Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 agosto 2004
Indicazioni operative relative alla gestione del registro delle imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, ed in particolare l'art. 8, che dispone che le procedure per l'istituzione, la tenuta ed il funzionamento del registro stesso debbano essere disciplinate da regolamento di attuazione emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione della predetta legge n. 580 del 1993;
Visto l'art. 31, comma 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, il quale prevede l'obbligo, fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, dell'invio telematico, ovvero su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale, delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano da presentarsi all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle di spettanza degli imprenditori individuali e dei soggetti tenuti alla denuncia al REA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 dicembre 2003;
Ritenuto necessario provvedere per l'ipotesi di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, garantendo in ogni caso la correntezza amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso il registro delle imprese;
Ritenuto altresi' necessario provvedere in merito alla gestione informatica degli allegati voluminosi agli atti depositati presso il registro delle imprese:
Ritenuto infine opportuno consentire, in un'ottica di semplificazione delle procedure, l'utilizzazione della posta elettronica certificata per la comunicazione tra gli uffici del registro delle imprese e gli utenti;
Acquisito il parere favorevole dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in materia di valutazione di impatto amministrativo sulle camere di commercio;
Acquisito il conforme parere della Commissione per la semplificazione delle procedure concernenti il registro delle imprese e il REA di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2004;
Decreta:
Art. 1.
Mancato funzionamento degli strumenti informatici
1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici necessari alla predisposizione ed all'inoltro delle denunce, delle domande e degli atti che le accompagnano, per le finalita' indicate nell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico degli uffici del registro delle imprese, si applica la procedura di cui al successivo comma.
2. L'utente abilitato e' autorizzato ad inoltrare al competente Registro delle imprese la distinta di accompagnamento prevista dal decreto del Ministero delle attivita' produttive 31 ottobre 2003, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dall'obbligato, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano da rilasciarsi nella stessa forma richiesta ai fini della pubblicita' e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento.
 
Art. 2.
Modalita' di protocollazione
1. Nei casi previsti all'art. 1 del presente decreto, la domanda presentata su modello cartaceo sara' protocollata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
2. La riscossione dei diritti sara' effettuata al momento dell'invio definitivo a norma dell'articolo successivo.
 
Art. 3.
Sostituzione della documentazione cartacea
1. Nel caso previsto all'art. 1 del presente decreto, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente e' tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, munita di firma digitale da inoltrarsi in via telematica o da presentarsi su supporto informatico a norma di legge, comunicando gli estremi del protocollo assegnato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 1.
 
Art. 4.
Mancato funzionamento del dispositivo di firma digitale
1. In caso di smarrimento, sottrazione, malfunzionamento o altro motivo che renda impossibile l'utilizzo del dispositivo di firma digitale, l'utente provvedera' alla presentazione della pratica completa, su supporto informatico accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante la firma autografa ed attestante i motivi di impedimento all'utilizzo del dispositivo di firma.
2. La domanda sara' protocollata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
3. L'utente abilitato e' tenuto a provvedere alla presentazione della medesima pratica completa, munita della firma digitale ed in via ordinaria, entro dieci giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento.
 
Art. 5.
Atti voluminosi
1. Nel caso in cui l'atto depositato per l'iscrizione al registro delle imprese contenga allegati non generati con sistema informatico, composti da un numero di fogli fisici non inferiore a trenta, e' facolta' dell'obbligato:
a) presentare l'allegato specifico, non inoltrabile telematicamente, su supporto informatico, debitamente firmato digitalmente ai sensi dell'art. 31, comma 2 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340, con le modalita' previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1995, n. 581;
b) la presentazione dell'allegato agli sportelli dell'Ufficio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera b), l'Ufficio del registro delle imprese provvedera' alla scansione e registrazione ottica degli allegati, a norma di legge, ove essi constino di meno di trecento fogli fisici liberi.
3. Nella ipotesi di allegati che constino di piu' di trecento fogli, ovvero allegati non riproducibili immediatamente, quali planimetrie, e' consentita la conservazione del materiale cartaceo.
 
Art. 6.
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le comunicazioni tra l'Ufficio ed il soggetto che ha presentato domanda di iscrizione o di deposito, finalizzate all'acquisizione delle integrazioni, anche documentali, e delle rettifiche di cui all'art. 11, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, ovvero a comunicare il rigetto della domanda stessa, possono essere effettuate utilizzando il sistema della posta elettronica certificata.
2. Affinche' le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 possano avere valenza legale il soggetto obbligato dovra' avere fornito il proprio esplicito assenso all'utilizzo della posta elettronica certificata, dandone formale notizia contestualmente all'invio della domanda, utilizzando il modulo XX.
 
Art. 7.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2004
Il Ministro: Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone