Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 luglio 2004, n. 222 |
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004 ai sensi del predetto articolo;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o piu' soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialita' rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite gia' insorta o che puo' insorgere tra le parti, attraverso modalita' che comunque ne favoriscono la composizione autonoma; e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione del servizio di conciliazione; g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica, di diritto privato; i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro nominato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento; l) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, al sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366): «Art. 38 (Organismi di conciliazione). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro. 3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 39.». - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario): «Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie: a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali; b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti; c) la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse; d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato; e) la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite; f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidita' di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo; g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione. 3. Il Governo puo' altresi prevedere la possibilita' che gli statuti delle societa' commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara' impugnabile anche per violazione di legge. 4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.». - Si riporta il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.
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| Art. 2. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero del registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. 2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i criteri e le modalita' di iscrizione nel medesimo registro, con i relativi effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, nonche' la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, con i relativi effetti.
Note all'art. 2: Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 reca: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.». Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.
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| Art. 3. Istituzione del registro 1. E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione. 2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. 3. Per la tenuta del registro, il responsabile puo' avvalersi con compiti consultivi di un comitato di tre giuristi esperti nella materia della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a due anni; ai componenti del comitato non spettano compensi, ne' rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. 4. Il registro e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: a) parte I: enti pubblici; i) sezione A: elenco dei conciliatori; b) parte II: enti privati; i) sezione A: elenco dei conciliatori; ii) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti. 5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo' prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita' alle previsioni del presente regolamento. 6. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurino la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento. 7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. |
| Art. 4. Criteri per l'iscrizione nel registro 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati o che costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto privato. 2. Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma associata dalle CCIAA sono iscritti su semplice domanda. 3. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare: a) la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di autonomia, nonche' la compatibilita' della sua attivita' con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; b) la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale; l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione; c) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, non inferiori a quelli fissati a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'ente e i singoli conciliatori; e) le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonche' la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto; f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per il richiedente; g) la sede dell'organismo di conciliazione. 4. Il responsabile verifica in ogni caso: a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianita' di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, universita' o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5; b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilita': 1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; 2. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; 3. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 5. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. 5. Qualora l'ente sia un'associazione tra professionisti o una societa' tra avvocati, all'organismo devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno due persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato. 6. I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone indicate alle lettere c) ed f) del comma 3.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.): «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nei commi 2 e 3.». - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5: «Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale). - 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti all'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro. 3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati. 4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.».
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| Art. 5. Procedimento 1. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative e' data adeguata pubblicita', anche attraverso il sito internet del Ministero; alla domanda devono essere, in ogni caso, allegati il regolamento di procedura e la tabella delle indennita' redatta in conformita' del regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto; per gli enti privati, l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe. 2. Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformita' al comma 1, sentito il Ministero degli affari esteri. 3. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalita' che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento. 4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e' ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 5. Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione. 6. Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti pubblici e privati si conformano alle modalita' previste dall'articolo 17 del decreto.
Note all'art. 5: Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5: «Art. 17. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento). - 1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile: a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax; b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica; c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.».
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| Art. 6. Limiti individuali all'esercizio delle funzioni 1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio, mediante distinte dichiarazioni, debitamente sottoscritte dagli interessati. 2. Ferme le dichiarazioni di esclusivita' richieste a norma dell'articolo 4, comma 3, lettera f), nessuno puo' dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per piu' di tre organismi. 3. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi professionali costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche; il responsabile e' tenuto a informarne gli organi competenti. |
| Art. 7. Regolamento di procedura 1. Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalita', rapidita' e riservatezza ed ai principi indicati nell'articolo 40 del decreto; e', in ogni caso, vietata l'iniziativa officiosa del procedimento. 2. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di conciliazione, che e' derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra disposizione del regolamento e' derogabile per accordo delle parti; il regolamento assicura la possibilita' che il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, concluda il procedimento con una proposta a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto. 3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita' allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace, finche' dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 del codice di procedura civile. 4. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento di conciliazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della dichiarazione di imparzialita' di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a). 5. Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'ente o organismo, e' obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'articolo 12; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5: «Art. 40 (Procedimento di conciliazione). - 1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali e' disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da' atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore da' altresi' atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione. 3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono essere oggetto di prova testimoniale. 4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza e' impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione. 5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e puo' anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente. 6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della societa' prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo puo' essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non e' depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione e' allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione. 7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'art. 38. 8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarita' formale, e' omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». - Si riporta il testo dell'art. 322 del codice di procedura civile: «Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.».
