Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 15 luglio 2004 |
Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attivita' istruttorie a supporto della rideterminazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e alle relative attivita' di verifica. (Deliberazione n. 118/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 luglio 2004, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001); l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 (di seguito: ordinanza n. 3267/03); la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03); la legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge n. 368/03); l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 giugno 1998, n. 58/98 (di seguito: deliberazione n. 58/98); la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98 (di seguito: deliberazione n. 161/98); la deliberazione dell'Autorita' 23 aprile 2002, n. 71 (di seguito: deliberazione n. 71/02); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: testo integrato); Considerato che: l'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto 17 aprile 2001, prevede che, entro il 31 dicembre 2001 e successivamente ogni tre anni, l'Autorita' ridetermini gli oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 ed aggiorni l'onere annuale, sulla base del programma di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, «tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita' previste al medesimo articolo, nonche' degli oneri gia' reintegrati sulla base di quanto disposto dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorita' 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98»; con deliberazione n. 71/02 l'Autorita' ha determinato, per il triennio 2002-2004, gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse e conseguenti (di seguito: attivita' nucleari), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000; l'ordinanza n. 3267/03 e la legge n. 368/03 attribuiscono alla societa' Sogin S.p.a. (di seguito: Sogin) nuovi ruoli rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente in termini di messa in sicurezza degli impianti nucleari a seguito del mutato contesto internazionale dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, di realizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi (di seguito: deposito nazionale), con completamento previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2008, e di relativo finanziamento attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito stesso; la legge n. 368/03 prevede che il deposito nazionale sia riservato allo stoccaggio definitivo dei soli rifiuti di terza categoria, diversamente da quanto previsto dal decreto 7 maggio 2001 in materia di stoccaggio definitivo presso il deposito nazionale dei rifiuti di prima e seconda categoria e solo temporaneo per quelli di terza categoria; entro il 31 dicembre 2004 l'Autorita' deve rideterminare gli oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 per il triennio 2005-2007 ed aggiornare l'onere annuale, sulla base del programma pluriennale di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto; le attivita' di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 non trovano ancora riscontro in una significativa e consolidata prassi industriale, dal momento che le esperienze internazionali finora maturate in materia di completo decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse fino al rilascio incondizionato dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica sono limitate e realizzate in contesti normativi specifici e difficilmente riconducibili alla realta' italiana; le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 368/03 determinano nuovi elementi e scenari rispetto a quelli evidenziati nella deliberazione n. 71/02, che richiedono chiarimenti e approfondimenti per una eventuale rimodulazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; ai fini della rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, l'Autorita' deve espletare, tra l'altro, i seguenti accertamenti: a) verifica dei costi e dei tempi, anche con riferimento ad altre esperienze internazionali in materia di decommissioning di impianti nucleari, delle attivita' programmate dalla Sogin, in termini di completezza, articolazione e relativa attribuzione delle responsabilita'; b) analisi dei rischi, valutazione degli effetti in termini di costi e di tempi, analisi delle probabilita' di accadimento e definizione delle contro-misure per la mitigazione dei rischi; c) analisi delle possibili alternative che permettano di conseguire una riduzione dei costi rispetto a quelli previsti dai programmi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000; d) aggiornamento delle valutazioni dei costi e delle incertezze connesse ai fini della determinazione dell'onere annuale per il triennio 2005-2007; e) aggiornamento dei criteri di separazione amministrativa e contabile per le attivita' che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03, e possono contribuire alla riduzione dei costi che gravano sulla tariffa elettrica; valutazione delle attivita' che, senza introdurre rischi di impresa, garantiscano il pieno utilizzo delle risorse umane, mettano a frutto le competenze in materia di decommissioning nucleare, valorizzino gli asset attraverso la vendita di parte dei siti, la gestione del deposito nazionale, e altro; gli approfondimenti di cui al precedente alinea presentano elementi di complessita' che, in ragione della natura specifica e atipica delle attivita' svolte dalla Sogin nel periodo pluriennale di riferimento e dell'esigenza di assicurare criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita' medesime, impongono la necessita' di ricorrere all'apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei rischi, la valutazione dell'affidabilita' dei sistemi, l'analisi degli eventi incidentali, la verifica dei criteri di sicurezza, la gestione dei piani di emergenza, l'analisi e la pianificazione dei sistemi ambientali, le tecniche correnti di Project Management e Project Control di progetti complessi; al fine di intensificare e rafforzare l'attivita' di verifica e controllo svolta dall'Autorita' sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di