Gazzetta n. 200 del 2004-08-26
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 3 agosto 2004
Modifiche al decreto 7 dicembre 2000, recante «Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 57, con cui e' stata istituita, fra l'altro, l'Agenzia delle dogane;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane approvato con deliberazione n. 3/2000 del 5 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 2 in base al quale alla stessa Agenzia sono attribuite, con i medesimi poteri, le funzioni gia' di competenza del Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze;
Visto il regolamento di amministrazione approvato con deliberazione n. 1/2000 del 5 dicembre 2000 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 che ha reso esecutive, a decorrere dal l° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario;
Visto il decreto ministeriale n. 548 dell'11 dicembre 1992, recante: «Regolamento recante le procedure semplificate di accertamento doganale»;
Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante: «Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci»;
Visto il decreto 7 dicembre 2000, recante: «Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate»;
Considerata l'esigenza di modificare le modalita' attuative del decreto 7 dicembre 2000, relativamente al rilascio ed al mantenimento delle autorizzazioni delle procedure semplificate di cui all'art. 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 20 luglio 2004;
Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica del predetto decreto 7 dicembre 2000;

Adotta

la seguente determinazione:

Art. 1.
Modifiche all'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000
1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata, su istanza di parte, al soggetto richiedente dal direttore regionale competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate su istanza di parte:
per il transito esterno, e/o per la richiesta contestuale di transito esterno ed interno, dal direttore regionale;
per il solo transito interno, dal direttore della circoscrizione doganale ovvero dal direttore dell'ufficio unico delle dogane ove istituito; territorialmente competenti in relazione alla sede legale del richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 398 a 408-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del luglio 1993.».
2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «direttore compartimentale» sono sostituite dalle seguenti: «direttore regionale».
3. Al comma 4 dell'art. 1 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «direttore generale del Dipartimento delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Agenzia delle dogane».
Art. 2.
Modifiche all'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000
1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito dal seguente:
«2. Oltre che nei casi in cui non ricorrono i requisiti o le condizioni prescritti dalle norme di cui al precedente comma, l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi:
a) il dichiarante procede solo saltuariamente ad operazioni di scambio di merci con l'estero;
b) il dichiarante o, per le persone giuridiche il legale rappresentante limitatamente alle ipotesi costituenti reato, ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate.
Ai fini del presente provvedimento si intende per:
infrazione grave: l'aver commesso un delitto, per il quale sia intervenuta una condanna definitiva, previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane o, uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale oppure, una violazione per la quale sia stata irrogata a titolo definitivo la sanzione amministrativa prevista nell'art. 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche se la stessa sia stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
infrazioni reiterate: l'aver commesso piu' violazioni di carattere amministrativo in materia doganale che per loro natura o entita' compromettono il rapporto di fiducia con l'autorita' doganale.».
2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto 7 dicembre 2000 e' sostituito dal seguente:
«3. La procedura autorizzatoria e' sospesa ove, relativamente alle ipotesi di infrazione grave di cui alla lettera b) del comma 2, a carico del dichiarante o, per le persone giuridiche, del legale rappresentante:
sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale e fino al passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del procedimento penale ovvero;
sia stato avviato un procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione e fino a che il relativo provvedimento non sia divenuto definitivo o il medesimo soggetto non abbia definito in via agevolata la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
Art. 3.
Modifiche all'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000
1. Al comma 1, terzo periodo dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000, dopo le parole: «o a presentare i documenti mancanti entro il termine massimo di trenta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero entro i termini supplementari previsti dall'art. 256, paragrafo 1, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993,».
2. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 2000, le parole «direzione compartimentale delle dogane e II.II» sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale dell'Agenzia delle dogane».
Art. 4.
Modifiche all'art. 4 del decreto 7 dicembre 2000
1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello di cui all'allegato C1, puo' riguardare:
tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti, se rilasciata alle imprese commerciali, industriali ed agricole;
tutte le merci di terzi proprietari, se rilasciata ai soggetti intermediari.
Sono comunque escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario, le seguenti merci: armi e materiali di armamento di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1993; stupefacenti e sostanze psicotrope; prodotti radioattivi; quadri ed oggetti di antiquariato come definiti dall'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 e successive modifiche; gli esemplari (specimens) di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e successive modifiche.
I prodotti soggetti ad accise di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed agli articoli 21, 32 e 34 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1996, n. 504.»
Art. 5.
Modifiche all'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000
1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente:
«1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate con provvedimento motivato ove vengano a cessare i requisiti o le condizioni in base alle quali sono state emesse oppure vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite dal precedente art. 2, comma 2, o siano stati rilevati inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella gestione delle autorizzazioni a seguito delle quali ne sia derivato abuso.».
2. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto 7 dicembre 2000, e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorizzazione e' sospesa con provvedimento motivato del direttore regionale su segnalazione dell'autorita' preposta al controllo qualora:
a) relativamente alle ipotesi di infrazione grave di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 a carico del dichiarante o, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, sia stato emanato decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale ovvero sia stato avviato un procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione. L'autorizzazione e' sospesa fino al passaggio in giudicato della pronuncia conclusiva del procedimento penale ovvero fino a che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo o il dichiarante medesimo o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante non abbia definito in via agevolata la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita' nella gestione dell'autorizzazione che facciano temere il pericolo di abusi nella gestione dell'autorizzazione. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 6.
Modifiche all'art. 9 del decreto 7 dicembre 2000
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del decreto 7 dicembre 2000, le parole «dalla direzione compartimentale delle dogane e II.II» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione regionale dell'Agenzia delle dogane».
Art. 7.
Modifiche all'art. 11 del decreto 7 dicembre 2000
1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto 7 dicembre 2000, le parole «La Direzione generale delle dogane e II.II», sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia delle dogane».
Art. 8.
Modifiche all'art. 12 del decreto 7 dicembre 2000
1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «alla direzione compartimentale delle dogane e delle II.II» sono sostituite dalle seguenti: «alla direzione regionale dell'Agenzia delle dogane».
2. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto 7 dicembre 2000, le parole: «alla Direzione generale del Dipartimento delle dogane e II.II» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle dogane».
Art. 9.
Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2004
Il direttore: Guaiana
Allegati

----> vedere allegati da pag. 53 a pag. 60 della G.U. <----