Gazzetta n. 195 del 20 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 29 luglio 2004, n. 219
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2315):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini),
il 9 giugno 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 luglio 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta
per gli affari delle Comunita' europee e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e 22 luglio 2003.
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
vCamera dei deputati (atto n. 4222):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 settembre 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 17 e 30 settembre
2003.
Esaminato in aula l'8 marzo 2004 e approvato, con
modificazioni, il 6 luglio 2004.
vSenato della Repubblica (atto n. 2315-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 luglio 2004 con parere della commissione
5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 luglio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004.
 
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunita'",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata "Croazia",

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti con la Comunita',
CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita',
CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella Croazia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, una maggiore cooperazione, anche nel settore della giustizia e degli affari interni, nonche' il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale,
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono fondamento stesso del presente accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico con elezioni libere e corrette,
CONSIDERANDO che la Croazia ribadisce il proprio impegno a favore del diritto al rientro dei rifugiati e degli sfollati e alla tutela dei loro diritti connessi,
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti nei confronti della piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, nonche' del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di Dayton/Parigi ed Erdut, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione,
CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche in Croazia,
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC,
DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea,
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento,
TENENDO PRESENTE l'impegno della Croazia a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunita',
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e la ricostruzione e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale,
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo caso) non notifichino alla Croazia di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale,
RAMMENTANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualita' di tale paese di potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1 E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra
2 Gli obiettivi di tale associazione sono

- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta
lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti, - sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la
cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il
ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria, - sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la
transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni
economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente
una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Croazia, - promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati
dal presente accordo

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo

ARTICOLO 3

La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999 La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia

ARTICOLO 4

La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonche' lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale

ARTICOLO 5

1 L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo

ARTICOLO 6

L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS

TITOLO II
DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 7

Viene instaurato nell'ambito del presente accordo dialogo politico tra le Parti, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuira' ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti
Il dialogo politico deve promuovere in particolare

- la piena integrazione della Croazia nella comunita' delle nazioni
democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea, - una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle
questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di
informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere
notevoli ripercussioni sulle Parti, - la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon
vicinato, - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in
Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla
politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea

ARTICOLO 8

Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli
2 Su richiesta delle Parti, il dialogo politico puo' assumere anche le seguenti forme

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che
rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra, - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi
compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU,
OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali, - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a
consolidare, sviluppare e' intensificare tale dialogo

ARTICOLO 9

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116.

ARTICOLO 10

Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione

TITOLO III
COOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 11

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica
Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X

ARTICOLO 12

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di
stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della
cooperazione tra i paesi interessati
Gli elementi principali di tali convenzioni sono

- il dialogo politico, - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in
conformita' delle disposizioni pertinenti dell'OMC, - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori,
stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e
circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla
circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del
presente accordo, - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori,
contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settori
della giustizia e degli affari interni

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali
Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo La disponibilita' della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea

ARTICOLO 13

Cooperazione con altri paesi interessati
dal processo di stabilizzazione e di associazione

La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli
obiettivi del presente accordo

ARTICOLO 14

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

La Croazia puo' promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunita' europea e i
suoi Stati membri e tale paese

TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 15

1 Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito
2 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci
3 Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002
4 Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione
5 La Comunita' e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base

CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 16

1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994)
2 Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23
3 Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato

ARTICOLO 17

1 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo
2 Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo

ARTICOLO 18

1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo
2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario

- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del
dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti

3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario

- all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del
dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base, - il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti

4 Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo

ARTICOLO 19

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni

ARTICOLO 20

1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente
2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente

ARTICOLO 21

La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni in tal senso

ARTICOLO 22

Il protocollo n 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati

ARTICOLO 23

Il protocollo n 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati

CAPITOLO II
AGRICOLTURA E PESCA

ARTICOLO 24

Definizione

1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della Croazia
2 Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994)
3 La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici")

ARTICOLO 25

Il protocollo n 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati

ARTICOLO 26

1 Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente
2 Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente

ARTICOLO 27

Prodotti agricoli

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204
della nomenclatura combinata
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio
2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef' definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9400 tonnellate, espresse in peso carcasse
3 a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia
i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter-
minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al-
l'allegato IV a),

ii) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter-
minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al-
l'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indi-
cati in tale allegato per ciascun prodotto I contingenti tarif-
fari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per
ciascun prodotto in tale allegato

b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente ac-
cordo, la Croazia

i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter-
minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al-
l'allegato IV c)

c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
la Croazia

i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle im-
portazioni di determinati prodotti agricoli originari della Co-
munita', elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contin-
genti tariffari e in conformita' del calendario indicato in ta-
le allegato per ciascun prodotto,

ii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali
applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli
originari della Comunita', elencati all'allegato IV e) in con-
formita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun
prodotto,

iii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali
applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli
originari della Comunita', elencati all'allegato IV f) entro i
limiti di contingenti tariffari e in conformita' del calendario
indicato in tale allegato per ciascun prodotto

4 Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti

ARTICOLO 28

Prodotti della pesca

1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle
disposizioni in esso contenute
2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute

ARTICOLO 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunita' e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1 gennaio 2006 la Comunita' e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca

ARTICOLO 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli

ARTICOLO 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 38, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 32

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn 1, 2 e 3

ARTICOLO 33

Standstill

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia, si aumentano quelli gia'
applicati
2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti
3 Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f , V a, V b

ARTICOLO 34

Divieto di discriminazione fiscale

1 Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro
abolizione qualora esse gia' esistano
2 I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti

ARTICOLO 35

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale

ARTICOLO 36

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1 Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni
commerciali previste dal presente accordo
2 Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia e' uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale
3 Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Croazia sanciti nel presente accordo

ARTICOLO 37

Dumping

1 Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa
legislazione interna
2 Per quanto riguarda paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso

ARTICOLO 38

Clausola di salvaguardia generale

1 Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da
provocare o minacciare di provocare

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o
direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o
difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della
situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo

2 La Comunita' e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformita' delle disposizioni del presente articolo Le misure di salvaguardia, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito La loro durata e' limitata a un anno In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione
3 Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Croazia, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti
4 Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni

a) Le difficolta' create dalla situazione di cui al presente articolo
vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di
associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per
porvi fine Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte
esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle
difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione
soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata
presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la
Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere
il problema in conformita' delle disposizioni del presente
articolo Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono
privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento
dell'accordo b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un
intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a
seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo'
applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente
articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla
situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte

5 Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano
6 Qualora la Comunita' o la Croazia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte

ARTICOLO 39

Clausola di penuria

1 Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo
comporti

a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi
alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte
esportatrice, oppure b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la
Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative
all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di
effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra
comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta'
per la parte esportatrice

quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo

2 Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento
3 Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il piu' presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Croazia, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta' Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione
4 Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o la Croazia, a seconda della parte interessata, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte
5 Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano

ARTICOLO 40

Monopoli di Stato

La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato delle
misure adottate a tal fine

ARTICOLO 41

Il protocollo n 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo

ARTICOLO 42

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al
commercio tra le Parti

ARTICOLO 43

Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e protocollo n 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo

ARTICOLO 44

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie

TITOLO V CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI,
CAPITALI

CAPITOLO I
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 45

1 Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Croazia
legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da
qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto
riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di
licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato, - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore
legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta
eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di
accordi bilaterali a norma dell'articolo 46, salvo diverse
disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro
di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro
autorizzato di quel lavoratore

2 Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio

ARTICOLO 46

1 Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni
esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati
accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali, - gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere
accordi analoghi

2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'

ARTICOLO 47

1 Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini croati legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, porra' in essere le disposizioni seguenti

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti
dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini
delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di
reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali
lavoratori e familiari, - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per
infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita'
derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non
basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente
trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello
Stato membro debitore o degli Stati membri debitori, - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i
membri della loro famiglia sopra indicati

2 La Croazia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1

CAPITOLO II
STABILIMENTO

ARTICOLO 48

Ai fini del presente accordo,

a) per "societa' comunitaria" o "societa' croata" si intende una
societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o
della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale
o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita'
o della Croazia Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato
membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul
territorio della Comunita' o della Croazia viene considerata una
societa' comunitaria o croata se le sue attivita' sono collegate
in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati
membri o della Croazia, b) per "consociata" di una societa' si intende una societa'
effettivamente controllata dalla prima, c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale
senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come
l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle
infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto,
fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico
con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese,
non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo'
concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce
l'estensione, d) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita'
economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita', in par-
ticolare societa', che controllano di fatto Il lavoro autonomo e
le attivita' economiche da parte dei cittadini non comprendono
la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro,
ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro
dell'altra Parte Le disposizioni del presente capitolo non si
applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori atono-
mi,

ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o croate, il diritto
di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la
creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente
in Croazia o nella Comunita',

e) per "attivita'" si intendono quelle economiche, f) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita'
di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale, g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino croato" si intende,
rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di
uno degli Stati membri o della Croazia, h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale,
comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta
marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e
del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia
stabiliti al di fuori della Comunita' e della Croazia e le agenzie
marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Croazia e
controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se
le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in
base alle rispettive legislazioni,
i) per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte
nell'allegato VI Il consiglio di stabilizzazione e di associa-
zione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale
allegato

ARTICOLO 49

1 La Croazia agevola l'esecuzione di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini comunitari A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo
i) per lo stabilimento di societa' comunitarie un trattamento non
meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se mi-
gliore, alle societa' di paesi terzi,

ii) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunita-
rie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di
quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore,
alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo

2 Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro societa'
3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono
i) per lo stabilimento di societa' croate sul territorio comunita-
rio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli
Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di
paesi terzi,

ii) per l'attivita' delle filiali e consociate croate stabilite sul
loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello ri-
servato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se
migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese ter-
zo stabilite sul loro territorio

4 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi
5 Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le
consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto
di utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Croazia, b) le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di
acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le
proprieta' immobiliari, delle societa' croate nonche', per quanto
riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi
diritti di cui godono le societa' croate, quando cio' sia
necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui
esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse
naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale Quattro
anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio
di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per
estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente
paragrafo, c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il
consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la
possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b),
compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di societa'
comunitarie

ARTICOLO 50

1 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini le societa' e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini
2 Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo
3 Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici

ARTICOLO 51

1 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1

ARTICOLO 52

1 Le disposizioni degli articoli 49 e 50 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali
2 La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali

ARTICOLO 53

Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate in Croazia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine

ARTICOLO 54

1 Una societa' comunitaria o una societa' croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e croati, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione
2 I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di
un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione
dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del
consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei
loro equivalenti, tra cui coloro che

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione
della stessa, - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che
svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative, - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al
licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni,
licenziamenti e altre azioni relative al personale,

b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non
comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o
la gestione dell'impresa Dalla valutazione di tali competenze puo'
risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per
l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di
lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica
specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale, c) per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una
persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio
di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro
di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte,
l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul
territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso
un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed
essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili
sul territorio dell'altra Parte

3 L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Croazia di cittadini croati o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' croata oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non
forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della
Comunita' e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti,
uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro o in
Croazia

ARTICOLO 55

Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia puo', a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di determinate industrie che

- siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficolta',
in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in
Croazia, oppure - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di
mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini croati in
un determinato settore o in una determinata industria della
Croazia, oppure - stiano affermandosi sul suo territorio

Le suddette misure
i) cessano di applicarsi al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata
in vigore del presente accordo,

ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione,
e

iii) non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunita-
ri gia' stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdot-
ta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadi-
ni croati

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione, inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate
Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia puo' introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo

CAPITOLO III
PRESTAZIONE DI SERVIZI

ARTICOLO 56

1 Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Repubblica di Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati
2 Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Repubblica di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi
3 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi

ARTICOLO 57

1 Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo
2 Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni

ARTICOLO 58

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti

1 Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 6 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunita' nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella della Comunita'
2 Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli
obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente
accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per
le conferenze di linea Le compagnie non conferenziate hanno
facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a
condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su
base commerciale b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera
concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa

3 In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi
clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui
societa' di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente
accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al
traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da
esso, b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di
ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide, c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente
accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli
amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere
effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di
servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali, d) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da
cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno
favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto
all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso
delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti,
nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni
doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per
il carico e lo scarico

4 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo
5 Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo
6 La Croazia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci
7 A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre

CAPITOLO IV
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

ARTICOLO 59

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la Croazia

ARTICOLO 60

1 Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti
2 Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno
Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalita' per estendere tali diritti ai Settori di cui all'allegato VII
Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno
3 Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Croazia e non rendono piu' restrittive le intese esistenti
4 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della Croazia, la Comunita' e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi
5 Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo
6 Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo

ARTICOLO 61

1 Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali
2 Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 62

1 L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'
2 Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri

ARTICOLO 63

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62

ARTICOLO 64

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' congiunta di societa' o cittadini croati e societa' o cittadini della Comunita'

ARTICOLO 65

1 Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale
2 Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale
3 Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Croazia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza

ARTICOLO 66

1 Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione
2 Qualora uno o piu' Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti La Comunita' o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte
3 Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante

ARTICOLO 67

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)

ARTICOLO 68

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati

TITOLO VI RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI
CONCORRENZA

ARTICOLO 69

1 Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunita' La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'acquis comunitario
2 Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all'articolo 5 dello stesso Inizialmente, esso si concentrera' in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonche' su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunita' europee e la Croazia dovranno concordare La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunita' europee, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi

ARTICOLO 70

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1 Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al
commercio tra la Comunita' e la Croazia
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associa-
zioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o fal-
sare il gioco della concorrenza,

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una
posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o
della Croazia, o in una sua parte sostanziale,

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza

2 Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunita' europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie
3 Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti
4 La Croazia istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo Tale autorita' puo' tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali
5 Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato
6 La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo
7 a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea

b) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la
Croazia presenta alla Commissione delle Comunita' europea i dati
relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II
L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunita'
europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle
regioni croate e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per
poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla
base degli orientamenti comunitari in materia

8 Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica, - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate
secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli
36 e 37 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e a
strumenti comunitari specifici adottati su tale base

9 Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa

ARTICOLO 71

Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale

1 A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale
2 La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti
3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore
4 Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti

ARTICOLO 72

Appalti pubblici

1 Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC
2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' croate, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie
Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo croato avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore La Comunita' esamina periodicamente se la Croazia abbia effettivamente introdotto tale normativa
Entro e non oltre tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Croazia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Croazia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' croate A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Croazia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' croate
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Croazia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese
3 Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Croazia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 45-68

ARTICOLO 73

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della
conformita'

1 La Croazia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita', della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della
conformita'
2 A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme
europee, nonche' dei controlli e delle procedure per la valutazione
della conformita', - concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione
della conformita', - promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita'
standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della
conformita', - incoraggiare la partecipazione della Croazia ai lavori delle
organizzazioni europee specializzate, in particolare CEN, CENELEC,
ETSI, EA, WELMEC, EUROMET

ARTICOLO 74

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme della Croazia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunita' Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato, essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del
mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono

- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle
modalita' di tutela dei consumatori della Croazia con quelle in
vigore nella Comunita', - una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una
maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti, - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la
qualita' dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza
adeguate

TITOLO VII
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
INTRODUZIONE

ARTICOLO 75

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione in generale e dell'applicazione della legge e dell'apparato giudiziario in particolare
La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza,, nonche' la formazione degli operatori del settore

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

ARTICOLO 76

Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1 Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori
2 La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche, - la redazione della normativa, - una maggiore efficienza delle istituzioni, - la formazione del personale, - la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei
documenti falsi

3 La cooperazione si concentra in particolare

- nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della
normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di
Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire
cosi' il rispetto del principio di "non respingimento", - nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione,
sui diritti e sullo status delle persone ammesse Per quanto
riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei
cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro
territori e la promozione di una politica di integrazione volta a
garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro
cittadini

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo'
raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente
articolo

ARTICOLO 77

Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale, riammissione

1 Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare
l'immigrazione illegale A tal fine

- la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti
illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di
quest'ultimo e senza altre formalita', - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere
tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della
Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita'

Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie
2 Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunita' europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi
3 In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunita' di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi
4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani Cooperazione nel settore della lotta contro il riciclaggio del denaro e le droghe illecite

ARTICOLO 78

Lotta al riciclaggio del denaro

1 Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite
in generale, e del traffico illecito di droga in particolare
2 La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali

ARTICOLO 79

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1 Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti della lotta contro gli stupefacenti Le politiche e le azioni di controllo nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a
garantire un controllo piu' efficace dei precursori
2 Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti
La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori

- elaborazione delle normative e delle politiche nazionali, - creazione di enti e centri di informazione, - formazione di personale, - ricerca nel campo della droga, - prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione
illecita di droga

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA'

ARTICOLO 80

Lotta alla criminalita' e alle altre attivita' illecite e azioni di
prevenzione

1 Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali

- tratta di esseri umani, - attivita' economiche illecite, segnatamente corruzione,
falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali
rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative
a prodotti illegali o contraffatti, - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, - contrabbando, - traffico illecito di armi, - terrorismo

La cooperazione in tali settori e' oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti
2 L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore puo' comprendere

- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto
penale, - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere
e prevenire la criminalita', - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture
investigative, - la definizione di misure volte a prevenire la criminalita'

TITOLO VIII
POLITICHE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 81

1 La Comunita' e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti
2 Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso
3 Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste

ARTICOLO 82

Politica economica

1 La Comunita' e la Croazia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e attuando la politica economica nelle
economie di mercato
2 A tal fine, la Comunita' e la Croazia collaborano per procedere a
- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo,

- un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse
comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli
strumenti per la sua attuazione, - promozione di una cooperazione di piu' ampio respiro al fine di
accelerare il flusso di knowhow e l'accesso a nuove tecnologie

3 Su richiesta delle autorita' croate, la Comunita' puo' fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione Economica e Monetaria La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria e del Sistema europeo di banche centrali

ARTICOLO 83

Cooperazione nel settore statistico

1 La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma in Croazia Essa deve consentire all'Ufficio statistico centrale nazionale di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica
europea, e allinearsi all' acquis comunitario
2 A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per

- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace in Croazia,
basato su un quadro istituzionale adeguato, - procedere all'armonizzazione con le norme e la classificazione
europee e internazionali per consentire al sistema statistico
nazionale di adottare l'acquis comunitario nel settore, - fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e
ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari, - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la
riforma economica, - garantire il carattere riservato dei dati personali, - potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro
trasmissione al sistema statistico europeo

3 La cooperazione nel settore comprende, in particolare, scambi di informazioni metodologiche, trasferimento di know-how e formazione

ARTICOLO 84

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1 Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari,
assicurativi e finanziari in Croazia
La cooperazione si concentra sui seguenti settori

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme
europee, - potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e
assicurativo e di altri settori finanziari, - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei
servizi bancari e di altri servizi finanziari, - scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge, - traduzioni e compilazione di glossari terminologici

2 Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Croazia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'
La cooperazione e' imperniata sui seguenti settori

- assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili di Stato
della Croazia, - creazione di unita' interne di revisione contabile presso le
agenzie ufficiali, - scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile, - uniformazione dei documenti di revisione contabile, - formazione e consulenze

ARTICOLO 85

Promozione e tutela degli investimenti

1 La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole
agli investimenti privati, nazionali ed esteri
2 Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge

- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli
gli investimenti in Croazia, - all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati
membri per la promozione e la tutela degli investimenti, - una migliore tutela degli investimenti

ARTICOLO 86

Cooperazione industriale

1 La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della Croazia, nonche' la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la
tutela dell'ambiente
2 Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione in Croazia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni

ARTICOLO 87

Piccole e medie imprese

Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra
PMI della Comunita' e della Croazia

ARTICOLO 88

Turismo

1 La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame
della possibilita' di realizzare operazioni comuni
2 Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge

- scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco
interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how, - lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore
del turismo, - l'esame di progetti turistici regionali

ARTICOLO 89

Dogane

1 Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunita', in modo da agevolare le misure di liberalizzazione
previste nel presente accordo
2 In particolare, la cooperazione comprende

- la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della
Comunita' e della Croazia, nonche' l'impiego del documento
amministrativo unico (DAU), - il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle
formalita' per il trasporto di merci, - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti, - lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere
l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale, - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine - l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata, - la formazione dei funzionari doganali

3 Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n 5

ARTICOLO 90

Fiscalita'

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi
fiscali

ARTICOLO 91

Cooperazione nel settore sociale

1 In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e
programmi di formazione
2 Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione
3 La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne
4 Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunita'

ARTICOLO 92

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale in conformita' delle norme e regole comunitarie, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme
comunitarie e lo sviluppo del settore forestale in Croazia

ARTICOLO 93

Pesca

La Comunita' e la Croazia valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano
reciprocamente vantaggiose

ARTICOLO 94

Istruzione e formazione

1 Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione
generale e delle qualifiche professionali in Croazia
2 Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonche' a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica
3 Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attivita' di formazione in Croazia

ARTICOLO 95

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione
e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunita' e popoli

ARTICOLO 96

Informazione e comunicazione

La Comunita' e la Croazia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della
Croazia informazioni piu' specialistiche

ARTICOLO 97

Cooperazione nel settore audiovisivo

1 Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e
televisivo
2 La Croazia allinea le sue politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere con le politiche comunitarie, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo, e armonizza la propria normativa con l'acquis comunitario

ARTICOLO 98

Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

1 Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonche' i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte
della Croazia, all'entrata in vigore dell'accordo
2 Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari

- elaborazione di politiche, - aspetti giuridici e normativi, - potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto
liberalizzato, - ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della Croazia e
loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare
attenzione a un miglioramento a livello regionale, - cooperazione internazionale, - cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che
operano nel settore della normalizzazione, - coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi
internazionali

ARTICOLO 99

Societa' dell'informazione

Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Croazia Nel complesso, si intende preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e
garantire l'interoperabilita' di reti e servizi
Le autorita' croate, con l'assistenza della Comunita', riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione
Le autorita' croate elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della societa' dell'informazione

ARTICOLO 100

Trasporti

1 Parallelamente alle disposizioni dell'articolo 58 e del protocollo n 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di

- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative
infrastrutture, - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e
l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli
amministrativi, tecnici e di altro tipo, - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella
Comunita', - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello
comunitario e ad esso simile, - migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli
effetti nocivi e l'inquinamento

2 I settori di cooperazione prioritari sono

- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonche' degli
altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti
transeuropei e paneuropei, - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso
un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita' nazionali, - il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti
sociali e quelli ambientali, - il trasporto combinato strada-ferrovia, - l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto
internazionale, - l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per
conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere
finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il
trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo, - la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni, - l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con
quelle in vigore nella Comunita'

ARTICOLO 101

Energia

1 La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una
progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.
2 La cooperazione prevede in particolare

- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi
l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la
diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al
mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della
trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle
interconnessioni di elettricita' con i paesi limitrofi, importanti
a livello regionale, - gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di
tecnologia e di know-how, promozione del risparmio e
dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche
rinnovabili, esame dell'impatto ambientale della produzione e del
consumo di energia, - definizione di un contesto per la ristrutturazione delle societa'
energetiche e cooperazione tra imprese del settore, - lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme
all'acquis comunitario

ARTICOLO 102

Sicurezza nucleare

1 Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza La cooperazione potrebbe concentrarsi in
particolare sui seguenti settori

- miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza
nucleare e rafforzamento delle autorita' di controllo e dei mezzi a
loro disposizione, - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali, - gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento
e decontaminazione delle centrali nucleari, - promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e
la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di
informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle
emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonche',
all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale, - problemi inerenti al ciclo del combustibile, - salvaguardia del materiale radioattivo, - potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di
materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo, - responsabilita' di terzi nel settore dell'energia nucleare

ARTICOLO 103

Ambiente

1 Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di
promuovere la sostenibilita' dell'ambiente
2 La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari

- qualita' dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue,
soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri, - lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua
potabile) locale, regionale e transfrontaliero, - controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni, - elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici, - produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti
dell'energia, - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche, - sicurezza degli impianti industriali, - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e
attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
(Basilea, 1989), - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e
inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in
agricoltura, - tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della
biodiversita', - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e
urbana, - impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente, - realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione
ambientale strategica, - ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie, - convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la
Comunita' aderisce, - cooperazione a livello regionale e internazionale, - istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo
sostenibile

3 Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti

- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di
ricerca e sviluppo, - reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto
riguarda le catastrofi e le loro conseguenze, - esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza
in caso di catastrofe, - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della
ripresa in seguito a calamita'

ARTICOLO 104

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1 Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale (DPI)
2 La cooperazione riguarda

- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e
l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche, - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico, - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati,
ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attivita' di
ricerca e sviluppo tecnologico

3 Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI

ARTICOLO 105

Sviluppo regionale e locale

Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione
degli squilibri regionali
Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale A tal fine, e' possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti

TITOLO IX
COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 106

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 3, 107, e l09, la Croazia puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti

ARTICOLO 107

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, e' disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Croazia
L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione L'assistenza finanziaria puo' riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n 6

ARTICOLO 108

Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunita' puo' valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili

ARTICOLO 109

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali
A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza

TITOLO X
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 110

E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse

ARTICOLO 111

1 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri del governo della Croazia
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno
3 I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno
4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno
5 Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione

ARTICOLO 112

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare altresi' adeguate raccomandazioni Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti

ARTICOLO 113

Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante

ARTICOLO 114

1 Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia
2 Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato
3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112

ARTICOLO 115

Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati

ARTICOLO 116

E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno

ARTICOLO 117

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'

ARTICOLO 118

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura

a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni
contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza, b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o
materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione
indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure
non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non
destinati ad uso specificamente militare, c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi
disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e
dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni
internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del
rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale

ARTICOLO 119

1 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta

- il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunita' non
deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i
loro cittadini, le loro societa' o filiali, - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Croazia non
deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, societa'
e filiali croati u'

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza

ARTICOLO 120

1 Le Parti adattano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo
2 Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti
3 Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo

ARTICOLO 121

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43

ARTICOLO 122

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro

ARTICOLO 123

I protocolli nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo

ARTICOLO 124

Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato
Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica

ARTICOLO 125

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro

ARTICOLO 126

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Croazia

ARTICOLO 127

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositano dell'accordo

ARTICOLO 128

Il presente accordo e' redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede

ARTICOLO 129

Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate

ARTICOLO 130

Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Croazia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn 1-5, nonche' delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per
quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni

Fatto a Lussembourgo, addi' ventinove ottobre duemilauno
ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai
prodotti industriali della Comunita' di cui all'ar-
ticolo 18, paragrafo 2

Allegato II Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai
prodotti industriali della Comunita' di cui all'ar-
ticolo 18, paragrafo 3

Allegato III Definizione CE di prodotti "baby beef' di cui al-
l'articolo 27, paragrafo 2

Allegato IV a) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita-
tivi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo)
di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a),
punto i)

Allegato IV b) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di
contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di
cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto
ii)

Allegato IV c) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita-
tivi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore
dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3,
lettera a), punto i)

Allegato IV d) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei
dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di
cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto
i)

Allegato IV e) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi
NPF per quantitativi illimitati) di cui all'artico-
lo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

Allegato IV f) Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi
NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui
all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto
iii)

Allegato V a) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1

Allegato V b) Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2

Allegato VI Stabilimento "Servizi finanziari" di cui all'arti-
colo 50

Allegato VII Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE
- Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, pa-
ragrafo 2

Allegato VIII Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale di cui all'articolo 71
 
ALLEGATO I

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI
INDUSTRIALI DELLA COMUNITA'
di cui all'articolo 18, paragrafo 2

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e'
ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004, i dazi rimanenti sono aboliti