separazione amministrativa e contabile per le attivita' che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03, occorre avvalersi di risorse specialistiche esterne aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attivita' di verifica e controllo della contabilita' industriale e dei bilanci; la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio), ai fini delle determinazioni di sua competenza puo' procedere, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del testo integrato, ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti; Considerato inoltre che: nella sua attivita', l'Autorita' tiene conto di criteri di economicita' e di impiego efficiente delle risorse e, in base a tali criteri, puo' avvalersi dell'attivita' di altri organi o enti; la Cassa conguaglio puo' avvalersi, ai fini dello svolgimento di attivita' istruttorie, dell'apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare e nelle attivita' di verifica e controllo della contabilita' industriale e dei bilanci, supportando cosi' l'Autorita' nella rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e nella relative attivita' di verifica; Ritenuto opportuno: concentrare le attivita' a supporto delle decisioni dell'Autorita' in materia di rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 in capo alla Cassa conguaglio, avvalendosi della Cassa medesima quale organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalita' generali finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del settore elettrico, demandando alla Cassa conguaglio medesima l'organizzazione delle modalita' con le quali garantire l'apporto di risorse specialistiche alle attivita' istruttorie di cui al precedente alinea; intensificare e rafforzare l'attivita' di verifica e controllo svolta dall'Autorita' sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di efficienza economica di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attivita' che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03; porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attivita' summenzionate a carico del Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del testo integrato, con separata evidenza contabile; Delibera: Art. 1. Avvalimento della Cassa conguaglio per lo svolgimento di attivita' istruttorie a supporto della rideterminazione da parte dell'Autorita' degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e alle relative attivita' di verifica.
1.1 Al fine di supportare l'Autorita' nella rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e nelle relative attivita' di verifica, l'Autorita' si avvale della Cassa conguaglio in ordine allo svolgimento di attivita' istruttorie che, attraverso l'apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, assicurino il rispetto del criterio di efficienza economica di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attivita' che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03. 1.2 Le attivita' istruttorie di cui al comma 1.1 dovranno includere, almeno, le seguenti attivita': a) verifica dei costi e dei tempi, anche con riferimento ad altre esperienze internazionali in materia di decommissioning di impianti nucleari, delle attivita' svolte dalla Sogin, in termini di completezza, articolazione e relativa attribuzione delle responsabilita'; b) analisi dei rischi, valutazione degli effetti in termini di costi e di tempi, analisi delle probabilita' di accadimento e definizione delle contro-misure per la mitigazione dei rischi; c) analisi di possibili alternative che permettano di conseguire una riduzione dei costi rispetto a quelli previsti dai programmi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000; d) aggiornamento delle valutazioni dei costi e delle incertezze connesse ai fini della determinazione dell'onere annuale per il triennio 2005-2007; e) valutazione delle possibili fonti di ricavo (attivita' per terzi, valorizzazione degli asset attraverso la vendita di parte dei siti, gestione del deposito nazionale) che possano contribuire al finanziamento delle attivita' nucleari e alla riduzione di costi aggiuntivi sulla tariffa elettrica, nel rispetto dei principi di separazione contabile. 1.3 Per le attivita' di cui al comma 1.1, la Cassa conguaglio si avvale di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei rischi, la valutazione dell'affidabilita' dei sistemi, l'analisi degli eventi incidentali, la verifica dei criteri di sicurezza, la gestione dei piani di emergenza, l'analisi e la pianificazione dei sistemi ambientali, le tecniche correnti di Project Management e Project Control di progetti complessi. 1.4 Al fine di intensificare e rafforzare l'attivita' di verifica e controllo svolta dall'Autorita' sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di efficienza economica di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attivita' che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03, l'Autorita' si avvale della Cassa conguaglio che puo' ricorrere a risorse specialistiche esterne aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attivita' di verifica e controllo della contabilita' industriale e dei bilanci. 1.5 La selezione delle risorse esterne di cui ai commi 1.1 e 1.4 deve basarsi su criteri di estraneita' ad interessi diretti o indiretti o a partecipazioni azionarie in societa' o enti coinvolti nelle attivita' di appalto o subappalto della Sogin. 1.6 La Cassa conguaglio, entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, propone all'Autorita' gli esperti individuati, indicando il nome e le esperienze professionali di ognuno, le funzioni specifiche ad essi assegnate e i relativi compensi. Previa approvazione dell'Autorita', comunicata con lettera del Direttore generale, la Cassa conguaglio nomina gli esperti. |
| Art. 2. Copertura degli oneri
2.1 Gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attivita' di cui alla presente delibera sono posti a carico del Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del testo integrato, con separata evidenza contabile. |
| Art. 3. Disposizioni finali
3.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione. Milano, 15 luglio 2004 Il presidente: Ortis |
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