Gazzetta n. 199 del 25 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 maggio 2004
Concessione del trattamento di CIGS e mobilita' per imprese settore spedizioni doganali regione Friuli-Venezia-Giulia, imprese settore tessile-abbigliamento regione Piemonte, imprese settore tessile di Prato e imprese settore pelli, cuoio e calzature distretto produttivo Fermano-Maceratese della regione Marche. (Decreto n. 34088).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto il verbale d'accordo del 4 marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Friuli-Venezia Giulia, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quale, vista la grave difficolta' occupazionale nel settore delle spedizioni doganali, a seguito dell'abbattimento delle frontiere doganali derivanti dall'allargamento dell'Unione europea, e' stato concordato il ricorso, per l'anno 2004 e per un numero massimo di 800 unita', al trattamento straordinario di integrazione salariale e al trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei confronti dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle societa', cosi' come individuate negli elenchi allegati al predetto verbale;
Vista la legge della regione Friuli Venezia-Giulia n. 20 dell'11 dicembre 2003, che prevede specifici interventi, azioni ed istituti volti a fronteggiare e risolvere le problematiche occupazionali soprarichiamate, tramite specifiche disponibilita' finanziarie;
Visto il verbale d'accordo dell'11 marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Piemonte, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quale, vista la grave crisi del settore tessile che ha colpito le aziende ubicate nella regione Piemonte, con pesanti ricadute occupazionali, in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno 2004;
Vista la nota datata 25 marzo 2004 dell'assessore all'industria e al lavoro della regione Piemonte, dottore Gilberto Picchetto Fratin, nella quale, oltre ad allegare un documento che prevede le iniziative regionali per la gestione delle problematiche occupazionali, indica anche il settore dell'abbigliamento da ricomprendere tra i comparti da tutelare con gli ammortizzatori sociali, di cui al citato verbale di accordo dell'11 marzo 2004;
Visto il verbale d'accordo del 16 marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Firenze, la provincia di Prato, la provincia di Pistoia, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quale, visto l'aggravarsi della crisi delle imprese operanti nel distretto tessile di Prato, con pesanti ricadute occupazionali, in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno 2004;
Visto il verbale d'accordo del 16 marzo 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, nel quale, visto l'aggravarsi della crisi del settore pelli, cuoio e calzature che colpisce le aziende ubicate nel distretto produttivo Fermano-Maceratese della regione Marche, con pesanti ricadute occupazionali, in particolar modo per quei lavoratori dipendenti da aziende escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali, e' stato concordato, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sia il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dalle imprese industriali fino a quindici dipendenti, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a quattro mesi nell'arco dell'anno 2004, sia il ricorso alla proroga dell'indennita' ordinaria di mobilita', fino al 31 dicembre 2004, scaduta o in scadenza nel corso dell'anno 2004;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nonche' l'indennita' di mobilita' alle condizioni riportate nei soprarichiamati verbali di accordo ministeriali, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale del 4 marzo 2004 - che fa parte integrante del presente provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale nonche' il trattamento di mobilita', per l'anno 2004, nei confronti di un numero massimo di ottocento lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, nonche' licenziati, dipendenti o gia' dipendenti da imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella regione Friuli-Venezia Giulia, cosi' come individuati negli elenchi allegati al predetto verbale di accordo ministeriale, per un periodo anche non continuativo non superiore a otto mesi nell'arco dell'anno 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 9.408.000,00.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo dell'11 marzo 2004 - che fa parte integrante del presente provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore tessile ed abbigliamento ed ubicate nella regione Piemonte, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 13.300.000,00.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 16 marzo 2004 - che fa parte integrante del presente provvedimento - e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel distretto tessile di Prato, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 18.000.000,00.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 16 marzo 2004 - che fa parte integrante del presente provvedimento - e' concesso sia il trattamento straordinario di integrazione salariale, per un periodo anche non continuativo non superiore a quattro mesi, nell'arco dell'anno 2004, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti da imprese artigiane, a cui non si applica l'art. 12, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e da imprese industriali fino a quindici dipendenti, operanti nel settore pelli, cuoio e calzature, ubicate nel distretto produttivo Fermano-Maceratese della regione Marche, sia la proroga, fino al 31 dicembre 2004 dell'indennita' ordinaria di mobilita', scaduta o in scadenza nel corso dell'anno 2004, nei confronti dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del predetto settore ed ubicate nella medesima area. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 8.000.000,00.
 
Art. 5.
Le societa' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 6.
La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 48.708.000,000, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1997, n. 236.
 
Art. 7.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dagli articoli 1, 2, 3 e 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, unitamente alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Piemonte e alle Direzioni regionali del lavoro di Ancona e di Firenze, sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 138
 
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