====================================================================
SA 6÷ Designazione delle merci ==================================================================== 25 01 Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale de-
naturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione
acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di ag-
enti che assicurano una buona fluidita', acqua di mare -------------------------------------------------------------------- 2501 001 --- sale preparato da tavola e sale destinato all'indu-
stria alimentare -------------------------------------------------------------------- 2501 002 --- sale destinato ad altri usi industriali -------------------------------------------------------------------- 2501 009 --- altro -------------------------------------------------------------------- 25 15 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre
calcaree da taglio o da costruzione con densita' apparente
uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o
semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o
in lastre di forma quadrata o rettangolare -------------------------------------------------------------------- 2515 1 - Marmi e travertini -------------------------------------------------------------------- 2515 11 -- greggia o sgrossata -------------------------------------------------------------------- 2515 12 -- semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi
o in lastre di forma quadrata o rettangolare -------------------------------------------------------------------- 2515 20 - Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio
o da costruzione, alabastro -------------------------------------------------------------------- 27 10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli
oli greggi, preparazioni non nominate ne' comprese altro-
ve, contenenti, in peso, 70% o piu' di oli di petrolio o
di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituisco-
no il componente base -------------------------------------------------------------------- 2710 001 --- oli per motore e altri oli leggeri -------------------------------------------------------------------- 2710 0014 ---- oli speciali (estraibili ed altri) -------------------------------------------------------------------- 2710 0015 ---- Acqua ragia minerale -------------------------------------------------------------------- 2710 0017 ---- Carboturbi tipo benzina -------------------------------------------------------------------- 2710 002 --- cherosene ed altri oli medi -------------------------------------------------------------------- 2710 0021 ---- cherosene -------------------------------------------------------------------- 2710 0022 ---- carboturbi tipo cherosene -------------------------------------------------------------------- 2710 0023 ---- alfa-olefine e olefine normali (miscele), paraffine
normali (C10 - C13) -------------------------------------------------------------------- 2710 003 --- oli pesanti, esclusi scarti, destinati a subire
un'ulteriore trasformazione -------------------------------------------------------------------- 2710 0033 ---- oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantis-
simi a basso tenore di solfo -------------------------------------------------------------------- 2710 0034 ---- altri oli combustibili leggeri, medi, pesanti e
pesantissimi -------------------------------------------------------------------- 2710 0035 ---- oli di base -------------------------------------------------------------------- 2710 0039 ---- Altri oli pesanti e prodotti a base di oli pesanti -------------------------------------------------------------------- 27 11 Gas di petrolio ed alti idrocarburi gassosi -------------------------------------------------------------------- 2711 1 Liquefatti -------------------------------------------------------------------- 2711 12 -- Propano -------------------------------------------------------------------- 2711 13 -- Butani -------------------------------------------------------------------- 2711 19 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 2711 191 --- Miscele di propano e butani -------------------------------------------------------------------- 2711 199 --- altri -------------------------------------------------------------------- 2711 29 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 27 12 Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina,
"slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba,
altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi
o con alti procedimenti, anche colorati -------------------------------------------------------------------- 2712 10 Vaselina -------------------------------------------------------------------- 2712 20 - Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio -------------------------------------------------------------------- 27 13 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui
degli oli di petrolio o di minerali bituminosi -------------------------------------------------------------------- 2713 20 - Bitume di petrolio -------------------------------------------------------------------- 27 15 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali,
di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di
catrame minerale (per esempio mastici bituminosi, "cut-
backs") -------------------------------------------------------------------- 2715 009 --- altre -------------------------------------------------------------------- 2803 00 Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non
nominate ne' comprese altrove) -------------------------------------------------------------------- 2803 001 --- nero di carbonio -------------------------------------------------------------------- 28 06 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico),
acido clorosolforico -------------------------------------------------------------------- 2806 10 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) -------------------------------------------------------------------- 2806 101 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 2808 00 Acido nitrico, acidi solfonitrici -------------------------------------------------------------------- 2808 002 --- Altro acido nitrico -------------------------------------------------------------------- 28 14 Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) -------------------------------------------------------------------- 2814 20 - Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) -------------------------------------------------------------------- 2814 201 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 28 15 Idrossido di sodio (soda caustica), idrossido di potassio
(potassa caustica), per ossidi di sodio o di potassio -------------------------------------------------------------------- 2815 11 -- Solido -------------------------------------------------------------------- 2815 111 --- granulare, pro analyis -------------------------------------------------------------------- 2815 20 idrossido di potassio (potassa caustica), -------------------------------------------------------------------- 2815 201 --- granulated, pro analysis -------------------------------------------------------------------- 29 02 Idrocarburi ciclici -------------------------------------------------------------------- 2902 4 - Xileni -------------------------------------------------------------------- 2902 41 -- o-Xilene -------------------------------------------------------------------- 2902 411 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 2902 42 -- m-Xilene -------------------------------------------------------------------- 2902 421 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 2902 43 -- p-Xilene -------------------------------------------------------------------- 2902 431 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 2902 44 -- Miscele di isomeri dello xilene -------------------------------------------------------------------- 2902 441 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 29 05 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi -------------------------------------------------------------------- 2905 1 - Monoalcoli saturi -------------------------------------------------------------------- 2905 11 -- Metanolo (alcole metilico) -------------------------------------------------------------------- 2905 111 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 2905 12 -- Propan-1-olo (alcole propilico)
e propan-2-olo (alcole isopropilico) -------------------------------------------------------------------- 2905 121 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 29 14 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossige-
nate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o
nitrosi -------------------------------------------------------------------- 2914 1 - Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni
ossigenate -------------------------------------------------------------------- 2914 11 -- Acetone -------------------------------------------------------------------- 2914 111 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 29 15 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi,
alogenuri, perossidi e perossiacidi, loro derivati aloge-
nati, solfonati, nitrati o nitrosi -------------------------------------------------------------------- 2915 3 - Esteri dell'acido acetico -------------------------------------------------------------------- 2915 311 --- pro analysis -------------------------------------------------------------------- 2933 Composti eterociclici con uno o piu' eteroatomi
di solo azoto -------------------------------------------------------------------- 2933 6 - Composti la cui struttura contiene un anello triazinico
(idrogenato o non), non condensati -------------------------------------------------------------------- 2933 691 --- atrazine -------------------------------------------------------------------- 30 02 Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeuti-
ci, profilattici o diagnostici, sieri specifici, altre
frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, an-
che ottenuti mediante procedimenti biotecnologici, vacci-
ni, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti)
e prodotti simili -------------------------------------------------------------------- 3002 30 - Vaccini per la medicina veterinaria -------------------------------------------------------------------- 30 03 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o
3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati
per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati
sotto forma di dosi, ne' condizionati per la vendita al
minuto -------------------------------------------------------------------- 3003 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 3003 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 30 04 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30 02, 30 05 o
30 06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati
per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto
forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 10 - contenenti penicilline o loro derivati con struttura
dell'acido penicillanico, o steptomicine o loro derivati -------------------------------------------------------------------- 3004 101 --- medicamenti pronti per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 20 - contenenti altri antibiotici -------------------------------------------------------------------- 3004 201 --- medicamenti pronti per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 3 - contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29 37, e
non contenenti antibiotici -------------------------------------------------------------------- 3004 31 -- contenenti insulina -------------------------------------------------------------------- 3004 311 --- medicamenti pronti per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 32 -- contenenti ormoni corticosurrenali -------------------------------------------------------------------- 3004 321 --- medicamenti pronti per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 39 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 3004 391 --- medicamenti pronti per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 40 - contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti
ormoni, ne' altri prodotti della voce 29 37, ne' anti-
biotici -------------------------------------------------------------------- 3004 401 --- medicamenti pronti per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 50 - altri medicamenti contenenti vitamine o alti prodotti
della voce 29 36 -------------------------------------------------------------------- 3004 501 --- medicamenti pronti per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 90 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 3004 902 --- medicamenti pronti per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3004 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 30 06 Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4
di questo capitolo -------------------------------------------------------------------- 3006 50 - Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per
il pronto soccorso -------------------------------------------------------------------- 32 07 Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni
vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni si-
mili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e
la vetreria, fritte di vetro e altri vetri, in forma di
polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi -------------------------------------------------------------------- 3207 10 - Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazio-
ni simili -------------------------------------------------------------------- 3207 20 - Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni
simili -------------------------------------------------------------------- 3207 30 - Lustri liquidi e preparazioni simili -------------------------------------------------------------------- 3207 40 fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di
granuli, di lamelle o di fiocchi -------------------------------------------------------------------- 3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di poli-
meri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo
non acquoso, soluzioni previste nella nota 4 di questo
capitolo -------------------------------------------------------------------- 3208 10 - a base di poliesteri -------------------------------------------------------------------- 3208 20 - a base di polimeri acrilici o vinilici -------------------------------------------------------------------- 32 09 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di poli-
meri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo
acquoso -------------------------------------------------------------------- 3209 10 - a base di polimeri acrilici o vinilici -------------------------------------------------------------------- 3209 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 3214 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici,
stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non
refrattari dei tipi utilizzati nella muratura -------------------------------------------------------------------- 3214 10 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici,
stucchi utilizzati nella pittura -------------------------------------------------------------------- 3214 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 32 15 Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno
ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide -------------------------------------------------------------------- 3215 1 - Inchiostri da stampa -------------------------------------------------------------------- 3215 11 -- nero -------------------------------------------------------------------- 3215 19 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 33 04 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e prepara-
zioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi
dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e
preparazioni per abbronzare, preparazioni per manicure
o pedicure -------------------------------------------------------------------- 3304 99 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 3304 999 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 33 07 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti
per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depi-
latori, altri prodotti per profumeria o per toletta prepa-
rati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne'
compresi altrove, deodoranti per locali, preparati, anche
non profumati, aventi o non proprieta' disinfettanti -------------------------------------------------------------------- 3307 90 ------- altre -------------------------------------------------------------------- 3307 909 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 34 05 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per car-
rozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire
e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di
carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plasti-
ca o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di
tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 34 04 -------------------------------------------------------------------- 3405 10 - Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature
o per cuoio -------------------------------------------------------------------- 3405 20 - Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei
mobili di legno, dei pavimenti o di alti rivestimenti
di legno -------------------------------------------------------------------- 3405 30 - Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi
dai lucidi per metalli -------------------------------------------------------------------- 3405 40 - Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e
lucidare -------------------------------------------------------------------- 3405 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 3406 00 Candele, ceri ed articoli simili -------------------------------------------------------------------- 3605 00 Fiammiferi diversi dagli articoli pirotecnici
della voce 36 04 -------------------------------------------------------------------- 37 01 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non
impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone
o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e
stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, an-
che in caricatori -------------------------------------------------------------------- 3701 10 - per raggi X -------------------------------------------------------------------- 3814 00 Solventi e diluenti organici composti, non nominati ne'
compresi altrove, preparazioni per togliere pitture o
vernici -------------------------------------------------------------------- 3820 00 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo
sbrinamento -------------------------------------------------------------------- 39 05 Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile,
in forme primarie, altri polimeri di vinile, in forme
primarie -------------------------------------------------------------------- 3905 1 acetato polivinilico -------------------------------------------------------------------- 3905 12 -- in dispersione acquosa -------------------------------------------------------------------- 3905 19 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 3919 Lastre, f ogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme
piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli -------------------------------------------------------------------- 3919 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 39 20 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di mate-
rie plastiche non alveolari, non rinforzati ne' stratifi-
cati, ne' parimenti associati ad altre materie, senza
supporto -------------------------------------------------------------------- 3920 10 - di polimeri di etilene -------------------------------------------------------------------- 3920 101 --- strisce di spessore pari a 12 micron in rotoli di
larghezza pari a 50-90 mm -------------------------------------------------------------------- 39 23 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie pla-
stiche, turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi
di chiusura, di materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 3923 2 - Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci -------------------------------------------------------------------- 3923 21 - di polimeri di etilene -------------------------------------------------------------------- 3923 29 - di altre materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 3923 40 - Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili -------------------------------------------------------------------- 3923 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 3923 901 --- barili e serbatoi -------------------------------------------------------------------- 3923 909 --- altre -------------------------------------------------------------------- 39 24 Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di
igiene o da toletta, di materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 3924 10 - Oggetti per il servizio da tavola o da cucina -------------------------------------------------------------------- 3924 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 3925 Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie pla-
stiche, non nominati ne' compresi altrove -------------------------------------------------------------------- 3925 10 - Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capaci-
ta' superiore a 300 litri -------------------------------------------------------------------- 3925 20 - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie -------------------------------------------------------------------- 3925 30 - Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla vene-
ziana), oggetti simili e loro parti -------------------------------------------------------------------- 3925 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 40 09 Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei
loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) -------------------------------------------------------------------- 4009 10 - non rinforzati con altre materie, ne' altrimenti asso-
ciati ad altre materie, senza accessori -------------------------------------------------------------------- 4009 20 rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati
solamente a metallo, senza accessori -------------------------------------------------------------------- 4009 40 - rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad
altre materie, senza accessori -------------------------------------------------------------------- 4009 50 - con accessori -------------------------------------------------------------------- 4009 509 ---- altro -------------------------------------------------------------------- 42 02 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per
oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse
portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali,
binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti
musicali o armi e simili contenitori, sacche da viaggio,
borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette,
sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte,
portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili,
sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o
gioielli, scatole per cipria astucci o scrigni per oggetti
di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli
naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di
materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone,
oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette
materie o di carta -------------------------------------------------------------------- 4202 1 - Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per og-
getti di toletta e le valigette porta documenti, borse
portacarte, cartelle e contenitori simili -------------------------------------------------------------------- 4202 11 -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali,
ricostituiti o verniciati -------------------------------------------------------------------- 4202 12 -- con superficie esterna di materie plastiche o di
materie tessili -------------------------------------------------------------------- 4202 19 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 4202 2 - Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza
impugnatura -------------------------------------------------------------------- 4202 21 -------------------------------------------------------------------- 4202 22 -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o
di materie tessili -------------------------------------------------------------------- 4202 29 ------- altre -------------------------------------------------------------------- 4202 3 - Oggetti da tasca o da borsetta -------------------------------------------------------------------- 4202 31 -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali,
ricostituiti o verniciati -------------------------------------------------------------------- 4202 32 -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o
di materie tessili -------------------------------------------------------------------- 4202 39 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 4202 9 -- altri -------------------------------------------------------------------- 4202 91 -- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali,
ricostituiti o verniciati -------------------------------------------------------------------- 4202 92 -- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o
di materie tessili -------------------------------------------------------------------- 4202 99 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 43 02 Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le
teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli),
anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse
da quelle della voce 4303 -------------------------------------------------------------------- 4302 1 - Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o
zampe, non riunite -------------------------------------------------------------------- 4302 11 -- di visone -------------------------------------------------------------------- 4302 12 -- di coniglio o di lepre -------------------------------------------------------------------- 4302 13 - di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul",
"persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina,
della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste,
code o zampe -------------------------------------------------------------------- 4302 19 ------- altre -------------------------------------------------------------------- 4302 20 - Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli,
non riuniti -------------------------------------------------------------------- 4302 30 - Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli,
riuniti -------------------------------------------------------------------- 4304 00 Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali -------------------------------------------------------------------- 4304 009 --- articoli di pellicce artificiali -------------------------------------------------------------------- 44 06 Traversine di legno per strade ferrate o simili -------------------------------------------------------------------- 4406 10 - non impregnate -------------------------------------------------------------------- 4406 101 --- di quercia -------------------------------------------------------------------- 4406 102 --- di faggio -------------------------------------------------------------------- 4406 109 --- altre -------------------------------------------------------------------- 4406 90 ------- altre -------------------------------------------------------------------- 4406 901 --- di quercia -------------------------------------------------------------------- 4406 902 --- di faggio -------------------------------------------------------------------- 4406 909 --- altre -------------------------------------------------------------------- 44 18 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costru-
zioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavi-
menti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di
legno -------------------------------------------------------------------- 4418 10 - Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti -------------------------------------------------------------------- 4418 20 - Porte e loro telai, stipiti e soglie -------------------------------------------------------------------- 4418 30 - Pannelli per pavimenti -------------------------------------------------------------------- 48 05 Altra carta ed altro cartone, non patinati ne' spalmati,
in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni com-
plementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella
nota 2 di questo capitolo -------------------------------------------------------------------- 4805 10 - Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting" -------------------------------------------------------------------- 48 11 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di
cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, co-
lorati in superficie, decorati in superficie o stampati,
in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi de-
scritti nei testi delle voci 48 03, 48 09 o 48 10 -------------------------------------------------------------------- 4811 2 - Carta e cartone gommati o adesivi -------------------------------------------------------------------- 4811 29 - altre -------------------------------------------------------------------- 4811 299 --- altre -------------------------------------------------------------------- 4814 Carte da parati e rivestimenti murali simili vetrofanie -------------------------------------------------------------------- 4814 10 - Carta detta "Ingrain" -------------------------------------------------------------------- 4814 20 - Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti
da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno stra-
to di materia plastica granulata, goffrata, colorata,
stampata con motivi o altrimenti decorata -------------------------------------------------------------------- 4814 30 - Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti
da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intrec-
cio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente -------------------------------------------------------------------- 4814 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 4817 10 - Buste -------------------------------------------------------------------- 4817 20 - Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e
cartoncini per corrispondenza -------------------------------------------------------------------- 4817 30 - Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di
cartone, contenenti un assortimento di prodotti
cartotecnici per corrispondenza -------------------------------------------------------------------- 48 19 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi
di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati
di fibre di cellulosa, cartonaggi per ufficio, per magaz-
zino o simili -------------------------------------------------------------------- 4819 10 - Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato -------------------------------------------------------------------- 4819 20 - Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone
non ondulato -------------------------------------------------------------------- 4819 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 4819 30 - Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o piu' -------------------------------------------------------------------- 4819 40 - altri sacchi, sacchetti, buste (escluse quelle per
dischi) e cartocci -------------------------------------------------------------------- 4819 50 - altri imballaggi, comprese le buste per dischi -------------------------------------------------------------------- 4819 501 --- scatole cilindriche costituite da due o piu' materiali -------------------------------------------------------------------- 4819 60 - Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili -------------------------------------------------------------------- 48 20 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appun-
ti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per
annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili,
quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificato-
ri, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie),
cartelline e copertine per incartamenti ed alti articoli
cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i
blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti
fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone,
album per campioni o per collezioni e copertine per libri,
di carta o di cartone -------------------------------------------------------------------- 4820 10 - Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per ap-
punti, per commissioni, per quietanze), blocchi per an-
notazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori
simili -------------------------------------------------------------------- 4820 20 - Quaderni -------------------------------------------------------------------- 4820 30 - Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine
per libri), cartelline e copertine per incartamenti -------------------------------------------------------------------- 4820 40 - Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti
fogli di carta carbone intercalati -------------------------------------------------------------------- 4820 50 - Album per campioni o per collezioni -------------------------------------------------------------------- 4820 90 altri -------------------------------------------------------------------- 4820 901 --- blocchi e libretti -------------------------------------------------------------------- 4820 909 --- altre -------------------------------------------------------------------- 48 21 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone,
stampate o non -------------------------------------------------------------------- 4821 10 - stampate -------------------------------------------------------------------- 4821 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e
altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura,
altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di
ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa -------------------------------------------------------------------- 4823 1 - Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli -------------------------------------------------------------------- 4823 11 autoadesivi -------------------------------------------------------------------- 4823 19 ------- altro -------------------------------------------------------------------- 4823 40 - Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine,
in fogli o in dischi -------------------------------------------------------------------- 4823 5 - altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la
scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici -------------------------------------------------------------------- 4823 51 stampati, impressi a secco, perforati -------------------------------------------------------------------- 4823 59 ------- altra -------------------------------------------------------------------- 4823 60 - Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli
simili, di carta o di cartone -------------------------------------------------------------------- 4823 70 - Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatu-
ra, di pasta di carta -------------------------------------------------------------------- 4823 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 4823 909 --- altre -------------------------------------------------------------------- 64 02 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di
materia plastica -------------------------------------------------------------------- 6402 1 - Calzature per lo sport -------------------------------------------------------------------- 6402 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 6402 20 - Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla
suola con naselli -------------------------------------------------------------------- 6402 30 - altre calzature, con puntale protettivo di metallo -------------------------------------------------------------------- 6402 9 - altre calzature -------------------------------------------------------------------- 6402 91 -- che ricoprono la caviglia -------------------------------------------------------------------- 6402 99 -- altre -------------------------------------------------------------------- 64 03 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica,
di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio
naturale -------------------------------------------------------------------- 6403 1 - Calzature per lo sport -------------------------------------------------------------------- 6403 19 -- altre -------------------------------------------------------------------- 6403 20 - Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con to-
maie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo
del piede e intorno all'alluce -------------------------------------------------------------------- 6403 30 - Calzature con suola principale di legno, senza suola
interna e senza puntale protettivo di metallo -------------------------------------------------------------------- 6403 40 - altre calzature, con puntale protettivo di metallo -------------------------------------------------------------------- 6403 5 - altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale -------------------------------------------------------------------- 6403 51 -- che ricoprono la caviglia -------------------------------------------------------------------- 6403 59 -- altre -------------------------------------------------------------------- 6403 9 - altre calzature -------------------------------------------------------------------- 6403 91 -- che ricoprono la caviglia -------------------------------------------------------------------- 6403 99 -- altre -------------------------------------------------------------------- 64 05 Altre calzature -------------------------------------------------------------------- 6405 10 - con tomaie di cuoio naturale o ricostituito -------------------------------------------------------------------- 6405 20 - con tomaie di materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6504 00 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per
intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsia-
si materia, anche guarniti -------------------------------------------------------------------- 65 05 Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o
confezionati con pizzi, feltro o alti prodotti tessili, in
pezzi (ma non in strisce), anche guarniti, retine per
capelli di qualsiasi materia, anche guarnite -------------------------------------------------------------------- 6505 10 - Retine per capelli -------------------------------------------------------------------- 6505 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 65 06 Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti -------------------------------------------------------------------- 6506 10 - copricapo di sicurezza (caschi) -------------------------------------------------------------------- 6506 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 06 91 -- di gomma o di materia plastica -------------------------------------------------------------------- 6506 92 -- di pelliccia -------------------------------------------------------------------- 6506 99 - di altre materie -------------------------------------------------------------------- 6507 00 Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli,
carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri
copricapo -------------------------------------------------------------------- 66 01 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli
ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) -------------------------------------------------------------------- 6601 10 - Ombrelloni da giardino da sole -------------------------------------------------------------------- 6601 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 6601 91 -- con fusto o manico telescopico -------------------------------------------------------------------- 6601 99 -- altri -------------------------------------------------------------------- 6602 00 Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili -------------------------------------------------------------------- 66 03 Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci
66 01 e 66 02 -------------------------------------------------------------------- 6603 10 - impugnature -------------------------------------------------------------------- 6603 20 - Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli
(da pioggia o da sole), od ombrelloni -------------------------------------------------------------------- 6603 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 68 02 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia)
lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della
voce 6801, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici,
di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su sup-
porto, granulati, scaglie e polveri di pietre naturali
(compresa l'ardesia), colorati artificialmente -------------------------------------------------------------------- 6802 2 - altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di que-
ste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superfi-
cie piana o liscia -------------------------------------------------------------------- 6802 21 -- Marmo, travertino e alabastro -------------------------------------------------------------------- 6802 22 -- altre pietre calcaree -------------------------------------------------------------------- 6802 29 -- altre pietre -------------------------------------------------------------------- 6802 9 - altro -------------------------------------------------------------------- 6802 91 -- Marmo, travertino e alabastro -------------------------------------------------------------------- 6802 92 -- altre pietre calcaree -------------------------------------------------------------------- 6802 99 -- altre pietre -------------------------------------------------------------------- 68 04 Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare,
sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, ret-
tificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per
avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre
naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o
di ceramica, anche con parti di altre materie -------------------------------------------------------------------- 6804 2 altri -------------------------------------------------------------------- 6804 22 -- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica -------------------------------------------------------------------- 6804 30 - Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano -------------------------------------------------------------------- 6804 309 --- di materie artificiali -------------------------------------------------------------------- 68 05 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli
applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre ma-
terie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti -------------------------------------------------------------------- 6805 10 - applicati su alte materie -------------------------------------------------------------------- 6205 20 - applicati solamente su carta o cartone -------------------------------------------------------------------- 6805 30 - applicati su altre materie -------------------------------------------------------------------- 68 06 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simi-
li, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di sco-
rie e simili prodotti minerali espansi, miscele e lavori
di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o
per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68 11,
68 12 e del capitolo 69 -------------------------------------------------------------------- 6806 10 - Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali si-
mili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli -------------------------------------------------------------------- 68 07 Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio pece
di petrolio, di carbone fossile) -------------------------------------------------------------------- 6807 10 - in rotoli -------------------------------------------------------------------- 6807 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 6807 909 -- altri -------------------------------------------------------------------- 6808 00 Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed arti-
coli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, la-
strine, particelle, segatura o altri residui di legno, ag-
glomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali -------------------------------------------------------------------- 68 09 Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso -------------------------------------------------------------------- 6809 1 - Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e
articoli simili, non ornati -------------------------------------------------------------------- 6809 11 -- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone -------------------------------------------------------------------- 6809 19 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 6809 90 - altri lavori -------------------------------------------------------------------- 68 12 Amianto (asbesto) lavorato, in fibre, miscele a base di
amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio, lavo-
ri di tali miscele o di amianto (per esempio fili, tessu-
ti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche arma-
ti, diversi da quelli delle voci 68 11 o 68 13 -------------------------------------------------------------------- 6812 10 - Amianto lavorato, in fibre, miscele a base di amianto o
a base di amianto e carbonato di magnesio -------------------------------------------------------------------- 6812 20 - Fili -------------------------------------------------------------------- 6812 70 - Corde e cordoni, anche intrecciati -------------------------------------------------------------------- 6812 40 - Tessuti e stoffe a maglia -------------------------------------------------------------------- 6812 50 - Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e
copricapo -------------------------------------------------------------------- 6812 60 - Carta, cartoni e feltri -------------------------------------------------------------------- 6812 70 - Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti,
anche presentati in rotoli -------------------------------------------------------------------- 6812 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 6812 909 --- altre -------------------------------------------------------------------- 68 13 Guarnizioni di frizione (per esempio piastre, cilindri,
nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non mon-
tate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo
di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze
minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tes-
sili o altre materie -------------------------------------------------------------------- 6813 10 - Guarnizioni per freni -------------------------------------------------------------------- 6813 109 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 6813 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 6813 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 69 04 Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro
ed elementi simili di ceramica -------------------------------------------------------------------- 6904 10 - Mattoni da costruzione -------------------------------------------------------------------- 6904 101 --- pieni, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65 -------------------------------------------------------------------- 6904 102 --- Mattoni forati, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65 -------------------------------------------------------------------- 6904 103 --- blocchi, di dimensioni pari a 290 x 190 x 190 -------------------------------------------------------------------- 6904 104 --- blocchi, di dimensioni pari a 250 x 190 x 190 -------------------------------------------------------------------- 6904 105 --- blocchi, di dimensioni pari a 250 x 250 x 140 -------------------------------------------------------------------- 6904 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6904 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 6904 901 --- volterrane, di dimensioni pari a 250 x 380 x 140 -------------------------------------------------------------------- 6904 902 --- volterrane, di dimensioni pari a 390 x 100 x 160 -------------------------------------------------------------------- 6904 903 --- copriferro, di dimensioni pari a 250 x 120 x 40 -------------------------------------------------------------------- 6904 909 --- altre -------------------------------------------------------------------- 69 05 Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti
architettonici, di ceramica ed alti prodotti ceramici per
l'edilizia -------------------------------------------------------------------- 6905 10 - Tegole -------------------------------------------------------------------- 6905 101 --- tegole pressate, di dimensioni pari a 350 x 200 -------------------------------------------------------------------- 6905 102 --- tegole pressate da incastro, di dimensioni
pari a 340 x 200 -------------------------------------------------------------------- 6905 103 --- tegole piatte, di dimensioni pari a 380 x 180 -------------------------------------------------------------------- 6905 104 --- tegole mediterranee, di dimensioni pari a 375 x 200 -------------------------------------------------------------------- 6905 109 --- altre -------------------------------------------------------------------- 6905 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 69 10 Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno,
bide', tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi
e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica -------------------------------------------------------------------- 6910 10 - di porcellana -------------------------------------------------------------------- 6910 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 70 05 Vetro (vetro "flotte'" e vetro levigato a smerigliato su
una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con
strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non
altrimenti lavorato -------------------------------------------------------------------- 7005 30 - Vetro armato -------------------------------------------------------------------- 70 17 Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia,
anche graduate o tarate -------------------------------------------------------------------- 7017 10 - di quarzo o di altra silice fusi -------------------------------------------------------------------- 7017 109 ---- altre -------------------------------------------------------------------- 7017 20 - di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare
inferiore o uguale a 5 x 10(elevato - 6) per Kelvin ad
una temperatura compresa tra 0 gradi C e 300 gradi C -------------------------------------------------------------------- 7017 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 73 06 Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio saldati,
ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati),
di ferro o di acciaio -------------------------------------------------------------------- 7306 20 - Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati
per l'estrazione del petrolio o del gas -------------------------------------------------------------------- 7306 202 --- tubi con diametro esterno inferiore a 3 1/2" -------------------------------------------------------------------- 7306 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7306 50 - altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai
legati -------------------------------------------------------------------- 7306 509 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 7306 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 73 08 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio ponti ed
elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, pilo-
ni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie,
porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie,
serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o
acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce
9406, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa,
ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle
costruzioni -------------------------------------------------------------------- 7308 10 - Ponti ed elementi di ponti -------------------------------------------------------------------- 7308 20 - Torri e piloni -------------------------------------------------------------------- 7308 40 - Materiale per impalcature, per casseforme e per
puntellature -------------------------------------------------------------------- 7308 409 --- altre -------------------------------------------------------------------- 7309 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simi-
li per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o lique-
fatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacita' su-
periore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termi-
ci, anche con rivestimento interno o calorifugo -------------------------------------------------------------------- 7309 001 Autoveicoli per il trasporto di merci -------------------------------------------------------------------- 7309 009 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7311 00 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro
o acciaio -------------------------------------------------------------------- 7311 009 --- altri -------------------------------------------------------------------- 73 12 Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro
o di acciaio, non isolati per l'elettricita' -------------------------------------------------------------------- 7312 10 - Trefoli e cavi -------------------------------------------------------------------- 7312 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7312 1099 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 7312 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 7312 909 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 7313 00 Rovi artificiali di ferro o di acciaio, cordoncini
(torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o
di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti -------------------------------------------------------------------- 73 14 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine),
griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, lamiere e
lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio -------------------------------------------------------------------- 7314 4 - altre tele metalliche, griglie e reti -------------------------------------------------------------------- 7314 41 -- zincate -------------------------------------------------------------------- 7314 42 -- ricoperte di materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 7314 49 - altre -------------------------------------------------------------------- 73 15 Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio -------------------------------------------------------------------- 7315 1 - Catene a maglie articolate e loro parti -------------------------------------------------------------------- 7315 11 -- altre catene -------------------------------------------------------------------- 7315 12 -- altre catene -------------------------------------------------------------------- 7315 19 - Parti -------------------------------------------------------------------- 7315 20 - Catene antisdrucciolevoli -------------------------------------------------------------------- 7315 8 -- altre catene -------------------------------------------------------------------- 7315 81 -- Catene a maglie con traversino -------------------------------------------------------------------- 7315 82 -- altre catene, a maglie saldate -------------------------------------------------------------------- 7315 89 ------- altre -------------------------------------------------------------------- 7315 90 - altre parti -------------------------------------------------------------------- 7316 00 Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio -------------------------------------------------------------------- 73 17 Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette
ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o
acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi
quelli con capocchia di rame -------------------------------------------------------------------- 7317 001 --- per rotaie -------------------------------------------------------------------- 7317 002 --- per cemento -------------------------------------------------------------------- 73 18 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini,
copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le ron-
delle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili,
di ghisa, ferro o acciaio -------------------------------------------------------------------- 7318 1 - Articoli filettati -------------------------------------------------------------------- 7318 11 -- Tirafondi -------------------------------------------------------------------- 7318 12 -- altre viti per legno -------------------------------------------------------------------- 7318 13 -- Ganci a vite e viti ad occhio -------------------------------------------------------------------- 7318 14 -- Viti autofilettanti -------------------------------------------------------------------- 7318 19 ------- altre -------------------------------------------------------------------- 7318 2 - Articoli non filettati -------------------------------------------------------------------- 7318 21 -- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre ron-
delle di bloccaggio -------------------------------------------------------------------- 7318 23 -- Rivets -------------------------------------------------------------------- 7318 24 -- Copiglie, pernotti e chiavette -------------------------------------------------------------------- 7318 29 ------- altre" -------------------------------------------------------------------- 73 21 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese
quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per
il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli
a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per
uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio -------------------------------------------------------------------- 7321 11 -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili -------------------------------------------------------------------- 7321 13 -- a combustibili solidi -------------------------------------------------------------------- 73 23 Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro
o di acciaio, paglia di ferro o di acciaio, spugne, stro-
finacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o
per usi analoghi, di ferro o di acciaio -------------------------------------------------------------------- 7323 10 - Paglia di ferro o di acciaio, spugne, strofinacci, gu-
anti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi
analoghi -------------------------------------------------------------------- 7323 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 7323 93 -- di acciai inossidabili -------------------------------------------------------------------- 7323 931 --- recipienti -------------------------------------------------------------------- 7323 939 --- altre -------------------------------------------------------------------- 73 26 Altri lavori di ferro o acciaio -------------------------------------------------------------------- 7326 1 - Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati, -------------------------------------------------------------------- 7326 19 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 7326 20 - Lavori di fili di ferro o acciaio -------------------------------------------------------------------- 7326 209 ---- altro -------------------------------------------------------------------- 7326 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 7326 909 - altre -------------------------------------------------------------------- 76 10 Costruzioni e parti di costruzione (per esempio ponti ed
elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossa-
ture, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro inte-
laiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio es-
cluse le costruzioni prefabbricate della voce 94 06, la-
miere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio,
predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni -------------------------------------------------------------------- 7610 10 - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie -------------------------------------------------------------------- 7610 109 - altri -------------------------------------------------------------------- 7610 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 7610 901 --- elementi destinati ad essere impiegati in costruzioni -------------------------------------------------------------------- 7610 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7611 00 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per
qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti),
di alluminio, di capacita' superiore a 300 litri, senza
dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento
interno o calorifugo -------------------------------------------------------------------- 7611 001 -- con rivestimento interno o calorifugo -------------------------------------------------------------------- 7611 009 --- altri -------------------------------------------------------------------- 76 14 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio,
non isolati per l'elettricita' -------------------------------------------------------------------- 7614 10 - con anima di acciaio -------------------------------------------------------------------- 7614 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8304 00 Classificatori, schedari, scatole per la classificazione,
portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro ma-
teriale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comu-
ni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94 03 -------------------------------------------------------------------- 83 09 Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite
e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi
filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri acceso-
ri per imballaggio, di metalli comuni -------------------------------------------------------------------- 8309 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8309 902 --- sigilli, non ulteriormente lavorati -------------------------------------------------------------------- 8309 903 --- sigilli, lavorati -------------------------------------------------------------------- 8309 09 --- altri -------------------------------------------------------------------- 84 02 Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle
caldaie per il riscaldamento centrale costruite per pro-
durre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa
pressione, caldaie dette "ad acqua surriscaldata" -------------------------------------------------------------------- 8402 1 - Caldaie a vapore -------------------------------------------------------------------- 3402 11 -- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore
superiore a 45 t -------------------------------------------------------------------- 8402 111 --- Caldaie a vapore principali per navi -------------------------------------------------------------------- 8402 112 --- altre, con produzione oraria di vapore inferiore o
uguale a 300 t -------------------------------------------------------------------- 8402 119 -- altre, con produzione oraria di vapore superiore a 300t -------------------------------------------------------------------- 8402 12 -- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore
inferiore o uguale a 45 t -------------------------------------------------------------------- 8402 121 --- Caldaie a vapore principali per navi -------------------------------------------------------------------- 8402 129 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8402 19 -- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste -------------------------------------------------------------------- 8402 191 --- Caldaie a vapore principali per navi -------------------------------------------------------------------- 8402 192 --- Caldaie a tubi da fumo -------------------------------------------------------------------- 8402 193 --- Caldaie a olio caldo -------------------------------------------------------------------- 8402 199 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8402 20 - Caldaie dette "ad acqua surriscaldata" -------------------------------------------------------------------- 8402 201 --- alimentate con pezzi di legno -------------------------------------------------------------------- 84 03 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle
della voce 84 02 -------------------------------------------------------------------- 8403 90 - Parti -------------------------------------------------------------------- 84 04 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84 02 o 84 03
(per esempio economizzatori, surriscaldatori, apparecchi
di pulitura o recuperatori di gas), condensatori per mac-
chine a vapore -------------------------------------------------------------------- 8404 90 - Parti -------------------------------------------------------------------- 84 06 Turbine a vapore -------------------------------------------------------------------- 8406 90 - Parti -------------------------------------------------------------------- 84 16 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili
liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas, foco-
lari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro gu-
glie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'elimi-
nazione delle ceneri e dispositivi simili -------------------------------------------------------------------- 8416 20 - altri bruciatori, compresi i bruciatori misti -------------------------------------------------------------------- 8416 209 --- altre -------------------------------------------------------------------- 84 18 Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale,
altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo,
con attrezzatura elettrica o di altre specie, pompe di ca-
lore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizio-
namento dell'aria della voce 84 15 -------------------------------------------------------------------- 8418 2 - Frigoriferi per uso domestico -------------------------------------------------------------------- 8418 21 -- a compressione -------------------------------------------------------------------- 8418 22 -- ad assorbimento, elettrici -------------------------------------------------------------------- 8418 29 ------- altri -------------------------------------------------------------------- 8418 50 - altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili,
per la produzione del freddo -------------------------------------------------------------------- 84 19 Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente,
per il trattamento di materie con operazioni che implicano
un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la
cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettifica-
zione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatu-
ra, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la
condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparec-
chi domestici, scaldacqua non elettrici, a riscaldamento
immediato o ad accumulazione -------------------------------------------------------------------- 8419 1 Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad
accumulazione -------------------------------------------------------------------- 8419 111 --- per uso domestico -------------------------------------------------------------------- 8419 119 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8419 191 --- per uso domestico -------------------------------------------------------------------- 8419 199 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8419 40 - Apparecchi di distillazione o di rettificazione -------------------------------------------------------------------- 8419 401 --- colonne di frazionamento per la produzione di ossigeno -------------------------------------------------------------------- 8419 409 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8419 8 - altre macchine, apparecchi e materiale -------------------------------------------------------------------- 8419 81 -- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o
per il riscaldamento degli alimenti -------------------------------------------------------------------- 8419 819 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8419 89 - altri -------------------------------------------------------------------- 8419 899 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8419 8999 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 84 20 Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o
per il vetro, e cilindri per dette macchine -------------------------------------------------------------------- 8420 10 - Calandre e laminatoi -------------------------------------------------------------------- 8420 101 -- Pettinatrici -------------------------------------------------------------------- 8420 1011 ---- per uso domestico -------------------------------------------------------------------- 84 21 Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi, ap-
parecchi per filtrare o depurare liquidi o gas -------------------------------------------------------------------- 8421 1 Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi, -------------------------------------------------------------------- 8421 121 --- per uso domestico -------------------------------------------------------------------- 8421 2 - Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi -------------------------------------------------------------------- 8421 29 - altri -------------------------------------------------------------------- 8421 299 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8421 3 - Apparecchi per filtrare o depurare i gas -------------------------------------------------------------------- 8421 31 -- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione
a scintilla o per compressione -------------------------------------------------------------------- 8421 319 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8421 39 - altri -------------------------------------------------------------------- 8421 399 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8421 9 - Parti -------------------------------------------------------------------- 8421 91 -- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi -------------------------------------------------------------------- 8421 919 -- Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi -------------------------------------------------------------------- 84 23 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e
le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse
le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, pesi per
qualsiasi bilancia -------------------------------------------------------------------- 8423 30 - Basculle a pesata costante e bilance e basculle
insaccatrici o dosatrici -------------------------------------------------------------------- 8423 8 - altri apparecchi e strumenti per pesare -------------------------------------------------------------------- 8423 81 -- di portata inferiore o uguale a 30 kg -------------------------------------------------------------------- 8423 82 -- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale
a 5000 kg -------------------------------------------------------------------- 8423 829 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8423 89 - altri -------------------------------------------------------------------- 8423 891 --- pese a ponte (strade ferrate o per autocarri e
furgoni) -------------------------------------------------------------------- 8423 899 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8424 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospar-
gere o polverizzare materia liquide o in polvere, estinto-
ri, anche carichi, pistole a spruzzo e apparecchi simili,
macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapo-
re e simili apparecchi a getto -------------------------------------------------------------------- 8424 10 - Estintori, anche carichi, -------------------------------------------------------------------- 8424 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8424 8 - Altri apparecchi -------------------------------------------------------------------- 8424 81 -- per l'agricoltura o l'orticoltura -------------------------------------------------------------------- 8424 819 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8427 Carrelli-stivatori, altri carrelli di movimentazione
muniti di un dispositivo di sollevamento -------------------------------------------------------------------- 8427 20 - altri carrelli semoventi -------------------------------------------------------------------- 8427 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8427 90 - altri carrelli -------------------------------------------------------------------- 84 28 Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico,
di scarico o movimentazione (per esempio ascensori, scale
meccaniche, trasportatori, teleferiche) -------------------------------------------------------------------- 8428 20 - Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici -------------------------------------------------------------------- 8428 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8428 3 - altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliato-
ri, ad azione continua, per merci -------------------------------------------------------------------- 8428 39 - altri -------------------------------------------------------------------- 8428 399 --- altre -------------------------------------------------------------------- 84 32 Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o
silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo
o per la coltivazione, rulli per tappeti erbosi o campi
sportivi -------------------------------------------------------------------- 8432 10 - arati -------------------------------------------------------------------- 8432 2 - Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappe-
cavallo, sarchiatrici e zappatrici -------------------------------------------------------------------- 8432 21 -- Erpici a dischi (polverizzatori) -------------------------------------------------------------------- 8432 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8432 30 - Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici -------------------------------------------------------------------- 8432 301 --- piantatrici per pianticelle -------------------------------------------------------------------- 8432 309 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8432 40 - Spanditori di letame e distributori di concimi -------------------------------------------------------------------- 8432 80 - altre macchine, apparecchi e congegni -------------------------------------------------------------------- 84 33 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la treb-
biatura dei prodotti agricoli, comprese le pressa da pa-
glia o da foraggio, tosatici da prato e falciatrici, mac-
chine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri
prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi
della voce 84 37 -------------------------------------------------------------------- 8433 1 - Tosatrici da prato -------------------------------------------------------------------- 8433 11 -- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano
orizzontale -------------------------------------------------------------------- 8433 19 -- altre -------------------------------------------------------------------- 8433 20 - Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul
trattore -------------------------------------------------------------------- 84 38 Macchine ed apparecchi, non nominati ne' compresi altrove
in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione
industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle mac-
chine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazio-
ne degli oli o grassi vegetali fissi, animali -------------------------------------------------------------------- 8438 50 - Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni -------------------------------------------------------------------- 8438 60 - Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta
e degli ortaggi -------------------------------------------------------------------- 84 52 Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fo-
gli della voce 84 40, Mobili, mobili, supporti e coperchi
costruiti appositamente per macchine per cucire, aghi per
macchine per cucire -------------------------------------------------------------------- 8452 10 - Macchine per cucire di tipo domestico -------------------------------------------------------------------- 84 57 Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a
stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli -------------------------------------------------------------------- 8457 20 - Macchine a posto fisso -------------------------------------------------------------------- 8457 30 - Macchine a stazioni multiple -------------------------------------------------------------------- 84 58 Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con as-
portazione di metallo -------------------------------------------------------------------- 8458 1 - Torni orizzontali -------------------------------------------------------------------- 8458 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 84 59 Macchine (comprese le unita' di lavorazione con guida di
scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatici, filettatici
o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di
materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura)
della voce 84 58 -------------------------------------------------------------------- 8459 2 - altre foratrici -------------------------------------------------------------------- 8459 29 -- altre -------------------------------------------------------------------- 8459 299 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8459 6 - altre fresatici -------------------------------------------------------------------- 8459 61 -- a comando numerico -------------------------------------------------------------------- 8459 619 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8459 69 -- altre -------------------------------------------------------------------- 8459 699 --- altre -------------------------------------------------------------------- 84 60 Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, sme-
rigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo
di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifini-
tura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per
tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84 61 -------------------------------------------------------------------- 8460 2 - altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in
uno qualsiasi degli assi puo' essere regolato con una
precisione di almeno 0,01 mm -------------------------------------------------------------------- 8460 29 - altre -------------------------------------------------------------------- 8460 292 --- per alberi a gomiti -------------------------------------------------------------------- 8460 3 - Macchine per affilare -------------------------------------------------------------------- 8460 39 -- altre -------------------------------------------------------------------- 84 61 Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, mac-
chine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per
segare, troncare ed altre macchine utensili che operano
con asportazione di metallo o di cermet, non nominate ne'
comprese altrove -------------------------------------------------------------------- 8461 50 - Macchine per segare o troncare -------------------------------------------------------------------- 84 81 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie,
serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i ri-
duttori di pressione e le valvole termostatiche -------------------------------------------------------------------- 8481 10 - Riduttori di pressione -------------------------------------------------------------------- 8481 109 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8481 30 - Valvole di ritegno -------------------------------------------------------------------- 8481 309 ---- altre -------------------------------------------------------------------- 8481 40 - Valvole di troppo pieno o di sicurezza -------------------------------------------------------------------- 8481 409 ---- altre -------------------------------------------------------------------- 8481 80 - altri oggetti di rubinetteria e organi simili -------------------------------------------------------------------- 8481 801 --- valvole di regolazione ad azionamento elettromeccanico
o pneumatico, -------------------------------------------------------------------- 8481 806 - elementi di fissaggio per riscaldamento centrale a uno o
due tubi, con dimensione nominale pari a 3/8" ed oltre,
ma non superiore a 3/4" -------------------------------------------------------------------- 85 01 Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettro-
geni) -------------------------------------------------------------------- 8501 3 - altri motori a corrente continua, generatori a corrente
continua -------------------------------------------------------------------- 8501 31 -- di potenza inferiore o uguale a 750 W -------------------------------------------------------------------- 8501 319 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 33 -- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a
375 kW -------------------------------------------------------------------- 8501 339 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 40 - altri motori a corrente alternata, monofase -------------------------------------------------------------------- 8501 409 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 4099 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 5 - altri motori a corrente alternata, polifase -------------------------------------------------------------------- 8501 51 -- di potenza inferiore o uguale a 75 kW -------------------------------------------------------------------- 8501 519 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 5199 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 52 -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale
a 75 kW -------------------------------------------------------------------- 8501 529 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 5299 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 85 02 Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici -------------------------------------------------------------------- 8502 1 - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione
per compressione (motori diesel o semi-diesel) -------------------------------------------------------------------- 8502 11 -- di potenza inferiore o uguale a 75 W -------------------------------------------------------------------- 8502 119 ---- altr -------------------------------------------------------------------- 8502 12 --- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale
a 375 kVA -------------------------------------------------------------------- 8502 129 ---- altr -------------------------------------------------------------------- 8502 13 -- di potenza superiore a 375 kVA -------------------------------------------------------------------- 8502 139 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8502 20 - Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a
scintilla (motori a scoppio) -------------------------------------------------------------------- 8502 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8502 3 - altri gruppi elettrogeni -------------------------------------------------------------------- 8502 39 - altri -------------------------------------------------------------------- 8502 391 --- DC -------------------------------------------------------------------- 8502 3919 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8502 399 --- AC -------------------------------------------------------------------- 8502 3999 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8502 40 - Convertitori rotanti elettrici -------------------------------------------------------------------- 8502 409 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 85 04 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici
(per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine
di autoinduzione -------------------------------------------------------------------- 8504 10 - Ballast per lampade o tubi a scarica -------------------------------------------------------------------- 8504 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8504 3 - altri trasformatori -------------------------------------------------------------------- 8504 34 -- di potenza inferiore o uguale a 500 kVA -------------------------------------------------------------------- 8504 349 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8504 40 - Convertitori statici -------------------------------------------------------------------- 8504 409 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 85 05 Elettromagneti, calamite permanenti ed oggetti destinati
a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione,
dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagne-
-tici simili di fissazione, accoppiamenti, innesti, varia-
tori di velocita' e freni elettromagnetici, teste di sol-
levamento elettromagnetiche -------------------------------------------------------------------- 8505 20 - Accoppiamenti, innesti, variatori di velocita' e freni
elettromagnetici -------------------------------------------------------------------- 85 30 Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli
per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di control-
lo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie
fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o
aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) -------------------------------------------------------------------- 8530 10 - Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate -------------------------------------------------------------------- 8530 80 - altri apparecchi -------------------------------------------------------------------- 85 39 - Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica,
compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati"
e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, -------------------------------------------------------------------- 8539 2 - altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a
raggi ultravioletti o infrarossi -------------------------------------------------------------------- 8539 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 85 44 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri condut-
tori isolati per l'elettricita' (anche laccati od ossidati
anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione,
cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite indi-
vidualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti
di pezzi di congiunzione -------------------------------------------------------------------- 8544 1 - Fili per avvolgimenti -------------------------------------------------------------------- 8544 111 --- di diametro non superiore a 2,5 mm -------------------------------------------------------------------- 8544 20 - Cavi coassiali ed altri conduttori elettici coassiali -------------------------------------------------------------------- 8605 001 --- ambulanze -------------------------------------------------------------------- 86 01 Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica
esterna o ad accumulatori elettrici -------------------------------------------------------------------- 8601 10 Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica
esterna o ad accumulatori elettrici -------------------------------------------------------------------- 8601 102 --- per binari a scambio ordinario -------------------------------------------------------------------- 8601 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 86 02 Altre locomotive e locotrattori, tender -------------------------------------------------------------------- 8602 10 - Locomotive diesel-elettriche -------------------------------------------------------------------- 8602 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8602 901 --- Diesel ex-proof meccaniche -------------------------------------------------------------------- 8602 902 --- Diesel idrauliche -------------------------------------------------------------------- 8602 909 --- altre -------------------------------------------------------------------- 86 03 Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della
voce 86 04 -------------------------------------------------------------------- 8603 10 - a presa di corrente elettrica esterna -------------------------------------------------------------------- 8603 101 --- vetture per viaggiatori -------------------------------------------------------------------- 8603 102 --- elementi di locomotive passeggeri -------------------------------------------------------------------- 8603 103 --- autovetture per passeggeri -------------------------------------------------------------------- 8603 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8603 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8603 901 --- elementi di locomotive passeggeri -------------------------------------------------------------------- 8603 9 - autovetture per passeggeri -------------------------------------------------------------------- 8603 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8605 00 Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre
vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le
vetture della voce 86 04) -------------------------------------------------------------------- 8605 002 --- strade ferrate carrozze passeggeri e postali, baga-
gliai e carrozze ufficiali -------------------------------------------------------------------- 8605 009 --- altre -------------------------------------------------------------------- 86 06 per il trasporto di merci su rotaie -------------------------------------------------------------------- 8606 10 - Carri cisterna e simili -------------------------------------------------------------------- 8606 20 - Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da
quelli della sottovoce 8606 10 -------------------------------------------------------------------- 8606 30 - Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sot-
tovoci 8606 10 o 8606 20 -------------------------------------------------------------------- 8606 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 8606 91 -- coperti e chiusi -------------------------------------------------------------------- 8606 911 --- per il trasposto di pesce vivo -------------------------------------------------------------------- 8606 919 - altri -------------------------------------------------------------------- 8606 92 -- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a
60 cm (cassoni ribaltabili) -------------------------------------------------------------------- 8606 99 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8606 991 --- carri e vagoni per trasporto su rotaie -------------------------------------------------------------------- 8606 999 --- altri -------------------------------------------------------------------- 86 07 Parti di veicoli per strade ferrate o simili -------------------------------------------------------------------- 8607 1 - Carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) e ad un
asse (bissels), assi e ruote, e loro parti -------------------------------------------------------------------- 8607 11 -- Carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) e ad un
asse (bissels) di trazione -------------------------------------------------------------------- 8607 12 -- altri carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) e ad
un asse (bissels) -------------------------------------------------------------------- 8607 30 - Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro
parti -------------------------------------------------------------------- 8609 00 - Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna
e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed at-
trezzati per uno o piu' mezzi di trasporto -------------------------------------------------------------------- 8609 009 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 87 01 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87 09) -------------------------------------------------------------------- 8701 20 - Trattori stradali per semirimorchi -------------------------------------------------------------------- 8701 202 - usati, di potenza del motore uguale o inferiore a 300 kW -------------------------------------------------------------------- 8701 204 -- usati, di potenza del motore superiore a 300 kW -------------------------------------------------------------------- 87 02 Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o piu', com-
preso il conducente -------------------------------------------------------------------- 8702 10 - azionati da motore a pistone con accensione per compres-
sione (diesel o semi-diesel) -------------------------------------------------------------------- 8702 101 --- autobus e autocorriere, nuovi -------------------------------------------------------------------- 8702 102 --- autobus e autocorriere, usati -------------------------------------------------------------------- 8702 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8702 901 --- altri other autobus e autocorriere, nuovi -------------------------------------------------------------------- 8702 902 --- altri autobus e autocorriere, usati -------------------------------------------------------------------- 8702 903 --- filobus -------------------------------------------------------------------- 8702 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 87 03 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti
principalmente per il trasporto di persone (diversi da
quelli della voce 87 02), compresi gli autoveicoli del
tipo "break" e le auto da corsa -------------------------------------------------------------------- 8703 2 - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alte-
rnativo con accensione a scintilla -------------------------------------------------------------------- 8703 21 --- di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8703 212 --- autoveicoli, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 219 --- altri,usati -------------------------------------------------------------------- 8703 22 -- di cilindrata superiore a 1000 cm3 ma inferiore o ugua-
le a 1500 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8703 222 --- autoveicoli, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 229 --- altri, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 23 -- di cilindrata superiore a 1500 cm3 ma inferiore o ugua-
le a 3000 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8703 232 --- autoveicoli, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 235 --- su strada/fuoristrada, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 239 --- altri, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 24 -- di cilindrata superiore a 3000 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8703 242 --- autoveicoli, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 245 --- su strada/fuoristrada, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 249 --- altri, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 3 - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con ac-
censione per compressione (diesel o semi-diesel) -------------------------------------------------------------------- 8703 31 --- di cilindrata inferiore o uguale a 1500 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8703 312 --- autoveicoli, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 319 --- altri, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 32 -- di cilindrata superiore a 1500 cm3 ma inferiore o ugua-
le a 2500 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8703 322 --- autoveicoli, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 325 --- su strada/fuoristrada, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 329 --- altri, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 33 -- di cilindrata superiore a 2500 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8703 332 --- autoveicoli, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 335 --- su strada/fuoristrada, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 339 --- altri, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8703 902 --- autoveicoli, usati -------------------------------------------------------------------- 8703 909 --- altri, usati -------------------------------------------------------------------- 87 04 Autoveicoli per il trasporto di merci -------------------------------------------------------------------- 8704 2 - altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con ac-
accensione per compressione (diesel o semi-diesel) -------------------------------------------------------------------- 8704 23 -- di peso a pieno carico superiore a 20 t -------------------------------------------------------------------- 8704 231 --- autocisterne -------------------------------------------------------------------- 8706 00 Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 87 05, con
motore -------------------------------------------------------------------- 8706 002 --- per trattori -------------------------------------------------------------------- 87 07 Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87 01 a 87 05,
comprese le cabine -------------------------------------------------------------------- 8707 10 - degli autoveicoli della voce 87 03 -------------------------------------------------------------------- 8707 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8707 901 --- per autobus e filobus -------------------------------------------------------------------- 8707 902 --- carrozzerie chiuse di alluminio per autocarri -------------------------------------------------------------------- 8707 909 --- altre -------------------------------------------------------------------- 87 08 Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87 01
a 87 05 -------------------------------------------------------------------- 8708 10 - Paraurti e loro parti -------------------------------------------------------------------- 8708 2 - altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le
cabine -------------------------------------------------------------------- 8708 291 --- sponde di alluminio per carrozzerie di autocarri -------------------------------------------------------------------- 8703 3 - Freni e servofreni, e loro parti -------------------------------------------------------------------- 8708 39 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8708 9 - altre parti ed accessori -------------------------------------------------------------------- 8708 92 -- Silenziatori e tubi di scappamento -------------------------------------------------------------------- 8708 93 -- Frizioni e loro parti -------------------------------------------------------------------- 8708 99 - altri -------------------------------------------------------------------- 8708 991 --- giunti, elementi di fissaggio e guide di sostegno, es-
clusi i giunti universali -------------------------------------------------------------------- 8708 992 --- altre parti, lavorate -------------------------------------------------------------------- 8708 999 --- altre parti, non lavorate -------------------------------------------------------------------- 87 11 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore
ausiliario, anche con carrozzini laterali, carrozzini la-
terali ("side car") -------------------------------------------------------------------- 8711 10 - con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferio-
re o uguale a 50 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8711 20 - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore
a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8711 201 -- nuovi -------------------------------------------------------------------- 8711 209 -- usati -------------------------------------------------------------------- 8711 30 - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore
a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8711 301 -- nuovi -------------------------------------------------------------------- 8711 309 -- usati -------------------------------------------------------------------- 8711 40 - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore
a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3 -------------------------------------------------------------------- 8711 401 -- nuovi -------------------------------------------------------------------- 8711 409 -- usati -------------------------------------------------------------------- 8711 50 - con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore
a 800 cm3 -------------------------------------------------------------------- 3711 509 -- usati -------------------------------------------------------------------- 8711 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8711 901 --- side-cars -------------------------------------------------------------------- 8711 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 87 14 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87 11 a 87 13 -------------------------------------------------------------------- 8714 1 - di motocicli (compresi i ciclomotori) -------------------------------------------------------------------- 8714 11 -- Selle -------------------------------------------------------------------- 8714 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 8714 92 -- Cerchioni e raggi -------------------------------------------------------------------- 8714 93 -- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote
libere -------------------------------------------------------------------- 8714 94 -- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti -------------------------------------------------------------------- 8714 95 -- Selle -------------------------------------------------------------------- 87 16 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo, altri vei-
coli non automobili, loro parti, -------------------------------------------------------------------- 8716 20 - Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti,
per usi agricoli -------------------------------------------------------------------- 8716 209 --- altre i -------------------------------------------------------------------- 8716 3 - altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci -------------------------------------------------------------------- 8716 31 -- Cisterne -------------------------------------------------------------------- 8716 311 --- per gas liquidi -------------------------------------------------------------------- 8716 40 - altri rimorchi e semirimorchi -------------------------------------------------------------------- 8716 80 - altri veicoli -------------------------------------------------------------------- 89 03 Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da
sport, imbarcazioni a remi e canoe -------------------------------------------------------------------- 8903 10 - Imbarcazioni pneumatiche -------------------------------------------------------------------- 8903 9 - altre -------------------------------------------------------------------- 8903 92 -- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo -------------------------------------------------------------------- 8903 99 -- altre -------------------------------------------------------------------- 94 01 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94 02) anche
trasformabili in letti, e loro parti -------------------------------------------------------------------- 9401 30 - Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza -------------------------------------------------------------------- 9401 90 - Parti -------------------------------------------------------------------- 9401 902 --- di metallo, esclusi gli ammortizzatori -------------------------------------------------------------------- 9401 903 --- ammortizzatori -------------------------------------------------------------------- 9401 904 -- di materia plastica -------------------------------------------------------------------- 94 04 Sommier, oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio
materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs,
guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti intera-
mente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alve-
olare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti -------------------------------------------------------------------- 9404 10 - Sommier -------------------------------------------------------------------- 94042 - materassi -------------------------------------------------------------------- 9404 21 -- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari,
anche ricoperti -------------------------------------------------------------------- 9404 29 - di altre materie -------------------------------------------------------------------- 9404 30 - Sacchi a pelo -------------------------------------------------------------------- 9404 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 9406 00 Costruzioni prefabbricate -------------------------------------------------------------------- 9406 001 -- di materia plastica -------------------------------------------------------------------- 9406 002 --- di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale -------------------------------------------------------------------- 9406 004 --- di acciaio -------------------------------------------------------------------- 9406 005 -- di legno -------------------------------------------------------------------- 9406 009 --- altre -------------------------------------------------------------------- 9602 00 Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavo-
ri di tali materie, lavori modellati o intagliati di cera,
di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di
paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati,
non nominati ne' compresi altrove, gelatina non indurita
lavorata, diversa da quella della voce 35 03 e lavori di
gelatina non indurita -------------------------------------------------------------------- 9602 001 --- capsule di gelatina per uso farmaceutico -------------------------------------------------------------------- 9602 002 Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavo-
ri di tali materie, -------------------------------------------------------------------- 9602 009 --- altre -------------------------------------------------------------------- 96 06 Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed
altre parti di bottoni o di bottoni a pressione, sbozzi di
bottoni -------------------------------------------------------------------- 9606 10 - Bottoni a pressione e loro parti -------------------------------------------------------------------- 9606 2 - Bottoni -------------------------------------------------------------------- 9606 21 -- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili -------------------------------------------------------------------- 9606 22 -- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili -------------------------------------------------------------------- 9606 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 9606 30 - Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni, sbozzi
di bottoni -------------------------------------------------------------------- 96 07 Chiusure lampo e loro parti -------------------------------------------------------------------- 9607 1 - Chiusure lampo -------------------------------------------------------------------- 9607 11 -- con dentini di metalli comuni -------------------------------------------------------------------- 9607 19 ------- altre" -------------------------------------------------------------------- 9607 20 - Parti -------------------------------------------------------------------- 96 08 Penne e matite a sfera, penne e stilografi con punta di
feltro o con alite punte porose, penne stilografiche ed
altre penne, stili per duplicatori, portamine, portapenne,
portamatite ed oggetti simili, parti (compresi i cappucci
e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce
96 09 -------------------------------------------------------------------- 9608 10 Penne e matite a sfera, -------------------------------------------------------------------- 9608 20 penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte
porose, -------------------------------------------------------------------- 9608 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 9608 3 - Penne stilografiche ed altre penne -------------------------------------------------------------------- 9608 31 -- per disegnare ad inchiostro di China -------------------------------------------------------------------- 9608 39 -- altre -------------------------------------------------------------------- 9608 40 - Portamine -------------------------------------------------------------------- 9608 50 - Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due del-
le sottovoci precedenti -------------------------------------------------------------------- 9608 60 - Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, com-
prendenti le loro punte -------------------------------------------------------------------- 9608 9 - altre -------------------------------------------------------------------- 9608 91 -- Pennini da scrivere e punte per pennini -------------------------------------------------------------------- 9608 911 --- pennini d'oro da scrivere -------------------------------------------------------------------- 9608 912 --- altri pennini da scrivere -------------------------------------------------------------------- 9608 913 --- pennini da disegno -------------------------------------------------------------------- 9608 919 --- punte per pennini -------------------------------------------------------------------- 9603 99 - altri -------------------------------------------------------------------- 9608 992 --- ricambi per pennarelli -------------------------------------------------------------------- 9608 999 --- altri -------------------------------------------------------------------- 96 09 Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pas-
telli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e
gessetti per sarti -------------------------------------------------------------------- 9609 10 - Matite con guaina -------------------------------------------------------------------- 9609 20 - Mine per matite o per portamine -------------------------------------------------------------------- 9609 90 - altre --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO II

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI
INDUSTRIALI DELLA COMUNITA'

di cui all'articolo 18, paragrafo 3

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e'
ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004, il dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005, il dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006, il dazio e' ridotto al 15% del dazio di base, - il 1 gennaio 2007, i dazi rimanenti sono aboliti

====================================================================
SA 6÷ Designazione delle merci ==================================================================== 25 22 Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'os-
sido e l'idrossido di calcio della voce 28 25 -------------------------------------------------------------------- 2522 10 - Calce viva -------------------------------------------------------------------- 2522 20 - Calce spenta -------------------------------------------------------------------- 2522 30 - Calce idraulica -------------------------------------------------------------------- 25 23 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati
detti "clinkers"), anche colorati -------------------------------------------------------------------- 2523 10 - Cementi non polverizzati detti "clinkers" -------------------------------------------------------------------- 2523 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 2523 2 - Cementi Portland -------------------------------------------------------------------- 2523 29 - altri -------------------------------------------------------------------- 2523 292 --- Cementi Portland con additivi -------------------------------------------------------------------- 2523 294 --- Cemento resistente ai solfati -------------------------------------------------------------------- 2523 295 --- Cemento a bassa temperatura di idratazione -------------------------------------------------------------------- 2523 296 --- Cemento metallurgico e cemento per altiforni -------------------------------------------------------------------- 2523 299 --- altri -------------------------------------------------------------------- 2523 30 - Cementi alluminosi -------------------------------------------------------------------- 2523 301 --- cementi alluminosi con contenuto di A12O3 non superio-
re al 50% -------------------------------------------------------------------- 2523 90 - altri cementi idraulici -------------------------------------------------------------------- 2710 00 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli
oli greggi, preparazioni non nominate ne comprese altrove,
contenenti, in peso, 70% o piu' di oli di petrolio o di
minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono
il componente base -------------------------------------------------------------------- 2710 001 --- oli per motori e altri oli leggeri -------------------------------------------------------------------- 2710 0012 ---- benzina senza piombo -------------------------------------------------------------------- 2710 0013 ---- altri oli per motori -------------------------------------------------------------------- 2710 0019 ---- Altri oli leggeri e prodotti a base di oli leggeri -------------------------------------------------------------------- 2710 002 --- cherosene e alti oli medi -------------------------------------------------------------------- 2710 0024 ---- altri oli -------------------------------------------------------------------- 2710 0029 ---- altri oli medi e preparati a base di tali oli -------------------------------------------------------------------- 2710 003 --- oli pesanti, esclusi gli scarti, destinati a subire
un'ulteriore trasformazione -------------------------------------------------------------------- 2710 0031 ---- oli gassosi -------------------------------------------------------------------- 2710 0032 ---- oli combustibili speciali leggeri e leggerissimi -------------------------------------------------------------------- 2710 009 --- altri -------------------------------------------------------------------- 2710 0099 ---- waste oils -------------------------------------------------------------------- 2807 00 Acido solforico, oleum -------------------------------------------------------------------- 2807 001 --- acido solforico, del tipo utilizzato per le analisi -------------------------------------------------------------------- 2808 00 Acido nitrico, acidi solfonitrici -------------------------------------------------------------------- 2808 001 --- acido nitrico, pro analysis -------------------------------------------------------------------- 31 02 Concimi minerali o chimici azotati -------------------------------------------------------------------- 3102 90 - altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci
precedenti -------------------------------------------------------------------- 31 05 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli ele-
menti fertilizzanti azoto, fosforo e potassio, altri con-
cimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in tavo-
lette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo
inferiore o uguale a 10 kg -------------------------------------------------------------------- 3105 10 - Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette
o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo infe-
riore o uguale a 10 kg -------------------------------------------------------------------- 32 06 Altre sostanze coloranti, preparazioni previste nella nota
3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 03,
32 04 o 32 05, prodotti inorganici dei tipi utilizzati
come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chi-
mica definita -------------------------------------------------------------------- 3206 20 - Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio -------------------------------------------------------------------- 3206 201 --- Verdi di cromo -------------------------------------------------------------------- 3206 202 --- Gialli di zinco (cromato di zinco) -------------------------------------------------------------------- 3206 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 3206 4 - altre sostanze coloranti e altre preparazioni -------------------------------------------------------------------- 3206 49 - altri -------------------------------------------------------------------- 3206 492 --- dispersioni concentrate di pigmenti -------------------------------------------------------------------- 3206 494 --- a base di nero di carbonio -------------------------------------------------------------------- 33 04 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e prepara-
zioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi
dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le
preparazioni per abbronzare, preparazioni per manicure o
pedicure -------------------------------------------------------------------- 3304 10 - Prodotti per il trucco delle labbra -------------------------------------------------------------------- 3304 109 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3304 20 - Prodotti per il trucco degli occhi -------------------------------------------------------------------- 3304 209 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3304 30 - Preparazioni per manicure o pedicure -------------------------------------------------------------------- 3304 309 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 33 05 Preparazioni per capelli -------------------------------------------------------------------- 3305 10 - Shampooings -------------------------------------------------------------------- 3305 109 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3305 20 - Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti -------------------------------------------------------------------- 3305 209 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3305 30 - Lacche per capelli -------------------------------------------------------------------- 3305 309 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3305 90 -- altre -------------------------------------------------------------------- 3305 909 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 33 06 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, com-
prese le polveri e le creme per facilitare l'adesione del-
le dentiere, fili utilizzati per pulire gli spazi fra i
denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari) -------------------------------------------------------------------- 3306 10 - Dentifrici -------------------------------------------------------------------- 3306 109 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3306 90 -- altri -------------------------------------------------------------------- 3306 909 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 33 07 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti
per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depi-
latori, altri prodotti per profumeria o per toletta prepa-
rati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne'
compresi altrove, deodoranti per locali, preparati', anche
non profumati, aventi o non proprieta' disinfettanti -------------------------------------------------------------------- 3307 10 - Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba -------------------------------------------------------------------- 3307 109 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3307 20 - Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore -------------------------------------------------------------------- 3307 209 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3307 30 - Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno -------------------------------------------------------------------- 3307 309 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3307 4 - Preparazioni per profumare o per deodorare i locali,
comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose -------------------------------------------------------------------- 3307 49 -- altre -------------------------------------------------------------------- 3307 499 --- per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 34 02 Agenti organici di superficie (diversi dai saponi), prepa-
razioni tensioatcive, preparazioni per liscivie (comprese
le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per
pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della
voce 3401 -------------------------------------------------------------------- 3402 1 - Agenti organici di superficie, anche condizionati per la
vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3402 11 -- anionici -------------------------------------------------------------------- 3402 111 --- alchilarilsolfonati -------------------------------------------------------------------- 3402 112 --- solfonato di poliglicoletere, alcole laurilico -------------------------------------------------------------------- 3402 20 - Preparazioni condizionate per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 3402 201 --- in polvere per il lavaggio -------------------------------------------------------------------- 3402 209 --- altre -------------------------------------------------------------------- 3402 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 3402 901 --- in polvere per il lavaggio -------------------------------------------------------------------- 38 08 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori
di germinazione e regolatori di crescita per piante, di-
sinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in im-
ballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di
preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini
e candele solforati e carte moschicide -------------------------------------------------------------------- 3808 20 - Fungicidi -------------------------------------------------------------------- 3808 209 --- altri fungicidi, tranne quelli utilizzati per scopi
fitosanitari -------------------------------------------------------------------- 39 17 Tubi e loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccor-
di) di materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 3917 2 - Tubi rigidi -------------------------------------------------------------------- 3917 21 - di polimeri di etilene -------------------------------------------------------------------- 3917 211 --- per le linee di galleggiamento sottomarine -------------------------------------------------------------------- 3917 219 --- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 2199 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 22 - di polimeri di propilene -------------------------------------------------------------------- 3917 229 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 23 - di polimeri di cloruro di vinile -------------------------------------------------------------------- 3917 239 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 29 - di altre materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 3917 299 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 31 -- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di
almeno 27,6 MPa -------------------------------------------------------------------- 3917 319 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 32 -- altri, non rinforzati con altre materie ne' altrimenti
associati ad altre materie, con accessori -------------------------------------------------------------------- 3917 329 -- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 33 -- altri, non rinforzati con altre materie ne' altrimenti
associati ad altre materie, con accessori -------------------------------------------------------------------- 3917 339 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 39 -- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 399 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 3917 40 - Accessori -------------------------------------------------------------------- 3917 409 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 39 18 Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche
autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di las-
tre, rivestimenti per pareti o per soffitti di materie
plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo -------------------------------------------------------------------- 3918 10 - di polimeri di cloruro di vinile -------------------------------------------------------------------- 3918 90 - di altre materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 39 19 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme
piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli -------------------------------------------------------------------- 3919 10 - in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm -------------------------------------------------------------------- 3919 101 -- di polipropilene -------------------------------------------------------------------- 3919 102 -- di policloruro di vinile -------------------------------------------------------------------- 3919 103 --- di polietilene -------------------------------------------------------------------- 3919 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 39 20 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di mate-
rie plastiche non alveolari, non rinforzati ne' stratifi-
cati, ne' parimenti associati ad altre materie, senza
supporto -------------------------------------------------------------------- 3920 10 - di polimeri di etilene -------------------------------------------------------------------- 3920 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 3920 30 - di polimeri di stirene -------------------------------------------------------------------- 3920 4 - di polimeri di cloruro di vinile -------------------------------------------------------------------- 3920 42 -- flessibili -------------------------------------------------------------------- 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma, coperture piene o
semipiene, battistrada amovibili per coperture e protetto-
ri, in gomma -------------------------------------------------------------------- 4012 10 - Pneumatici rigenerati -------------------------------------------------------------------- 4012 109 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 4012 20 - Pneumatici usati -------------------------------------------------------------------- 4012 209 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 4012 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 4012 909 ---- altr -------------------------------------------------------------------- 44 09 Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per
pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici,
scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli,
smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti
o simili) lungo uno o piu' orli o superfici, anche pialla-
to, levigato o incollato con giunture a spina -------------------------------------------------------------------- 4409 20 - diversi da quelli di conifere -------------------------------------------------------------------- 4409 202 -- di altri legni -------------------------------------------------------------------- 4409 203 --- pavimenti a parchetti di faggio -------------------------------------------------------------------- 4409 204 --- pavimenti a parchetti di altre piante decidue -------------------------------------------------------------------- 4409 209 --- altro -------------------------------------------------------------------- 48 05 Altra carta ed altro cartone, non patinati ne' spalmati,
in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni com-
plementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella
nota 2 di questo capitolo -------------------------------------------------------------------- 4805 2 - Carta e cartone a piu' strati -------------------------------------------------------------------- 4305 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 4805 291 --- testliner marrone -------------------------------------------------------------------- 4805 299 --- altri -------------------------------------------------------------------- 4805 30 - Carta da imballaggio al solfito -------------------------------------------------------------------- 4805 60 - altra carta ed altro cartone di peso non superiore a
150 g per m2 -------------------------------------------------------------------- 4805 601 --- ondulazione di carta da macero -------------------------------------------------------------------- 4305 609 ---- altra -------------------------------------------------------------------- 4305 6091 ---- carta comune da imballaggio -------------------------------------------------------------------- 4805 6099 ---- altra -------------------------------------------------------------------- 4805 70 - Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato su-
periore a 150 g almeno il 225% -------------------------------------------------------------------- 44 08 Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata),
increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o per-
forati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo
descritto nel testo della voce 48 03 -------------------------------------------------------------------- 4808 10 - Carta e cartone ondulati, anche perforati -------------------------------------------------------------------- 64 01 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma
o di materia plastica, la cui tomaia non e' stata ne' uni-
ta alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini,
chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, ne' formata da
differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti -------------------------------------------------------------------- 6401 10 - Calzature con puntale protettivo di metallo -------------------------------------------------------------------- 6401 9 - altre calzature -------------------------------------------------------------------- 6401 91 -- che ricoprono il ginocchio -------------------------------------------------------------------- 6401 92 -- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio -------------------------------------------------------------------- 6401 99 -- altre -------------------------------------------------------------------- 6405 Altre calzature -------------------------------------------------------------------- 6405 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 68 10 Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificia-
le, anche armati -------------------------------------------------------------------- 6810 1 - Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e arti-
coli simili -------------------------------------------------------------------- 6810 11 --- Blocchi e mattoni da costruzione -------------------------------------------------------------------- 6810 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 6810 9 - altri lavori -------------------------------------------------------------------- 6810 91 -- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio
civile -------------------------------------------------------------------- 6810 99 - altri -------------------------------------------------------------------- 68 11 Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili -------------------------------------------------------------------- 6311 10 - Lastre ondulate -------------------------------------------------------------------- 6811 20 - altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole
ed articoli simili -------------------------------------------------------------------- 6311 30 - Tubi, guaine ed accessori per tubazioni -------------------------------------------------------------------- 6811 90 - altri lavori -------------------------------------------------------------------- 69 08 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento,
verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed
articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ce-
ramica, anche su supporto -------------------------------------------------------------------- 6908 10 - Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di
forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui su-
perficie piu' grande puo' essere inscritta in un quadra-
to di lato inferiore a 7 cm -------------------------------------------------------------------- 70 03 Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche
con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma
non altrimenti lavorato -------------------------------------------------------------------- 7003 1 - Lastre e fogli, non armati -------------------------------------------------------------------- 7003 12 -- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato
assorbente, riflettente o non riflettente -------------------------------------------------------------------- 7003 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7003 199 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7003 20 - Lastre e fogli, armati -------------------------------------------------------------------- 7003 30 - Profilati -------------------------------------------------------------------- 70 07 Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o forma-
ti da fogli aderenti fra loro -------------------------------------------------------------------- 7007 1 - Vetri temperati -------------------------------------------------------------------- 7007 11 -- di dimensione e di formato che permettono la loro uti-
lizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o al-
tri veicoli -------------------------------------------------------------------- 7007 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7007 2 - Vetri formati da fogli aderenti fra loro -------------------------------------------------------------------- 7007 21 -- di dimensione e di formato che permettono la loro uti-
lizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o al-
tri veicoli -------------------------------------------------------------------- 7007 219 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 7007 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 70 10 Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballag-
gi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto
o l'imballaggio, di vetro, barattoli per conserve, di ve-
tro, tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di
vetro -------------------------------------------------------------------- 7010 10 - Ampolle -------------------------------------------------------------------- 7010 20 - Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura -------------------------------------------------------------------- 7010 9 - altri, di capacita' -------------------------------------------------------------------- 701091 -- superiore a 11 -------------------------------------------------------------------- 7010 92 -- superiore a 0,33 l ma non superiore a 1 l -------------------------------------------------------------------- 73 02 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa,
di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cre-
magliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed alti elementi
per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cusci-
netti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio,
piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente
costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio
delle rotaie -------------------------------------------------------------------- 7302 40 - Stecche (ganasce) e piastre di appoggio -------------------------------------------------------------------- 7302 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 73 04 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di
acciaio -------------------------------------------------------------------- 7304 10 - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti -------------------------------------------------------------------- 7304 2 - Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perfora-
zione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio
o del gas -------------------------------------------------------------------- 7304 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7304 292 --- involucri tubolari di altri acciai con un diametro
esterno inferiore a 16" -------------------------------------------------------------------- 7304 295 --- altri tubi di altri acciai -------------------------------------------------------------------- 7304 299 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7304 3 - altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non
legati -------------------------------------------------------------------- 7304 31 -- trafilati o laminati a freddo -------------------------------------------------------------------- 7304 319 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7304 3199 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 7304 39 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7304 399 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 73 06 Altri tubi, rubi e profilati cavi (per esempio saldati,
ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati),
di ferro o di acciaio -------------------------------------------------------------------- 7306 10 - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti -------------------------------------------------------------------- 7306 20 - Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati
per l'estrazione del petrolio o del gas -------------------------------------------------------------------- 7306 201 --- con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm -------------------------------------------------------------------- 7306 30 - altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di ac-
ciai non legati -------------------------------------------------------------------- 7306 309 ---- altro -------------------------------------------------------------------- 7306 60 - altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare -------------------------------------------------------------------- 7306 601 --- di ferro o di acciai, di sezione trasversale quadrata
o rettangolare inferiore o uguale a 280 mm -------------------------------------------------------------------- 7306 6019 ---- altro -------------------------------------------------------------------- 73 10 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti si-
mili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o li-
quefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacita' infe-
riore a uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o
termici, anche con rivestimento interno o calorifugo -------------------------------------------------------------------- 7310 10 - di capacita' uguale o superiore a 50 litri -------------------------------------------------------------------- 7310 2 - di capacita' inferiore a 50 litri -------------------------------------------------------------------- 7310 21 -- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura -------------------------------------------------------------------- 7310 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7310 299 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 73 14 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine),
griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, lamiere e
lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio -------------------------------------------------------------------- 7314 20 - Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro,
di fili la cui sezione trasversale massima e' uguale o
superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di
almeno 100 cm2 -------------------------------------------------------------------- 73 21 Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese
quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per
il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli
a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per
uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio -------------------------------------------------------------------- 7321 1 - Apparecchi di cottura e scaldapiatti -------------------------------------------------------------------- 7321 12 -- a combustibili liquidi -------------------------------------------------------------------- 7321 8 - Altri apparecchi -------------------------------------------------------------------- 7321 81 -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili -------------------------------------------------------------------- 7321 82 -- a combustibili liquidi -------------------------------------------------------------------- 7321 83 -- a combustibili solidi -------------------------------------------------------------------- 7321 90 - Parti -------------------------------------------------------------------- 73 22 Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento
non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio,
generatori e distibutori di aria calda (compresi i distri-
butori che possono funzionare come distributori di aria
fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, a-
venti un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro par-
ti, di ghisa ferro o acciaio -------------------------------------------------------------------- 7322 1 - Radiatori e loro parti -------------------------------------------------------------------- 7322 11 -- di ghisa -------------------------------------------------------------------- 7322 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7322 90 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7322 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 76 04 Barre e profilati di alluminio -------------------------------------------------------------------- 7604 10 - Alluminio non legato -------------------------------------------------------------------- 7604 2 - di leghe di alluminio -------------------------------------------------------------------- 7604 21 -- Profilati cavi -------------------------------------------------------------------- 7604 211 --- protetti in superficie (dipinti, verniciati o rivesti-
ti di plastica) -------------------------------------------------------------------- 7604 219 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7604 29 - altri -------------------------------------------------------------------- 76 05 Fili di alluminio -------------------------------------------------------------------- 7605 1 - Alluminio non legato -------------------------------------------------------------------- 7605 11 --- di cui la piu' grande dimensione della sezione tra-
sversale supera 7 mm -------------------------------------------------------------------- 7605 119 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7605 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 76 06 Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a
0,2 mm -------------------------------------------------------------------- 7606 1 - di forma quadrata o rettangolare -------------------------------------------------------------------- 7606 11 - di alluminio non legato -------------------------------------------------------------------- 7606 119 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7606 12 -- di leghe di alluminio -------------------------------------------------------------------- 7606 122 --- Fogli di alluminio trattati in superficie (dipinti,
verniciati o rivestiti di plastica) -------------------------------------------------------------------- 7606 129 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7606 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 7606 91 - di alluminio non legato -------------------------------------------------------------------- 7606 92 -- di leghe di alluminio -------------------------------------------------------------------- 76 07 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o
fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti
simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso
il supporto) -------------------------------------------------------------------- 7607 1 - senza supporto -------------------------------------------------------------------- 7607 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7607 199 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7607 20 - su supporto -------------------------------------------------------------------- 7607 209 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 76 08 Tubi di alluminio -------------------------------------------------------------------- 7608 10 - di alluminio non legato -------------------------------------------------------------------- 7608 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7608 20 - di leghe di alluminio -------------------------------------------------------------------- 7608 209 - altri -------------------------------------------------------------------- 7609 00 Accessori per tubi, di alluminio (per esempio raccordi,
gomiti, manicotti) -------------------------------------------------------------------- 76 16 Altri lavori di alluminio -------------------------------------------------------------------- 7616 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 7616 99 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7616 991 -- Radiatori -------------------------------------------------------------------- 7616 999 --- altri -------------------------------------------------------------------- 82 15 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da tor-
ta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zuc-
chero e oggetti simili -------------------------------------------------------------------- 8215 10 - Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, do-
rato o platinato -------------------------------------------------------------------- 8215 20 - altri assortimenti -------------------------------------------------------------------- 8215 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 8215 91 -- argentati, dorati o platinati -------------------------------------------------------------------- 8215 99 -- altre" i -------------------------------------------------------------------- 83 09 Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite
e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi fi-
lettati, piastre per cocchiumi, sigilli e alti accessori
per imballaggio, di metalli comuni -------------------------------------------------------------------- 8309 10 - Tappi a corona -------------------------------------------------------------------- 8309 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 8309 901 --- Tappi a passo di vite -------------------------------------------------------------------- 83 11 Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simi-
li, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o
riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, salda-
tura o riporto di metallo o di carburi metallici, fili e
bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la
metallizzazione a proiezione -------------------------------------------------------------------- 8311 10 - Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli
comuni -------------------------------------------------------------------- 8311 20 - Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni -------------------------------------------------------------------- 8311 30 - Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o
la saldatura alla fiamma, di metalli comuni -------------------------------------------------------------------- 8311 90 - altri, comprese le parti -------------------------------------------------------------------- 84 03 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle
della voce 8402 -------------------------------------------------------------------- 8403 10 - Caldaie -------------------------------------------------------------------- 8403 101 --- a gas o a gas ed altri combustibili -------------------------------------------------------------------- 8403 102 --- a combustibili liquidi -------------------------------------------------------------------- 8403 103 --- a combustibili solidi -------------------------------------------------------------------- 8403 109 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8404 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403
(per esempio economizzatori, surriscaldatori, apparecchi
di pulitura o recuperatori di gas), condensatori per mac-
chine a vapore -------------------------------------------------------------------- 8404 10 - Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 -------------------------------------------------------------------- 8404 101 --- destinati a caldaie della voce 84 02 -------------------------------------------------------------------- 8404 109 --- destinati a caldaie della voce 84 03 -------------------------------------------------------------------- 8404 20 - Condensatori per macchine a vapore -------------------------------------------------------------------- 8406 Turbine a vapore -------------------------------------------------------------------- 8406 10 - Turbine per la propulsione di navi -------------------------------------------------------------------- 8406 101 --- Turbine a condensazione di potenza non inferiore a
6000 kW -------------------------------------------------------------------- 8406 109 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8406 8 - altre turbine -------------------------------------------------------------------- 8406 81 -- di potenza superiore a 40 MW -------------------------------------------------------------------- 8406 811 --- per generatori elettrici di potenza non inferiore a
200 000 kW nelle centrali elettriche o nelle centrali
di cogenerazione -------------------------------------------------------------------- 8406 819 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8406 82 -- di potenza inferiore o uguale a 40 MW -------------------------------------------------------------------- 8406 821 --- Turbine a condensazione di potenza non inferiore a
6 000 kW -------------------------------------------------------------------- 8406 829 --- altre -------------------------------------------------------------------- 84 08 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori
diesel o semi-diesel) -------------------------------------------------------------------- 8408 10 - Motori per la propulsione di navi -------------------------------------------------------------------- 8408 102 ---- di potenza superiore a 150 kW ed inferiore o uguale a
400 kW -------------------------------------------------------------------- 8408 109 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 84 13 Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore, -------------------------------------------------------------------- 8413 11 -- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrifi-
canti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o
nelle autorimesse -------------------------------------------------------------------- 8413 30 - Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento
per motori ad accensione a scintilla o per compressione -------------------------------------------------------------------- 8413 309 ---- altre -------------------------------------------------------------------- 8413 60 - altre pompe volumetriche rotative -------------------------------------------------------------------- 8413 601 --- monopompe elicoidali per sostanze chimiche aggressive -------------------------------------------------------------------- 8413 602 --- Pompe ad ingranaggi per il dosaggio di polimeri per
l'estrusione di monofilamenti sintetici o artificiali,
per le materie aggressive -------------------------------------------------------------------- 8413 603 --- Pompe ad ingranaggi per motori oleoidraulici -------------------------------------------------------------------- 8413 6039 ---- altre -------------------------------------------------------------------- 8413 604 --- Pompe a vite elicoidali -------------------------------------------------------------------- 8413 6049 ---- altre -------------------------------------------------------------------- 8413 605 --- Pompe oleoidrauliche -------------------------------------------------------------------- 8413 6059 ---- altre -------------------------------------------------------------------- 8413 609 --- Altre -------------------------------------------------------------------- 8413 6099 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8413 70 - Altre pompe centifughe -------------------------------------------------------------------- 8413 701 --- Pompe da fango multicellulari per pozzi petroliferi e
di gas -------------------------------------------------------------------- 84 14 Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri
gas e ventilatori, cappe aspiranti ad estrazione o a rici-
claggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti -------------------------------------------------------------------- 8414 20 - Pompe per aria, a mano o a pedale -------------------------------------------------------------------- 8414 209 ---- altro -------------------------------------------------------------------- 84 16 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili
liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas, foco-
lari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro
griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'e-
liminazione delle ceneri e dispositivi simili -------------------------------------------------------------------- 8416 10 - Bruciatori a combustibili liquidi -------------------------------------------------------------------- 8416 101 --- di capacita' uguale o inferiore a 2 kg/ora -------------------------------------------------------------------- 8416 102 --- di capacita' superiore a 300 kg/ora -------------------------------------------------------------------- 8416 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8416 20 - altri bruciatori, compresi i bruciatori misti -------------------------------------------------------------------- 8416 201 --- di capacita' uguale o inferiore a 84 MJ/ora -------------------------------------------------------------------- 8416 202 -- a combustibili solidi -------------------------------------------------------------------- 8416 30 - Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le
loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici
per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili -------------------------------------------------------------------- 8416 301 --- Dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri -------------------------------------------------------------------- 8416 309 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8416 90 - Parti -------------------------------------------------------------------- 84 24 Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospar-
gere o polverizzare materie liquide o in polvere, estinto-
ri, anche carichi, pistole a spruzzo e apparecchi simili,
macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapo-
re e simili apparecchi a getto -------------------------------------------------------------------- 8424 20 - Pistole a spruzzo ed apparecchi simili -------------------------------------------------------------------- 8424 30 - Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di
vapore e simili apparecchi a getto -------------------------------------------------------------------- 8424 8 - altri apparecchi -------------------------------------------------------------------- 8424 81 -- per l'agricoltura o l'orticoltura -------------------------------------------------------------------- 8424 811 --- Irroratici per vigneti -------------------------------------------------------------------- 8424 813 --- altre neubulizzatrici di capacita' uguale o inferiore
a 400 l -------------------------------------------------------------------- 84 26 Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins), ponti
scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione,
gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e car-
relli-gru -------------------------------------------------------------------- 8426 1 - Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru
a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" -------------------------------------------------------------------- 8426 11 -- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi -------------------------------------------------------------------- 8426 111 --- per gli impianti di fusione -------------------------------------------------------------------- 8426 119 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8426 20 - Gru a torre -------------------------------------------------------------------- 8426 209 --- altre -------------------------------------------------------------------- 8426 9 - altre macchine, apparecchi e congegni -------------------------------------------------------------------- 8426 91 -- costruiti per essere montati su un veicolo stradale -------------------------------------------------------------------- 8426 99 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8426 999 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 84 28 Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico,
di scarico o di movimentazione (per esempio ascensori,
scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) -------------------------------------------------------------------- 8428 10 - Ascensori e montacarichi -------------------------------------------------------------------- 8428 103 -- altri ascensori e montacarichi per condomini, stabili-
menti commerciali e stabilimenti industriali -------------------------------------------------------------------- 8428 3 - altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliato-
ri, ad azione continua, per merci -------------------------------------------------------------------- 8428 33 -- altri, a nastro o a cinghia -------------------------------------------------------------------- 8426 339 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 428 40 - Scale meccaniche e marciapiedi mobili -------------------------------------------------------------------- 8428 90 - altre macchine, apparecchi e congegni -------------------------------------------------------------------- 8428 901 --- Macchine da movimentazione i mattonifici e le fabbri-
che di tegole -------------------------------------------------------------------- 8428 909 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8428 9099 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 84 29 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe,
spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e
caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori,
semoventi -------------------------------------------------------------------- 8429 5 - Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-
spalatrici -------------------------------------------------------------------- 8429 51 -- Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento
frontale -------------------------------------------------------------------- 8429 512 --- a ruote, con un motore di potenza non superiore a 184
kW -------------------------------------------------------------------- 84 33 Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la treb-
biatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da pa-
glia o da foraggio, tosatrici da prato e falciatrici, mac-
chine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri
prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi
della voce 84 37 -------------------------------------------------------------------- 8433 5 - Altre macchine e altri apparecchi e congegni per la rac-
colta o la trebbiatura dei prodotti agricoli -------------------------------------------------------------------- 8433 51 -- Mietitrici-trebbiatrici -------------------------------------------------------------------- 8433 511 -- Per frumento e granturco -------------------------------------------------------------------- 8433 5112 ---- di potenza superiore a 45 kW ed inferiore o uguale a
167 kW -------------------------------------------------------------------- 84 58 Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con as-
portazione di metallo -------------------------------------------------------------------- 8458 1 - Torni orizzontali -------------------------------------------------------------------- 8453 11 -- a comando numerico -------------------------------------------------------------------- 84 59 Macchine (comprese le unita' di lavorazione con guida di
scorrimento) foratici, alesatrici, fresatici, filettatrici
o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di
materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura)
della voce 84 58 -------------------------------------------------------------------- 8459 10 - Unita' di lavorazione con guida di scorrimento -------------------------------------------------------------------- 8459 5 - Fresatrici a mensola -------------------------------------------------------------------- 8459 51 -- a comando numerico -------------------------------------------------------------------- 84 60 Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, sme-
rigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo
di mole, abrasivi a prodotti per lucidare, per la rifini-
tura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per
tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 -------------------------------------------------------------------- 8460 2 - altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in
uno qualsiasi degli assi puo' essere regolato con una
precisione di almeno 0,01 mm -------------------------------------------------------------------- 8460 29 - altre -------------------------------------------------------------------- 8460 291 ---- per cuscinetti a rotolamento di ogni specie -------------------------------------------------------------------- 84 81 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie,
serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i ri-
duttori di pressione e le valvole termostatiche -------------------------------------------------------------------- 8481 10 - Riduttori di pressione -------------------------------------------------------------------- 8481 101 --- Valvole regolatrici di pressione per cilindri di gas
compresso -------------------------------------------------------------------- 8481 30 - Valvole di ritegno -------------------------------------------------------------------- 8481 301 --- Cestini a tenuta di vuoto con valvola -------------------------------------------------------------------- 8481 40 - Valvole di troppo pieno o di sicurezza -------------------------------------------------------------------- 8481 401 --- di dimensione nominale uguale o superiore a 15 mm, ma
non superiore a 1200 mm, e di pressione non superiore
a 16 Mpa -------------------------------------------------------------------- 8481 80 - altri apparecchi -------------------------------------------------------------------- 8481 802 --- Valvole a saracinesca e a farfalla, di dimensione no-
minale uguale o superiore a 25 mm, ma non superiore a
1.200 mm e di pressione non superiore a 4 MPa, valvo-
le a saracinesca di dimensione nominale uguale o supe-
riore a 1/2", ma non superiore a 2" e di pressione non
superiore a 16 Mpa -------------------------------------------------------------------- 8431 803 --- Valvole d'intercettazione di dimensione nominale ugua-
le o superiore a 8 mm, ma non superiore a 400 mm e di
pressione non superiore a 4 MPa, valvole d'intercetta-
zione fucinate di dimensione nominale uguale o supe-
riore a 1/2", ma non superiore a 2", e di pressione
non superiore a 16" Mpa, -------------------------------------------------------------------- 8481 804 --- Rubinetti a sfera di dimensione nominale uguale o su-
periore a 8 mm, ma non superiore a 700 mm, e di pres-
sione non superiore a 10 Mpa -------------------------------------------------------------------- 8481 805 --- Idranti sotterranei e in superficie, valvole e teste
di perforazione per allacciamenti domestici, valvole
di ammissione dell'aria/di scarico (con due sfere),
filtri di aspirazione con cuscinetti a sfere per val-
vole -------------------------------------------------------------------- 85 01 Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettro-
geni) -------------------------------------------------------------------- 8501 3 - altri motori a corrente continua, generatori a corrente
continua -------------------------------------------------------------------- 8501 32 -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a
75 kW -------------------------------------------------------------------- 8501 329 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 34 --- di potenza superiore a 375 W -------------------------------------------------------------------- 8501 349 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 40 - altri motori a corrente alternata, monofase -------------------------------------------------------------------- 8501 4099 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 5 - altri motori a corrente alternata, polifase -------------------------------------------------------------------- 8501 51 -- di potenza inferiore o uguale a 750 W -------------------------------------------------------------------- 8501 511 --- Motori con riduttore per apertura e chiusura delle
porte -------------------------------------------------------------------- 8501 53 --- di potenza superiore a 75 W -------------------------------------------------------------------- 8501 539 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 6 - Generatori a corrente alternata (alternatori) -------------------------------------------------------------------- 8501 61 -- di potenza inferiore o uguale a 75 W -------------------------------------------------------------------- 8501 619 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 62 --- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a
375 kVA -------------------------------------------------------------------- 8501 629 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 63 --- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a
750 kVA -------------------------------------------------------------------- 8501 639 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8501 64 -- di potenza superiore a 750 kVA -------------------------------------------------------------------- 85 04 Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici
(per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine
di autoinduzione -------------------------------------------------------------------- 8504 2 - Trasformatore con dielettrico liquido -------------------------------------------------------------------- 8504 21 -- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA -------------------------------------------------------------------- 8504 211 ---- Trasformatori di misura -------------------------------------------------------------------- 8504 219 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8504 22 -- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a
10 000 kVA -------------------------------------------------------------------- 8504 23 -- di potenza superiore a 10 000 kVA -------------------------------------------------------------------- 8504 3 - altri trasformatori -------------------------------------------------------------------- 8504 32 -- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a
16 kVA -------------------------------------------------------------------- 8504 329 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8504 33 -- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a
500 kVA -------------------------------------------------------------------- 8504 331 --- di potenza superiore a 20 kVA, per i forni elettrici
destinati alla fusione dei minerali metallici -------------------------------------------------------------------- 8504 339 --- altri -------------------------------------------------------------------- 8504 3399 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8504 34 -- di potenza inferiore o uguale a 500 kVA -------------------------------------------------------------------- 8504 341 --- per i forni elettrici destinati alla fusione dei mine-
rali metallici -------------------------------------------------------------------- 8504 50 - altre bobine di reattanza e di autoinduzione -------------------------------------------------------------------- 8504 509 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 85 16 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici, apparec-
chi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o
per usi simili, apparecchi elettrotermici per parrucchiere
(per esempio asciugacapelli, apparecchi per arricciare,
scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani, ferri
da stiro elettrici, altri apparecchi elettrotermici per
usi domestici, resistenze scaldanti, diverse da quelle
della voce 85 45 -------------------------------------------------------------------- 8516 10 - Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici, -------------------------------------------------------------------- 8516 2 - Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali,
del suolo o per usi simili -------------------------------------------------------------------- 8516 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8516 80 - Resistenze scaldanti -------------------------------------------------------------------- 8516 809 -- altri -------------------------------------------------------------------- 85 25 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefania, la radio-
telegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche mu-
niti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per
la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere,
videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre
videocamere -------------------------------------------------------------------- 8525 10 - Apparecchi trasmittenti -------------------------------------------------------------------- 8525 101 --- per la radio -------------------------------------------------------------------- 85 35 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la prote-
zione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento
dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commuta-
tori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori
di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corren-
te, cassette di giunzione) per una tensione superiore a
1000 V -------------------------------------------------------------------- 8535 2 - Interruttori automatici -------------------------------------------------------------------- 8535 21 -- per una tensione inferiore a 72,5 kV -------------------------------------------------------------------- 8535 29 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8535 30 - Sezionatori ed interruttori -------------------------------------------------------------------- 8535 301 --- Sezionatori -------------------------------------------------------------------- 8535 309 --- Interruttori -------------------------------------------------------------------- 85 36 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la prote-
zione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento
dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commuta-
tori, rele', interruttori di sicurezza, limitatori di so-
vracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cas-
sette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a
1000 V -------------------------------------------------------------------- 8536 10 - Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili -------------------------------------------------------------------- 8536 20 - Interruttori automatici -------------------------------------------------------------------- 8536 30 - altri apparecchi per la protezione dei circuiti elet-
trici -------------------------------------------------------------------- 8536 4 - Rele' -------------------------------------------------------------------- 8536 49 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8536 50 - altri interruttori, sezionatori e commutatori -------------------------------------------------------------------- 8536 509 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8536 6 - Portalampade, spine e prese di corrente -------------------------------------------------------------------- 8536 69 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8536 699 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 85 37 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri suppor-
ti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per
il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporan-
ti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di
comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione
della voce 85 17 -------------------------------------------------------------------- 8537 10 - per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V -------------------------------------------------------------------- 8537 20 - per una tensione superiore a 1 000 V -------------------------------------------------------------------- 85 38 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o prin-
cipalmente agli apparecchi delle voci 35, 85 36 o 85 37 -------------------------------------------------------------------- 8538 10 - Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri sup-
porti della voce 37, sprovvisti dei loro apparecchi -------------------------------------------------------------------- 85 39 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica,
compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e
le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, -------------------------------------------------------------------- 8539 2 - altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a
raggi ultravioletti o infrarossi -------------------------------------------------------------------- 8539 22 -- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di ten-
sione superiore a 100 V -------------------------------------------------------------------- 8539 3 - Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ul-
travioletti -------------------------------------------------------------------- 8539 32 -- Lampade a vapore di mercurio o di sodio, lampade ad
alogenuro metallico -------------------------------------------------------------------- 8539 39 -- altri -------------------------------------------------------------------- 85 44 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri condutto-
ri isolati per l'elettricita' (anche laccati od ossidati
anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione,
cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite indi-
vidualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti
di pezzi di congiunzione -------------------------------------------------------------------- 8544 4 - altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o
uguali a 80 V -------------------------------------------------------------------- 8544 41 -- muniti di pezzi di congiunzione -------------------------------------------------------------------- 8544 419 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8544 49 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8544 491 --- isolati mediante carta -------------------------------------------------------------------- 8544 4919 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8544 492 -- isolati mediante plastica -------------------------------------------------------------------- 8544 4929 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8544 499 --- isolati con altri materiali -------------------------------------------------------------------- 8544 4999 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8544 5 - altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80V
ed inferiori o uguali a 1 000 V -------------------------------------------------------------------- 8544 51 -- muniti di pezzi di congiunzione -------------------------------------------------------------------- 8544 519 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 8544 59 -- altri -------------------------------------------------------------------- 8544 591 --- isolati mediante carta -------------------------------------------------------------------- 8544 592 --- isolati mediante plastica -------------------------------------------------------------------- 8544 593 -- impregnati di gomma -------------------------------------------------------------------- 8544 599 --- isolati con altri materiali -------------------------------------------------------------------- 8544 60 - altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a
1 000 V -------------------------------------------------------------------- 8544 602 --- isolati mediante plastica -------------------------------------------------------------------- 8544 603 --- isolati mediante gomma -------------------------------------------------------------------- 8544 604 --- altri isolati mediante carta -------------------------------------------------------------------- 8544 609 --- altri isolati con altri materiali -------------------------------------------------------------------- 85 45 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per
lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro
carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici -------------------------------------------------------------------- 8545 20 - Spazzole -------------------------------------------------------------------- 85 48 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accu-
mulatori elettrici, pile e batterie di pile elettriche fu-
ori uso e accumulatori elettrici fuori uso, parti elet-
triche di macchine o di apparecchi, non nominate ne' com-
prese altrove in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- 8543 10 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accu-
mulatori elettrici, pile e batterie di pile elettriche
fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso, -------------------------------------------------------------------- 8548 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 87 01 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) -------------------------------------------------------------------- 8701 10 - Motocoltivatori -------------------------------------------------------------------- 8701 101 --- di potenza inferiore o uguale a 10 kW -------------------------------------------------------------------- 8701 102 --- di potenza superiore a 10 kW -------------------------------------------------------------------- 8701 190 - altri -------------------------------------------------------------------- 8701 901 --- agricoli, con un motore di potenza non superiore a
50 kW -------------------------------------------------------------------- 8701 902 -- agricoli, con un motore di potenza superiore a 50 kW,
ma non superiore a 110 kW -------------------------------------------------------------------- 8701 9021 ---- con oltre 5 anni -------------------------------------------------------------------- 8701 9029 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 87 09 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamen-
to, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi,
nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su
brevi distanze, carrelli-trattori dei tipi utilizzati nel-
le stazioni, loro parti -------------------------------------------------------------------- 8709 1 - Carrelli -------------------------------------------------------------------- 8709 11 -- elettrici -------------------------------------------------------------------- 90 17 Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio
macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole
di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di
misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio
metri, micrometri, noni e calibri) non nominati ne' com-
presi altrove in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- 9017 30 - Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili -------------------------------------------------------------------- 9017 302 --- Calibri -------------------------------------------------------------------- 90 28 Contatori di gas, di liquidi o di elettricita', compresi i
contatori per la loro taratura -------------------------------------------------------------------- 9028 20 - Contatori di liquidi -------------------------------------------------------------------- 9028 201 --- per combustibili -------------------------------------------------------------------- 9028 202 --- per l'acqua -------------------------------------------------------------------- 9028 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 9028 30 - Contatori di elettricita' -------------------------------------------------------------------- 9028 309 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 94 01 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94 02) anche
trasformabili in letti, e loro parti -------------------------------------------------------------------- 9401 40 - Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio
o da giardino, trasformabili in letti -------------------------------------------------------------------- 9401 50 - Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambu' o di
materie simili -------------------------------------------------------------------- 9401 6 - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno -------------------------------------------------------------------- 9401 61 -- imbottiti -------------------------------------------------------------------- 9401 611 --- di legno sagomato -------------------------------------------------------------------- 9401 619 --- altri -------------------------------------------------------------------- 9401 69 - altri -------------------------------------------------------------------- 9401 691 --- di legno sagomato -------------------------------------------------------------------- 9401 699 --- altre -------------------------------------------------------------------- 9401 7 - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo -------------------------------------------------------------------- 9401 71 -- imbottiti -------------------------------------------------------------------- 9401 79 -- altri -------------------------------------------------------------------- 9401 80 - altri mobili per sedersi -------------------------------------------------------------------- 9401 90 - Parti -------------------------------------------------------------------- 9401 901 -- di legno -------------------------------------------------------------------- 9401 909 -- di altre materie -------------------------------------------------------------------- 94 03 Altri mobili e loro parti -------------------------------------------------------------------- 9403 10 - Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici -------------------------------------------------------------------- 9403 20 - altri mobili di metallo -------------------------------------------------------------------- 9403 209 --- altri -------------------------------------------------------------------- 9403 30 - Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici -------------------------------------------------------------------- 9403 40 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine -------------------------------------------------------------------- 9403 50 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da
letto -------------------------------------------------------------------- 9403 60 - altri mobili dileguo -------------------------------------------------------------------- 9403 70 - Mobili di materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 9403 709 -- altri -------------------------------------------------------------------- 9403 80 - Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i
bambu' o materie simili -------------------------------------------------------------------- 9403 90 - Parti -------------------------------------------------------------------- 9403 901 -- di legno -------------------------------------------------------------------- 9403 902 -- di metallo -------------------------------------------------------------------- 9403 903 -- di materia plastica -------------------------------------------------------------------- 9403 909 -- di altre materie ====================================================================
 
