Gazzetta n. 195 del 20 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 luglio 2004 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 e' stata prorogata fino al 10 settembre 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo numero 62423; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2004. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2004 Il direttore generale: Abate |
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