Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 30 luglio 2004 |
Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - Esercizio 2003. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di autorita' di regolamentazione del settore postale
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, e in particolare: l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale; l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di funzionamento del predetto fondo; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in particolare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio statale da parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili; Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste italiane in data 1° giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare: l'art. 3, comma 6 che, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al citato decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede che la S.p.a. Poste italiane trasmetta all'Autorita' di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'onere del servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza; l'art. 8, comma 1, che prevede i trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale Universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003; l'art. 9, relativo ai settori ed aree agevolate, che stabilisce in vigenza dell'attuale regime di tariffe agevolate che le integrazioni tariffarie dovute alla societa' Poste italiane S.p.a. dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2000 che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56; Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 303; Vista, altresi', la propria deliberazione 10 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, con la quale e' stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2002; Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore postale e' chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale; Vista la propria deliberazione DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002, che ha definito, a partire dal 1° gennaio 2003, il nuovo ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002; Vista la propria deliberazione 13 gennaio 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2004 che ha rettificato la citata deliberazione 18 dicembre 2002; Vista la documentazione relativa all'esercizio 2003 presentata dalla societa' per azioni Poste italiane, trasmessa dalla stessa societa' in allegato alla nota prot. n. 2360/Pres del 24 giugno 2004; Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003; Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della societa' Poste Italiane e certificati dalla societa' di revisione PricewaterhouseCoopers; Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2003, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a Euro 291.152.000 e per compensazioni pari a Euro 415.000.000, e' risultato pari a Euro 449.877.000; Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2003 pari a Euro 3.735.277,76; Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2003 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalita' e anche di equita', non tralasciando di considerare i costi di una gestione efficiente del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati; Considerato che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2002; Delibera: Art. 1. 1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2003, e' fissata nel 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto. |
| Art. 2. 1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2004. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2004 Il Ministro: Gasparri |
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