ALLEGATO III

DEFENIZIONE DI PRODOTTI DI "BABY BEEF" DI CUI ALL'ARTICOLO 27,
PARAGRAFO 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente

====================================================================
Codice NC Suddivisione Designazione delle merci
Taric ====================================================================
Animali vivi della specie bovina
- altri
- delle specie domestiche
--- di peso superiore a 300 kg
---- Giovenche (bovini femmine che non
hanno ancora figliato) ex 0102 90 51 ----- destinate alla macellazione
10 - che non hanno ancora nessun dente
permanente e il cui peso e' uguale
o superiore a 320 kg e inferiore o
uguale a 470 kg (1) ex 0102 90 59 - - - altri
-- 11 21 31 91 - che non hanno ancora nessun dente
permanente e il cui peso e' uguale
o superiore a 320 kg e inferiore o
uguale a 470 kg (1)
--- altri Ex 0102 90 71 ----- destinati alla macellazione
10 - tori e manzi che non hanno ancora
nessun dente permanente e il cui
peso e' uguale a superiore a 350
kg e inferiore o uguale a 500 kg
(1) Ex 0102 90 79 - - - altri
21 91 - tori e manzi che non hanno ancora
nessun dente permanente e il cui
peso e' uguale o superiore a 350
kg e inferiore o uguale a 500 kg
(1)
Carni di animali della specie bovina,
fresche o refrigerate Ex 0201 10 00 - in carcasse o mezzene
91 - carcasse di peso uguale o superiore
a 180 kg e inferiore o uguale a 300
kg e mezzene di peso uguale o supe-
riore a 90 kg e inferiore o uguale a
150 kg, con un basso grado di ossi-
ficazione delle cartilagini (segna-
tamente quelle della sinfisi pubica
e delle apofisi vertebrali), con
carne rosa chiaro e grasso di strut-
tura estremamente fine, il cui colo-
re va dal bianco al giallo chiaro
(1)
- altri pezzi non disossati ex 0201 20 20 - - Quarti detti "compensati"
91 - quarti detti "compensati", di peso
uguale o superiore a 90 kg e infe-
riore a 150 kg, con un basso grado
di ossificazione delle cartilagini
(segnatamente quelle della sinfisi
pubica e delle apofisi vertebrali),
con carne rosa chiaro e grasso di
struttura estremamente fine, il cui
colore va dal bianco al giallo chia-
ro (1) ex 0201 20 30 - - Busti e quarti anteriori
91 - quarti anteriori di peso uguale o
superiore a 45 kg e inferiore o u-
guale a 75 kg, con un basso grado di
ossificazione delle cartilagini (se-
gnatamente quelle della sinfisi pu-
bica e delle apofisi vertebrali),
con carne rosa chiaro e grasso di
struttura estremamente fine, il cui
colore va dal bianco al giallo chia-
ro (1) ex 0201 20 50 - Selle e quarti posteriori
91 - Quarti posteriori di peso uguale o
superiore a 45 kg e inferiore o u-
guale a 75 kg (ma di peso uguale o
superiore a 38 kg ma non superiore a
68 kg per il taglio detto "pistola")
con un basso grado di ossificazione
delle cartilagini (segnatamente
quelle della sinfisi pubica e delle
apofisi vertebrali), con carne rosa
chiaro e grasso di struttura estre-
mamente fine, il cui colore va dal
bianco al giallo chiaro (1) ====================================================================

(1) L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni
stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia
 
ALLEGATO IV a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto
i)

====================================================================
Codice Designazione delle merci
della
tariffa doganale
croata ==================================================================== 01051912 --- giovani anatre -------------------------------------------------------------------- 01051922 --- giovani oche -------------------------------------------------------------------- 0105193 - faraone -------------------------------------------------------------------- 0106007 --- sciami d'api e api regine -------------------------------------------------------------------- 020500 Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca,
fresche, refrigerate o congelate -------------------------------------------------------------------- 040700 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte -------------------------------------------------------------------- 04070059 --- uova d'anatra, altre -------------------------------------------------------------------- 041000 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove -------------------------------------------------------------------- 050400 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pez-
zi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, con-
gelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati -------------------------------------------------------------------- 0604 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza
fiori a boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per
mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti,
tinti, impregnati o altrimenti preparati -------------------------------------------------------------------- 0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiu, fresche
o secche, anche sgusciate o decorticate -------------------------------------------------------------------- 080300 Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o
essiccate -------------------------------------------------------------------- 080410 - Datteri -------------------------------------------------------------------- 080430 - Ananassi -------------------------------------------------------------------- 080530 - Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus
aurantifolia) -------------------------------------------------------------------- 080540 - Pompelmi e pomeli -------------------------------------------------------------------- 080590 - altri -------------------------------------------------------------------- 080620 - essiccate -------------------------------------------------------------------- 080720 - Papaie -------------------------------------------------------------------- 081400 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocome-
ri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, sol-
forata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, oppure secche -------------------------------------------------------------------- 09011 - Caffe' non torrefatto -------------------------------------------------------------------- 0902 Te', anche aromatizzato -------------------------------------------------------------------- 0904 Pepe (del genere "Piper"), pimenti del genere "Capsicum" o
del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati -------------------------------------------------------------------- 090500 Vaniglia -------------------------------------------------------------------- 0906 Cannella e fiori di cinnamomo -------------------------------------------------------------------- 090700 Garofani (antofilli, chiodi e steli) -------------------------------------------------------------------- 0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi -------------------------------------------------------------------- 0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di
cumino o di carvi, bacche di ginepro -------------------------------------------------------------------- 0910 Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry
ed altre spezie -------------------------------------------------------------------- 100110 - Frumento (grano) duro -------------------------------------------------------------------- 1002001 --- Segala destinata alla semina -------------------------------------------------------------------- 1003001 --- Orzo destinato alla semina -------------------------------------------------------------------- 1004001 --- Avena destinata alla semina -------------------------------------------------------------------- 100510 - Farina di granturco -------------------------------------------------------------------- 1006 Riso -------------------------------------------------------------------- 100700 Sorgo da granella -------------------------------------------------------------------- 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola, altri cereali -------------------------------------------------------------------- 1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi
della voce 13, di sago o di radici o tuberi della voce
07 14 e dei prodotti del capitolo 8 -------------------------------------------------------------------- 1108 Amidi e fecole, inulina -------------------------------------------------------------------- 110900 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco -------------------------------------------------------------------- 1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati
o in forma di pellets, luppolina -------------------------------------------------------------------- 1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie uti-
lizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella
preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili,
freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polveriz-
zati -------------------------------------------------------------------- 121210 - Carrube, compresi i semi di carrube -------------------------------------------------------------------- 121230 - Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne -------------------------------------------------------------------- 121299 -- altri -------------------------------------------------------------------- 121300 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, maci-
nate, pressate o agglomerate in forma di pellets -------------------------------------------------------------------- 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da fo-
raggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli
da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da fo-
raggio, anche agglomerati in forma di pellets -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad
esempio balsami), naturali -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali, sostanze pectiche, pectinati
e pectati, agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti
derivati da vegetali, anche modificati -------------------------------------------------------------------- 1501001 --- grassi di maiale destinati ad usi tecnici (non adatti
all'alimentazione umana) -------------------------------------------------------------------- 1501003 --- grassi di volatili destinati ad usi tecnici -------------------------------------------------------------------- 1501004 --- grassi alimentari di volatili -------------------------------------------------------------------- 1501009 --- altri -------------------------------------------------------------------- 150200 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina,
diversi da quelli della voce 15 03 -------------------------------------------------------------------- 150300 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomarga-
rina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati ne'
altrimenti preparati -------------------------------------------------------------------- 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi ma-
rini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente -------------------------------------------------------------------- 151610 - Grassi e oli animali e loro frazioni -------------------------------------------------------------------- 17021 - Lattosio e sciroppo di lattosio -------------------------------------------------------------------- 170260 - altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in
peso, allo stato secco, piu' di 50% di fruttosio -------------------------------------------------------------------- 170310 - Melassi di canna -------------------------------------------------------------------- 200320 - Tartufi -------------------------------------------------------------------- 200911 -- Succhi di arancia congelati -------------------------------------------------------------------- 2009191 - succo di arancia concentrato -------------------------------------------------------------------- 2009201 - succo di pompelmo o di pomelo concentrato -------------------------------------------------------------------- 2009301 --- succo di altri agrumi, concentrato -------------------------------------------------------------------- 2009401 -- succo di ananasso concentrato -------------------------------------------------------------------- 2009701 - succo di mela concentrato, -------------------------------------------------------------------- 2009801 - succo di carota concentrato, -------------------------------------------------------------------- 2009802 --- succo di altre frutta o di altri ortaggi, concentrato -------------------------------------------------------------------- 2009901 -- miscugli di succhi, concentrati -------------------------------------------------------------------- 2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di car-
ni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o
di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimenta-
zione umana, ciccioli -------------------------------------------------------------------- 230210 - di granturco -------------------------------------------------------------------- 230220 - di riso -------------------------------------------------------------------- 230240 - di altri cereali -------------------------------------------------------------------- 230310 - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili -------------------------------------------------------------------- 230500 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome-
rati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'ara-
chide -------------------------------------------------------------------- 230670 - di germi di granturco -------------------------------------------------------------------- 230700 Fecce di vino, tartaro greggio -------------------------------------------------------------------- 2308 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottopro-
dotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei
tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non no-
minati ne' compresi altrove -------------------------------------------------------------------- 230910 - Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita
al minuto --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO IV b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto
ii)

====================================================================
Codice
della CT Aumento
tariffa Designazione delle merci ton annuo doganale ton
croata ==================================================================== 0204 Carni di animali delle specie ovina e ca- 100 5
prina, fresche, refrigerate o congelate -------------------------------------------------------------------- 0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, 550 30
refrigerate o congelate, di volatili del-
la voce 01 05 -------------------------------------------------------------------- 0805 10 Arance 25 000 1 250 -------------------------------------------------------------------- 0809 10 Albicocche 1 000 50 -------------------------------------------------------------------- 0810 10 Fragole 200 10 -------------------------------------------------------------------- 1002 009 Segala 500 100 -------------------------------------------------------------------- 1206 009 Semi di girasole, anche frantumati 100 5 -------------------------------------------------------------------- 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffi- 200 10
nati, ma non modificati chimicamente -------------------------------------------------------------------- 2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di 100 5
ortaggi e di legumi -------------------------------------------------------------------- 2009 809 - Succhi di altre frutta odi altri ortag- 300 15
gi e legumi --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO IV c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera
b), punto i)

====================================================================
Codice Designazione delle merci
della
tariffa doganale
croata ==================================================================== 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina,
suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche,
refrigerate o congelate -------------------------------------------------------------------- 0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigera-
te o congelate -------------------------------------------------------------------- 04070069 --- uova di oche, altre -------------------------------------------------------------------- 0407009 --- altre uova -------------------------------------------------------------------- 0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur,
patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o
essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma
di pellets, midollo della palma a sago -------------------------------------------------------------------- 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o
decorticate -------------------------------------------------------------------- 0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante
anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizio-
nata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente
la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello
stato in cui sono presentate -------------------------------------------------------------------- 0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806,
miscugli di frutti secche o di frutta a guscio di questo
capitolo -------------------------------------------------------------------- 1209 Semi, frutti e spore da sementa -------------------------------------------------------------------- 160300 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di
molluschi o di altri invertebrati acquatici -------------------------------------------------------------------- 200310 - Funghi -------------------------------------------------------------------- 200560 - Asparagi -------------------------------------------------------------------- 200791 -- Agrumi -------------------------------------------------------------------- 200819 -- altri, compresi i miscugli -------------------------------------------------------------------- 200820 - Ananassi -------------------------------------------------------------------- 200830 - agrumi -------------------------------------------------------------------- 200880 - Fragole -------------------------------------------------------------------- 2008991 --- banane e noci di cocco -------------------------------------------------------------------- 230320 - Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esa-
urite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero -------------------------------------------------------------------- 230330 - Avanzi della fabbricazione della birra o della distilla-
zione degli alcoli -------------------------------------------------------------------- 230400 Panelli e alti residui solidi, anche macinati o agglomera-
ti in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia -------------------------------------------------------------------- 230640 - di ravizzone o di colza --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO IV d)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e'
ridotto all'80% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti

====================================================================
Codice
della CT Aumento
tariffa Designazione delle merci ton annuo doganale ton
croata ==================================================================== 0103 9 Animali vivi della specie suina 500 25 -------------------------------------------------------------------- 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o 300 15
in salamoia, secche o affumicate, farine
e polveri, commestibili, di carni o di
frattaglie -------------------------------------------------------------------- 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e 3 000 150
senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 0402 Latte e crema di latte, concentrati o con 14 000 700
aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi-
canti -------------------------------------------------------------------- 0405 10 Burro 200 10 -------------------------------------------------------------------- 0702 Pomodori, freschi o refrigerati 7 500 375 -------------------------------------------------------------------- 0703 20 Agli 1 000 50 -------------------------------------------------------------------- 0805 20 Mandarini (compresi i tangerini e i sat- 2 400 120
suma), clementine, wilkings e simili i-
bridi di agrumi -------------------------------------------------------------------- 0806 10 Uve da tavola 8 000 400 -------------------------------------------------------------------- 1509 Olio d'oliva 350 20 -------------------------------------------------------------------- 1602 41 - Preparazioni e conserve di carni suine 300 15 1602 49 -------------------------------------------------------------------- 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e 5 700 285
saccarosio chimicamente puro, allo stato
solido -------------------------------------------------------------------- 2002 Pomodori preparati o conservati ma non 4 800 240
nell'aceto o acido acetico -------------------------------------------------------------------- 2009 199 - succhi d'arancia altro 1 800 90
 
ALLEGATO IV e)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI
AGRICOLI

(Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di
cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e'
ridotto al 90% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 il dazio viene ridotto all'80% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base

-------------------------------------------------------------------- 0104 Animali vivi delle specie ovina o caprina -------------------------------------------------------------------- 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e fara-
one, vivi, delle specie domestiche -------------------------------------------------------------------- 010512 - tacchini, -------------------------------------------------------------------- 010592 -- Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g -------------------------------------------------------------------- 0105922 --- altri -------------------------------------------------------------------- 0209 Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di vo-
latili non fusi ne' altrimenti estratti, freschi, refrige-
rati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumi-
cati -------------------------------------------------------------------- 0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuc-
cheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di com-
ponenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti, non nominati ne' compresi altrove -------------------------------------------------------------------- 040700 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte -------------------------------------------------------------------- 0407004 --- uova di tacchine -------------------------------------------------------------------- 0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici
della voce 12 12 -------------------------------------------------------------------- 0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e mar-
ze, bianco di funghi (micelio) -------------------------------------------------------------------- 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per orna-
mento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati
o altrimenti preparati -------------------------------------------------------------------- 0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati -------------------------------------------------------------------- 0710 Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore,
congelati -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio
mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tempora-
neamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazio-
ne nello stato in cui sono presentati -------------------------------------------------------------------- 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fet-
te oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti prepa-
rati -------------------------------------------------------------------- 0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o
spezzati -------------------------------------------------------------------- 0901 Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato, bucce e pelli-
cole di caffe', succedanei del caffe' contenenti caffe' in
qualsiasi proporzione -------------------------------------------------------------------- 09012 - Caffe' torrefatto -------------------------------------------------------------------- 100300 - Orzo -------------------------------------------------------------------- 1003002 --- destinato alla fabbricazione della birra -------------------------------------------------------------------- 100400 Avena -------------------------------------------------------------------- 1004009 ---- altro -------------------------------------------------------------------- 1005 mais (granturco) -------------------------------------------------------------------- 100590 - altri -------------------------------------------------------------------- 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio mondati, schiac-
ciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso
il riso della voce 10 06, germi di cereali, interi, schi-
acciati, in fiocchi o macinati -------------------------------------------------------------------- 1105 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati
in forma di pellets, di patate -------------------------------------------------------------------- 170230 - Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente frutto-
sio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del
20% di fruttosio -------------------------------------------------------------------- 170240 - Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso,
allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non
nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai
prodotti della voce 20 06 -------------------------------------------------------------------- 200540 - Piselli (Pisum sativum) -------------------------------------------------------------------- 200551 -- Fagioli in grani -------------------------------------------------------------------- 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti
preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti o di alcole non nominate ne' compre-
se altrove -------------------------------------------------------------------- 200850 - Albicocche -------------------------------------------------------------------- 200870 Pesche -------------------------------------------------------------------- 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e
legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche
addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 200940 - Succhi di ananasso -------------------------------------------------------------------- 2009409 --- altri -------------------------------------------------------------------- 200960 Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) -------------------------------------------------------------------- 2206 Altre bevande fermentate (per esempio sidro, sidro di pe-
re, idromele), miscugli di bevande fermentate e miscugli
di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non no-
minati ne' compresi altrove -------------------------------------------------------------------- 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati
in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di
altre lavorazioni dei cereali o dei legumi -------------------------------------------------------------------- 230230 - di frumento -------------------------------------------------------------------- 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome-
rati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli
vegetali, diversi da quelli delle voci 23 04 o 23 05 -------------------------------------------------------------------- 230690 - altri -------------------------------------------------------------------- 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli
animali -------------------------------------------------------------------- 230990 - altre --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO IV f)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOITI
AGRICOLI

(Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto
iii)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente

- alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio e'
ridotto al 90% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 80% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50% del dazio di base

====================================================================
Codice
della CT Aumento
tariffa Designazione delle merci ton annuo doganale ton
croata ==================================================================== 0102 90 Animali vivi della specie bovina 200 10 -------------------------------------------------------------------- 0202 Carni di animali della specie bovina, 3 000 150
congelate -------------------------------------------------------------------- 0203 Carni di animali della specie suina, 7 300 365
fresche, refrigerate o congelate -------------------------------------------------------------------- 0406 Formaggi e latticini 2 000 100 -------------------------------------------------------------------- 0701 Patate, fresche o refrigerate 2 000 600 -------------------------------------------------------------------- 0703 10 - Cipolle e scalogni 10 000 500 0703 90 Porri ed altri ortaggi agliacei -------------------------------------------------------------------- 0807 1 - Meloni (compresi i cocomeri) 5 500 275 -------------------------------------------------------------------- 0808 10 Mele fresche 5 400 300 -------------------------------------------------------------------- 1101 Farine di frumento (grano) o di frumento 900 45
segalato -------------------------------------------------------------------- 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma 7 800 390
di pellets, di cereali -------------------------------------------------------------------- 1107 Malto, anche torrefatto 15 000 750 -------------------------------------------------------------------- 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili 1 800 90 -------------------------------------------------------------------- 1602 10 - Altre preparazioni e conserve di carni, 500 30 1602 39 di frattaglie o di sangue della specie 1602 50 suina domestica 1602 90 -------------------------------------------------------------------- 2401 Tabacchi greggi o non lavorati, cascami 200 10
di tabacco --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO V a)

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1

Le importazioni nella Comunita' europea dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggetti alle concessioni indicate di seguito

====================================================================
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Codice NC Designazione delle merci (dazio%) (dazio%) e anni
succes-
sivi
(dazio%) ====================================================================
0301 91 10 Trote (Salmo trutta, CT 30 t CT 30 t CT 30 t
0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, a 0% a 0% a 0%
0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Oltre Oltre Oltre
0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, il CT il CT il CT
0303 21 10 Oncorhynchus gilae, 90% di 80% di 70% di
0303 21 90 Oncorhynchus apache e NPF NPF NPF
0304 10 11 Oncorhynchus chrysogaster) ex 0304 10 19 vive, fresche o refrigera- ex 0304 10 91 te, congelate, secche, sa-
0304 20 11 late o in salamoia, affu- ex 0304 20 19 micate, filetti ed altra ex 0304 90 10 carne, farine, polveri e ex 0305 10 00 agglomerati in forma di ex 0305 30 90 pellets, atti all'alimen-
0305 49 45 tazione umana ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 --------------------------------------------------------------------
0301 93 00 Carpe vive, fresche o re- CT 210 CT 210 CT 210
0302 69 11 frigerate, congelate, sec- t a 0% t a 0% t a 0%
0303 79 11 che, salate o in salamoia, Oltre Oltre Oltre ex 0304 10 19 affumicate, filetti ed al- il CT il CT il CT ex 0304 10 91 tra carne, farine, polveri 90% di 80% di 70% di ex 0304 20 19 e agglomerati in forma di dazio dazio dazio ex 0304 90 10 pellets, atti all'alimen- NPF NPF NPF ex 0305 10 00 tazione umana ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 -------------------------------------------------------------------- ex 0301 99 90 Orate di mare delle specie CT 35 t CT 35 t CT 35 t
0302 69 61 Dentex dentex e Pagellus a 0% a 0% a 0%
0303 79 71 spp vive, fresche o refri- Oltre Oltre Oltre ex 0304 10 38 gerate, congelate, secche, il CT il CT il CT ex 0304 10 98 salate o in salamoia, af- 80% di 55% di 30% di ex 0304 20 95 fumicate, filetti ed al- dazio dazio dazio ex 0304 90 97 tra carne, farine, polveri NPF NPF NPF ex 0305 10 00 e agglomerati in forma di ex 0305 30 90 pellets, atti all'alimen- ex 0305 49 80 tazione umana ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 -------------------------------------------------------------------- ex 0301 99 90 Spigole (Dicentrarchus CT 550 CT 550 CT 550
0302 69 94 labrax) vive, fresche o t a 0% t a 0% t a 0% ex 0303 77 00 refrigerate, congelate, Oltre Oltre Oltre ex 0304 10 38 secche, salate o in sala- il CT il CT il CT ex 0304 10 98 moia, affumicate, filetti 80% di 55% di 30% di ex 0304 20 95 ed altra carne, farine, NPF NPF NPF ex 0304 90 97 polveri e agglomerati in ex 0305 10 00 forma di pellets atti al- ex 0305 30 90 l'alimentazione umana ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 --------------------------------------------------------------------

==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Volume Aliquota
annuo del dazio
conting --------------------------------------------------------------------
1604 13 11 Preparazioni e conserve di 180 t 6%
1604 13 19 sardine ex 1604 20 50 --------------------------------------------------------------------
1604 16 00 Preparazioni e conserve di 40 t 12,5%
1604 20 40 acciughe ====================================================================

Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota del dazio NPF

I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario seguente

==================================================================== Anno Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 e anni
(dazio%) (dazio%) (dazio%) successivi
(dazio%) ==================================================================== Dazio 80% di NPF 70% di NPF 60% di NPF 50% di NPF --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO V b)

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2

Le importazioni nella Comunita' europea dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggetti alle concessioni indicate di seguito

