Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2004
Istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lettera b), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e le province;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione e composizione
delle commissioni di certificazione
1. Presso le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro e presso le province sono costituite le commissioni di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro e' composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.
3. La commissione di certificazione presso la provincia e' composta dal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.
4. Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.
5. Ai fini della validita' della seduta e' necessaria la presenza, rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.
6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime autorita' possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
7. La partecipazione alle riunioni della commissione non da' diritto ad alcun rimborso o compenso.
8. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le commissioni possono stipulare una convenzione per la costituzione di una commissione unitaria di certificazione. In tal caso le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 
Art. 2.
Modalita' di funzionamento
1. Le commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e secondo un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a trasmettere i propri regolamenti interni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li valuta ai fini della conformita' con le disposizioni di legge e regolamento.
2. Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, il presidente della commissione di certificazione, valutata la regolarita' della documentazione di cui all'art. 3, provvede a convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione del contratto. La convocazione puo' avvenire anche a mezzo fax. La convocazione puo' avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora le parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio indirizzo.
3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il presidente provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione, tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprio regolamento interno, il dirigente della direzione provinciale del lavoro o del servizio provinciale puo' costituire eventuali sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.
 
Art. 3.
Procedimento di certificazione
1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e 3, e si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla commissione.
2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovra' essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identita' dei firmatari.
3. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione, inoltre deve essere corredata dall'originale del contratto sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
5. Completato l'esame della documentazione prodotta ed espletata l'audizione delle parti, viene redatto l'atto di certificazione ai sensi dell'art. 6.
 
Art. 4.
Attivita' di consulenza e assistenza
1. Nel corso del procedimento di cui all'art. 3, la commissione presta attivita' di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
 
Art. 5.
Audizione delle parti
1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3.
2. L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.
4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza e' necessaria qualora la parte sia presente in persona di un proprio rappresentante.
5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attivita' svolta dalla commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di certificazione.
 
Art. 6.
Provvedimento di certificazione
1. L'atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo. Deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonche' della autorita' cui e' possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.
3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonche' le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate.
4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validita', dai componenti di diritto della commissione.
5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.
 
Art. 7.
Conservazione dei contratti certificati
1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti la documentazione afferente, devono essere conservati presso la direzione provinciale del lavoro o presso la provincia, secondo la titolarita' del procedimento di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso. L'archiviazione puo' avvenire anche per via informatica.
 
Art. 8.
Commissione di certificazione
del regolamento interno delle cooperative
1. La certificazione dei regolamenti interni delle societa' cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro, attuati o che si intendono attuare, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e' effettuata secondo la procedura dettata dal presente decreto presso la specifica commissione di cui al comma 2.
2. La commissione di certificazione del regolamento interno delle cooperative e' istituita presso la provincia. Essa e' composta da un presidente, indicato dalla stessa, e in maniera paritetica dai rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
 
Art. 9.
Commissione di certificazione dei contratti di appalto
1. La certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art. 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e' effettuata secondo la procedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
 
Art. 10.
Attivita' formative
1. Al fine di garantire un uniforme comportamento da parte delle commissioni di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitaria di cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le province provvedono ad organizzare, nei limiti delle risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente, attivita' di carattere formativo e informativo sugli argomenti oggetto delle procedure di certificazione.
 
Art. 11.
Codici di buone pratiche
1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le commissioni di certificazione operano sulla base del proprio regolamento interno.
 
Art. 12.
Norme di chiusura
1. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto, ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento dell'attivita' di certificazione provvede autonomamente a determinare le eventuali ulteriori fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza davanti allo stesso o altro organo.
3. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego di certificazione, una successiva istanza puo' essere proposta davanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata su presupposti e motivi diversi. Le condizioni per la procedibilita' dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.
4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare esplicitamente, nell'istanza di certificazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di sussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copia all'istanza.
Roma, 21 luglio 2004
Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 100
 
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