Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 giugno 2004 |
Recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR). |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, per l'attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente, quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, che recepisce la direttiva 2001/59/CE recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva; Vista la direttiva 2003/34/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 maggio 2003, recante la ventitresima modifica della direttiva 76/769/CEE (sostanze classificate come cancerogene, mutagene, o tossiche per la riproduzione - CMR); Vista la direttiva 2003/36/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 maggio 2003, recante la venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE (sostanze classificate come cancerogene, mutagene, o tossiche per la riproduzione - CMR); Decreta: Art. 1. 1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministero della sanita' del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, all'appendice relativa ai punti 27, 28 e 29, sono aggiunte le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto. 2. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministero della sanita' del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, le sostanze riportate al punto 1, lettera c) dell'allegato al presente decreto sono soppresse dall'appendice del punto 27, categoria 2. |
| Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dai termini indicati nell'allegato al presente decreto per ciascuna sostanza. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 87 |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 30 a pag. 35 della G.U. <---- |
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