====================================================================
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Codice NC Designazione delle merci (dazio%) (dazio%) e anni
succes-
sivi
(dazio%) ====================================================================
0301 91 10 Trote (Salmo trutta, CT 25 t CT 25 t CT 25 t
0301 91 90 Oncorhynchus mykiss, a 0% a 0% a 0%
0302 11 10 Oncorhynchus clarki, Oltre Oltre Oltre
0302 11 90 Oncorhynchus aguabonita, il CT il CT il CT
0303 21 10 Oncorhynchus gilae, 90% di 80% di 70% di
0303 21 90 Oncorhynchus apache e NPF NPF NPF
0304 10 11 Oncorhynchus chrysogaster) ex 0304 10 19 vive, fresche o refrigera- ex 0304 10 91 te, congelate, secche, sa-
0304 20 11 late o in salamoia, affu- ex 0304 20 19 micate, filetti ed altra ex 0304 90 10 carne, farine, polveri e ex 0305 10 00 agglomerati in forma di ex 0305 30 90 pellets, atti all'alimen-
0305 49 45 tazione umana ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 --------------------------------------------------------------------
0301 93 00 Carpe vive, fresche o re- CT 30 CT 30 CT 30
0302 69 11 frigerate, congelate, sec- t a 0% t a 0% t a 0%
0303 79 11 che, salate o in salamoia, Oltre Oltre Oltre ex 0304 10 19 affumicate, filetti ed al- il CT il CT il CT ex 0304 10 91 tra carne, farine, polveri 90% di 80% di 70% di ex 0304 20 19 e agglomerati in forma di NPF NPF NPF ex 0304 90 10 pellets, atti all'alimen- ex 0305 10 00 tazione umana ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 -------------------------------------------------------------------- ex 0301 99 90 Orate di mare delle specie CT 35 t CT 35 t CT 35 t
0302 69 61 Dentex dentex e Pagellus a 0% a 0% a 0%
0303 79 71 spp vive, fresche o refri- Oltre Oltre Oltre ex 0304 10 38 gerate, congelate, secche, il CT il CT il CT ex 0304 10 98 salate o in salamoia, af- 80% di 55% di 30% di ex 0304 20 95 fumicate, filetti ed al- NPF NPF NPF ex 0304 90 97 tra carne, farine, polveri ex 0305 10 00 e agglomerati in forma di ex 0305 30 90 pellets, atti all'alimen- ex 0305 49 80 tazione umana ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 -------------------------------------------------------------------- ex 0301 99 90 Spigole (Dicentrarchus CT 60 CT 60 CT 60
0302 69 94 labrax) vive, fresche o t a 0% t a 0% t a 0% ex 0303 77 00 refrigerate, congelate, Oltre Oltre Oltre ex 0304 10 38 secche, salate o in sala- il CT il CT il CT ex 0304 10 98 moia, affumicate, filetti 80% di 55% di 30% di ex 0304 20 95 ed altra carne, farine, NPF NPF NPF ex 0304 90 97 polveri e agglomerati in ex 0305 10 00 forma di pellets atti al- ex 0305 30 90 l'alimentazione umana ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90 --------------------------------------------------------------------

==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Volume Aliquota
annuo del dazio
conting ====================================================================
1604 13 11 Preparazioni e conserve di 70 t 12,5%
1604 13 19 sardine ex 1604 20 50 --------------------------------------------------------------------
1604 16 00 Preparazioni e conserve di 25 t 10,5%
1604 20 40 acciughe ====================================================================

Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota del dazio NPF

I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario seguente

==================================================================== Anno Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 e anni
(dazio%) (dazio%) (dazio%) successivi
(dazio%) ==================================================================== Dazio 80% di NPF 70% di NPF 60% di NPF 50% di NPF --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO VI

STABILIMENTO SERVIZI FINANZIARI

di cui all'articolo 50

1 Servizi finanziari definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti
I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita'
A Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni

1 assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione)
i) assicurazione sulla vita,

ii) assicurazione generale,

2 riassicurazione e retrocessione,
3 intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia,
4 servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti,

B Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi)

1 assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori,
2 ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali,
3 leasing finanziario,
4 tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie,
5 fideiussioni e scoperti,
6 compravendita, per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di

a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di
deposito, ecc), b) valuta estera, c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti
a termine e opzioni, d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse,
compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi
futuri di tassi d'interesse, ecc, e) titoli trasferibili, f) altri titoli e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il
metallo prezioso,

7 partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualita' di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni,
8 intermediazione di credito,
9 gestione delle attivita', ad esempio gestione delle liquidita' o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia,

10 servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attivita' finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili,
11 fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari,
12 servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali
Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attivita'

a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra
istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche
monetarie e dei cambi, b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o
pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo,
fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere
svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in
concorrenza con i suddetti enti pubblici, c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza
sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione
per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da
operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i
suddetti enti pubblici o istituzioni private
 
ALLEGATO VII

ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DA PARTE DI CITTADINI DELL'UE

Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2

Settori esclusi

- Terreni agricoli conformemente alla definizione della legge sui
terreni agricoli (Narodne novine nn 54/94, testo consolidato,
48/95, 19/98 e 105/99) - Settori protetti nel quadro della legge sulla tutela ambientale
(Narodne novine n. 30/94)
 
ALLEGATO VIII

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

di cui all'articolo 71

1 Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli
obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali

- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979), - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi
(atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979), - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington
1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984), - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro
la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra,
1971), - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (atto di Parigi, 1971), - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato
nel 1979) - Trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996), - Trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi
(Ginevra, 1996)

2 Dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' degli accordi TRIPS, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali

Elenco dei protocolli

Protocollo n 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Protocollo n 2 sui prodotti siderurgici

Protocollo n 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra
la Comunita' e la Croazia

Protocollo n 4 sulla definizione della nozione di "prodotti origi-
nari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n 5 sull'assistenza reciproca tra le autorita' ammini-
strative in materia doganale

Protocollo n 6 sui trasporti terrestri
 
PROTOCOLLO N 1
SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunita'

ARTICOLO 2

1 I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunita' in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo
2 I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunita' a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I e II al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato
3 In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare gli articoli 19 e 20, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti

ARTICOLO 3

Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunita' di prodotti tessili originari della Croazia e alle esportazioni in Croazia di prodotti tessili originari della Comunita' sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunita' europea e la Repubblica di Croazia, siglato l'8 novembre 2000 e applicato a decorrere dal 1 gennaio 2001

ARTICOLO 4

A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, ne' altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli

ALLEGATO I

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio e' ridotto al 60% del
dazio di base, - il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti

====================================================================
SA 6÷ Designazione delle merci ==================================================================== 51 11 Tessuti di Lana cardata o di peli fini cardati -------------------------------------------------------------------- 5111 20 - altri, misti principalmente o unicamente con filamenti
sintetici o artificiali -------------------------------------------------------------------- 52 07 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condi-
zionati per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 5207 10 - contenenti almeno 85%, in peso, di cotone -------------------------------------------------------------------- 5207 101 --- non-mercerizzati -------------------------------------------------------------------- 5207 109 --- mercerizzati -------------------------------------------------------------------- 52 08 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85%, in peso, di co-
tone, di peso inferiore o uguale a 200 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5208 3 - tinti -------------------------------------------------------------------- 5208 31 -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a
100 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5208 32 -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5208 39 -- altri tessuti -------------------------------------------------------------------- 5208 5 - stampati -------------------------------------------------------------------- 5208 51 -- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a
100 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5208 52 -- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5208 53 -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui
rapporto d'armatura non supera 3 o 4 -------------------------------------------------------------------- 52 09 Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85% di co-
tone, di peso superiore a 200 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5209 2 - imbianchiti -------------------------------------------------------------------- 5209 22 -- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui
rapporto d'armatura non supera 3 o 4 -------------------------------------------------------------------- 5209 29 -- Altri tessuti -------------------------------------------------------------------- 5209 3 - tinti -------------------------------------------------------------------- 5209 39 -- Altri tessuti -------------------------------------------------------------------- 5209 4 - di filati di diversi colori -------------------------------------------------------------------- 5209 49 -- Altri tessuti -------------------------------------------------------------------- 5209 5 - stampati -------------------------------------------------------------------- 5209 59 -- Altri tessuti -------------------------------------------------------------------- 52 10 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85%, in peso, di co-
tone, misti principalmente o unicamente con fibre sinteti-
che o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5210 2 - imbianchiti -------------------------------------------------------------------- 5210 29 -- Altri tessuti -------------------------------------------------------------------- 52103 - tinti -------------------------------------------------------------------- 5210 39 -- Altri tessuti -------------------------------------------------------------------- 5210 5 - stampati -------------------------------------------------------------------- 5210 59 -- Altri tessuti -------------------------------------------------------------------- 54 02 Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cu-
cire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi
i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex -------------------------------------------------------------------- 5402 3 - Filati testurizzati -------------------------------------------------------------------- 5402 33 - di poliesteri -------------------------------------------------------------------- 5402 339 --- con titolo di filati semplici superiore a 50 tex -------------------------------------------------------------------- 55 14 Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unica-
mente con cotone, di peso superiore a 170 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5514 1 - greggi o imbianchiti -------------------------------------------------------------------- 5514 12 -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia,
compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di arma-
tura non supera 3 o 4 -------------------------------------------------------------------- 5514 2 - tinti -------------------------------------------------------------------- 5514 21 -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela mq -------------------------------------------------------------------- 5514 22 -- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia,
compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di arma-
tura non supera 3 o 4 -------------------------------------------------------------------- 5514 29 - altri nastri, galloni e simili -------------------------------------------------------------------- 55 15 Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco -------------------------------------------------------------------- 5515 1 - di fibre in fiocco di poliestere -------------------------------------------------------------------- 5515 11 -- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco
di rayon viscosa -------------------------------------------------------------------- 5515 12 -- misti principalmente o unicamente con filamenti sinte-
tici o artificiali -------------------------------------------------------------------- 5515 13 -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini -------------------------------------------------------------------- 5515 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 55 16 Tessuti di fibre artificiali in fiocco -------------------------------------------------------------------- 5516 1 - contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali in
fiocco -------------------------------------------------------------------- 5516 11 - greggi o imbianchiti: -------------------------------------------------------------------- 5516 12 -- tinti -------------------------------------------------------------------- 5516 13 -- di filati di diversi colori -------------------------------------------------------------------- 5516 2 - contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in
fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti
sintetici o artificiali -------------------------------------------------------------------- 5516 21 - greggi o imbianchiti -------------------------------------------------------------------- 5516 22 -- tinti -------------------------------------------------------------------- 5516 23 -- di filati di diversi colori -------------------------------------------------------------------- 5516 24 - stampati -------------------------------------------------------------------- 5516 3 - contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in
fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o pe-
li fini -------------------------------------------------------------------- 5516 31 - greggi o imbianchiti -------------------------------------------------------------------- 5516 32 -- tinti -------------------------------------------------------------------- 5516 33 -- di filati di diversi colori -------------------------------------------------------------------- 5516 34 -- stampati -------------------------------------------------------------------- 56 01 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte, fi-
bre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre
di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie
tessili -------------------------------------------------------------------- 5601 2 - Ovatte, altri manufatti di ovatta -------------------------------------------------------------------- 5601 21 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 5601 211 - Ovatte, -------------------------------------------------------------------- 5601 219 --- manufatti di ovatta -------------------------------------------------------------------- 56 03 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte
o stratificate -------------------------------------------------------------------- 5603 1 - di filamenti sintetici o artificiali -------------------------------------------------------------------- 5603 13 -- di peso superiore a 70 g/mq ma non superiore a 150 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5603 14 -- di peso superiore a 150 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5603 9 -- altri -------------------------------------------------------------------- 5603 93 -- di peso superiore a 70 g/mq ma non superiore a 150 g/mq -------------------------------------------------------------------- 5603 94 -- di peso superiore a 150 g/mq -------------------------------------------------------------------- 57 01 Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati,
anche confezionati -------------------------------------------------------------------- 5701 90 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 57 03 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessi-
li, "tufted", anche confezionati -------------------------------------------------------------------- 5703 20 - di nylon o di altre poliammidi -------------------------------------------------------------------- 5703 30 - di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili
artificiali -------------------------------------------------------------------- 5703 90 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 5705 00 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili,
anche confezionati -------------------------------------------------------------------- 58 03 Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce
58 06 -------------------------------------------------------------------- 5803 10 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 58 07 Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessi-
li, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati -------------------------------------------------------------------- 5807 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 59 03 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia pla-
stica o stratificati con materia plastica, diversi da
quelli della voce 59 02 -------------------------------------------------------------------- 5903 10 - con policloruro di vinile -------------------------------------------------------------------- 5903 20 - con poliuretano -------------------------------------------------------------------- 5903 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 59 06 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59 02 -------------------------------------------------------------------- 5906 10 - Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm -------------------------------------------------------------------- 5906 9 -- altri -------------------------------------------------------------------- 5906 91 - a maglia -------------------------------------------------------------------- 5906 99 -- altri -------------------------------------------------------------------- 5909 00 Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con ar-
mature od accessori di altre materie -------------------------------------------------------------------- 5909 001 --- manichette -------------------------------------------------------------------- 5909 009 ---- altri -------------------------------------------------------------------- 61 03 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con
bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al gi-
nocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a
maglia, per uomo o ragazzo -------------------------------------------------------------------- 6103 1 - Abiti a giacca (tailleurs) -------------------------------------------------------------------- 6103 11 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6103 12 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6103 19 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6103 2 - Insiemi -------------------------------------------------------------------- 6103 21 - di lana odi peli fini -------------------------------------------------------------------- 6103 22 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6103 23 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6103 29 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6103 3 - Giacche -------------------------------------------------------------------- 6103 31 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6103 32 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6103 33 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6103 39 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6103 4 - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che
scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" -------------------------------------------------------------------- 6103 41 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6103 42 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6103 43 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6103 49 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 63 01 Coperte -------------------------------------------------------------------- 6301 20 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di
lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6301 30 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di
cotone -------------------------------------------------------------------- 6301 40 - Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di
fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6301 90 - altre coperte -------------------------------------------------------------------- 63 02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina -------------------------------------------------------------------- 6302 10 - Biancheria da letto a maglia -------------------------------------------------------------------- 6302 2 - altra biancheria da letto, stampata -------------------------------------------------------------------- 6302 21 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6302 22 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6302 29 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6302 3 - altra biancheria da letto -------------------------------------------------------------------- 6302 31 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6302 319 --- altre -------------------------------------------------------------------- 6302 39 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6302 40 - Biancheria da tavola a maglia -------------------------------------------------------------------- 6302 5 - altra biancheria da tavola -------------------------------------------------------------------- 6302 51 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6302 59 - di altre materie tessili --------------------------------------------------------------------

ALLEGATO II

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio e' ridotto al 65% del
dazio di base, - il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004, il dazio e' ridotto al 35% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005, il dazio e' ridotto al 20% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006, i dazi rimanenti sono aboliti

====================================================================
SA 6÷ Designazione delle merci ==================================================================== 51 09 Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita
al minuto -------------------------------------------------------------------- 5109 10 - contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 5109 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 61 04 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti inte-
ri, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle
(salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio in-
cluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia
per donna o ragazza -------------------------------------------------------------------- 61043 - Giacche -------------------------------------------------------------------- 6104 32 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6104 33 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6104 39 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 61044 - Abiti interi -------------------------------------------------------------------- 6104 41 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6104 42 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6104 43 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6104 44 - di fibre artificiali -------------------------------------------------------------------- 6104 49 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6104 5 - Gonne e gonne-pantaloni -------------------------------------------------------------------- 6104 51 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6104 52 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6104 53 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6104 59 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6104 6 - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che
scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" -------------------------------------------------------------------- 6104 62 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6104 63 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6104 69 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 61 05 Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo -------------------------------------------------------------------- 6105 10 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6105 20 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6105 90 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 61 06 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o
ragazza -------------------------------------------------------------------- 6106 10 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6106 20 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6106 90 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 61 07 Slips mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da
bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per
uomo o ragazzo -------------------------------------------------------------------- 6107 1 - Slips e mutande -------------------------------------------------------------------- 6107 11 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6107 12 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6107 19 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6107 2 - Camicie da notte e pigiami -------------------------------------------------------------------- 6107 21 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6107 22 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6107 29 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6107 9 -- altri -------------------------------------------------------------------- 6107 91 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6107 92 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6107 99 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 61 08 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, ca-
micie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno,
vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o
ragazza -------------------------------------------------------------------- 6108 2 - Slips e mutandine -------------------------------------------------------------------- 6108 21 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6108 22 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6108 29 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6108 3 - Camicie da notte e pigiami -------------------------------------------------------------------- 6108 31 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6108 32 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6108 39 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6108 9 -- altri -------------------------------------------------------------------- 6108 91 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6108 92 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6108 99 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 61 09 T-shirts e canottiere (magliette), a maglia -------------------------------------------------------------------- 6109 10 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6109 90 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 61 10 Maglioni (golt), pullover, cardigan, gile' e manufatti si-
mili, comprese le magliette a collo alto, a maglia -------------------------------------------------------------------- 6110 10 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6110 20 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6110 30 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6110 90 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 62 03 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con
bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al gi-
nocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno),
per uomo o ragazzo -------------------------------------------------------------------- 6203 1 - Abiti a giacca (tailleurs) -------------------------------------------------------------------- 6203 11 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6203 12 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6203 129 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 19 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6203 192 --- altri, di cotone -------------------------------------------------------------------- 6203 199 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 2 - Insiemi -------------------------------------------------------------------- 6203 21 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6203 22 - di Cotone -------------------------------------------------------------------- 6203 229 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 23 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6203 239 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 29 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6203 299 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 3 - Giacche -------------------------------------------------------------------- 6203 32 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6203 329 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 33 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6203 339 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 39 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6203 399 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 4 - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che
scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" -------------------------------------------------------------------- 6203 42 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6203 429 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 43 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6203 439 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6203 49 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6203 499 --- altri -------------------------------------------------------------------- 62 04 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti inte-
ri, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle
(salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio in-
cluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o
ragazza -------------------------------------------------------------------- 6204 1 - Abiti a giacca (tailleurs) -------------------------------------------------------------------- 6204 12 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6204 13 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6204 19 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6204 2 - Insiemi -------------------------------------------------------------------- 6204 22 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6204 229 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6204 23 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6204 239 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6204 29 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6204 299 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6204 3 - Giacche -------------------------------------------------------------------- 6204 32 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6204 329 --- altre -------------------------------------------------------------------- 6204 33 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6204 339 --- altre -------------------------------------------------------------------- 6204 39 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6204 399 --- altre -------------------------------------------------------------------- 6204 4 - Abiti interi -------------------------------------------------------------------- 6204 42 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6204 43 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6204 44 - di fibre artificiali -------------------------------------------------------------------- 6204 49 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6204 5 - Gonne e gonne-pantaloni -------------------------------------------------------------------- 6204 52 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6204 53 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6204 59 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6204 6 - Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che
scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" -------------------------------------------------------------------- 6204 61 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6204 62 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6204 629 --- altri -------------------------------------------------------------------- 6204 63 - di fibre sintetiche -------------------------------------------------------------------- 6204 639 --- altre -------------------------------------------------------------------- 6204 69 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6204 699 --- altri -------------------------------------------------------------------- 62 05 Camicie e camicette per uomo o ragazzo -------------------------------------------------------------------- 6205 10 - di lana o di peli fini -------------------------------------------------------------------- 6205 20 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6205 30 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6205 90 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 62 06 Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza -------------------------------------------------------------------- 6206 30 - di cotone -------------------------------------------------------------------- 6206 40 - di fibre sintetiche o artificiali -------------------------------------------------------------------- 6206 90 - di altre materie tessili -------------------------------------------------------------------- 6309 00 Oggetti da rigattiere --------------------------------------------------------------------
 
PROTOCOLLO N 2
PRODOTTI SIDERURGICI

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonche' ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla Croazia, contemplati da detto capitolo

ARTICOLO 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti siderurgici originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo

ARTICOLO 3

1 I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunita' diversi da quelli elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo
2 I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 65%
del dazio di base, - il 1 gennaio 2003, il dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004, il dazio e' ridotto al 35% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005, il dazio e' ridotto al 20% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti

ARTICOLO 4

1 Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' di prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo
2 Le restrizioni quantitative all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo

ARTICOLO 5

1 Alla luce di quanto stipulato all'articolo 70 dell'accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitivita' della sua industria a livello mondiale Entro due anni, la Croazia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato Dietro richiesta, la Comunita' fornisce alla Croazia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo
2 Oltre a quanto stabilito all'articolo 70 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA
3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, la Comunita' riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Croazia puo' concedere eccezionalmente aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie,
nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di
ristrutturazione, - il loro importo e la loro entita' siano strettamente limitati a
quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e
vengano progressivamente ridotti, e - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale
di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella Croazia

4 Ciascuna delle Parti garantisce la piu' completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonche' su importo, entita' e finalita' di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo
5 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4
6 Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo

ARTICOLO 6

Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti

ARTICOLO 7

Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformita' dell'articolo 115 dell'accordo

ALLEGATO I

====================================================================
SA 6÷ Designazione delle merci ==================================================================== 72 13 Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati -------------------------------------------------------------------- 7213 10 - aventi dentellature, collarini, cavita' o rilievi otte-
nuti durante la laminazione (CECA) -------------------------------------------------------------------- 7213 101 --- di diametro maggiore o uguale a 8 mm, ma non superiore
a 14 mm -------------------------------------------------------------------- 7213 109 --- altri -------------------------------------------------------------------- 7213 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 7313 91 -- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm -------------------------------------------------------------------- 7213 912 --- altri, di diametro maggiore o uguale a 8 mm -------------------------------------------------------------------- 72 14 Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fuci-
nate, laminate o estruse a caldo, nonche' quelle che hanno
subito una torsione dopo la laminazione -------------------------------------------------------------------- 7214 20 - aventi dentellature, collarini, cavita' o rilievi otte-
nuti durante la laminazione o che hanno subito una tor-
sione dopo la laminazione (CECA) -------------------------------------------------------------------- 7214 201 --- di diametro maggiore o uguale a 8 mm, ma non superiore
a 25 mm -------------------------------------------------------------------- 7214 9 - altri -------------------------------------------------------------------- 7214 99 -- altri -------------------------------------------------------------------- 7214 991 --- of circular cross-section with a diameter measuring 8
mm and more, but not exceeding 25 mm -------------------------------------------------------------------- 72 17 Fili di ferro o di acciai non legati -------------------------------------------------------------------- 7217 10 - non rivestiti, anche lucidati -------------------------------------------------------------------- 7217 109 --- altri --------------------------------------------------------------------
 
PROTOCOLLO N 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA
COMUNITA' E LA CROAZIA

ARTICOLO 1

1 La Comunita' e la Croazia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate
2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal
presente protocollo, - modificare i dazi indicati negli allegati I e II, - aumentare o abolire i contingenti tariffari

3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della Croazia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo

ARTICOLO 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di
base negli scambi tra la Comunita' e la Croazia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui
prodotti agricoli trasformati

ARTICOLO 3

La Comunita' e la Croazia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto piu' possibile flessibili ed equi
ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione nella Comunita' di merci origina- rie della Croazia

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari della Croazia, elencati nel- la tabella seguente

==================================================================== Codice NC Designazione delle merci ====================================================================
(1) (2) -------------------------------------------------------------------- 0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt,che-
fir e altri tipi di latte e creme fermentati o
acidificati, anche concentrati o con aggiunta di
zuccheri, o di altri dolcificanti o con aggiunta
di aromatizzanti, di frutta o cacao -------------------------------------------------------------------- 0403 10 - Iogurt -------------------------------------------------------------------- da 0403 10 51 a - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao 0403 10 99 -------------------------------------------------------------------- 0403 90 - altri -------------------------------------------------------------------- da 0403 90 71 a - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao 0403 90 99 -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal
latte, paste da spalmare lattiere -------------------------------------------------------------------- 0405 20 - Paste da spalmare lattiere -------------------------------------------------------------------- 0405 20 10 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse
uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% -------------------------------------------------------------------- 0405 20 30 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse
uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a
75% -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di origine animale -------------------------------------------------------------------- 0509 00 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al va-
pore, congelati -------------------------------------------------------------------- 0710 40 00 - Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per
esempio mediante anidride solforosa o in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze
atte ad assicurarne temporaneamente la conserva-
zione), ma non atti per l'alimentazione nello
stato in cui sono presentati -------------------------------------------------------------------- 0711 90 - altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o
legumi --------------------------------------------------------------------
-- Ortaggi o legumi -------------------------------------------------------------------- 0711 90 30 --- Granturco dolce -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti vegetali, sostanze pectiche,
pectinati e pectati, agar-agar ed altre mucil-
lagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche
modificati --------------------------------------------------------------------
- Succhi ed estratti vegetali -------------------------------------------------------------------- 1302 12 00 -- di liquirizia -------------------------------------------------------------------- 1302 13 00 -- di luppolo -------------------------------------------------------------------- 1302 20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati -------------------------------------------------------------------- 1302 20 10 -- allo stato secco -------------------------------------------------------------------- 1302 20 90 -- altri -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, com-
presa la lanolina -------------------------------------------------------------------- 1505 10 00 - Grasso di lana greggio -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,
parzialmente o totalmente idrogenati, intereste-
rificati, riesterificati o elaidinizzati, anche
raffinati, ma non altrimenti preparati -------------------------------------------------------------------- 1516 20 - Grassi e oli vegetali e loro frazioni -------------------------------------------------------------------- 1516 20 10 - Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina, miscele o preparazioni alimentari di
grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni
di differenti grassi o oli di questo capitolo,
diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le
loro frazioni della voce 1516 -------------------------------------------------------------------- 1517 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida -------------------------------------------------------------------- 1517 10 10 -- avente tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore
o uguale a 15% -------------------------------------------------------------------- 1517 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 1517 90 10 -- aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore
o uguale al 5% --------------------------------------------------------------------
-- altre -------------------------------------------------------------------- 1517 90 93 --- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate
per la sformatura -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni,
cotti, ossidati, disidratati, solforati, sof-
fiati, standolizzati o altrimenti modificati chi-
micamente, esclusi quelli della voce 1516, miscu-
gli o preparazioni non alimentari di grassi o di
oli animali o vegetali o frazioni di differenti
grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne'
comprese altrove -------------------------------------------------------------------- 1518 00 10 - Linossina --------------------------------------------------------------------
- altri -------------------------------------------------------------------- 1518 0091 -- Grassi ed oli animali o vegetali e loro fra-
zioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati,
soffiati standolizzati o altrimenti modificati
chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 --------------------------------------------------------------------
- altri -------------------------------------------------------------------- 1518 00 95 --- Miscugli o preparazioni non alimentari di
grassi o di oli animali o vegetali o loro frazio-
ni -------------------------------------------------------------------- 15180099 --- altri -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di
api o di altri insetti e spermaceti, anche raf-
finati o colorati -------------------------------------------------------------------- 1521 90 - altri --------------------------------------------------------------------
-- Cere di api o di altri insetti, anche raffina-
te o colorate -------------------------------------------------------------------- 1521 90 99 --- altre -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras, residui provenienti dal trattamento delle
sostanze grasse o delle cere animali o vegetali -------------------------------------------------------------------- 1522 00 10 - Degras -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il malto-
sio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chi-
micamente puri, allo stato solido, sciroppi di
zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di co-
loranti, succedanei del miele, anche mescolati
con miele naturale, zuccheri e melassi carrammel-
lati -------------------------------------------------------------------- 1702 50 00 - Fruttosio chimicamente puro -------------------------------------------------------------------- 1702 90 - altri, compreso lo zucchero invertito -------------------------------------------------------------------- 1702 90 10 -- Maltosio chimicamente puro -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
(compreso il cioccolato bianco) -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata -------------------------------------------------------------------- 804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao -------------------------------------------------------------------- 11805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari con-
tenenti cacao -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto, preparazioni alimentari di
farine, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, non contenenti cacao o contenenti meno di
40%, in peso, di cacao calcolato su una base com-
pletamente sgrassata, non nominate ne' comprese
altrove, preparazioni alimentari di prodotti del-
le voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o
contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calco-
lato su una base completamente sgrassata, non
nominate ne' comprese altrove -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne
o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate,
quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasa-
gne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche
preparato --------------------------------------------------------------------
- Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' al-
trimenti preparate -------------------------------------------------------------------- 1902 11 00 -- contenenti uova -------------------------------------------------------------------- 1902 19 -- altre -------------------------------------------------------------------- 1902 20 - Paste alimentari farcite (anche cotte o altri-
menti preparate) --------------------------------------------------------------------
-- altre -------------------------------------------------------------------- 19022091 --- cotte -------------------------------------------------------------------- 19022099 --- altre -------------------------------------------------------------------- 1902 30 - altre paste alimentari -------------------------------------------------------------------- 1902 40 - Cuscus -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da
fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli per-
lacei, scarti di setacciature o forme simili -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffia-
tura o tostatura (per esempio " corn flakes "),
cereali (diversi dal granturco) in grani o in
forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati
(escluse le farine e le semole), precotti o al-
trimenti preparati, non nominati ne' compresi al-
trove -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o
della biscotteria, anche con aggiunta di cacao,
ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per
medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie
essiccate di farina, di amido o di fecola e pro-
dotti simili -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commesti-
bili di piante, preparati o conservati nell'aceto
o nell'acido acetico -------------------------------------------------------------------- 2001 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 2001 90 30 -- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2001 90 40 -- Ignami, patate dolci e parti commestibili si-
mili di piante aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola uguale o superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 20011 90 60 -- Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma
non nell'aceto o acido acetico, congelati, diver-
si dai prodotti della voce 2006 -------------------------------------------------------------------- 2004 10 - Patate --------------------------------------------------------------------
- altre -------------------------------------------------------------------- 2004 10 91 --- sotto forma di farina, semolino o fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2004 90 - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e
di legumi -------------------------------------------------------------------- 2004 90 10 -- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
diversi dai prodotti della voce 2006 -------------------------------------------------------------------- 2005 20 - Patate -------------------------------------------------------------------- 2005 20 10 -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2005 80 00 - Granturco dolce (Zea mays var saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante,
altrimenti preparate o conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di
alcole, non nominate ne' comprese altrove --------------------------------------------------------------------
- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche
mescolati tra loro -------------------------------------------------------------------- 2008 11 -- Arachidi -------------------------------------------------------------------- 2008 11 10 --- Burro di arachidi --------------------------------------------------------------------
- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli
compresi nella sottovoce 2008 19 -------------------------------------------------------------------- 2008 91 00 -- Cuori di palma -------------------------------------------------------------------- 2008 99 -- altri --------------------------------------------------------------------
--- senza aggiunta di alcole --------------------------------------------------------------------
---- senza aggiunta di zuccheri -------------------------------------------------------------------- 2008 99 85 ----- Granturco, ad esclusione del granturco dol-
ce (Zea mays var saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008 99 91 ----- Ignami, patate dolci e parti commestibili
simili di piante aventi tenore, in peso, di amido
o di fecola uguale o superiore a 5 % -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te'
o di mate e preparazioni a base di questi prodot-
ti o a base di caffe', te' o mate, cicoria tor-
re fatta ed altri succedanei torrefatti del caf-
fe' e loro estratti, essenze e concentrati -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti), altri microrganismi mono-
cellulari morti (esclusi i vaccini della voce
3002), lieviti in polvere, preparati -------------------------------------------------------------------- 2102 10 - Lieviti vivi -------------------------------------------------------------------- 2102 20 - Lieviti morti, altri microrganismi monocellula-
ri morti --------------------------------------------------------------------
-- Lieviti morti -------------------------------------------------------------------- 2102 20 11 --- in tavolette, cubi o presentazioni simili,
od anche in imballaggi immediati di contenuto
netto di 1 kg o meno -------------------------------------------------------------------- 2102 20 19 --- altri -------------------------------------------------------------------- 2102 30 00 - Lieviti in polvere preparati -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse e salse preparate, condi-
menti composti, farina di senapa e senapa prepa-
rata. -------------------------------------------------------------------- 2103 10 00 - Salsa di soia -------------------------------------------------------------------- 2103 20 00 - Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro -------------------------------------------------------------------- 2103 30 - Farina di senapa e senapa preparata -------------------------------------------------------------------- 2103 30 90 -- Senapa preparata -------------------------------------------------------------------- 2103 90 -- altri -------------------------------------------------------------------- 2103 90 90 -- altri -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe,
minestre o brodi, preparati, preparazioni alimen-
tari composte omogeneizzate. -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao. -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari non nominate non comprese
altrove. -------------------------------------------------------------------- 2106 10 - Concentrati di proteine e sostanze proteiche
testurizzate -------------------------------------------------------------------- 2106 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 2106 90 10 -- Preparazioni dette "fondute" -------------------------------------------------------------------- 2106 90 20 -- Preparazioni alcoliche composte, diverse da
quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi
utilizzati per la fabbricazione di bevande --------------------------------------------------------------------
-- altre -------------------------------------------------------------------- 2106 90 92 --- non contenenti materie grasse provenienti dal
latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glu-
cosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso
meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio,
meno di 5% di glucosio o di amido o fecola -------------------------------------------------------------------- 2106 90 98 --- altre -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gas-
sate, con aggiunta di zucchero o di altri dolci-
ficanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non
alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortag-
gi della voce 2009 -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con
piante o con sostanze aromatiche. -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico uguale o superiore a 80% vol,
alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qual-
siasi titolo -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolo-
metrico volumico inferiore a 80% vol, acquaviti,
liquori ed altre bevande contenenti alcol di di-
stillazione -------------------------------------------------------------------- 2208 40 - Rum e tafia -------------------------------------------------------------------- 2208 90 - altri. -------------------------------------------------------------------- 2208 90 91 a -- Alcole etilico non denaturato con titolo alco- 2208 90 99 lometrico volumico inferiore a 80% vol -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e
sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavora-
ti, tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti",
estratti e sughi di tabacco -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfo-
nati, nitrati o nitrosi --------------------------------------------------------------------
- Altri polialcoli. -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 -- Mannitolo -------------------------------------------------------------------- 2905 44 -- D-glucitolo (sorbitolo) -------------------------------------------------------------------- 2905 45 00 -- Glicerolo -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quel-
li detti "concreti" o "assoluti", resinoidi,
oleoresine d'estrazione, soluzioni concentrate di
oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle
cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "en-
fleurage" o macerazione, sottoprodotti terpenici
residuali della deterpenazione degli oli essen-
ziali, acque distillate aromatiche e soluzioni
acquose di oli essenziali -------------------------------------------------------------------- 3301 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 3301 90 21 --- Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di
luppolo -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (com-
prese le soluzioni alcoliche) a base di una o
piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come
materie prime per l'industria, altre preparazioni
a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati
per la fabbricazione delle bevande. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari
o delle bevande --------------------------------------------------------------------
-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle be-
vande. --------------------------------------------------------------------
--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aro-
matizzanti che caratterizzano una bevanda. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 10 ---- con titolo alcolometrico effettivo superiore
a 0,5% vol --------------------------------------------------------------------
---- altre -------------------------------------------------------------------- 3302 10 21 ----- non contenenti materie grasse provenienti
dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne'
glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in
peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti
dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglu-
cosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola -------------------------------------------------------------------- 3302 10 29 ----- altre -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle casei-
ne, colle di caseina. -------------------------------------------------------------------- 3501 10 - Caseine. -------------------------------------------------------------------- 3501 10 50 -- -------------------------------------------------------------------- 3501 10 90 -- altre -------------------------------------------------------------------- 3501 90 - altri. -------------------------------------------------------------------- 3501 90 90 -- altri -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati(per
esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od
esterificati), colle a base di amidi o di fecole,
di destrina o di altri amidi o fecole modificati. -------------------------------------------------------------------- 3505 10 - destrina ed altri amidi e fecole modificati -------------------------------------------------------------------- 3505 10 10 -- Destrina --------------------------------------------------------------------
-- altri amidi e fecole modificati. -------------------------------------------------------------------- 3505 10 90 --- altri -------------------------------------------------------------------- 3505 20 - Colle -------------------------------------------------------------------- 3309 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti
di tintura o di fissaggio di materie coloranti e
altri prodotti e preparazioni (per esempio boz-
zime preparate e preparazioni per la mordenza-
tura), dei tipi utilizzati nelle industrie tes-
sili, della carta, del cuoio o in industrie simi-
li, non nominati ne' compresi altrove -------------------------------------------------------------------- 3809 10 - a base di sostanze amidacee -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali, oli
acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali. --------------------------------------------------------------------
- Acidi grassi monocarbossilici industriali, oli
acidi di raffinazione -------------------------------------------------------------------- 3823 11 00 -- Acido stearico -------------------------------------------------------------------- 3823 12 00 -- Acido oleico -------------------------------------------------------------------- 3823 13 00 -- Acidi grassi del tallolio -------------------------------------------------------------------- 3823 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 3823 70 00 - Alcoli grassi industriali -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonde-
ria, prodotti chimici e preparazioni delle indu-
strie chimiche o delle industrie connesse (com-
prese quelle costituite da miscele di prodotti
naturali), non nominati ne' compresi altrove,
prodotti residuali delle industrie chimiche o
delle industrie connesse, non nominati ne' com-
presi altrove. -------------------------------------------------------------------- 3824 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce
2905 44 --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO II

Elenco 1 Merci originarie della Comunita' per le quali la Croazia
eliminera' i dazi(immediatamente o progressivamente)

