Gazzetta n. 200 del 2004-08-26
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 luglio 2004
Decreto di abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore dell'I.C.M.Q. S.p.a. di Milano, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «sicurezza in caso di incendio»;
Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di I.C.M.Q. S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi n. 11, in relazione all'applicazione della norma tecnica armonizzata di seguito indicata per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «sicurezza in caso d'incendio»;
Decreta:
L'I.C.M.Q. S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi n. 11, nel seguito denominato «organismo», e' abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformita' alla seguente norma tecnica armonizzata e in qualita' della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «sicurezza in caso d'incendio». Organismo di certificazione ed ispezione.
1. EN 1520:2002 «componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta».
L'attivita' complessiva dell'«organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilita' del rappresentante legale dott. ing. Antonio Archi e del direttore tecnico dott. ing. Lorenzo Orsenigo secondo le rispettive competenze.
Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.
L'«organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attivita' oggetto della presente abilitazione.
Il presente decreto dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
Roma, 22 luglio 2004
Il direttore centrale: Barzi