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| Art. 8. Obblighi degli iscritti 1. L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini del-l'iscrizione. 2. Dell'esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell'organismo di conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell'omologazione. |
| Art. 9. Effetti dell'iscrizione 1. Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e comunicato all'istante il numero d'ordine attribuito nel registro all'ente o organismo, ne' l'ente, l'organismo, ne' il conciliatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta. 2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'ente o organismo e' tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonche' nelle forme di pubblicita' consentite, a fare menzione del numero d'ordine con la dicitura: «iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5». 3. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni ente o organismo trasmette il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Note all'art. 9: Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.
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| Art. 10. Sospensione e cancellazione dal registro 1. Al responsabile compete il potere di sospensione e, nei casi piu' gravi, di cancellazione dal registro, secondo le norme che regolano il procedimento amministrativo, in presenza di notizie o eventi che, qualora gia' conosciuti o accaduti, o comunque verificatisi successivamente, ne avrebbero impedito l'iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8. 2. E' disposta la cancellazione degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio. 3. La cancellazione d'ufficio preclude all'ente o all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un triennio; i regolamenti di procedura disciplinano la sorte dei procedimenti in corso al momento della cancellazione dell'ente o dell'organismo dal registro. 4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui al comma 1, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti o organismi interessati. 5. Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera d); in via transitoria, e finche' non si sia autonomamente determinata, il responsabile applica i criteri elaborati dall'Unione italiana delle CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti. 6. Il responsabile puo' richiedere agli enti o organismi attestazioni omogenee di qualita', a far data dal secondo anno successivo all'iscrizione nel medesimo. |
| Art. 11. Revisione del registro 1. La revisione del registro e' disposta dal responsabile con cadenza triennale; degli esiti e' informato il procuratore generale della Corte suprema di cassazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 del decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni specificamente finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il verbale di conciliazione.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5: «Art. 42 (Disposizioni finali). - 1. Il Ministero della giustizia approva uno o piu' modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte suprema di cassazione. 2. Il presidente del tribunale, il presidente della corte d'appello e il primo presidente della corte suprema di cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la piu' ampia conoscibilita', anche in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'art. 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' offerta specificamente notizia dei dati in questione.».
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| Art. 12. Registro degli affari di conciliazione 1. Ciascun ente o organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; il legale rappresentante dell'ente o dell'organismo deve presentare senza indugio al responsabile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati. 2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, previamente comunicate agli iscritti. 3. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile e' fatto obbligo all'ente od organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 2961 del codice civile: «Art. 2961 (Restituzione di documenti). - I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.».
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| Art. 13. Obblighi di comunicazione al responsabile 1. L'autorita' giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento. 2. L'autorita' giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli organismi.
Note all'art. 13: Per l'art. 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note all'art. 7.
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| Art. 14. Responsabilita' del servizio di conciliazione 1. Il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'ente o l'organismo di appartenenza. |
| Art. 15. Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari 1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio. 2. Al conciliatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 3. Al conciliatore e' fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e' designato una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialita' dell'opera; c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento. 4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b). |
| Art. 16. Divieti conseguenti al servizio di conciliazione 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera b), secondo periodo, l'ente o l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di se' o presso altri enti o organismi iscritti nel registro. |
| Art. 17. Invarianza della spesa 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
| Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 luglio 2004 Il Ministro della giustizia: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 69 |
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