei limiti delle risorse assegnate.
2. Le risorse finanziarie da assegnare alle facolta' per le attivita' di loro competenza, sono annualmente deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico che approva la programmazione didattica.
3. Sono organi del centro di gestione autonoma delle facolta':
il preside;
il consiglio di facolta'.
Art. 29.
Il consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza e' composto ai sensi dell'art. 25, comma 4. Ne fa inoltre parte il responsabile amministrativo della facolta'.
2. Le modalita' di designazione dei membri, le competenze e le modalita' di funzionamento del consiglio di presidenza sono stabilite con deliberazione del consiglio di facolta'.
3. Il consiglio di presidenza dura in carica quattro anni.
Art. 30.
La classe di corsi di studio
1. Le classi di corsi di studio sono attivate nell'ateneo quali raggruppamenti di corsi di studio ai sensi dei decreti ministeriali, che determinano le denominazioni delle classi nonche' gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
2. Le classi di corsi di studio sono rette da un comitato di coordinamento che opera per la contestualizzazione e l'organizzazione armonica delle attivita' didattiche dei propri corsi di studio.
3. Il comitato di coordinamento e' composto dai coordinatori dei corsi di studio afferenti, che eleggono il presidente.
4. Il comitato di coordinamento di classe ha di norma funzioni propositive ed e' tenuto a svolgere i compiti definiti nel regolamento didattico di ateneo.
Art. 31.
Il corso di studio
1. I corsi di studio istituiti presso l'ateneo sono quelli inseriti nel regolamento didattico di ateneo.
2. I corsi di studio afferiscono di norma ad una facolta'; possono essere istituiti corsi di studio mediante accordi tra diverse facolta' dell'ateneo (corsi di studio interfacolta) o convenzioni tra diversi atenei (corsi di studio interuniversitari).
3. I corsi di studio sono retti da un collegio didattico di corso di studio costituito da tutti i professori di prima e di seconda fascia, da tutti i ricercatori e, con voto consultivo, da tutti i professori non di ruolo, che sono incaricati dalla facolta' di svolgere attivita' didattica contemplata dal relativo regolamento didattico.
4. Il collegio didattico e' presieduto da un coordinatore, eletto in base al regolamento didattico di corso tra i professori di ruolo che ne fanno parte, e svolge le funzioni attribuite dal regolamento didattico di ateneo.
Art. 32.
Il dipartimento
1. I dipartimenti promuovono, coordinano e organizzano le attivita' di ricerca dell'universita', nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, puo' stipulare contratti e convenzioni e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio anche per conto di terzi, escluse le materie riservate alla propria competenza dal Consiglio di amministrazione.
2. I dipartimenti collaborano con le facolta' ed i corsi di studio all'attivita' didattica relativa a settori di ricerca di proprio interesse. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca.
3. I dipartimenti esprimono, nei settori di propria competenza, pareri articolati sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso le facolta' e pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle stesse facolta' ed esercitano tutte le altre attribuzioni che ad essi sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle norme vigenti.
4. La richiesta di costituzione del dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da otto tra professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno due professori di prima fascia e tre di seconda fascia.
5. La richiesta deve essere approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il dipartimento e' costituito con decreto del rettore.
6. I dipartimenti inviano periodicamente al nucleo di valutazione le relazioni sulla produzione scientifica.
7. A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico dei settori di attivita' di rispettivo interesse e delle attivita' connesse. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimenti: le modalita' per l'esercizio di tale opzione e l'eventuale afferenza dei professori supplenti e a contratto di insegnamento nei corsi di studio sono previste dai regolamenti di ciascun dipartimento.
8. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.
9. Il Direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di competenza di esso, vigila nell'ambito dello stesso sull'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti e delle norme vigenti, ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme.
10. Il direttore provvede in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del consiglio e della giunta di dipartimento da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva.
11. Fa inoltre parte del consiglio di dipartimento una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.
12. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Solo in caso di indisponibilita' di un docente di prima fascia, potra' essere eletto un docente di seconda fascia. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. Le modalita' di elezione del direttore sono fissate dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento del rispettivo dipartimento.
13. Il direttore designa un vicario, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.
14. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento. E' convocato dal direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
15. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore di dipartimento. Il mandato di essa coincide con quello dello stesso direttore.
16. Il funzionamento e la composizione del consiglio e della giunta, compresi i criteri di individuazione delle rappresentanze in essi presenti e le relative procedure di elettorato, sono disciplinate dal regolamento di ciascun dipartimento.
Art. 33.
I centri di ricerca e di servizio
1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati centri di ricerca e/o di servizio. La relativa disciplina e' determinata con apposito regolamento.
Capo II
Organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica
Art. 34.
Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici
1. La struttura dei servizi amministrativi e tecnici costituisce la risorsa organizzativa di supporto allo svolgimento della funzione didattica e scientifica.
2. La gestione della struttura amministrativa e tecnica e' affidata alla responsabilita' del personale dirigenziale e dei responsabili di servizio a cio' delegati; a tale attivita' sovrintende il direttore amministrativo.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'assetto della struttura organizzativa e le modalita' di copertura dei posti e degli incarichi, sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dal consiglio di amministrazione.
4. L'universita' riconosce e promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico e amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.
Art. 35.
Il direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo esplica le seguenti attribuzioni:
a) e' capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo;
b) esplica una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
c) determina i criteri di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione;
d) compie gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'universita';
e) collabora con il rettore nella predisposizione dei piani pluriennali e del bilancio preventivo e coordina la predisposizione del budget dell'universita';
f) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme vigenti.
2. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, con le modalita' previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformita' alla vigente normativa in materia.
3. L'incarico di direttore amministrativo vicario e' attribuito dal rettore su proposta del direttore amministrativo.
Il direttore amministrativo vicario sostituisce il direttore amministrativo in caso di impedimento o assenza e puo' ricevere deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie.
Art. 36.
Funzioni dirigenziali
1. Il direttore amministrativo, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
2. Gli incarichi dirigenziali e di responsabile di struttura, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformita' alla vigente normativa in materia.
Art. 37.
Sistema bibliotecario
1. Il sistema bibliotecario di ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita' di Bergamo, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Le attivita' e l'organizzazione del sistema bibliotecario sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 38.
Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' riconosce autonomia alle strutture organizzative.
2. L'autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' riconosciuta alle facolta' e ai dipartimenti e puo' essere accordata ad altre strutture che siano complesse per le loro peculiari caratteristiche e le rilevanti dimensioni.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. Inoltre disciplina in particolare:
a) la formulazione del bilancio di previsione, che e' approvato dal consiglio di amministrazione, acquisiti i pareri del collegio dei revisori dei conti e del Senato accademico;
b) la formulazione del rendiconto della gestione, che e' approvato dal consiglio di amministrazione, acquisiti il parere del collegio dei revisori dei conti e la relazione del nucleo di valutazione;
c) le procedure contrattuali;
d) le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell'universita', nonche' dei singoli centri di gestione e dell'amministrazione del patrimonio;
e) la disciplina di spese di rappresentanza, di gestione e di funzionamento degli organi.
Titolo IV
NORME COMUNI
Art. 39.
Decorrenza dei mandati, incompatibilita' e decadenza
1. Le funzioni di rettore, di pro-rettore, di preside di facolta', di direttore di dipartimento, di direttore dei centri autonomi di spesa e di presidente del nucleo di valutazione non sono cumulabili. Non sono altresi' cumulabili le funzioni di membro eletto del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilita' alle cariche di cui al comma 1 costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a nuove elezioni e, nel caso del prorettore, ad una nuova nomina. Il nuovo eletto, iniziera' un nuovo mandato.
3. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilita' negli organismi collegiali costituisce parimenti causa di decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte del mandato il primo dei non eletti che ne abbia i requisiti nell'ambito della rispettiva lista. In mancanza si procede a nuove elezioni.
4. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle componenti studentesche.
5. Al fine della durata dei mandati l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina avviene entro il primo semestre dell'anno accademico di funzionamento.
Art. 40.
Organi collegiali
1. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento degli organi collegiali purche' essi risultino composti da almeno due terzi degli aventi diritto.
2. Gli organi statutari e i singoli membri di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori e comunque per non piu' di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del mandato.
3. L'adunanza degli organi collegiali e' valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza: comunque per le adunanze del consiglio di amministrazione, del senato accademico e della giunta di ateneo e' necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei convocati.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto. Gli astenuti sono computati ai fini della formazione della maggioranza richiesta.
5. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche.
6. Chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui e' membro, per elezione o designazione, senza giustificazione, decade dal mandato rivestito.
Art. 41.
Disposizioni sulle deleghe
1. Nei casi previsti dal presente statuto, le deleghe sono conferite con delibera, approvata con maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici, e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se piu' limitata, dell'organo destinatario della delega.
Art. 42.
Indennita' e compensi
1. Il Consiglio di amministrazione delibera, in conformita' alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura delle indennita' di funzione seguenti:
al rettore;
al prorettore;
ai delegati del rettore;
ai revisori dei conti;
ai componenti il nucleo di valutazione;
ai presidi di facolta' (salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
ai coordinatori dei corsi di studio (salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
ai direttori di dipartimento (qualora non si avvalgano della limitazione dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
ai direttori dei centri di ricerca e di servizio;
al direttore della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario;
ai coordinatori dei dottorati di ricerca.
2. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, in conformita' alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura di indennita' dovute per la partecipazione agli organi centrali di governo dell'universita': sono esclusi i componenti ai quali e' riconosciuta un'indennita' ai sensi dei commi precedenti.
3. L'universita' puo' conferire incentivi, anche economici, al personale docente e al personale amministrativo e tecnico per il miglioramento della didattica, della ricerca, dei servizi e per gli scambi con altre universita' italiane e straniere, secondo le norme fissate dal regolamento di ateneo.
Art. 43.
Ripartizione degli utili
1. Gli utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici, saranno destinati ad attivita' istituzionali ed al personale, nella misura ed entro i limiti stabiliti autonomamente dall'universita' in un proprio specifico regolamento.
Art. 44.
Copertura assicurativa e spese legali
1. L'universita' puo' accendere un'assicurazione per la copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti docenti, amministrativi e tecnici e degli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni: nel regolamento di ateneo sono stabiliti limiti e modalita'.
2. L'universita' puo' rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti docenti, amministrativi e tecnici e degli amministratori nei confronti dei quali e' stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti di ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalita' e i limiti di tale onere il regolamento generale di ateneo dovra' comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
Art. 45.
Calendario accademico
1. L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di ottobre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data.
La data di avvio dei corsi e' stabilita dalle singole facolta'.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 46.
Mandati in corso e limiti di rieleggibilita'
1. Il rettore, i presidi, i direttori di dipartimento ed i membri del consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie continuano a svolgere le loro funzioni fino alla conclusione dei rispettivi mandati.
2. Ai fini dei limiti alla rieleggibilita' immediata, non si considerano i mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.
 
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