Gazzetta n. 195 del 20 agosto 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 4 agosto 2004
Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali», con le relative istruzioni per la compilazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali».
1.1. E' approvato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2004, il modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al regime di trasparenza esercitato e al tipo di comunicazione effettuata, i dati relativi alla societa' partecipata, al rappresentante firmatario della comunicazione e ai soggetti partecipanti, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.
2. Modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali.
2.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 e' presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, che provvede all'invio telematico. La prova della presentazione e' costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
2.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «trasparenza fiscale», che e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate. gov.it, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al presente provvedimento.
2.3. E' fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.
2.4. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.5. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo. Motivazioni.
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo, tra l'altro, gli articoli 115 e 116, in conformita' ai principi dettati dall'art. 4, comma 1, lettera h), della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80.
In particolare, e' stato introdotto il regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali, prevedendo la possibilita' che le medesime societa' possano esercitare l'opzione per il predetto regime di tassazione secondo la disciplina recata dai citati articoli 115 e 116 del TUIR.
Le disposizioni applicative dell'esercizio di tale facolta' e della relativa disciplina, sono state emanate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004, previsto dall'art. 115, comma 9, del TUIR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2004 (di seguito: «decreto»).
La predetta disciplina stabilisce che l'opzione debba essere esercitata, oltre che dalla societa' partecipata, anche da tutti i soci e si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla societa' partecipata all'Agenzia delle entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia.
La medesima comunicazione deve essere, altresi', effettuata dalla societa' partecipata, nei casi di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione stessa.
Inoltre, nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto nelle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile, che comportino la perdita di efficacia dell'opzione ai sensi dell'art. 6 del decreto, la societa' partecipata deve effettuare, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all'Agenzia delle entrate.
Infine e' previsto che in caso di fusione o di scissione della societa' partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.
Pertanto, il presente provvedimento approva il modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali», con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:
esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto;
rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale, a norma dell'art. 5 del decreto;
perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto;
conferma del regime di tassazione per trasparenza, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto.
Il presente provvedimento definisce, inoltre, le modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale, stabilendo, in particolare, che la trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione avvenga in via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato «trasparenza fiscale», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito internet, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al medesimo provvedimento.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (articoli da 115 a 116).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (art. 4).
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali, di cui agli articoli da 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2004
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 23 a pag. 29 <----
 
Allegato

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione relativa al Regime di tassazione per la trasparenza
nell'ambito delle Societa' di capitali
----> Vedere allegato da pag. 30 a pag. 40 <----
 
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