Gazzetta n. 198 del 24 agosto 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. 224
Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprieta' e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1, n. 29);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, titolo III, capo III, sezione III, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
Acquisito l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 18 settembre 2003;
Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, reso in data 20 ottobre 2003;
Acquisito il parere della IX Commissione della Camera dei deputati in data 10 dicembre 2003 e della 8ª Commissione del Senato della Repubblica in data 17 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidentedella Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia' in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni della proprieta' relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 25

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.».
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, cosi' sostituito dall'art. 1 della
legge 29 luglio 2003, n. 229:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
segnenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2, sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281,
e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che sono resi entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2, sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca
«Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998. Si riporta il n. 29) dell'allegato 1 della legge n.
50 del 1999:
«29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
proprieta' e la reimmatricolazione:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III,
sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O., reca il "Nuovo codice della strada"; la sezione III
del capo III (veicoli a motore e loro rimorchi) del titolo
III (dei veicoli), del codice riguarda i documenti di
circolazione e immatricolazione.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2000, n. 285, concerne il «Regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del predetto decreto,
come modificato dal regolamento qui pubblicato:
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente
regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico
degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del
conseguente riordino amministrativo, istituisce e
disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo
scopo di semplificare i procedimenti relativi
all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla
registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta'
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le
immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati
diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti
allo spazio economico europeo, attraverso canali
d'importazione non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia'
in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da
uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni
della proprieta' relative a veicoli nuovi importati da
Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o
aderenti allo spazio economico europeo».
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati
attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali relativi
all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti,
attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli
Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali
d'importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, sono definite con convenzione tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia
delle entrate e l'Agenzia delle dogane.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
«a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro
dei trasporti e della navigazione;
b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) sportello, lo "sportello telematico
dell'automobilista" presso il quale e' possibile effettuare
le operazioni di cui al comma 1.».
Nota all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e per il testo
dell'art. 1 del decreto, come modificato dal presente
regolamento, vedi note alle premesse.
 
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