Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2004
Autorizzazione degli organismi notificati nel settore degli impianti a fune.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1994;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'art. 1 recante la delega al Governo ad emanare il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 2000/9/CE del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 77 relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 di attuazione della direttiva 2000/9/CE del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ed in particolare dell'art. 15;
Decreta:
Art. 1.
1. La domanda per l'autorizzazione ai fini della notifica e' presentata, secondo lo schema di cui all'allegato X del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
 
Art. 2.
1. Ai fini dell'autorizzazione dell'organismo notificato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VIII del decreto legislativo n. 210 del 2003 e dal presente decreto, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 1 del citato decreto legislativo. Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi della documentazione richiesta; qualora la stessa risulti completa e conforme a quanto previsto dal presente decreto, e' disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui eventualmente l'organismo dichiara di avvalersi.
2. I laboratori dei quali eventualmente l'organismo dichiara di avvalersi per eseguire le prove dovranno disporre di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformita' alle norme della serie UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti, nonche' l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva accerta inoltre l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, in conformita' alle norme serie UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per i laboratori preposti alle prove di sottosistemi che richiedano interventi sugli impianti funiviari, sono definite dall'organismo che ha dichiarato di avvalersi degli stessi impianti, previa approvazione del direttore di esercizio o del responsabile di esercizio dell'impianto interessato, le procedure necessarie a garantire la sicurezza del personale nell'espletamento delle prove. In ogni caso l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.
5. La verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'organismo in conformita' alle norme applicabili UNI EN 17000 e successive modificazioni ed integrazioni, relative agli organismi preposti alle attivita' di certificazione ed ispezione.
 
Art. 3.
1. Le tariffe relative ai procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15, al rinnovo di cui all'art. 19 nonche' alle attivita' di vigilanza sugli organismi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 210 del 2003, sono a carico degli organismi medesimi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2003.
2. Le tariffe di cui al comma 1, e le relative modalita' di riscossione, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2003.
 
Art. 4.
1. L'organismo che intende essere notificato dallo Stato italiano in uno o piu' settori, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui al decreto legislativo n. 210 del 2003, deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti di cui all'allegato VIII del medesimo decreto legislativo, anche i seguenti requisiti:
a) una struttura operativa tecnica ed amministrativa che oltre a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di certificazione di prodotti, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attivita' per cui si richiede l'autorizzazione;
b) personale sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative, con le qualifiche e le specialita' riportate in un dettagliato organigramma;
c) i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'espletamento delle attivita' di certificazione, di esame e di prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo deve dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne di comprovata e riconosciuta competenza professionale nel settore. In ogni caso i laboratori di esame e prove devono essere strutturati ed operare in conformita' alle norme UNI CEI EN 45011;
d) il manuale di qualita' conforme alla norma UNI CEI EN 45011, contenente, in particolare, la specifica sezione per le procedure, la strumentazione, le attrezzature ed i sistemi operativi con riferimento ai componenti e/o sottosistemi oggetto della richiesta di notifica;
e) la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate in armonia con le norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni ed integrazioni. Presso il laboratorio deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in cui sia riportata la storia e le tarature periodiche, nonche' le certificazioni di taratura effettuata da organismi riconosciuti; inoltre di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della determinazione della precisione della misura;
f) una regolamentazione interna che definisce l'iter procedurale tecnico ed amministrativo per il rilascio delle attestazioni e certificazioni, con riferimento al settore di competenza.
2. Nel caso in cui detto organismo si avvalga di laboratori esterni, deve dimostrare la qualificazione dei laboratori stessi e deve garantire la piena idoneita' e rispondenza degli stessi ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attivita' di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi.
3. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
a) adeguata conoscenza tecnico-professionale;
b) adeguata conoscenza delle prescrizioni relative ai controlli ed idoneita' allo svolgimento degli stessi;
c) idoneita' alla redazione degli attestati, dei verbali e dei rapporti relativi ai compiti svolti;
d) esperienza dimostrabile ed attestata, nei settori tecnici funiviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato, non inferiore a 3 anni;
e) ampia indipendenza nello svolgere le operazioni di controllo; inoltre la retribuzione non deve essere commisurata in funzione del numero dei controlli svolti ne' dei risultati di questi ultimi;
f) assicurazione per la responsabilita' civile stipulata a cura dell'organismo salvo che tale responsabilita' sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure che i controlli siano compiuti direttamente dallo Stato;
g) vincolo al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il rappresentante legale dell'organismo, e comunque tutti i soci nelle societa' di persone e tutti gli amministratori, devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver raggiunto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione europea a condizione di reciprocita';
c) non avere in corso ne' essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non essere o non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ne' avere in corso alcuno dei relativi procedimenti;
e) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.
 
Art. 5.
1. L'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale e contenere la esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla certificazione, da inviarsi con le modalita' di cui all'art. 1, devono essere allegati anche i seguenti documenti:
a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero estremi dell'atto per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attivita' di certificazione per direttive comunitarie e, correlativamente, escluso l'esercizio di ogni attivita' di consulenza nello specifico settore;
b) elenco dei macchinari ed attrezzature, con specificazione del titolo di possesso, corredato dal relativo numero di matricola e del certificato di taratura, con relativa scadenza, nonche' delle relative caratteristiche tecniche ed operative;
c) elenco dei laboratori di cui, mediante apposita convenzione da allegare alla domanda, l'organismo si avvale nel rispetto delle norme EN 45011 e 45012. Elenco delle attrezzature possedute dai laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove;
d) elenco dettagliato del personale dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non inferiore a quella dell'autorizzazione, corredato da curriculum individuale da cui si evincano:
il titolo di studio e gli eventuali altri titoli di specializzazione e formazione;
la qualifica professionale e le mansioni ricoperte all'interno dell'organismo;
l'esperienza acquisita in ogni area per la quale e' richiesta l'autorizzazione per un periodo non inferiore a 2 anni;
e) organigramma generale dell'organismo, con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore d'interesse recante, in particolare, l'indicazione nominativa dei responsabili delle diverse branche di attivita';
f) polizza di assicurazione di responsabilita' civile, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 2,5 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attivita' connesse cui gli organismi sono autorizzati;
g) manuale della qualita', redatto in base alle norme della serie EN 45000. Nella specifica sezione, in conformita' al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni componente e sottosistema devono essere indicate analiticamente le attrezzature e gli strumenti necessari, nonche' le procedure dettagliate che verranno seguite per la certificazione. In detta sezione dovra' essere altresi' indicata la normativa dettagliata seguita e le relative check-list. In relazione alla specifica sezione del manuale di cui al punto 13 della norma UNI CEI EN 45011 deve essere trasmessa una procedura documentata per l'esecuzione della sorveglianza, volta a controllare il mantenimento delle caratteristiche tecniche del componente o del sottosistema certificato, cui sia preposta una apposita struttura interna;
h) dichiarazione di possesso delle normative di riferimento;
i) planimetria, in scala adeguata, della sede sociale, degli uffici, delle eventuali sedi secondarie e dei laboratori, in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' richiedere ogni altra documentazione che, nel rispetto dell'art. 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenga necessaria a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme tecniche di riferimento.
 
Art. 6.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 5 agosto 2004

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi Il Ministro delle attività produttive
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