==================================================================== Codice NC Designazione Aliquota del dazio (% NPF)
delle merci 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -------------------------------------------------------------------- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ==================================================================== 0501 00 00 Capelli greggi,anche 0
lavati o sgrassati,
Cascami di capelli -------------------------------------------------------------------- 0502 Setole di maiale o 0
di cinghiale, peli
di tasso ed altri
peli per pennelli,
spazzole e simili,
cascami di queste
setole o di questi
peli -------------------------------------------------------------------- 0503 00 00 Crini e cascami di 0
crini, anche in
strati, con o senza
supporto -------------------------------------------------------------------- 0505 Pelli e altre parti 0
di uccelli rivesti-
te delle loro piume
o della loro calu-
gine, piume, penne
e loro parti (anche
rifilate),calugine,
gregge o semplice-
mente pulite, di-
sinfettate o trat-
tate per assicurar-
ne la conservazio-
ne, polveri e cas-
cami di piume, pen-
ne e loro parti. -------------------------------------------------------------------- 0506 Ossa (comprese quel- 0
le interne delle cor-
na), gregge, sgras-
sate o semplicemente
preparate (ma non ta-
gliate in una forma
determinata), acidu-
late o degelatinate,
polveri e cascami di
queste materie -------------------------------------------------------------------- 0507 Avorio, tartaruga, 0
fanoni (comprese le
barbe) di balena o
di altri mammiferi
marini, corna, pal-
chi, zoccoli, unghie
artigli e becchi,
greggi o semplice-
mente preparati, ma
non tagliati in una
forma determinata,
polveri e cascami di
queste materie -------------------------------------------------------------------- 0508 00 00 Corallo e materie si- 0
mili, greggi o sem-
plicemente prepa-
rati, ma non altri-
menti lavorati, con-
chiglie e carapaci
di molluschi, di
crostacei o di echi-
nodermi e ossa di sep-
pie, greggi o sem-
plicemente preparati,
ma non tagliati in una
forma determinata,
loro polveri e cascami -------------------------------------------------------------------- 0509 00 Spugne naturali di 0
origine animale -------------------------------------------------------------------- 0510 00 00 Ambra grigia, ca- 0
storeo, zibetto e
muschio, cantaridi,
bile, anche essicca-
ta, ghiandole ed al-
tre sostanze di ori-
gine animale utiliz-
zate per la prepara-
zione di prodotti
farmaceutici, fres-
che, refrigerate,
congelate o altri-
menti conservate in
modo provvisorio -------------------------------------------------------------------- 0710 Ortaggi o legumi, an-
che cotti, in acqua
o al vapore, con-
gelati. -------------------------------------------------------------------- 0710 40 00 - Granturco dolce 0 -------------------------------------------------------------------- 0711 Ortaggi o legumi
temporaneamente con-
servati (per esempio
mediante anidride
solforosa o in acqua
salata, solforata o
addizionata di altre
sostanze atte ad as-
sicurarne tempora-
neamente la conser-
vazione), ma non at-
ti per l'alimenta-
zione nello Stato in
cui sono presentati. -------------------------------------------------------------------- 0711 90 - altri ortaggi o
legumi, miscele di
ortaggi o legumi --------------------------------------------------------------------
-- Ortaggi o legumi -------------------------------------------------------------------- 0711 90 30 --- Granturco dolce 0 -------------------------------------------------------------------- 0903 00 00 Mate 0 -------------------------------------------------------------------- 1212 Carrube, alghe, bar-
babietole da zucche-
ro e canne da zuc-
chero, fresche, re-
frigerate, congelate
o secche, anche pol-
verizzate, noccioli
e mandorle di frutti
e altri prodotti ve-
getali (comprese le
radici di cicoria
non torrefatte della
varieta' Cichorium
intybus sativum) im-
piegati principal-
mente nell'alimenta-
zione umana, non no-
minati ne' compresi
altrove. -------------------------------------------------------------------- 12122000 Alghe 0 -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti
vegetali, sostanze
pectiche, pectinati
e pectati, agar-agar
ed altre mucillagini
ed ispessenti deri-
vati da vegetali,
anche modificati. -------------------------------------------------------------------- 1302 -Succhi ed estratti
vegetali -------------------------------------------------------------------- 1302 12 00 -- di liquirizia 0 -------------------------------------------------------------------- 1302 13 00 -- di luppolo 0 -------------------------------------------------------------------- 1302 14 00 -- di piretro o di 0
radici delle piante
da rotenone -------------------------------------------------------------------- 1302 19 -- altri -------------------------------------------------------------------- 1302 19 30 --- Miscugli di es- 0
tratti vegetali,
per la fabbricazio-
ne di bevande o di
preparazioni alimen-
tari --------------------------------------------------------------------
--- altri -------------------------------------------------------------------- 1302 19 91 ---- medicinali 0 -------------------------------------------------------------------- 1302 20 - Sostanze pectiche, 0
pectinati e pectati --------------------------------------------------------------------
- Mucillagini ed is-
pessenti derivati da
vegetali, anche modi-
ficati. -------------------------------------------------------------------- 1302 31 00 -- Agar-agar 0 -------------------------------------------------------------------- 1302 32 -- Mucillagini ed
ispessenti di car-
rube, di semi di
carrube o di semi
di guar, anche mo-
dificati. -------------------------------------------------------------------- 1302 32 10 --- di carrube a di 0
semi di carrube -------------------------------------------------------------------- 1401 Materie vegetali 0
delle specie usate
principalmente in
lavori di intrec-
cio, da panieraio o
da stuoiaio (per
esempio barribu, (can-
ne d'India, canne,
ne, giunchi, vimini,
rafia, paglia di ce-
reali pulita, im-
bianchita o tinta,
cortecce di tiglio) -------------------------------------------------------------------- 1402 Materie vegetali 0
delle specie usate
principalmente per
imbottitura (per esem-
pio capoc, crine
ne vegetale, crine
marino), anche in stra-
ti con o senza sup-
porto di altre ma-
terie -------------------------------------------------------------------- 1403 Materie vegetali delle 0
specie usate princi-
palmente nella fab-
bricazione di scope
e di spazzole (per
esempio saggina pias-
sava, trebbia, fibre
di istle), anche in
torciglioni o in fasci -------------------------------------------------------------------- 1404 Prodotti vegetali, non 0
nominati ne' compresi
altrove -------------------------------------------------------------------- 1505 Grasso di lana e so- 0
stanze grasse derivate,
compresa la lanolina -------------------------------------------------------------------- 1506 00 00 Altri grassi e oli 0
animali e loro frazio-
ni, anche raffinati, ma
non modificati chimi-
camente -------------------------------------------------------------------- 1515 Altri grassi ed oli ve- 0
getali (compreso l'olio
di jojoba) e loro fra-
zioni, fissi, anche raf-
finati, ma non modifica-
ti chimicamente -------------------------------------------------------------------- 1515 60 00 - Olio di jojoba e sue 0
frazioni -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli animali o 0
vegetali e loro frazio-
ni, parzialmente o
totalmente idrogenati,
interesterificati, ri-
esterificati o elaidi-
nizzati, anche raf-
finati, ma non altri-
menti preparati -------------------------------------------------------------------- 516 20 - Grassi e oli vegetali
e loro frazioni -------------------------------------------------------------------- 1516 20 10 -- Oli di ricino idro- 0
genati, detti "opalwax" -------------------------------------------------------------------- 1518 00 Grassi ed oli animali o 0
vegetali e loro fra-
zioni, cotti, ossidati,
disidratati, solforati,
soffiati, standoliz-
zati o altrimenti modi-
ficati chimicamente,
esclusi quelli della
voce 1516, miscugli o
preparazioni non ali-
mentari di grassi o
di oli animali o vege-
tali o frazioni di dif-
ferenti grassi o oli di
questo capitolo, non
nominate ne' comprese
altove. -------------------------------------------------------------------- 1518 00 10 - Linossina 0 --------------------------------------------------------------------
- Oli vegetali fissi,
fluidi, semplicemente
miscelati, destinati ad
usi tecnici od indu-
striali diversi dalla
fabbricazione di pro-
dotti per l'alimenta-
zione umana -------------------------------------------------------------------- da 1518 00 91 - altri 0 a 15180099 -------------------------------------------------------------------- 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) 0
greggia, acque e li-
scivie glicerinose -------------------------------------------------------------------- 1521 Cere vegetali (diverse 0
dai trigliceridi),
cere di api o di altri
insetti e spermaceti,
anche raffinati o co-
lorati -------------------------------------------------------------------- 1522 00 Degras, Residui pro-
venienti dal trattamen-
to delle sostanze gras-
se o delle cere animali
o vegetali. -------------------------------------------------------------------- 1522 00 10 - Degras 0 -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri, com-
presi il lattosio, il
maltosio, il glucosio
e il fruttosio (le-
vulosio) chimicamente
puri, allo stato so-
lido, sciroppi di zuc-
cheri senza aggiunta
di aromatizzanti o di
coloranti, succedanei
del miele, anche me-
scolati con miele na-
turale, zuccheri e
melassi caramellati. -------------------------------------------------------------------- 1702 50 00 - Fruttosio chimica- 0
mente puro -------------------------------------------------------------------- 1702 90 - altri, compreso lo
zucchero invertito. -------------------------------------------------------------------- 1702 90 10 -- Maltosio chimica- 0
mente puro -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di zuc-
cheri non contenenti
cacao (compreso il cioc-
colato bianco) -------------------------------------------------------------------- 170410 - Gomme da masticare 0
(chewing-gum), anche
rivestite di zucchero. -------------------------------------------------------------------- 1803 Pasta di cacao, anche 0
sgrassata -------------------------------------------------------------------- 1804 00 00 Burro, grasso e olio 0
di cacao -------------------------------------------------------------------- 1805 00 00 Cacao in polvere, senza 0
aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto, pre-
parazioni alimentari
di farine, semolino,
amidi, fecole o estrat-
ti di malto, non con-
tenenti cacao o conte-
nenti meno di 40%, in
peso, di cacao calco-
lato su una base com-
pletamente sgrassata,
non nominate ne' com-
prese altrove, prepa-
razioni alimentari di
prodotti delle voci da
0401 s1 0404, non con-
tenenti cacao o con-
tenenti meno di 5%, in
peso, di cacao calco-
lato su una base com-
pletamente sgrassata,
non nominate ne' com-
prese altrove -------------------------------------------------------------------- 1901 10 00 - Preparazioni per 0
l'alimentazione dei
bambini, condizionate
per la vendita al minuto -------------------------------------------------------------------- 1901 20 00 - Miscele e paste per la 0
preparazione dei pro-
dotti della panetteria,
della pasticceria o del-
la biscotteria della
voce 1905 -------------------------------------------------------------------- 1901 90 - altri 80 60 40 30 15 0 -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari, anche
cotte o farcite (di ca-
rne o di altre sostan-
ze) oppure altrimenti
preparate, quali spa-
ghetti, maccheroni,
tagliatelle, lasagne,
gnocchi, ravioli, can-
nelloni, cuscus, anche
preparato. --------------------------------------------------------------------
- Paste alimentari non
cotte ne' farcite ne'
altrimenti preparate. -------------------------------------------------------------------- 1902 11 00 -- contenenti uova 80 60 40 30 0 -------------------------------------------------------------------- 1902 19 -- altre 80 60 40 30 0 -------------------------------------------------------------------- 1902 20 - Paste alimentari far-
cite (anche cotte o
altrimenti preparate). --------------------------------------------------------------------
- altre. -------------------------------------------------------------------- 1902 2091 --- cotte 80 60 40 30 0 -------------------------------------------------------------------- 1902 20 99 --- altre 80 60 40 30 0 -------------------------------------------------------------------- 1902 30 - altre paste alimentari 80 60 40 30 0 -------------------------------------------------------------------- 190240 - Cuscus 80 60 40 30 0 -------------------------------------------------------------------- 1903 00 00 Tapioca e suoi suc-
cedanei preparati a
partire da fecole, in
forma di fiocchi, grumi,
granelli perlacei, sca-
rti di setacciature o
forme simili -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di ce- 0
reali ottenuti per sof-
fiatura o tostatura (per
esempio "corn flakes"),
cereali (diversi dal
granturco) in grani o in
forma di fiocchi oppure
di altri grani lavorati
(escluse le farine e le
semole), precotti o al-
trimenti preparati, non
nominati ne' compresi
altrove -------------------------------------------------------------------- 2001 Ortaggi e legumi, frutta
ed altre parti commesti-
bili di piante, prepa-
rati o conservati nel-
l'aceto o nell'acido
acetico. -------------------------------------------------------------------- 2001 90 -altri. -------------------------------------------------------------------- 2001 90 30 -- Granturco dolce (Zea 0
mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2001 90 40 -- Ignami, patate dolci 0
parti commestibili si-
mili di piante aventi
tenore, in peso, di ami-
do o di fecola uguale o
superiore a 5% -------------------------------------------------------------------- 2001 90 60 -- Cuori di palma 0 -------------------------------------------------------------------- 2004 Altri ortaggi e legumi
preparati o conservati
ma non nell'aceto o
acido acetico, congela-
ti, diversi dai prodotti
della voce 2006. -------------------------------------------------------------------- 2004 10 - Patate. --------------------------------------------------------------------
-- altre. -------------------------------------------------------------------- 2004 10 91 --- sotto forma di fa- 0
rina, semolino o fioc-
chi -------------------------------------------------------------------- 2004 90 - altri ortaggi e legu-
mi e miscugli di ortag-
gi e di legumi. -------------------------------------------------------------------- 2004 90 10 -- Granturco dolce(Zea 0
mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2005 Altri ortaggi e legumi
preparati o conservati
ma non nell'aceto o aci
do acetico, non congela-
ti, diversi dai prodotti
della voce 2006. -------------------------------------------------------------------- 2005 20 - Patate. -------------------------------------------------------------------- 2005 20 10 -- sotto forma di farina, 0
semolino o fiocchi -------------------------------------------------------------------- 2005 80 00 - Granturco dolce(Zea 0
mays var. saccharata) -------------------------------------------------------------------- 2008 Frutta ed altre parti
commestibili di piante,
altrimenti preparate o
conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o
di altri dolcificanti o
di alcole, non nominate
ne' comprese altrove --------------------------------------------------------------------
- Frutta a guscio, ara-
chidi ed altri semi,
anche mescolati tra
loro. -------------------------------------------------------------------- 2008 11 -- Arachidi. -------------------------------------------------------------------- 2008 11 10 --- Burro di arachidi 0 --------------------------------------------------------------------
- altri, compresi i
miscugli, esclusi quel-
li compresi nella sot-
tovoce 2008 19. -------------------------------------------------------------------- 2008 91 00 -- Cuori di palma 0 -------------------------------------------------------------------- 2008 99 -- altri --------------------------------------------------------------------
--- con aggiunta di al-
cole. --------------------------------------------------------------------
---- senza aggiunta di
zuccheri. -------------------------------------------------------------------- 2008 99 85 ----- Granturco, ad 0
esclusione del granturco
dolce (Zea mays var. sac-
charata) -------------------------------------------------------------------- 2008 99 91 ----- Ignami, patate 0
dolci e parti commesti-
bili simili di piante
aventi tenore, in peso,
di amido o di fecola
uguale o superiore a 5% -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti, essenze e con- 0
centrati di caffe', di
te' o di mate e prepara-
zioni a base di questi
prodotti o a base di
caffe', te' o mate, ci-
coria torrefatta ed al-
tri succedanei torrefat-
ti del caffe' e loro
estratti, essenze e con-
centrati -------------------------------------------------------------------- 2102 Lieviti (vivi o morti), 80 60 40 30 15 0
altri microrganismi
monocellulari morti
(esclusi i vaccini del-
la voce 3002), lieviti
in polvere, preparati -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per salse
e salse preparate condi-
menti composti, farina
di senapa e senapa pre-
parata. -------------------------------------------------------------------- 2103 10 00 - Salsa di soia 0 -------------------------------------------------------------------- 2103 20 00 - Salsa " Ketchup " ed 0
altre salse al pomodoro -------------------------------------------------------------------- 2103 30 - Farina di senapa e 0
senapa preparata -------------------------------------------------------------------- 2103 90 - altri. -------------------------------------------------------------------- 2103 90 10 - " Chutney " di mango 0
liquido -------------------------------------------------------------------- 2103 90 30 -- Amari aromatici, con 80 60 40 30 15 0
titolo alcolometrico
uguale o superiore a
44,2% vol e inferiore
o uguale a 49,2% vol e
contenenti da 1,5% a
6%, in peso, di genzia-
na, di spezie e di in-
gredienti vari, da 4% a
10% di zuccheri e pre-
sentati in recipienti di
capacita' inferiore o
uguale a 0,50 litri -------------------------------------------------------------------- 2103 90 90 -- altri 80 60 40 30 15 0 -------------------------------------------------------------------- 2104 Preparazioni per zuppe, 80 60 40 30 15 0
minestre o brodi, zuppe,
minestre o brodi, prepa-
rati, preparazioni ali-
mentari composte omo-
geneizzate -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni alimentari
non nominate ne' com-
prese altrove. -------------------------------------------------------------------- 2106 10 - Concentrati di pro- 0
teine e sostanze pro-
teiche testurizzate. -------------------------------------------------------------------- 2106 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 2106 90 10 -- Preparazioni dette 0
" fondute " -------------------------------------------------------------------- 2106 90 20 -- Preparazioni al- 0
coliche composte, di-
verse da quelle a base
di sostanze odorifere,
dei tipi utilizzati
per la fabbricazione di
bevande --------------------------------------------------------------------
-- altre. -------------------------------------------------------------------- 2106 90 92 ---- non contenenti ma- 0
terie grasse provenien-
ti dal latte, ne' sac-
carosio, ne' isogluco-
sio, ne' glucosio, ne'
amido o fecola, o con-
tenenti in peso meno di
1,5% di materie grasse
provenienti dal latte,
meno di 5% di saccaro-
sio o d'isoglucosio,
meno di 5% di glucosio
o di amido o fecola -------------------------------------------------------------------- 2106 90 98 --- altre 80 60 40 30 15 0 -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le ac-
que minerali naturali
o artificiali e le ac-
que gassate, senza ag-
giunta di zuccheri o
di altri dolcificanti
ne' di aromatizzanti,
ghiaccio e neve. -------------------------------------------------------------------- 2201 90 00 - altre 0 -------------------------------------------------------------------- 2203 00 Birra di malto 80 65 50 0 -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico non de- 80 65 50 0
naturato con titolo
alcolometrico volumi-
co uguale o superiore
a 80% vol, alcole eti-
lico ed acquaviti, de-
naturati, di qualsiasi
titolo -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non de-
naturato con titolo al-
colometrico volumico in-
feriore a 80% vol, ac-
quaviti, liquori ed al-
tre bevande contenenti
alcole di distillazione. -------------------------------------------------------------------- 2208 20 - Acquaviti di vino e di 80 65 50 0
vinacce -------------------------------------------------------------------- 2208 30 - Whisky 80 50 0 -------------------------------------------------------------------- 2208 40 - Rum e tafia 80 65 50 0 -------------------------------------------------------------------- 2208 50 - Gin ed acquavite di 80 65 50 0
ginepro (geaie'vre) -------------------------------------------------------------------- 2208 60 - Vodka 80 65 50 0 -------------------------------------------------------------------- 2208 70 - Liquori 80 65 50 0 -------------------------------------------------------------------- 2208 90 - altri. -------------------------------------------------------------------- da 2208 90 11 -- Arak 80 65 50 0 a 2208 90 19 --------------------------------------------------------------------
-- Acquaviti di pere o
di ciliegie, escluse le
acquaviti di prugne
(Slivovitz), presentate
in recipienti di capa-
cita'. -------------------------------------------------------------------- ex 2208 90 33 -- inferiore o uguale a 80 65 50 0
2 litri. -------------------------------------------------------------------- ex 2208 90 38 --- superiore a 2 litri 80 65 50 0 -------------------------------------------------------------------- da 2208 90 41 -- altre bevande conte- 80 65 50 0 a 2208 90 78 nenti alcole di distil-
lazione -------------------------------------------------------------------- da 2208 90 91 -- Alcole etilico non 80 65 50 0 a 2208 90 99 denaturato con titolo
alcolometrico volumico
inferiore a 80% vol. -------------------------------------------------------------------- 2402 - Sigari (compresi i si-
gari spuntati), siga-
retti e sigarette, di
tabacco o di succedanei
del tabacco. -------------------------------------------------------------------- 2402 10 00 - Sigari (compresi i si- 0
gari spuntati) e siga-
retti, contenenti tabac-
co -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e suc-
cedanei del tabacco,
lavorati, tabacchi
"omogeneizzati" o "ri-
costituiti",estratti e
sughi di tabacco --------------------------------------------------------------------
- altri. -------------------------------------------------------------------- 2403 91 00 -- Tabacchi "omogeneiz- 0
zati" o "ricostituiti" -------------------------------------------------------------------- 2403 99 -- altri 0 -------------------------------------------------------------------- 2905 Alcoli aciclici e loro
derivati alogenati, sol-
foriati, nitrati o ni-
trosi --------------------------------------------------------------------
- altri polialcoli. -------------------------------------------------------------------- 2905 43 00 -- Mannitoto 0 -------------------------------------------------------------------- 2905 44 -- D-glucitolo (sorbi- 0
tolo) -------------------------------------------------------------------- 2905 45 00 - Glicerolo (glicerina) 0 -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali (de-
terpenati o no), com-
presi quelli detti
"concreti" o "assoluti",
resinoidi; oleoresine
d'estrazione, soluzioni
concentrate di oli es-
senziali nei grassi,
negli oli fissi, nel-
le cere o nei prodotti
analoghi, ottenute per
"enfleurage" o macera-
zione, sottoprodotti
terpenici residuali del-
la deterpenazione degli
oli essenziali, acque
distillate aromatiche e
soluzioni acquose di oli
essenziali. -------------------------------------------------------------------- 3301 90 - altri --------------------------------------------------------------------
-- Oleoresine d'es-
trazione. -------------------------------------------------------------------- 3301 90 21 --- di liquirizia e di 0
luppolo -------------------------------------------------------------------- 3301 90 30 --- altre 0 -------------------------------------------------------------------- 3302 Miscugli di sostanze
odorifere e miscugli
(comprese le soluzioni
alcoliche) a base di
una o piu' di tali so-
stanze, dei tipi utiliz-
zati come materie prime
per l'industria, altre
preparazioni a base di
sostanze odorifere dei
tipi utilizzati per la
fabbricazione delle
bevande. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 - dei tipi utilizzati
nelle industrie alimen-
tari o delle bevande --------------------------------------------------------------------
-- dei tipi utilizzati
nelle industrie delle
bevande. --------------------------------------------------------------------
--- Preparazioni con-
tenenti tutti gli agen-
ti aromatizzanti che
caratterizzano una
bevanda. -------------------------------------------------------------------- 3302 10 10 ---- con titolo alco- 0
lometrico effettivo
superiore a 0,5% vol --------------------------------------------------------------------
---- altre -------------------------------------------------------------------- 3302 10 21 ----- non contenenti ma- 0
terie grasse prove-
nienti dal latte, ne'
saccarosio, ne' isoglu-
cosio, ne' glucosio,
ne' amido o fecola, o
contenenti in peso me-
no di 1,5% di materie
grasse provenienti dal
latte, meno di 5% di
saccarosio o di isoglu-
cosio, meno di 5 % di
glucosio o di amido o
fecola -------------------------------------------------------------------- 3302 10 29 ---- altre 0 -------------------------------------------------------------------- 3501 Caseine, caseinati ed
altri derivati delle
caseine, colle di ca-
seina. -------------------------------------------------------------------- 3501 10 - Caseine 0 -------------------------------------------------------------------- 3501 90 - altri -------------------------------------------------------------------- 3501 90 90 -- altri 0 -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri ami-
di e fecole modificati
(per esempio, amidi e
fecole, pregelatiniz-
zati od esterificati),
colle a base di amidi
o di fecole, di destri-
na o di altri amidi o
fecole modificati. -------------------------------------------------------------------- 3505 10 - Destrina ed altri ami-
di e fecole modificati -------------------------------------------------------------------- 3505 10 10 -- Destrina 0 --------------------------------------------------------------------
-- altri amidi e fecole
modificati. -------------------------------------------------------------------- 3505 10 90 --- altri 0 -------------------------------------------------------------------- 3505 20 - Colle 0 -------------------------------------------------------------------- 3809 Agenti d'apprettatura o
di finitura, acceleran-
ti di tintura o di fis-
saggio di materie colo-
ranti e altri prodotti
e preparazioni (per
esempio bozzime prepara-
te e preparazioni per
la mordenzatura), dei
tipi utilizzati nelle
industrie tessili, del-
la carta, del cuoio o
in industrie simili,
non nominati ne' co-
mpresi altrove. -------------------------------------------------------------------- 3809 10 - a base di sostanze 0
amidacee -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi monocarbos-
silici industriali, oli
acidi di raffinazione,
alcoli grassi industria-
li --------------------------------------------------------------------
- Acidi grassi mono-
carbossilici industria-
li, oli acidi di raf-
finazione -------------------------------------------------------------------- 3823 11 00 -- Acido stearico 0 -------------------------------------------------------------------- 3823 12 00 -- Acido oleico 0 -------------------------------------------------------------------- 3823 13 00 -- Acidi grassi del tal- 0
lolio -------------------------------------------------------------------- 3823 19 -- altri 0 -------------------------------------------------------------------- 3823 70 00 - Alcoli grassi indu- 0
striali -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati per
forme o per anime da
fonderia, prodotti chi-
mici e preparazioni
delle industrie chi-
miche o delle industrie
connesse(comprese quel-
le costituite da misce-
le di prodotti natura-
li), non nominati ne'
compresi altrove, pro-
dotti residuali delle
industrie chimiche o
delle industrie connes-
se, non nominati ne'
compresi altrove. -------------------------------------------------------------------- 3324 60 - Sorbitolo diverso da 0
quello della sottovo-
ce 290544 --------------------------------------------------------------------

Elenco 2 Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunita'
Nota I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari indicati in appresso Il volume dei contingenti verra' aumentato ogni anno, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006, del 10% rispetto al volume 2002 Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sara' ridotto nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 90%, all'80%, al 70%, al 60% e al 50% dell'aliquota del dazio NPF

==================================================================== Codice NC Designazione delle merci Contingente
per il 2002 --------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3) ==================================================================== 0403 Latticello, latte e crema coagulanti l 600 t
coagulati, iogurt, chefir e altri
tipi di latte e creme fermentati o
acidificati, anche concentrati o
con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti o con aggiunta di aro-
matizzanti, di frutta o cacao. -------------------------------------------------------------------- 0403 10 - Iogurt -------------------------------------------------------------------- da 0403 10 51 -- aromatizzati o addizionati di a 0403 10 99 frutta o di cacao -------------------------------------------------------------------- 0403 90 - altri -------------------------------------------------------------------- da 0403 90 71 -- aromatizzati o addizionati di a 0403 90 99 frutta o di cacao -------------------------------------------------------------------- 0405 Burro ed altre materie grasse 40 t
provenienti dal latte, paste da
spalmare lattiere. -------------------------------------------------------------------- 0405 20 - Paste da spalmare lattiere. -------------------------------------------------------------------- 0405 20 10 - aventi tenore, in peso, di ma-
terie grasse uguale o superiore a
39% ed inferiore a 60% -------------------------------------------------------------------- 0405 20 30 -- aventi tenore, in peso, di ma-
terie grasse uguale o superiore a
60% ed inferiore o uguale a 75% -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina, miscele o preparazioni 500 t
alimentari di grassi o di oli
animali o vegetali o di frazioni di
differenti grassi o oli di questo
capitolo, diversi dai grassi e dagli
oli alimentari e le loro frazioni
della voce 1516. -------------------------------------------------------------------- 1517 10 - Margarina, esclusa la margarina
liquida. -------------------------------------------------------------------- 1517 10 10 -- avente tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte, superio-
re a 10% ma inferiore o uguale a 15% -------------------------------------------------------------------- 1517 90 - altre -------------------------------------------------------------------- 1517 90 10 -- aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte, superio-
re a 10% ma inferiore o uguale a 15% --------------------------------------------------------------------
-- altre. -------------------------------------------------------------------- 1517 90 93 --- Miscele o preparazioni culinarie
utilizzate per la sformatura -------------------------------------------------------------------- 2201 Acque, comprese le acque minerali na- 3 500 t
turali o artificiali e le acque gas-
sate, senza aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti ne' di aromatiz-
zanti, ghiaccio e neve. -------------------------------------------------------------------- 2201 10 - Acque minerali e acque gassate -------------------------------------------------------------------- 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche 300 hl
preparati con piante o con sostanze
aromatiche -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico non denaturato con 50 hl
titolo alcolometrico volumico in-
feriore a 80% vol, acquaviti, li-
quori ed altre bevande contenenti
alcole di distillazione -------------------------------------------------------------------- ex 2208 90 33 ----- Acquaviti di prugne (Slivovitz) ex 2208 90 38 -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), 25 t
sigaretti e sigarette, di tabacco o
di succedanei del tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 20 - Sigarette contenenti tabacco -------------------------------------------------------------------- 2402 90 00 - altre -------------------------------------------------------------------- 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabac- 30 t
co, lavorati, tabacchi "omogeneizzati"
o "ricostituiti", estratti e sughi di
tabacco -------------------------------------------------------------------- 2403 10 - Tabacco da fumo, anche contenente
succedanei del tabacco in qualsiasi
proporzione --------------------------------------------------------------------

Elenco 3 Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunita'
Nota I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno delle concessioni indicate in appresso li volume dei contingenti tariffari verra' aumentato ogni anno, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006, del 10% rispetto al volume 2002 Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sara' ridotto nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 90%, all'80%, al 65%, al 55% e al 40% dell'aliquota del dazio NPF

==================================================================== Codice Designazione Contingente Dazio applicabile NC delle merci per il 2002 all'interno del
(tonnellate) contingente (% NPF)
2002 2003 2004 -------------------------------------------------------------------- (1) (2) (3) (4) (5) (6) ==================================================================== 1704 Prodotti a base
di zuccheri non
contenenti ca-
cao (compreso il
il cioccolato
bianco). -------------------------------------------------------------------- 170490 - altri 500 50 0 0 -------------------------------------------------------------------- 1806 Cioccolata e 1.400 45 22,5 0
altre prepara-
zioni alimentari
contenenti cacao -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della 1.600 45 22,5 0
panetteria, del-
la pasticceria o
della biscot-
teria, anche con
aggiunta di cacao,
ostie, capsule
aliquote dei tipi
utilizzati per
medicamenti, ostie
per sigilli, paste
in sfoglie essic-
cate di farina,
di amido o di fe-
cola e prodotti
simili -------------------------------------------------------------------- 2105 00 Gelati, anche 700 45 22,5 0
contenenti cacao -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese 9 000 50 25 0
le acque minerali
e le acque gas-
sate, con ag-
giunta di zuc-
chero o di altri
dolcificanti o di
aromatizzanti, ed
altre bevande non
alcaliche, esclusi
i succhi di frutta
o di ortaggi della
voce 2009 --------------------------------------------------------------------
 
PROTOCOLLO N 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

- Articolo 2 Requisiti di carattere generale

- Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunita'

- Articolo 4 Cumulo bilaterale in Croazia

- Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

- Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

- Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

- Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione

- Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

- Articolo 10 Assortimenti

- Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

- Articolo 12 Principio della territorialita'

- Articolo 13 Trasporto diretto

- Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

- Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esen-
zione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

- Articolo 16 Requisiti di carattere generale

- Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione
EUR 1

- Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione
EUR 1

- Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione
EUR 1

- Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 sulla
base di una prova dell'origine rilasciata o compilata
in precedenza

- Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione
su fattura

- Articolo 22 Esportatore autorizzato

- Articolo 23 Validita' della prova dell'origine

- Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine

- Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

- Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine

- Articolo 27 Documenti giustificativi

- Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documen-
ti giustificativi

- Articolo 29 Discordanze ed errori formali

- Articolo 30 Importi espressi in euro

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 31 Assistenza reciproca

- Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine

- Articolo 33 Composizione delle controversie

- Articolo 34 Sanzioni

- Articolo 35 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

- Articolo 36 Applicazione del protocollo

- Articolo 37 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 38 Modifiche del protocollo

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o
trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche, b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima,
componente o parte ecc, impiegato nella fabbricazione del
prodotto, c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche
se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in
un'altra operazione di fabbricazione, d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti, e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato
conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo
VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana), f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in
Croazia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima
lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il
valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di
eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate
al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto, g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in
Croazia, h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis, i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo
franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali
utilizzati originati dell'altra Parte contraente o, se il valore
in dogana non e' noto o non puo' essere stabilito, il primo prezzo
verificabile pagato per i materiali nella Comunita' o in Croazia, j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o
"SA", k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce, l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro
invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale
documento, da un'unica fattura, m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali

TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2
Requisiti di carattere generale

1 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Comunita'

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi
dell'articolo 5 del presente protocollo, b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a
condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita'
di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo
6 del presente protocollo

2 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originati della Croazia

a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo
5 del presente protocollo, b) i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali
non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che
detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente
protocollo

ARTICOLO 3

Cumulo bilaterale nella Comunita'

I materiali originati della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita' anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste
dall'articolo 7, paragrafo 1

ARTICOLO 4

Cumulo bilaterale in Croazia

I materiali originati della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse delle operazioni previste dall'articolo
7, paragrafo 1

ARTICOLO 5

Prodotti interamente ottenuti

1 Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Croazia

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino, b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati, d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati, e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate, f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal
mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' e della
Croazia, con le loro navi, g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina,
esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f), h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano
servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i
pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o
essere utilizzati come cascami, i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere
ivi effettuate, j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti
esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo, k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui
alle lettere da a) a j)

2 Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in
Croazia, b) che battono bandiera di uno Stato membro o della Croazia, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a
cittadini di Stati membri o della Croazia, o a una societa' la cui
sede principale e' situata in uno di tali Stati, di cui il
dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di
amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali
consigli sono cittadini degli Stati membri o della Croazia e di
cui, inoltre, per quanto riguarda la societa' di persone o le
societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del capitale
appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti
Stati, d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati
membri o della Croazia, e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 per cento, di
cittadini di Stati membri o della Croazia

ARTICOLO 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1 Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco
dell'allegato II
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione
2 In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che

a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco
fabbrica del prodotto, b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento
di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore
massimo dei materiali non originari

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato
3 I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7

ARTICOLO 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti
lavorazioni o trasformazioni

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti
restino in buone condizioni durante il trasporto e il
magazzinaggio, b) la scomposizione e composizione di confezioni, c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio,
pittura o altri rivestimenti, d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili, e) semplici operazioni di pittura e lucidatura, f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la
brillatura di cereali e riso, g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di
zucchero, h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta,
frutta a guscio e verdura, i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio, j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la
gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di
assortimenti di articoli), k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine,
boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di
cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di
condizionamento, l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni
distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi, m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di
formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti, o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a n), p) la macellazione degli animali

2 Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Croazia

ARTICOLO 8

Unita' da prendere in considerazione

1 L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione
secondo la nomenclatura del sistema armonizzato
Ne consegue che

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di
articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in
un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere
in considerazione, b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra
loro identici, classificati nella medesima voce del sistema
armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente
protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente

2 Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la
macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originati quando tutti i prodotti che li compongono sono originari Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non
superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua
produzione

a) energia e combustibile, b) impianti e attrezzature, c) macchine e utensili, d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella
composizione finale del prodotto

TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio di territorialita'

1 Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Croazia
2 Se merci originarie esportate dalla Comunita' o dalla Croazia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate,

e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel Corso dell'esportazione

3 L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non e' pregiudicata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunita' o dalla Croazia e successivamente reimportati, a condizione che

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o
in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o
trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti di
cui all'articolo 7, prima dell'esportazione, b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasfor-
mazione dei materiali esportati,

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita'
o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente
articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto finale per il quale e' addotto il carattere originario

4 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunita' o della Croazia Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.
5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunita' o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti
6 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerate sufficientemente lavorati o trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori generali di cui all'articolo 6, paragrafo 2
7 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato
8 Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunita' o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo

ARTICOLO 13

Trasporto diretto

1 Il trattamento preferenziale previsto dell'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunita' e la Croazia Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le
operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato
I prodotti originati possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelii della Comunita' o della Croazia
2 La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di
transito contenente i) un'esatta descrizione dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure,

c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento provatorio

ARTICOLO 14

Esposizioni

1 I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunita' e dalla Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' sia fornita alle autorita'
doganali la prova soddisfacente che

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dalla
Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti, b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella
Comunita' o in Croazia, c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o
subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati
all'esposizione,

e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa

2 Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti
3 Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana

TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1 I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunita' o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
2 Il divieto di cui al paragrafo I si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunita' o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno
3 L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati
4 Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari
5 Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo
6 Fatto salvo il paragrafo 1, la Croazia puo' chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni

a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5%
per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato,
oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia, b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10%
per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure
un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia

7 Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 1 gennaio 2003 Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo

TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 16

Requisiti di carattere generale

1 I prodotti originari della Comunita' importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione

a) di un certificato di circolazione EUR 1, il cui modello figura
nell'allegato III, oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una
dichiarazione, il cui testo e' riportato nell'allegato IV,
rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna
o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata
"dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione
in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne
l'identificazione

2 In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra

ARTICOLO 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1

1 Il certificato di circolazione EUR 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di
quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato
2 A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulano del certificato di circolazione EUR 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita
3 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo
4 Il certificato di circolazione EUR 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo
5 Le autorita' doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune Le autorita' doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta
6 La data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato
7 Il certificato di circolazione EUR 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata

ARTICOLO 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR 1

1 In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR 1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo
l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se

a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
errori, omissioni involontarie o circostanze particolari,

oppure

b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che
un certificato di circolazione EUR 1 e' stato rilasciato ma non e'
stato accettato all'importazione per motivi tecnici

2 Ai fitti dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR 1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3 Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente
4 I certificati di circolazione EUR 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture

"RILASCIATO POSTERIORI",

5 Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR 1

ARTICOLO 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR 1

1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR 1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti
d'esportazione in loro possesso
2 Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture

"DUPLICATO",

3 Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR 1
4 Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 originale, e' valido a decorrere da tale data

ARTICOLO 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 sulla base di una
prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunita' o in Croazia, si puo' sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR 1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunita' o in Croazia I certificati di circolazione EUR 1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i
prodotti

ARTICOLO 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1 La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1,
lettera b), puo' essere compilata

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in
uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore
totale non superi EUR 6 000

2 La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo
3 L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra' essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo
4 La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura dell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello
5 Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche' egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recaste effettivamente la sua firma manoscritta
6 La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce

ARTICOLO 22

Esportatore autorizzato

1 Le autorita doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto
riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo
2 Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate
3 Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura
4 Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato
5 Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione

ARTICOLO 23

Validita' della prova dell'origine

1 La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro
tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione
2 Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo I possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali
3 Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine

ARTICOLO 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti
soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo

ARTICOLO 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova dell'origine al momento
dell'importazione della prima spedizione parziale

ARTICOLO 26

Esonero dalla prova dell'origine

1 Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' di tale dichiarazione Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla
dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato
2 Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale
3 Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare EUR 500 se si tratta di piccole spedizioni, oppure EUR 1 200 se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori

ARTICOLO 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR 1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita' o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo
possono consistere, tra l'altro, in

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal
fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per
esempio nella sua contabilita' interna, b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali
utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia,
dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto
interno, c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui
sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Croazia,
rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia, dove tali
documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno, d) certificati di circolazione EUR 1 o dichiarazioni su fattura
comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati,
rilasciati o compilati nella Comunita' o in Croazia a norma del
presente protocollo

ARTICOLO 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti
giustificativi

1 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di
cui all'articolo 17, paragrafo 3
2 L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3
3 Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR 1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2
4 Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR 1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati

ARTICOLO 29

Discordanze ed errori formali

1 La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita' della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale
documento corrisponde ai prodotti presentati
2 In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate

ARTICOLO 30

Importi espressi in euro

1 Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della Croazia, equivalenti a quelli espressi
in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato
2 Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunita' o dalla Croazia.
3 Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunita' europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo La Commissione delle Comunita' europee notifica gli importi alla Croazia
4 La Croazia puo' arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro L'importo arrotondato non puo' differire di piu' del 5% dal risultato della conversione La Croazia puo' lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale Il controvalore in moneta nazionale puo' restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso
5 Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunita' o della Croazia Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in euro

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 31

Assistenza reciproca

1 Le autorita' doganali degli Stati membri e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura
2 Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR 1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti

ARTICOLO 32

Verifica delle prove dell'origine

1 Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticita' dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o
dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo
2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR 1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine
3 Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano opportune
4 Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie
5 I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunita' o della Croazia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo Qualora siano state applicate le disposizioni in materia di cumulo di cui altri articoli 3 e 4 del presente protocollo e in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 3, la risposta comprende il rinvio della copia del certificato o dei certificati di circolazione delle merci oppure della o delle dichiarazioni su fattura corrispondente(i)
6 Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali

ARTICOLO 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuario e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione
e di associazione
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese

ARTICOLO 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento
preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni

ARTICOLO 33

Zone franche

1 La Comunita' e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne
il deterioramento
2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR 1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo

TITOLO VII
CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 36

Attuazione del protocollo

1 L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla
2 I prodotti oniginari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo n 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'
3 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37

ARTICOLO 37

Condizioni speciali

1 Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle
disposizioni dell'articolo 13, si considerano

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione che
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazio-
ni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,
oppure

ii) che tali prodotti siano originati della Croazia o della Comuni-
ta' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tra-
sformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1

2) prodotti originari della Croazia

a) i prodotti interamente ottenuti in Croazia, b) i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano
prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
che
i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazio-
ni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,
oppure

ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilia o della Comuni-
ta' a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tra-
sformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1

2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio
3 L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Croazia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR 1 o sulla dichiarazione su fattura Nel caso dei prodotti originati di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR 1 o sulle dichiarazioni su fattura
4 Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

Nota 2

2 1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto
La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del
sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione
delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo Ad
ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una
regola nelle colonne 3 o 4 In alcuni casi, la voce che figura
nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio' significa che le
regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di
voce o di capitolo descritta nella colonna 2 2 2 Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme, o
il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei
prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le
corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i
prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci
del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1 2 3 Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi
prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta
la designazione della parte di voce cui si applicano le
corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 2 4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde
una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4,
l'esportatore puo' scegliere, in alternativa, di applicare la
regola della colonna 3 o quella della colonna 4 Se nella colonna
4 non e' riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la
regola della colonna 3

Nota 3

3 1 Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno
acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella
fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente
dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello
stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in
un altro stabilimento in Croazia o nella Comunita'

