Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DELIBERAZIONE 29 luglio 2004
Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Sono approvate le avvertenze, di cui all'allegato 1, che e' aggiunto dopo l'allegato 4, con la denominazione di allegato numero 5, al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, relativo alle modifiche al modello delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il predetto provvedimento ha modificato il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, relativo all'approvazione del modello di pagamento e dell'avviso di intimazione, ai sensi degli articoli 25 e 50 del citato decreto n. 602 del 1973.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni.
L'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce l'obbligatorieta' del sistema di riscossione tramite ruolo delle entrate dello Stato e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali, con la sola esclusione di quelli economici.
L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al debitore iscritto a ruolo, sia redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
In attuazione della citata norma il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, come modificato dal decreto 11 settembre 2000 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, ha approvato il modello di cartella e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto, prevedendo modalita' differenziate.
Cio' premesso e considerata la necessita', ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicare ulteriori modalita' di impugnazione dei ruoli, si provvede con il presente atto ad aggiungere un allegato al citato decreto del 28 giugno 1999 mediante integrazione del provvedimento del 19 aprile 2002.
E' stato, in particolare, predisposto un foglio con le avvertenze relative ai ruoli derivanti da sentenze o ordinanze esecutive della Corte dei conti. Nel predetto foglio sono riportate le notizie necessarie ad individuare l'ufficio al quale e' possibile chiedere informazioni e le indicazioni sul come e a chi presentare ricorso. Riferimenti normativi dell'atto.
Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).
Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4).
Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002.
Roma, 29 luglio 2004
Il direttore: Ferrara
 
Allegato 1

RUOLI EMESSI PER IL RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE OD
ORDINANZE ESECUTIVE DI CONDANNA EMESSE DALLA CORTE DEI CONTI

Richiesta di informazioni e di riesame
in autotutela del ruolo

Per la presente cartella e' possibile chiedere informazioni all'ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo ufficio e' possibile richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe ne' sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento e' il direttore dell'ufficio indicato nel «Dettaglio degli addebiti» o un suo delegato.

Quando e come presentare il ricorso

Eventuali ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria:
nelle forme previste dall'art. 617 del codice di procedura civile, ove si contesti la cartella di pagamento per vizi di forma propri della stessa o della sua notifica;
nelle forme previste dall'art. 615 del codice di procedura civile, ove si facciano valere fatti sopravvenuti in epoca successiva alla sentenza, tali da incidere sul diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente.
Si precisa che, nelle ipotesi residuali ove si intenda proporre un'azione di accertamento negativo del debito, competente a conoscere del ricorso ex art. 615 del codice di procedura civile, e' la Corte dei conti.
 
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