Gazzetta n. 195 del 20 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.
164.
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Alta Langa intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa», approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 relativamente all'art. 7, comma 4, e di conseguenza dell'art. 5, comma 5, e all'aggiornamento della dicitura relativa all'«estratto secco netto minimo» in «estratto non riduttore minimo»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte in data 14 aprile 2004;
Ha espresso nella riunione del 15 luglio 2004, parere favorevole all'accoglimento delle suddette richieste, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il testo modificato degli articoli 7, comma 4, art. 5, comma 5 e art. 6 come appresso riportati:
«Art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione). - Omissis.
Comma 4 "L'indicazione dell'annata di raccolta e' obbligatoria. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia".
Omissis.».
«Art. 5 (Norme per la vinificazione). - Omissis.
Comma 5 "E' consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15% di `Alta Langa' piu' giovane ad `Alta Langa' piu' vecchio o viceversa.".
Omissis.».
«Art. 6 (Caratteristiche al consumo). - La dicitura "estratto secco netto minimo" "relativa a tutte le tipologie e' sostituita dalla dicitura "estratto non riduttore minimo".
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
 
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