Ad esempio

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone
che il valore dei materiali non originari incorporati non deve
superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da
"sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224 Se la forgiatura e' stata effettuata in Croazia a partire da un
lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il
carattere di prodotto originario conformemente alla regola
dell'elenco per la voce ex 7224 Pertanto esso si puo' considerare
originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente
dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento
industriale o, in un altro stabilimento in Croazia
Nell'addizionare il valore dei materiali non originati
utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto
non originario 3 2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione
minima richiesta, anche l'esecuzione di lavorazioni o
trasformazioni piu' complesse conferisce il carattere di prodotto
originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni
inferiori non puo' conferire tale carattere Pertanto, se una
regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un
certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli
stadi di lavorazione precedenti e' autorizzato, ma l'impiego del
materiale in uno stadio successivo non lo e' 3 3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3 2, quando una regola
autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono
utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte
salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella
regola stessa Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da
materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della
voce" significa che si possono utilizzare materiali classificati
nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una
designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata
nella colonna 2 dell'elenco 3 4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo'
essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che
e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, e non che si devono
utilizzare tutti i materiali

Ad esempio

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza
l'impiego di fibre naturali nonche', tra l'altro, di sostanze
chimiche Cio' non significa che si devono utilizzare le une e le
altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le
une e le altre 3 5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere
fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione
non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro
natura, non possono rispettare questa regola (cfr anche la nota 6
2 per quanto riguarda i tessili)

Ad esempio

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude
specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce
l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che
non sono prodotti a partire da cereali Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere
ottenuti a partire dal particolare materiale specificato
nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale
della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente

Ad esempio

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato
con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale
categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il
filato, non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno
se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da
filati In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente
trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di
fibra 3 6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non
originati, indicando due percentuali del loro tenore massimo,
tali percentuali non sono cumulabili In altri termini, il tenore
massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai
eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate Inoltre,
non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai
materiali cui si riferiscono

Nota 4:

4 1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le
fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano
in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami, salvo
diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali"
comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti
preparate, ma non filate 4 2 I1 termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la
seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini
o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone
delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci
5301-5305 4 3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche"
e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i
materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che
possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici
o artificiali e filati o fibre di carta 4 4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si
intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami
sintetici o artificiali delle voci 5501-5507

Nota 5

5 1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla
presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si
applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella
fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non
piu' del lO% del peso totale di tutti i materiali tessili di base
usati (cfr anche le note 5 3 e 5 4) 5 2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5 1 si applica
esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano
due o piu' materiali tessili di base Per materiali tessili di base si intendono i seguenti

- seta, - lana, - peli grossolani di animali, - peli fini di animali, - crine di cavallo, - cotone, - carta e materiali per la fabbricazione della carta, - lino, - canapa, - iuta ed altre fibre tessili liberiane, - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave, - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali, - filamenti sintetici, - filamenti artificiali, - filamenti conduttori elettrici, - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene, - fibre sintetiche in fiocco di poliestere, - fibre sintetiche in fiocco di poliammide, - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile, - fibre sintetiche in fiocco di poliammide, - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene, - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene, - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile, - altre fibre sintetiche in fiocco, - fibre artificiali in fiocco di viscosa, - altre fibre artificiali in fiocco, - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
polietere, anche rivestiti, - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti, - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui
composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di
alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica,
anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore
a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o
colorato tra due pellicole di plastica, - altri prodotti di cui alla voce 5605

Ad esempio

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco noti originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato

Ad esempio

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto

Ad esempio

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti

Ad esempio

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tafted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi

5 3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di
poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere,
anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati 5 4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro
consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di
un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di
polvere di alluminio, di larghezza noti superiore a 5 mm,
inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la
tolleranza per tale nastro e' del 30%

Nota 6:

6 1 Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota,
si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le
controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna
3 per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati
in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non
superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto 6 2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6 3, i materiali non
classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali
tessili, possono essere utilizzati liberamente nella
fabbricazione di prodotti tessili

Ad esempio

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico,
come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso
di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono
classificati nei capitoli 50-63, Per lo stesso motivo, cio' non
vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente
contengono materiali tessili 6 3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del
valore dei materiali non originari incorporati si deve terier
conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli
50-63

Nota 7

7 1 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707,
2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti
operazioni

a) distillazione sotto vuoto, b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(Cfr nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della
nomenclatura combinata), c) cracking, d) reforming, e) estrazione mediante solventi selettivi, f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti trattamento
all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride
solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite, g) polimerizzazione, h) alchilazione, i) isomerizzazione

7 2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712
si intendono le seguenti operazioni

a) distillazione sotto vuoto, b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(Cfr nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della
nomenclatura combinata), c) cracking, d) reforming, e) estrazione mediante solventi selettivii, f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti trattamento
all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride
solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite, g) polimerizzazione, h) alchilazione, ij) isomerizzazione, k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con
impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo
dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T), l) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice
filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710, m) solo per gli oli pesanti della voce 2710, trattamento
all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una
pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°
in presenza di un catalizzatore Non sono invece considerati
trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di
oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo
scopo di migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio
l'(hydrofinishing" o la decolorazione), n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione
atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese
le perdite, meno di 30% a 300'°C, secondo il metodo ASTM D 86, o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza

7 3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed
ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la
decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il
filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un
tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi,
qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni
analoghe non conferiscono l'origine
ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE, SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

==================================================================== Voce SA Designazione Lavorazioni o trasformazioni cui
delle merci devono essere sottoposti i
Origine del materiali non originari per
prodotto acquisire il carattere di
prodotto originario ==================================================================== (1) (2) (3) o (4) ==================================================================== Capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali
del Capitolo 1
utilizzati devono
essere
interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 2 Carni e Produzione in cui
frattaglie tutti i materiali
commestibili dei capitoli 1 e 2
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 3 Pesci e crostacei Fabbricazione in
molluschi e altri cui tutti i
invertebrati materiali del
acquatici capitolo 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 4 Latte e derivati Fabbricazione in
del latte; uova cui tutti i
di volatili, miele materiali del
naturale; prodotti capitolo 4
commestibili di utilizzati devono
origine animale, essere
non nominati interamente
ne' compresi ottenuti
altrove fatta
eccezione per: -------------------------------------------------------------------- 0403 Latticello, latte Fabbricazione in
e crema coagulati, cui:
yogurt, chefir e - tutti i
altri tipi di materiali del
latte e crema Capitolo 4
fermentati o utilizzati devono
acidificati anche essere interamente
concentrati o con ottenuti;
aggiunta di - i succhi di
zuccheri o di frutta (eccettuati
altri dolcifican- i succhi di
ti o con aggiunta ananasso, di
di aromatizzanti, limetta e di
di frutta o cacao pompelmo) della
voce 2009 devono
gia' essere
originari
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 5 Prodotti di Fabbricazione in
origine animale, cui tutti i
non nominati materiali del
ne' compresi capitolo 5
altrove, utilizzati
fatta eccezione devono essere
per: interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex 0502 Setole di maiale Pulitura,
o di cinghiale, disinfezione,
preparate cernita e
raddrizzamento di
setole -------------------------------------------------------------------- Capitolo 6 Prodotti del Fabbricazione in
regno vegetale cui
Piante vive e - tutti i materia-
prodotti della li del Capitolo 6
floricoltura utilizzati devono
essere interamente
ottenuti;
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 7 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
piante, radici e cui tutti i ma-
tuberi mangerecci teriali del
capitolo 7
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 8 Frutta Fabbricazione in
commestibili, cui
scorze di agrumi - tutti i tipi di
o di meloni frutta utilizzati
devono essere
interamente
ottenuti;
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 17
utilizzati non
deve eccedere il
30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo 9 Caffe', te', mate Fabbricazione in
e spezie fatta cui tutti i
eccezione per materiali del
capitolo 9
utilizzati devono
essere
interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- 0901 Caffe', anche Fabbricazione
torrefatto o a partire
decaffeinizzato; da materiali di
bucce e pellicole qualsiasi voce
di caffe'; doganale
succedanei del
caffe' contenenti
caffe' in
qualsiasi
proporzione -------------------------------------------------------------------- 0902 Te', anche fabbricazione a
aromatizzato partire da
materiali di
qualsiasi voce
doganale -------------------------------------------------------------------- ex 0910 Miscugli di Fabbricazione a
spezie partire da
materiali di
qualsiasi voce
doganale -------------------------------------------------------------------- Capitolo 10 Cereali Fabbricazione in
cui tutti i
materiali del
capitolo 10
utilizzati
devono essere
interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti della Produzione in cui capitolo 11 macinazione, tutti i cereali,
malto, amidi ortaggi e legumi,
e fecole, inulina, radici e tuberi
glutine di della voce
frumento; fatta 0714, o tutti i
eccezione per: tipi di frutta
utilizzati devono
gia' essere
interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex 1106 Farine, semolini Essiccazione e
e polveri dei macinazione di
legumi da legumi della
granella secchi voce 0708
della voce 0713 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 12 Semi e frutti Fabbricazione in
oleosi, semi, cui tutti i
sementi e frutti materiali del
diversi; piante capitolo 12
industriali o utilizzati devono
medicinali; paglie essere interamente
e foraggi ottenuti -------------------------------------------------------------------- 1301 Gomma lacca, Fabbricazione in
gomme, resine, cui il valore di
gommo-resine e tutti i materiali
oleoresine (ad della voce 1301
esempio: balsami), utilizzati non
naturali puo' eccedere il
50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1302 Succhi ed estratti
vegetali, sostanze
pectiche, pectinati
e pectati,
agar-agar ed altre
mucillaggini ed
ispessenti derivati
da vegetali,
anche modificati: --------------------------------------------------------------------
- Mucillagini ed Fabbricazione a
ispessenti partire da
derivati da mucillagini
vegetali, e ispessenti
modificati non modificati --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 14 Materie da Fabbricazione in
intreccio ed cui tutti i
altri prodotti di materiali del
origine vegetale, capitolo 14
non nominati ne' utilizzati devono
compresi altrove essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Grassi e oli Lavorazione in cui capitolo 15 animali o tutti i materiali
vegetali; prodotti utilizzati sono
della loro classificati in
scissione, grassi una voce doganale
alimentari diversa da quella
lavorati, del prodotto
fatta eccezione
per: -------------------------------------------------------------------- 1501 Grassi di maiale
(compresso lo
strutto) e grassi
di volatili,
diversi da quelli
delle voci 0209
o 1503 --------------------------------------------------------------------
- grassi di ossa Fabbricazione a
o grassi di partire da
cascami materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli
delle voci 0203,
0206 o 0207 oppure
da ossa della
voce 0506 --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da carni
o frattaglie
commestibili di
animali della
specie suina delle
voci 0203 o 0206,
oppure da carni
e frattaglie
commestibili di
pollame della
voce 0207 -------------------------------------------------------------------- 1502 Grassi di animali
delle specie bovina,
ovina o caprina,
diversi da quelli
della voce 1503 --------------------------------------------------------------------
- grassi di ossa o Fabbricazione a
grassi di cascami partire da
materiali di
qualsiasi voce,
esclusi quelli
delle voci 0201,
0202, 0204 o 0206,
oppure da ossa
della voce 0506 --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in
cui tutti i
materiali del
capitolo 2
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- 1504 Grassi ed oli e
loro frazioni, di
pesci o di
mammiferi marini,
anche raffinati,
ma non modificati
chimicamente: --------------------------------------------------------------------
- frazioni solide Fabbricazione a
partire da materiali
di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 1504 --------------------------------------------------------------------
- altri Produzione in cui
tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex 1505 Lanolina Fabbricazione a
raffinata partire dal grasso
di lana greggio
(untume) della
voce 1505 -------------------------------------------------------------------- 1506 Altri grassi e oli
animali e loro
frazioni, anche
raffinati, ma non
modificati
chimicamente. --------------------------------------------------------------------
- frazioni solide Fabbricazione a
partire da materiali
di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 1506 --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
del capitolo 2
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- da 1507 Oli vegetali e a 1515 loro frazioni: --------------------------------------------------------------------
- Olio di soia, Lavorazione in cui
di arachide, tutti i materiali
di palma, di utilizzati sono
copra, di classificati in
palmisti, di una voce doganale
babassu, di tung e diversa da quella
di oiticica, cera del prodotto
di mirica, cera
del Giappone,
frazioni di olio
di jojoba e oli
destinati ad usi
tecnici o
industriali
diversi dalla
fabbricazione
di prodotti per
l'alimentazione
umana --------------------------------------------------------------------
- Frazioni solide, Fabbricazione a
escluse quelle partire da altri
dell'olio di materiali delle
jojoba voci da 1507 a 1515 --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in cui
tutti i materiali
vegetali utilizzati
devono essere
interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- 1516 Grassi e oli Fabbricazione in
animali o vegetali cui
e loro frazioni, - tutti i materiali
parzialmente del Capitolo 2
o totalmente utilizzati devono
idrogenati essere interamente
interesterificati, ottenuti,
riesterificati o - tutti i materiali
elaidinizzati vegetali utilizzati
anche raffinati, devono essere
ma non altrimenti interamente
preparati ottenuti. Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali delle
voci 1507, 1508,
1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- 1517 Margarina, miscele Fabbricazione in
o preparazioni cui:
alimentari di - tutti i materiali
grassi o di oli dei capitoli 2 e 4
animali o vegetali utilizzati devono
o di frazioni di essere interamente
differenti grassi ottenuti,
o di oli di questo - tutti i materiali
capitolo, diversi vegetali utilizzati
dai grassi o dagli devono essere
oli alimentari e interamente ottenuti
loro frazioni Si possono tuttavia
della voce 1516 utilizzare
materiali delle
voci 1507, 1508,
1511 e 1513 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 16 Preparazioni di Fabbricazione a
carne, di pesci o partire da
di crostacei, di animali del
molluschi o di capitolo 1 Tutti
altri invertebrati i materiali del
acquatici Capitolo 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Zuccheri e Lavorazione in cui capitolo 17 prodotti a base tutti i materiali
di zuccheri, fatta utilizzati sono
eccezione per: classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto: -------------------------------------------------------------------- ex 1701 Zuccheri di canna Fabbricazione in
o di barbabietola cui il valore di
e saccarosio tutti i materiali
chimicamente puro, del capitolo 17
allo stato solido, utilizzati non
con aggiunta di eccede il 30% del
aromatizzanti o prezzo franco
di coloranti fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 1702 Altri zuccheri,
compresi il
lattosio, il
maltosio, il
glucosio
e il fruttosio
(levulosio)
chimicamente puri,
allo stato solido;
sciroppi di
zuccheri senza
aggiunta di
aromatizzanti o di
coloranti;
succedanei del
miele, anche
mescolati con miele
naturale; zuccheri
e melassi
caramellati: --------------------------------------------------------------------
- maltosio e Fabbricazione a
fruttosio partire da materiali
chimicamente puri di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 1702 --------------------------------------------------------------------
- altri zuccheri Fabbricazione in
in forma solida cui il valore di
con aggiunta di tutti i materiali
aromatizzanti o di del capitolo 17
coloranti utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco fab-
brica del prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in
cui tutti i
materiali utilizzati
devono essere
originari -------------------------------------------------------------------- ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in
dall'estrazione o cui il valore di
dalla raffinazione tutti i materiali
dello zucchero, del capitolo 17
con aggiunta di utilizzati non
aromatizzanti o di eccede il 30%
coloranti del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 1704 Prodotti a base di Fabbricazione in
zuccheri non cui:
contenenti cacao - tutti i materiali
(compreso il utilizzati sono
cioccolato bianco) classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 18 Cacao e sue Fabbricazione in
preparazioni cui
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
- il valore di tutti i
materiali del
capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 1901 Estratti di malto,
preparazioni
alimentari di
farine, semolini,
amidi, fecole o
estratti di malto,
non contenenti
cacao o contenenti
meno di 40%, in
peso, di cacao
calcolato su una
base completamente
sgrassata, non
nominate ne'
comprese altrove;
preparazioni
alimentari di
prodotti delle voci
da 0401 a 0404, non
contenenti cacao o
contenenti meno
del 5%, in peso,
di cacao calcolato
su una base
completamente
sgrassata, con
nominate ne'
comprese altrove. --------------------------------------------------------------------
- estratti di Fabbricazione a
malto partire da cereali
del capitolo 10 --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in cui
- tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
- il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17
utilizzati non eccede
il 30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 1902 Paste alimentari,
anche cotte o
farcite (di carne
o di altre
sostanze) oppure
altrimenti
preparate, quali
spaghetti,
maccheroni,
tagliatelle,
lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni,
cuscus, anche
preparato. --------------------------------------------------------------------
- Contenenti, in Fabbricazione in
peso, non più del cui tutti i cereali
20% di carni e e i loro derivati
frattaglie, di (fatta eccezione per
pesci, crostacei il grano duro e i
o molluschi suoi derivati)
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti --------------------------------------------------------------------
- contenenti, in Fabbricazione in
peso, più del 20% cui
di carni e - tutti i cereali
frattaglie, di e i loro derivati
pesci, crostacei (fatta eccezione
o molluschi il grano duro e i suoi
derivati) utilizzati
devono essere
interamente ottenuti,
- tutti i materiali
dei capitoli 2 e 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- 1903 Tapioca e suoi Fabbricazione a
succedanei partire da materiali
preparati a di qualsiasi voce
partire da fecole, doganale, esclusa
in forma di fioc- la fecola di patate
chi, grumi, gra- della voce 1108
nelli, perlacei,
scarti di setac-
ciature o forme
simili -------------------------------------------------------------------- 1904 Prodotti a base di Fabbricazione:
cereali ottenuti - a partire da
per soffiatura materiali non
o tostatura (per classificati alla
esempio "corn voce 1806,
flakes"), cereali (L'eccezione
(diversi dal concernente il mais
granturco) in Zea indurata e'
grani o in forma applicabile fino al
di fiocchi oppure 31.12.2002)
di altri grani nella quale i
lavorati (escluse cereali e la farina
le farine e le (ad eccezione del
semole), precotti grano duro e dei
o altrimenti suoi derivati e del
preparati, non mais Zea indurata)
nominati ne' devono essere
compresi altrove interamente
ottenuti,
- in cui il valore
di tutti i
materiali del
capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 1905 Prodotti della Fabbricazione a
panetteria, della partire da
pasticceria o materiali di
della biscotteria, qualsiasi voce,
anche con aggiunta escluse quelle del
di cacao, ostie, capitolo 11
capsule vuote dei
tipi utilizzati
per medicamenti,
ostie per sigilli,
paste in sfoglie
essiccate di
farina, di amido
o di fecola e
prodotti simili -------------------------------------------------------------------- ex Preparazioni di Produzione in cui capitolo 20 ortaggi o di tutti gli ortaggi,
legumi, di frutta i legumi e la
o di altre parti frutta utilizzati
di piante; fatta devono essere
eccezione per: interamente ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex 2001 Ignami, patate Lavorazione in cui
dolci e parti tutti i materiali
commestibili utilizzati sono
simili di piante classificati in una
aventi tenore, in voce doganale
peso, di amido o diversa da quella
di fecole uguale del prodotto
o superiore a 5%,
preparati o
conservati
nell'aceto o
nell'acido acetico -------------------------------------------------------------------- ex 2004 ed Patate, sotto Lavorazione in cui ex 2005 forma di farina, tutti i materiali
semolino o utilizzati sono
fiocchi, preparati classificati in una
o conservati voce doganale
ma non nell'aceto diversa da quella
o nell'acido del prodotto
acetico -------------------------------------------------------------------- 2006 Ortaggi o legumi, Fabbricazione in
frutta, scorze di cui il valore di
frutta ed altre tutti i materiali
parti di piante, del capitolo 17
cotte negli utilizzati non
zuccheri o candite eccede il 30% del
(sgocciolate, prezzo franco
diacciate o fabbrica del
cristalizzate) prodotto -------------------------------------------------------------------- 2007 Confetture, Fabbricazione in
gelatine, cui
marmellate, puree - tutti i materiali
e paste di frutta, utilizzati sono
ottenute mediante classificati in una
cottura, anche voce diversa da
con aggiunta di quella del prodotto,
zuccheri o di - il valore di
altri dolcificanti tutti i materiali
del capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2008 - Frutta a guscio, Fabbricazione in
senza aggiunta di cui il valore della
zuccheri o di frutta a guscio e
alcole dei semi oleaginosi
originari delle
voci 0801, 0802 e
da 1202 a 1207
utilizzati eccede
il 60% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- Burro di Lavorazione in cui
arachidi, miscugli tutti i materiali
a base di cereali, utilizzati sono
cuori di palma; classificati in una
mais (granturco) voce doganale
diversa da quella
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- Altre, fatta Fabbricazione in
eccezione per la cui
frutta cotta, ma - tutti i materiali
non al vapore o utilizzati sono
bollita in acqua, classificati in una
senza aggiunta di voce diversa da
zuccheri, quella del prodotto,
congelata - il valore di tutti
i materiali del
capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 2009 Succhi di frutta Fabbricazione in
(compresi i mosti cui
di uva) o di - tutti i materiali
ortaggi e legumi, utilizzati sono
non fermentati, classificati in una
senza aggiunta di voce diversa da
alcole, anche quella del prodotto,
addizionati di - il valore di tutti
zuccheri o di i materiali del
altri dolcificanti capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Preparazioni Lavorazione in cui capitolo 21 alimentari tutti i materiali
diverse, fatta utilizzati sono
eccezione per classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2101 Estratti essenze Fabbricazione in
e concentrati di cui
caffe', di te' o - tutti i materiali
di mate e utilizzati sono
preparazioni a classificati in
base di questi una voce diversa
prodotti o a base da quella del
di caffe', te' o prodotto,
mate, cicoria - tutta la cicoria
torrefatta ed utilizzata
altri succedanei dev'essere
torrefatti del interamente
caffe' e ottenuta
loro estratti,
essenze e
concentrati -------------------------------------------------------------------- 2103 Preparazioni per
salse e salse
preparate,
condimenti composti,
farina di senapa e
senapa preparata: --------------------------------------------------------------------
- Preparazioni Fabbricazione nella
per salse e salse quale tutti i
preparate, materiali
condimenti utilizzati sono
composti classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Tuttavia, la farina
di senapa o senapa
preparata possono
essere utilizzate --------------------------------------------------------------------
- Farina di senapa Fabbricazione a
e senapa preparata partire da
materiali di
qualsiasi voce
doganale -------------------------------------------------------------------- ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a
zuppe, minestre partire da materiali
o brodi di qualsiasi voce,
esclusi gli ortaggi
o legumi preparati
o conservati delle
voci da 2002 a 2005 -------------------------------------------------------------------- 2106 Preparazioni Fabbricazione in
alimentari non cui
nominate ne' - tutti i materiali
comprese altrove utilizzati sono
classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto,
- il valore di
tutti i materiali
del capitolo 17
utilizzati non
eccede il 30% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Bevande, liquidi Fabbricazione in capitolo 22 alcolici ed aceti, cui
fatta eccezione - tutti i materiali
per utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
- tutte le uve o
tutti i materiali
derivanti dalle
uve utilizzati
devono essere
interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- 2202 Acque, comprese le Fabbricazione in
acque minerali e cui
le acque gassate, - tutti i materiali
con aggiunta utilizzati sono
di zucchero classificati
o di altri in una voce diversa
dolcificanti o di da quella del
aromatizzanti, prodotto,
ed altre bevande - il valore di
non alcoliche, tutti i materiali
esclusi i succhi del capitolo 17
di frutta o di utilizzati non
ortaggi del eccede il 30%
codice NC 2009 del prezzo franco
fabbrica del
prodotto,
- qualsiasi succo
di frutta
utilizzato (esclusi
i succhi di
ananasso, limetta
e pompelmo) devono
gia' essere
originari -------------------------------------------------------------------- 2207 Alcole etilico Fabbricazione
non denaturato - a partire da
con titolo materiali non
alcolometrico classificati alle
volumico voci 2207 o 2208,
uguale o - in cui tutte le
superiore a 80% uve o tutti i
vol, alcole materiali da esse
etilico ed derivati utilizzati
acquaviti devono essere
denaturati, di interamente
qualsiasi titolo ottenuti o, se
tutti gli altri
materiali
utilizzati sono gia'
originari, si puo'
utilizzare l'arac
fino al limite del
5% in volume -------------------------------------------------------------------- 2208 Alcole etilico Fabbricazione
non denaturato - a partire da
con titolo materiali non
alcolometrico classificati alle
volumico voci 2207 o 2208,
inferiore a 80% - in cui tutte le
vol, acquaviti, uve o tutti i
liquori ed altre materiali da esse
bevande derivati utilizzati
contenenti alcole devono essere
di distillazione interamente ottenuti
o, se tutti gli
altri materiali
utilizzati sono già
originari, si puo'
utilizzare l'arac
fino al limite del
5% in volume -------------------------------------------------------------------- ex Residui e cascami Lavorazione in cui capitolo 23 delle industrie tutti i materiali
alimentari, utilizzati sono
alimenti preparati classificati in
per gli animali, una voce doganale
fatta eccezione diversa da quella
per: del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2301 Farina di balena, Produzione in cui
farine, polveri e tutti i materiali
agglomerati in dei capitoli 2 e 3
forma di pellets, utilizzati devono
di pesci o di essere interamente
crostacei, di ottenuti
molluschi o di
altri invertebrati
acquatici, non
adatti
all'alimentazione
umana -------------------------------------------------------------------- ex 2303 Residui della Produzione in cui
fabbricazione tutto il mais
degli amidi di utilizzato
granturco dev'essere
(escluse le acque interamente
di macerazione ottenuto
concentrate),
aventi tenore di
proteine,
calcolato sulla
sostanza secca,
superiore al 40%
in peso -------------------------------------------------------------------- ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in
residui solidi cui tutte le olive
dell'estrazione utilizzate devono
dell'olio di essere interamente
oliva, con tenore ottenute
di olio d'oliva
superiore al 3% -------------------------------------------------------------------- 2309 Preparazioni dei Fabbricazione in
tipi utilizzati cui:
per - tutti i cereali,
l'alimentazione lo zucchero o i
degli animali melassi, la carne o
il latte utilizzati
devono già essere
originari,
- tutti i materiali
del capitolo 3
utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- ex Tabacchi e Fabbricazione in capitolo 24 succedanei del cui tutti i
tabacco lavorati, materiali del
fatta eccezione capitolo 24
per: utilizzati devono
essere interamente
ottenuti -------------------------------------------------------------------- 2402 Sigari (compresi i Fabbricazione in
sigari spuntati), cui almeno il 70%
sigaretti e in peso del tabacco
sigarette, non lavorato o dei
di tabacco o di cascami di tabacco
succedanei del della voce 2401
tabacco utilizzati devono
essere originari -------------------------------------------------------------------- ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in
cui almeno il 70%
in peso del tabacco
non lavorato o dei
cascami di tabacco
della voce 2401
utilizzati devono
essere originari -------------------------------------------------------------------- ex Sale, zolfo, Lavorazione in cui capitolo 25 terre e pietre, tutti i materiali
gessi, calce e utilizzati sono
cementi, fatta classificati in una
eccezione per voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del
cristallina, contenuto di
arricchita di carbonio,
carbonio, purificazione e
purificata e frantumazione della
frantumata grafite cristallina
greggia -------------------------------------------------------------------- ex 2515 Marmi, Segamento, o altra
semplicemente operazione di
segati o taglio, di marmi
altrimenti (anche
tagliati, in precedentemente
blocchi o in segati) di spessore
lastre di forma superiore a 25 cm
quadrata o
rettangolare, di
spessore uguale o
inferiore a 25 cm -------------------------------------------------------------------- ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra
basalto, arenaria operazione di
ed altre pietre taglio, della
da taglio o da pietra (anche
costruzione, precedentemente
semplicemente segata) di spessore
segati o superiore a 25 cm
altrimenti
tagliati, in
blocchi o in
lastre di forma
quadrata o
rettangolare, di
spessore uguale o
inferiore a 25 cm -------------------------------------------------------------------- ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della
dolomite non
calcinata -------------------------------------------------------------------- ex 2519 Carbonato di Fabbricazione nella
magnesio naturale quale tutti i
(magnesite), materiali utilizzati
macinato, riposto sono classificati
in recipienti in una voce diversa
ermetici e ossido da quella del
di magnesio, prodotto Tuttavia
anche puro, il carbonato di
diverso dalla magnesio naturale
magnesia fusa (magnesite) può
elettricamente o essere utilizzato
dalla magnesia
calcinata a morte
(sinterizzata) -------------------------------------------------------------------- ex 2520 Gessi specialmente Fabbricazione in
preparati per cui il valore di
l'odontoiatria tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a
naturali partire dal
minerale di amianto
(concentrato di
asbesto) -------------------------------------------------------------------- ex 2525 Mica in polvere Triturazione della
mica o dei residui
di mica -------------------------------------------------------------------- ex 2530 Terre coloranti Calcinazione o
calcinate o triturazione di
polverizzate terre coloranti -------------------------------------------------------------------- Capitolo 26 Minerali, scorie Lavorazione in cui
e ceneri tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Combustibili Lavorazione in cui capitolo 27 minerali, oli tutti i materiali
minerali e utilizzati sono
prodotti della classificati in una
loro voce doganale
distillazione, diversa da quella
sostanze del prodotto
bituminose; cere
minerali; fatta
eccezione per: -------------------------------------------------------------------- ex 2707 Oli in cui i Operazioni di
costituenti raffinamento e/o
aromatici uno o più processi
superano,in peso, più specifici (per
i costituenti non le condizioni
aromatici, particolari relative
trattandosi di ai "processi
prodotti analoghi specifici", cfr
agli oli di note introduttive
minerali ed ad 71 e 73) oppure
altri prodotti Altre operazioni
provenienti dalla nelle quali
distillazione dei tutti i materiali
catrami di carbon utilizzati sono
fossile ottenuti classificati in una
ad alta voce diversa da
temperatura quella del prodotto
distillanti più Si possono tuttavia
del 65% del loro utilizzare materiali
volume fino a classificati nella
250 °C (comprese stessa voce a
le miscele di condizione che il
benzine e di loro valore non
benzolo), ecceda il 50%
destinati ad del prezzo franco
essere impiegati fabbrica del
come carburanti o prodotto
come combustibili -------------------------------------------------------------------- ex 2709 Oli greggi Distillazione
ottenuti da distruttiva di
minerali materiali
bituminosi bituminosi -------------------------------------------------------------------- 2710 Oli di petrolio o Operazioni di
di minerali raffinamento e/o
bituminosi, uno o più processi
diversi dagli oli più specifici (per
greggi, le condizioni
particolari relative
ai "processi
specifici", cfr
nota introduttiva
7.2) oppure
Altre operazioni
nelle quali
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 2711 Gas di petrolio Operazioni di
ed altri raffinamento e/o
idrocarburi uno o più processi
gassosi più specifici (per
le condizioni
particolari relative
ai "processi
specifici", cfr
nota introduttiva
7.2) oppure
Altre operazioni
nelle quali
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 2712 Vaselina, Operazioni di
paraffina, cera di raffinamento e/o
petrolio uno o piu' processi
microcristallina, piu' specifici (per
"slack wax", le condizioni
ozocerite, cera di particolari relative
lignite, cera di ai "processi
torba, altre cere specifici", cfr
minerali e nota introduttiva
prodotti simili 7.2) oppure
ottenuti per Altre operazioni
sintesi o con nelle quali
altri tutti i materiali
procedimenti, utilizzati sono
anche colorati classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50%
del prezzo franco
fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2713 Coke di petrolio, Operazioni di
bitume di petrolio raffinamento e/o
ed altri residui uno o più processi
degli oli di più specifici (per
petrolio o di le condizioni
minerali particolari relative
bituminosi ai "processi
specifici", cfr
note introduttive
71 e 73) oppure
Altre operazioni
nelle quali
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2714 Bitumi ed asfalti, Operazioni di
naturali, scisti e raffinamento e/o
sabbie bituminosi; uno o più processi
asfaltiti e rocce più specifici (per
asfaltiche le condizioni
particolari relative
ai "processi
specifici", cfr
note introduttive
71 e 73) oppure
Altre operazioni
nelle quali
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2715 Miscele Operazioni di
bituminose a base raffinamento e/o
di asfalto o di uno o più processi
bitume naturali, più specifici (per
di bitume di le condizioni
petrolio, di particolari relative
catrame minerale ai "processi
o di pece di specifici", cfr
catrame minerale note introduttive
(per esempio 71 e 73) oppure
mastici Altre operazioni
bituminosi, nelle quali
"cut-backs") tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti chimici Fabbricazione Fabbricazione capitolo 28 inorganici, nella quale tutti in cui il
composti i materiali valore di
inorganici od utilizzati sono tutti i
organici di classificati in materiali
metalli preziosi, una voce diversa utilizzati
di elementi da quella del non eccede il
radioattivi, di prodotto Si 40% del prezzo
metalli delle possono tuttavia franco
terre rare o di utilizzare fabbrica del
isotopi, fatta materiali prodotto
eccezione per classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2805 Mischmetall" Fabbricazione per
trattamento termico
o elettrolitico in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2811 Triossido di Fabbricazione a Fabbricazione
zolfo partire da in cui il
diossido di zolfo valore di
tutti i
materiali
utilizzati
non eccede il
40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2833 Solfato di Fabbricazione in
alluminio cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2840 Perborato di Fabbricazione a Fabbricazione
sodio partire da in cui il
tetraborato valore di
di sodio tutti i
pentaidrato materiali
utilizzati
non eccede
il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex Prodotti chimici Fabbricazione Fabbricazione capitolo 29 organici, fatta nella quale in cui il
eccezione per tutti i materiali valore di
utilizzati sono tutti i
classificati in materiali
una voce diversa utilizzati
da quella del non eccede
prodotto Si il 40% del
possono tuttavia prezzo franco
utilizzare fabbrica del
materiali prodotto
classificati
nella stessa voce
a condizione che
il loro valore
non ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 2901 Idrocarburi Operazioni di
aciclici raffinamento e/o
utilizzati come uno o piu' processi
carburanti o come specifici (per
combustibili le condizioni
particolari
relative ai
"processi
specifici", cfr
note introduttive
71 e 73) or --------------------------------------------------------------------
Altre operazioni
nelle quali tutti
i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2902 Cicloparaffinici Operazioni di
e cicloolefinici raffinamento e/o
(diversi dagli uno o piu' processi
azuleni), benzene, specifici (per
toluene, xileni, le condizioni
destinati ad particolari
essere utilizzati relative ai
come carburanti o "processi
come combustibili specifici", cfr
note introduttive
71 e 73) oppure
Altre operazioni
nelle quali tutti
i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2905 Alcolati metallici Fabbricazione a Fabbricazione
di alcoli di partire da in cui il
questa voce materiali di valore di
e di etanolo qualsiasi voce, tutti i
compresi gli altri materiali
materiali della utilizzati
voce 2905 Si non eccede
possono tuttavia il 40% del
utilizzare gli prezzo franco
alcolati fabbrica del
metallici di prodotto
questa voce
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2915 Acidi Fabbricazione a Fabbricazione
monocarbossilici partire da in cui il
aciclici saturi e materiali di valore di
loro anidridi, qualsiasi voce tutti i
alogenuri, doganale Tuttavia, materiali
perossidi e il valore di tutti utilizzati
perossiacidi, i materiali delle non eccede
loro derivati voci 2915 e 2916 il 40% del
alogenati, utilizzati non prezzo franco
solfonati, deve eccedere il fabbrica del
nitrati o 20% del prezzo prodotto
nitrosi franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 2932 - Eteri interni e Fabbricazione a Fabbricazione
loro derivati partire da in cui il valore
alogenati, materiali di di tutti i
solfonati, nitrati qualsiasi voce materiali



(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare alla rinfusa (2) Da riempire solo quando k norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o, se del caso, indicare alla rinfusa

(1) Quando la dichiarazione su fattura e' redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio Quando la dichiarazione su fattura non e' redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio (2) Indicare l'origine dei prodotti Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore e' tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM" (3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso (4) Nei casi in cui l'esportatore non e' tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario



 
o nitrosi doganale Tuttavia, utilizzati
il valore di tutti non eccede
i materiali della il 40% del
voce 2909 prezzo franco
utilizzati non fabbrica del
puo' eccedere il prodotto
20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- Acetali ciclici Fabbricazione a Fabbricazione
ed emiacetali partire da in cui il valore
interni, loro materiali di di tutti i
derivati qualsiasi voce materiali
alogenati, doganale utilizzati
solfonati, non eccede il
nitrati o nitrosi 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2933 Composti Fabbricazione a Fabbricazione
eterociclici partire da in cui il valore
con uno o più materiali di di tutti i
eteroatomi di qualsiasi voce materiali
solo azoto doganale Tuttavia, utilizzati
il valore di tutti non eccede il
i materiali 40% del prezzo
delle voci 2932 franco fabbrica
e 2933 utilizzati del prodotto
non può eccedere
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 2934 Acidi nucleici e Fabbricazione a Fabbricazione
loro sali, altri partire da in cui il valore
composti materiali di di tutti i
eterociclici qualsiasi voce materiali
doganale Tuttavia, utilizzati
il valore di non eccede il
tutti i materiali 40% del prezzo
delle voci 2932, franco fabbrica
2933 e 2934 del prodotto
utilizzati
non può eccedere
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti Fabbricazione 30 farmaceutici, nella quale tutti
fatta eccezione i materiali
per utilizzati
sono classificati
in una voce
diversa da quella
del prodotto
Si possono
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3002 Sangue umano,
sangue animale
preparato per usi
terapeutici,
profilattici o
diagnostici, sieri
specifici, altre
frazioni del
sangue, prodotti
immunologici
modificati, anche
ottenuti mediante
procedimenti
biotecnologici,
vaccini, tossine,
colture di
microrganismi
(esclusi i
lieviti) e
prodotti simili. -------------------------------------------------------------------
- Prodotti Fabbricazione a
costituiti da due partire da
o più elementi materiali di
mescolati per uso qualsiasi voce,
terapeutico o compresi gli altri
profilattico materiali della
oppure da prodotti voce 3002 Si
non mescolati per possono utilizzare
la stessa anche i materiali
utilizzazione, corrispondenti
condizionati in alla presente
confezioni di descrizione,
dosi prestabilite purche' il loro
o in imballaggi valore non ecceda
per la vendita al il 20% del prezzo
minuto franco fabbrica
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri --------------------------------------------------------------------
-- sangue umano Fabbricazione a
partire da
materiali di
qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 3002 Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti alla
presente
descrizione, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
-- sangue animale Fabbricazione a
preparato per uso partire da
terapeutico o materiali di
profilattico qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 3002 Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti alla
presente
descrizione, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
-- frazioni di Fabbricazione a
sangue diverse da partire da
antisieri, materiali di
emoglobina, qualsiasi voce,
globuline del compresi gli altri
sangue e materiali della
sieroglobuline voce 3002 Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti alla
presente
descrizione, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
-- emoglobina, Fabbricazione a
globuline del partire da
sangue e materiali di
sieroglobuline qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 3002 Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti alla
presente
descrizione, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
-- altri Fabbricazione a
partire da
materiali di
qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 3002 Si
possono utilizzare
anche i materiali
corrispondenti alla
presente
descrizione, purche'
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3003 e 3004 Medicamenti
(esclusi i
prodotti delle
voci 3002, 3005 o
3006) --------------------------------------------------------------------
- Ottenuti a Fabbricazione
partire da nella quale tutti
amicacina della i materiali
voce 2941 utilizzati
sono classificati
in una voce
diversa da quella
del prodotto
Si possono
tuttavia
utilizzare
materiali delle voci
3003 o 3004 purche'
il loro valore
complessivo non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in
cui:
- il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto, e Si
possono tuttavia
utilizzare
materiali delle voci
3003 o 3004 purche'
il loro valore
complessivo non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto;
- il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo - Concimi, fatta Fabbricazione Fabbricazione 31 eccezione per: nella quale tutti in cui il valore
i materiali di tutti i
utilizzati materiali
sono classificati utilizzati non
in una voce eccede il 40%
diversa da quella del prezzo
del prodotto franco fabbrica
Si possono del prodotto
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3105 Concimi minerali o Fabbricazione in Fabbricazione
chimici contenenti cui: in cui il valore
due o tre degli - il valore di di tutti i
elementi tutti i materiali materiali
fertilizzanti: utilizzati sono utilizzati non
azoto, fosforo e classificati in eccede il 40%
potassio, altri una voce diversa del prezzo
concimi, prodotti da quella del franco fabbrica
di questo capitolo prodotto Si del prodotto
presentati sia in possono tuttavia
tavolette o forme utilizzare
simili, sia in materiali
imballaggi di un classificati nella
peso lordo stessa voce a
inferiore o uguale condizione che il
a 10 kg, esclusi i loro valore non
seguenti prodotti ecceda il 20% del
- nitrato di sodio prezzo franco
- calciocianammide fabbrica del
- solfato di prodotto
potassio - il valore di
- solfato di tutti i materiali
potassio e di utilizzati non
magnesio eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Estratti per Fabbricazione Fabbricazione 32 concia o nella quale tutti in cui il valore
per tinta, tannini i materiali di tutti i
e loro derivati; utilizzati materiali
pigmenti ed altre sono classificati utilizzati non
sostanze coloranti,in una voce eccede il 40%
pitture e vernici, diversa da quella del prezzo
mastici, del prodotto franco fabbrica
inchiostri, fatta Si possono del prodotto
eccezione per tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3201 Tannini e loro Fabbricazione a Fabbricazione
sali, eteri, partire da in cui il valore
esteri ed altri estratti per di tutti i
derivati concia di materiali
origine vegetale utilizzati non
eccede il 40%
del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 3205 Lacche coloranti, Fabbricazione a Fabbricazione
preparazioni a partire da in cui il valore
base di lacche materiali di di tutti i
coloranti, qualsiasi voce, materiali
previste nella esclusi quelli utilizzati non
nota 3 di questo delle voci 3203, eccede il 40%
capitolo (La nota 3204 e 3205 Si del prezzo
3 del capitolo 32 possono tuttavia franco fabbrica
precisa che si utilizzare del prodotto
tratta di materiali della
preparazioni del voce 3205 purche'
tipo utilizzato il loro valore
per colorare non ecceda il 20%
qualsiasi del prezzo franco
materiale, o di fabbrica del
preparazioni prodotto
utilizzate quali
ingredienti nella
produzione di
coloranti, purche'
non siano
classificate in
un'altra voce del
capitolo 32) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Oli essenziali e Fabbricazione Fabbricazione 33 resinoidi, nella quale tutti in cui il valore
prodotti per i materiali di tutti i
profumeria, o per utilizzati materiali
toletta; fatta sono classificati utilizzati non
eccezione per: in una voce eccede il 40%
diversa da quella del prezzo
del prodotto franco fabbrica
Si possono del prodotto
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
il loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3301 Oli essenziali Produzione a Fabbricazione
(deterpenati o no) partire da in cui il valore
compresi quelli materiali di di tutti i
detti "concreti" qualsiasi voce, materiali
o "assoluti"; compresi i utilizzati non
resinoidi, materiali di un eccede il 40%
oleoresine "gruppo" (per del prezzo
d'estrazione; "gruppo" si franco fabbrica
soluzioni intende una parte del prodotto
concentrate di della sezione
oli essenziali separata dal resto
nei grassi, negli da un punto e
oli fissi, nelle virgola)
cere o nei diverso di questa
prodotti analoghi, stessa voce Si
ottenute per possono tuttavia
"enfleurage" o utilizzare
macerazione; materiali
sottoprodotti dello stesso
terpenici "gruppo" purche'
residuali della il loro valore non
deterpenazione ecceda il 20% del
degli oli prezzo franco
essenziali; acque fabbrica del
distillate prodotto
aromatiche e
soluzioni acquose
di oli essenziali -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Saponi, agenti Fabbricazione Fabbricazione 34 organici di nella quale tutti in cui il valore
superficie, i materiali di tutti i
preparazioni per utilizzati materiali
liscivie, sono classificati utilizzati non
preparazioni in una voce eccede il 40%
lubrificanti, cere diversa da quella del prezzo
artificiali, cere del prodotto franco fabbrica
preparate, Si possono del prodotto
prodotti per tuttavia
pulire o lucidare, utilizzare
candele e prodotti materiali
simili, paste per classificati nella
modelli, cere per stessa voce a
l'odontoiatria" e condizione che il
composizioni per loro valore non
l'odontoiatria a ecceda il 20% del
base di gesso, prezzo franco
fatta eccezione fabbrica del
per: prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3403 Preparazioni Operazioni di
lubrificanti raffinamento
contenenti meno e/o uno o piu'
del 70%, in peso, processi piu'
di oli di specifici (per
petrolio o di le condizioni
minerali particolari
bituminosi relative ai
"processi
specifici", cfr
note introduttive
71 e 73)
oppure
Altre operazioni
nelle quali tutti i
materiali utilizzati
sono classificati
in una voce
diversa da quella
del prodotto Si
possono tuttavia
utilizzare materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3404 Cere artificiali e
cere preparate. --------------------------------------------------------------------
- a base di Fabbricazione
paraffina, di cere nella quale tutti
di petrolio o di i materiali
minerali utilizzati
bituminosi, sono classificati
residui in una voce
paraffinici diversa da quella
del prodotto
Si possono
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a Fabbricazione
partire da in cui il valore
materiali di di tutti i
qualsiasi voce materiali
doganale, esclusi utilizzati non
- gli oli eccede il 40%
idrogenati aventi del prezzo
il carattere franco fabbrica
delle cere della del prodotto
voce 1516, --------------------------------------------------------------------
- gli acidi grassi
non definiti
chimicamente o gli
alcoli grassi
industriali della
voce 3823, --------------------------------------------------------------------
- i materiali della
voce 3404 --------------------------------------------------------------------
Tuttavia, questi
materiali possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Sostanze Fabbricazione Fabbricazione 35 albuminoidi, nella quale tutti in cui il valore
prodotti a base di i materiali di tutti i
amidi o di fecole utilizzati materiali
modificati, colle, sono classificati utilizzati non
enzimi, fatta in una voce eccede il 40%
eccezione per diversa da quella del prezzo
del prodotto franco fabbrica
Si possono del prodotto
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3505 Destrina ed altri
amidi e fecole
modificati (per
esempio amidi e
fecole,
pregelatinizzati
od esterificati),
colle a base di
amidi o di fecole,
di destrina o di
altri amidi o
fecola modificati. --------------------------------------------------------------------
- eteri ed esteri Fabbricazione a Fabbricazione
di amido partire da in cui il valore
materiali di di tutti i
qualsiasi voce materiali
doganale, utilizzati non
compresi gli eccede il 40%
"altri materiali" del prezzo
della voce franco fabbrica
doganale 3505 del prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a Fabbricazione
partire da in cui il valore
materiali di di tutti i
qualsiasi voce materiali
doganale, eccetto utilizzati non
quelli della eccede il 40%
voce 1108 del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione
non nominati ne' in cui il valore
compresi altrove di tutti i
materiali
utilizzati non
eccede il 50%
del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 36 Polveri ed Fabbricazione Fabbricazione
esplosivi, nella quale tutti in cui il valore
articoli i materiali di tutti i
pirotecnici, utilizzati materiali
fiammiferi, leghe sono classificati utilizzati non
piroforiche, in una voce eccede il 40%
sostanze diversa da quella del prezzo
infiammabili del prodotto franco fabbrica
Si possono del prodotto
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti per la Fabbricazione Fabbricazione 37 fotografia o per nella quale tutti in cui il valore
la cinematografia, i materiali di tutti i
fatta eccezione utilizzati materiali
per sono classificati utilizzati non
in una voce eccede il 40%
diversa da quella del prezzo
del prodotto franco fabbrica
Si possono del prodotto
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3701 Lastre e pellicole
fotografiche piane,
sensibilizzate, non
impressionate, di
materie diverse
dalla carta, dal
cartone o dai
tessili, pellicole
fotografiche piane
a sviluppo e stampa
istantanei,
sensibilizzate, non
impressionate, anche
in caricatori: --------------------------------------------------------------------
- Pellicole a Fabbricazione in Fabbricazione
sviluppo e stampa cui tutti i in cui il valore
istantanei per la materiali di tutti i
fotografia a utilizzati sono materiali
colori classificati in utilizzati non
(policromia), una voce diversa eccede il 40%
in caricatori dalle voci 3701 o del prezzo
3702 Si possono franco fabbrica
tuttavia del prodotto
utilizzare
materiali della
voce 3702 purche'
il loro valore
non ecceda il 30%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in Fabbricazione
cui tutti i in cui il valore
materiali di tutti i
utilizzati sono materiali
classificati in utilizzati non
una voce diversa eccede il 40%
dalle voci 3701 o del prezzo
3702 Si possono franco fabbrica
tuttavia del prodotto
utilizzare
materiali delle
voci 3701 e 3702
purche' il loro
valore complessivo
non ecceda il 20%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3702 Pellicole Fabbricazione in Fabbricazione
fotografiche cui tutti i in cui il valore
sensibilizzate, materiali di tutti i
non impressionate, utilizzati sono materiali
in rotoli, di classificati in utilizzati non
materie diverse una voce doganale eccede il 40%
dalla carta, dal diversa dalle voci del prezzo
cartone o dai 3701 o 3702 franco fabbrica
tessili, pellicole del prodotto
fotografiche a
sviluppo e a
stampa istantanei,
in rotoli,
sensibilizzate,
non impressionate -------------------------------------------------------------------- 3704 Lastre, pellicole, Fabbricazione in Fabbricazione
carte, cartoni e cui tutti i in cui il valore
tessili materiali di tutti i
fotografici, utilizzati sono materiali
impressionati ma classificati in utilizzati non
non sviluppati una voce doganale eccede il 40%
diversa dalle voci del prezzo
da 3701 a 3704 franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti vari Fabbricazione Fabbricazione 38 delle industrie nella quale tutti in cui il valore
chimiche, fatta i materiali di tutti i
eccezione per utilizzati materiali
sono classificati utilizzati non
in una voce eccede il 40%
diversa da quella del prezzo
del prodotto franco fabbrica
Si possono del prodotto
tuttavia
utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3801 - Grafite Fabbricazione
colloidale in in cui il valore
sospensione in di tutti i
olio e grafite materiali
semicolloidale; utilizzati non
composizioni in eccede il 50%
pasta per del prezzo
elettrodi, a base franco fabbrica
di sostanze del prodotto
carboniose --------------------------------------------------------------------
- Grafite in forma Fabbricazione Fabbricazione
di pasta, in una in cui il valore in cui il valore
miscela di oltre dei materiali di tutti i
il 30%, in peso, della voce 3403 materiali
di grafite e di utilizzati non utilizzati non
oli minerali eccede il 20% eccede il 40%
del prezzo del prezzo
franco fabbrica franco fabbrica
del prodotto del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di Fabbricazione
tallol greggio in cui il valore
di tutti i
materiali
utilizzati non
eccede il 40%
del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3805 Essenza di Depurazione Fabbricazione
trementina al consistente nella in cui il valore
solfato, depurata distillazione o di tutti i
nella raffinazione materiali
dell'essenza di utilizzati non
trementina al eccede il 40%
solfato, greggia del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a Fabbricazione
partire da acidi in cui il valore
resinici di tutti i
materiali
utilizzati non
eccede il 40%
del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3807 Pece nera (pece di Distillazione del Fabbricazione
catrame vegetale) catrame di legno in cui il valore
di tutti i
materiali
utilizzati non
eccede il 40%
del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 3808 Insetticidi, Fabbricazione
rodenticidi, in cui il valore
fungicidi, di tutti i
erbicidi, materiali
inibitori di utilizzati non
germinazione e eccede il 50%
regolatori di del prezzo
crescita per franco fabbrica
piante, del prodotto
disinfettanti e
prodotti simili
presentati in
forme o in
imballaggi per la
vendita al minuto
oppure allo stato
di preparazioni o
in forma di
oggetti quali
nastri, stoppini
e candele
solforati e carte
moschicide -------------------------------------------------------------------- 3809 Agenti Fabbricazione
d'apprettatura o in cui il valore
di finitura, di tutti i
acceleranti di materiali
tintura o di utilizzati non
fissaggio di eccede il 50%
materie coloranti del prezzo
e altri prodotti franco fabbrica
e preparazioni del prodotto
(per esempio
bozzime preparate
e preparazioni per
la mordenzatura),
dei tipi utilizzati
nelle industrie
tessili, della
carta, del cuoio o
in industrie simili,
non nominati ne'
compresi altrove -------------------------------------------------------------------- 3810 Preparazioni per Fabbricazione
il decapaggio dei in cui il valore
metalli, di tutti i
preparazioni materiali
disossidanti per utilizzati non
saldare o brasare eccede il 50%
ed altre del prezzo
preparazioni franco fabbrica
ausiliarie per la del prodotto
saldatura o la
brasatura dei
metalli, paste e
polveri per saldare
o brasare, composte
di metallo e di
altri prodotti,
preparazioni dei
tipi utilizzati
per il rivestimento
o il riempimento
di elettrodi o di
bacchette per
saldatura -------------------------------------------------------------------- 3811 Preparazioni
antidetonanti,
inibitori di
ossidazione,
additivi
peptizzanti,
preparazioni per
migliorare la
viscosità, additivi
contro la corrosione
ed altri additivi
preparati, per oli
minerali (compresa
la benzina) o per
altri liquidi
adoperati per gli
stessi scopi degli
oli minerali. --------------------------------------------------------------------
- Additivi Fabbricazione in cui
preparati per oli il valore dei
lubrificanti, materiali della voce
contenenti oli di 3811 utilizzati non
petrolio o di eccede il 50% del
minerali prezzo franco
bituminosi fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3812 Preparazioni dette Fabbricazione in cui
"acceleranti di il valore di tutti
vulcanizzazione", i materiali
plastificanti utilizzati non
composti per eccede il 50% del
gomma o materie prezzo franco
plastiche, non fabbrica del
nominati ne' prodotto
compresi altrove,
preparazioni
antiossidanti ed
altri stabilizzanti
composti per gomma
o materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 3813 Preparazioni e Fabbricazione in cui
cariche per il valore di tutti
apparecchi i materiali
estintori, granate utilizzati non
e bombe estintrici eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3814 Solventi e Fabbricazione in cui
diluenti organici il valore di tutti
composti, non i materiali
nominati ne' utilizzati non
compresi altrove, eccede il 50% del
preparazioni per prezzo franco
togliere pitture fabbrica del
o vernici prodotto -------------------------------------------------------------------- 3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui
drogati per essere il valore di tutti
utilizzati in i materiali
elettronica, in utilizzati non
forma di dischi, eccede il 50% del
piastrine o forme prezzo franco
analoghe; composti fabbrica del
chimici drogati prodotto
per essere
utilizzati in
elettronica -------------------------------------------------------------------- 3819 Liquidi per freni Fabbricazione in cui
idraulici ed altri il valore di tutti
liquidi preparati i materiali
per trasmissioni utilizzati non
idrauliche, non eccede il 50% del
contenenti o prezzo franco
contenenti meno di fabbrica del
70%, in peso, di prodotto
oli di petrolio o
di minerali
bituminosi -------------------------------------------------------------------- 3820 Preparazioni Fabbricazione in cui
antigelo e liquidi il valore di tutti
preparati per lo i materiali
sbrinamento utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 3822 Reattivi per Fabbricazione in cui
diagnostica o da il valore di tutti
laboratorio su i materiali
qualsiasi supporto utilizzati non
e reattivi per eccede il 50% del
diagnostica o da prezzo franco
laboratorio fabbrica del
preparati, anche prodotto
presentati su
supporto, diversi
da quelli delle
voci 3002 o 3006 -------------------------------------------------------------------- 3823 Acidi grassi
monocarbossilici
industriali, oli
acidi di
raffinazione;
alcoli grassi
industriali- --------------------------------------------------------------------
- Acidi grassi Lavorazione in cui
monocarbossilici tutti i materiali
industriali, oli utilizzati sono
acidi di classificati in
raffinazione una voce doganale
diversa da quella
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- Alcoli grassi Fabbricazione a
industriali partire da materiali
di qualsiasi voce,
compresi gli altri
materiali della
voce 3823 -------------------------------------------------------------------- 3824 Leganti preparati
per forme o per
anime da fonderia;
prodotti chimici e
preparazioni delle
industrie chimiche
o delle industrie
connesse (comprese
quelle costituite
da miscele di
prodotti naturali),
non nominati ne'
compresi altrove;
prodotti residuali
dalle industrie
chimiche o delle
industrie connesse,
non nominati ne'
compresi altrove. --------------------------------------------------------------------
- I seguenti Fabbricazione Fabbricazione
prodotti di nella quale tutti in cui il valore
questa voce: i materiali di tutti i
- leganti utilizzati materiali
preparati per sono classificati utilizzati non
forme o per anime in una voce eccede il 40%
da fonderia, a diversa da quella del prezzo
partire da del prodotto franco fabbrica
prodotti resinosi Si possono del prodotto
naturali tuttavia
-- acidi utilizzare
naftenici, loro materiali
sali insolubili classificati nella
in acqua e loro stessa voce a
esteri condizione che il
-- sorbitolo loro valore non
diverso da quello ecceda il 20% del
della voce 2905 prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
-- solfonati di
petrolio, esclusi
i solfonati di
petrolio di metalli
alcalini, d'ammonio
o d'etanolammine,
acidi solfonici di
oli di minerali
bituminosi,
tiofenici, e
loro sali
-- Scambiatori di ioni
-- Composizioni
assorbenti per
completare il vuoto
nei tubi o nelle
valvole elettriche --------------------------------------------------------------------
-- ossidi di ferro
alcalinizzati per
la depurazione dei
gas
-- acque ammoniacali
e masse depuranti
esaurite provenienti
dalla depurazione
del gas illuminante
-- acidi
solfonaftenici,
loro sali insolubili
in acqua e loro
esteri
-- oli di flemma
e l'olio di Dippel
-- miscele di sali
aventi differenti
anioni
-- paste da copiatura
a base gelatinosa,
anche su supporto
di carta o di
tessuto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in cui
il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3901 a Materie plastiche 3915 nelle forme primarie,
cascami, ritagli e
rottami di plastica,
esclusi i prodotti
delle voci 3907 e
3912, per i quali
le relative regole
sono specificate
in appresso. --------------------------------------------------------------------
- prodotti di Fabbricazione in Fabbricazione
polimerizzazione cui: in cui il valore
di addizione nei - il valore di di tutti i
quali un singolo tutti i materiali materiali
monomero utilizzati non utilizzati non
contribuisce in eccede il 50% del eccede il 25%
misura superiore prezzo franco del prezzo
al 99%, in peso, fabbrica del franco fabbrica
al contenuto prodotto del prodotto
totale del - il valore di
polimero tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto (Nel caso
di prodotti
composti di
materiali di due
voci, da 3901 a
3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo di
materiali
predominante, per
peso, nel prodotto) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in Fabbricazione
cui il valore dei in cui il valore
materiali del di tutti i
capitolo 39 materiali
utilizzati non utilizzati non
eccede il 20% del eccede il 25%
prezzo franco del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto (Nel del prodotto
caso di prodotti
composti di
materiali di due
voci, da 3901 a
3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione
riguarda solo il
gruppo di materiali
predominante, per
peso, nel prodotto) -------------------------------------------------------------------- ex 3907 - Copolimeri di Fabbricazione nella
acrilonitrile- quale tutti i
butadiene-stirene materiali utilizzati
(ABS) sono classificati
in una voce diversa
da quella del
prodotto Si possono
tuttavia utilizzare
materiali
classificati nella
stessa voce a
condizione che il
loro valore non
ecceda il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto (Nel caso
di prodotti composti
di materiali di due
voci, da 3901 a
3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione riguarda
solo il gruppo
di materiali
predominante, per
peso, nel prodotto) --------------------------------------------------------------------
- Poliestere Fabbricazione in cui
il valore di tutti
i materiali del
capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto e/o
produzione a partire
da policarbonato di
tetrabromo-
(bisfenolo A) -------------------------------------------------------------------- 3912 Cellulosa e suoi Fabbricazione in
derivati chimici, cui il valore di
non nominati ne' tutti i materiali
compresi altrove, classificati nella
in forme primarie stessa voce del
prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 3916 a Semilavorati e 3921 lavori di materie
plastiche, escluse
le voci ex 3916,
ex 3917, ex 3920
ed ex 3921, per le
quali valgono le
regole seguenti: --------------------------------------------------------------------
- Prodotti piatti, Fabbricazione in Fabbricazione
non solamente cui il valore di in cui il valore
lavorati in tutti i materiali di tutti i
superficie o del capitolo 39 materiali
tagliati in forma utilizzati non utilizzati non
diversa da quella eccede il 50% del eccede il 25%
quadrata o prezzo franco del prezzo
rettangolare, fabbrica del franco fabbrica
altri prodotti, prodotto del prodotto
non semplicemente
lavorati in
superficie --------------------------------------------------------------------
- altre. --------------------------------------------------------------------
-- Prodotti di Fabbricazione in Fabbricazione
polimerizzazione cui in cui il valore
di addizione nei - il valore di di tutti i
quali un singolo tutti i materiali materiali
monomero utilizzati non utilizzati non
contribuisce in eccede il 50% del eccede il 25%
misura superiore prezzo franco del prezzo
al 99%, in peso, fabbrica del franco fabbrica
al contenuto prodotto; del prodotto
totale del - il valore di
polimero tutti i materiali
del capitolo 39
utilizzati non
eccede il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto (nel
caso di prodotti
composti di
materiali di due
voci, da 3901 a
3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione
riguarda solo il
gruppo di materiali
predominante, per
peso, nel prodotto) --------------------------------------------------------------------
-- altri Fabbricazione in Fabbricazione
cui il valore in cui il valore
tutti i materiali di tutti i
del capitolo 39 materiali
utilizzati non utilizzati non
eccede il 20% del eccede il 25%
prezzo franco del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto (nel del prodotto
caso di prodotti
composti di
materiali di due
voci, da 3901 a
3906, da un lato,
e da 3907 a 3911,
dall'altro, la
restrizione
riguarda solo il
gruppo di materiali
predominante, per
peso, nel prodotto) -------------------------------------------------------------------- ex 3916 ed Tubi e profilati Fabbricazione in Fabbricazione ex 3917 cui in cui il valore
- il valore di di tutti i
tutti i materiali materiali
utilizzati non utilizzati non
eccede il 50% del eccede il 25%
prezzo franco del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto; del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
classificati nella
stessa voce del
prodotto non
eccede il 20% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3920 - Lastre o Fabbricazione a Fabbricazione
pellicole ionomere partire da un sale in cui il valore
parziale di di tutti i
termoplastica, che materiali
e' un capolimero utilizzati non
d'etilene e eccede il 25%
dell'acido del prezzo
metacrilico franco fabbrica
parzialmente del prodotto
neutralizzato con
ioni metallici,
principalmente di
zinco e sodio --------------------------------------------------------------------
- Fogli di Fabbricazione in
cellulosa cui il valore di
rigenerata, tutti i materiali
poliammidi o classificati nella
polietilene stessa voce del
prodotto non eccede
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 3921 Fogli di materie Produzione a Fabbricazione
plastiche, partire da fogli in cui il valore
metallizzati di poliestere ad di tutti i
alta trasparenza, materiali
di spessore utilizzati non
inferiore a eccede il 25%
23 micron (Si del prezzo
considerano ad franco fabbrica
alta trasparenza i del prodotto
fogli il cui
disturbo ottico,
misurato in base
alla norma
ASTD-D 1003-16 di
Gardner Hazemeter
(ovvero il cui
fattore di disturbo),
e' inferiore al 2% -------------------------------------------------------------------- da 3922 a Articoli di Fabbricazione in cui 3926 plastica il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Gomma e lavori di Lavorazione in cui 40 gomma, fatta tutti i materiali
eccezione per utilizzati sono
classificati in
una voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4001 Lastre "crepe" di Laminazione di fogli
gomma per suole "crepe" di gomma
naturale -------------------------------------------------------------------- 4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in
non vulcanizzata, cui il valore di
in forme primarie tutti i materiali
o in lastre, fogli utilizzati, esclusa
o nastri la gomma naturale,
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 4012 Pneumatici
rigenerati o
usati, di gomma,
gomme piene o
semipiene,
battistrada
amovibili per
pneumatici e
protettori (flaps),
di gomma: --------------------------------------------------------------------
- pneumatici Rigenerazione di
rigenerati, di coperture usate
gomma; gomme piene
e semipiene --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da materiali
di qualsiasi voce
doganale, esclusi
quelli delle voci
4011 o 4012 -------------------------------------------------------------------- ex 4017 Articoli in gomma Fabbricazione a
indurita partire da gomma
indurita -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Pelli (diverse da Lavorazione in cui 41 quelle per tutti i materiali
pellicceria) e utilizzati sono
cuoio, fatta classificati in una
eccezione per: voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli
ovini, senza vello di ovini -------------------------------------------------------------------- da 4104 a Cuoio e pelli Riconciatura di 4107 depilati, cuoio e
preparati, diversi pelli preconciati
da quelli delle oppure
voci 4108 o 4109 Lavorazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 4109 Cuoi e pelli, Fabbricazione a
verniciati o partire da cuoio
laccati, cuoi e e pelli delle voci
pelli, da 4104 a 4107,
metallizzati purche' il loro
valore non ecceda
il 50% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 42 Lavori di cuoio o Lavorazione in cui
di pelli, oggetti tutti i materiali
di selleria e utilizzati sono
finimenti, oggetti classificati in una
da viaggio, borse, voce doganale
borsette e simili diversa da quella
contenitori, del prodotto
lavori di budella -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Pelli da Lavorazione in cui 43 pellicceria e tutti i materiali
loro lavori, utilizzati sono
pellicce classificati in una
artificiali, fatta voce doganale
eccezione per diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4302 Pelli da
pellicceria
conciate o
preparate, cucite: --------------------------------------------------------------------
- tavole, croci e Imbianchimento o
manufatti simili tintura, oltre al
taglio ed alla
confezione di pelli
da pellicceria
conciate o
preparate --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da pelli da
pellicceria conciate
o preparate, non
cucite -------------------------------------------------------------------- 4303 Indumenti, Fabbricazione a
accessori di partire da pelli da
abbigliamento ed pellicceria conciate
altri oggetti di o preparate, non
pelle da cucite, della voce
pellicceria 4302 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Legno, fatta Lavorazione in cui 44 eccezione per tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4403 Legno Fabbricazione a
semplicemente partire da legno
squadrato grezzo, anche
scortecciato o
semplicemente
sgrossato -------------------------------------------------------------------- ex 4407 Legno segato o Piallatura,
tagliato per il levigatura o
lungo, tranciato o incollatura con
sfogliato, anche giunture a spina
piallato, levigato
o incollato con
giunture a spina,
di spessore
superiore a 6 mm -------------------------------------------------------------------- ex 4408 Fogli da Giuntura,
impiallacciatura piallatura,
e fogli per levigatura o
compensati, incollatura con
giuntati ed altro giunture a spina
legno segato per
il lungo,
tranciato o
sfogliato,
piallato, levigato
o incollato con
giuntura a spina,
di spessore
inferiore o uguale
a 6 mm -------------------------------------------------------------------- ex 4409 Legno profilato
lungo uno o piu'
orli o superfici,
anche piallato,
levigato o
incollato con
giunture a spina --------------------------------------------------------------------
- Levigato o Levigatura o
incollato con incollatura,
giunture a spina con giunture
a spina --------------------------------------------------------------------
- Liste e Trasformazione in
modanature liste e modanature -------------------------------------------------------------------- da ex 4410 Liste e Trasformazione in a ex 4413 modanature, per liste e modanature
cornici, per la
decorazione
interna di
costruzioni, per
impianti elettrici,
e simili -------------------------------------------------------------------- ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a
gabbie, cilindri partire da tavole
ed imballaggi non tagliate per
simili, di legno un uso determinato -------------------------------------------------------------------- ex 4416 Fusti, botti, Fabbricazione a
tini, mastelli ed partire da legname
altri lavori da da bottaio, segato
bottaio, e loro sulle due facce
parti, di legno principali, ma non
altrimenti lavorato -------------------------------------------------------------------- ex 4418 - Lavori di Fabbricazione nella
falegnameria e quale tutti i
lavori di materiali utilizzati
carpenteria per sono classificati
costruzioni in una voce diversa
da quella del
prodotto Si possono
tuttavia utilizzare
pannelli cellulari o
tavole di copertura
("shingles" e
"shakes") di legno --------------------------------------------------------------------
- Liste e Trasformazione in
modanature liste e modanature -------------------------------------------------------------------- ex 4421 Legno preparato Fabbricazione a
per fiammiferi, partire da legno
zeppe di legno di qualsiasi voce
per calzature doganale, escluso
il legno in fuscelli
della voce 4409 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Sughero e lavori Lavorazione in cui 45 di sughero; fatta tutti i materiali
eccezione per utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 4503 Articoli in Fabbricazione a
sughero naturale partire da sughero
naturale della voce
4501 -------------------------------------------------------------------- Capitolo 46 Lavori di Lavorazione in cui
intreccio, da tutti i materiali
panieraio o da utilizzati sono
stuoiaio classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 47 Paste di legno o Lavorazione in cui
di altre materie tutti i materiali
fibrose utilizzati sono
cellulosiche; classificati in una
carta o cartone da voce doganale
riciclare (avanzi diversa da quella
o rifiuti) del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Carta e cartone, Lavorazione in cui 48 lavori di pasta tutti i materiali
di cellulosa, di utilizzati sono
carta o di classificati in una
cartone, fatta voce doganale
eccezione per: diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a
semplicemente partire da
rigati, lineati o materiali per
quadrettati la fabbricazione
della carta,
del capitolo 47 -------------------------------------------------------------------- 4816 Carta carbone, Fabbricazione a
carta detta partire da
"autocopiante" e materiali per
altra carta per la fabbricazione
riproduzione di della carta,
copie (diverse da del capitolo 47
quelle della voce
4809) matrici
complete per
duplicatori e lastre
offset, di carta,
anche condizionate
in scatole -------------------------------------------------------------------- 4817 Buste, biglietti Fabbricazione in cui
postali, cartoline - tutti i materiali
postali non utilizzati sono
illustrate e classificati in una
cartoncini per voce diversa da
corrispondenza, quella del prodotto,
di carta o di - il valore di
cartone, scatole, tutti i materiali
involucri a busta utilizzati non
e simili, di carta eccede il 50% del
o di cartone, prezzo franco
contenenti un fabbrica del
assortimento di prodotto
prodotti
cartotecnici per
corrispondenza -------------------------------------------------------------------- ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a
partire da
materiali per la
fabbricazione della
carta, del
capitolo 47 -------------------------------------------------------------------- ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in cui
sacchetti, - tutti i materiali
cartocci ed altri utilizzati sono
imballaggi di classificati in una
carta, di cartone, voce diversa da
di ovatta di quella del prodotto,
cellulosa o di - il valore di tutti
strati di fibre i materiali
di cellulosa utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4820 Blocchi di carta Fabbricazione in cui
da lettere il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 4823 Altra carta, altro Fabbricazione a
cartone, altra partire da materiali
ovatta di per la fabbricazione
cellulosa ed altri della carta, del
strati di fibre di capitolo 47
cellulosa,
tagliati a misura -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Prodotti Lavorazione in cui 49 dell'editoria, tutti i materiali
della stampa o utilizzati sono
delle altre classificati in
industrie una voce doganale
grafiche, testi diversa da quella
manoscritti o del prodotto
dattiloscritti e
piani, fatta
eccezione per. -------------------------------------------------------------------- 4909 Cartoline postali Fabbricazione a
stampate o partire da materiali
illustrate, non classificati
cartoline stampate nella voce 4909
con auguri o o 4911
comunicazioni
personali, anche
illustrate, con o
senza busta,
guarnizioni od
applicazioni -------------------------------------------------------------------- 4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi i blocchi
di calendari da
sfogliare: --------------------------------------------------------------------
- calendari del Fabbricazione in
genere "perpetuo", cui:
o muniti di - tutti i materiali
blocchi di fogli utilizzati sono
sostituibili, classificati in una
montati su voce diversa da
supporti di quella del prodotto,
materia diversa - il valore di tutti
dalla carta o dal i materiali
cartone utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da materiali
non classificati
nella voce 4909
o 4911 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Seta, fatta Lavorazione in cui 50 eccezione per tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 5003 Cascami di seta Cardatura o
(compresi i pettinatura dei
bozzoli non atti cascami di seta
alla trattura, i
cascami di filatura
e gli sfilacciati),
cardati o pettinati -------------------------------------------------------------------- da 5004 a Filati di seta e Fabbricazione a ex 5006 filati di partire da (Per le
cascami di seta condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- altre fibre
naturali, non
cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti
preparate per la
filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- 5007 Tessuti di seta o
di cascami di seta: --------------------------------------------------------------------
- In cui sono Produzione a partire
incorporati fili da un unico filato
di gomma (Per le condizioni
speciali relative
a prodotti costituiti
da materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- fibre naturali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali, non
cardate ne' pettinate,
ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- carta
oppure --------------------------------------------------------------------
Stampa, accompagnata
da almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura)
purche' il valore
dei tessili non
stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lana, peli fini o Lavorazione in cui 51 grossolani, tutti i materiali
filati e tessuti utilizzati sono
di crine; classificati in
fatta eccezione una voce doganale
per: diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5106 to 5110 Filati di lana, Fabbricazione a
di peli fini o di partire da (Per le
peli grossolani o condizioni speciali
di crine relative a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti
preparate per la
filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- da 5111 a Tessuti di lana, 5113 di peli fini o
di peli grossolani
o di crine. --------------------------------------------------------------------
- In cui sono Produzione a partire
incorporati fili da un unico filato
di gomma (Per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da
(Per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- fibre naturali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali, non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- carta
oppure --------------------------------------------------------------------
Stampa, accompagnata
da almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura)
purche' il valore
dei tessili non
stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Cotone, fatta Lavorazione in cui 52 eccezione per: tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5204 a Fili di cotone Fabbricazione a 5207 partire da
(Per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati o
altrimenti preparati
per la filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- da 5208 Tessuti di cotone: a 5212 --------------------------------------------------------------------
- In cui sono Produzione a partire
incorporati fili da un unico filato
di gomma (Per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (Per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- fibre naturali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali, non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- carta
oppure --------------------------------------------------------------------
Stampa, accompagnata
da almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura)
purche' il valore
dei tessili non
stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Altre fibre Lavorazione in cui 53 tessili vegetali, tutti i materiali
filati di carta e utilizzati sono
tessuti di filati classificati in una
di carta, fatta voce doganale
eccezione per: diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5306 to 5308 Filati di altre Fabbricazione a
fibre tessili partire da (per le
vegetali, filati condizioni speciali
di carta relative a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della carta -------------------------------------------------------------------- da 5309 Tessuti di altre a 5311 fibre tessili
vegetali, tessuti
di filati di carta --------------------------------------------------------------------
- In cui sono Produzione a partire
incorporati fili da un unico filato
di gomma (per le condizioni
speciali relative a
prodotti costituiti
da materie tessili
miste,vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
- fibre naturali,
- fili di juta,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali, non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- carta
oppure --------------------------------------------------------------------
Stampa, accompagnata
da almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura)
purche' il valore
dei tessili non
stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 5401 to 5406 Filati, Fabbricazione a
monofilamenti e partire da (per le
filati di condizioni speciali
filamenti relative a prodotti
sintetici o costituiti da materie
artificiali tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5):
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti
preparate per la
filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- 5407 e 5408 Tessuti di filati
di filamenti
sintetici o
artificiali. --------------------------------------------------------------------
- In cui sono Produzione a
incorporati fili partire da un
di gomma unico filato (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5): --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5). --------------------------------------------------------------------
- fibre naturali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali, non
cardate ne' pettinate,
ne' altrimenti
preparate per la
filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- carta
oppure --------------------------------------------------------------------
Stampa, accompagnata
da almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura) purche'
il valore dei
tessili non stampati
utilizzati non ecceda
il 47,5% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5501 Fibre sintetiche Fabbricazione a a 5507 o artificiali, partire da
in fiocco sostanze chimiche
o da paste tessili -------------------------------------------------------------------- da 5508 Filati e filati Fabbricazione a a 5511 per cucire di partire da (per le
fibre sintetiche condizioni speciali
o artificiali relative a prodotti
in fiocco costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5):
- seta greggia o
cascami di seta,
cardati o pettinati
o altrimenti
preparati per la
filatura,
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- da 5512 Tessuti di filati a 5516 di fibre sintetiche
o artificiali
in fiocco. --------------------------------------------------------------------
- In cui sono Produzione a partire
incorporati fili da un unico filato
di gomma (per le condizioni
speciali relative a
prodotti costituiti
da materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali, non
cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- carta
oppure --------------------------------------------------------------------
Stampa, accompagnata
da almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura) purche'
il valore dei
tessili non stampati
utilizzati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ovatte, feltri e Fabbricazione a 56 stoffe non partire da (per le
tessute; filati condizioni speciali
speciali, filati relative a prodotti
speciali; spago, costituiti da materie
corde e funi, tessili miste, vedi
manufatti di nota introduttiva
corderia, fatta n 5):
eccezione per - fibre naturali,
- fibre naturali, o
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- 5602 Feltri, anche
impregnati,
spalmati, ricoperti
o stratificati. --------------------------------------------------------------------
- feltri all'ago Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali, o
- materiali chimici
o paste tessili
Tuttavia. --------------------------------------------------------------------
- i filati di
polipropilene della
voce 5501,
- le fibre di
polipropilene delle
voci 5503 e 5506,
oppure
- i filati di
polipropilene della
voce 5402,
nei quali la
denominazione di un
singolo filamento o
di una singola fibra
e' comunque
inferiore a 9
decitex, possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali, o
- fiocco artificiale
ottenuto a partire
dalla caseina, o
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- 5604 Fili e corde di
gomma, ricoperti di
materie tessili,
filati tessili,
lamelle o forme
simili delle voci
5404 o 5405,
impregnati,
spalmati, ricoperti
o rivestiti di
gomma o di materia
plastica. --------------------------------------------------------------------
- Fili e corde di Fabbricazione a
gomma, ricoperti partire da filati
di materie tessili o corde di gomma,
non ricoperti di
materie tessili --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- 5605 Filati metallici Fabbricazione a
e filati partire da (per le
metallizzati, condizioni speciali
anche spiralati relative a prodotti
(vergolinati), costituiti da materie
costituiti da tessili miste, vedi
filati tessili, nota introduttiva
lamelle o forme n 5)
simili delle voci - fibre naturali, o
5404 o 5405, - fibre sintetiche
combinati con o artificiali in
metallo in forma fiocco non cardate,
di fili, di ne' pettinate, ne'
lamelle o di altrimenti preparate
polveri, oppure per la filatura
ricoperti di - sostanze chimiche
metallo o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- 5606 Filati spiralati Fabbricazione a
(vergolinati), partire da (per le
lamelle o forme condizioni speciali
simili delle voci relative a prodotti
5404 o 5405 costituiti da
rivestite materie tessili miste, vedi
(spiralate), nota introduttiva
diversi da quelli n 5)
della voce 5605 e - fibre naturali, o
dai filati di - fibre sintetiche
crine rivestiti o artificiali in
(spiralati), fiocco non cardate,
filati di ne' pettinate,
ciniglia, filati ne' altrimenti
detti "a preparate per la
catenella" filatura
- sostanze chimiche
o pasta tessili, o
- materiali per la
produzione della
carta -------------------------------------------------------------------- Capitolo 57 Tappeti ed altri
rivestimenti del
suolo di materie
tessili: --------------------------------------------------------------------
- di feltro Fabbricazione a
ad ago partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali, o
- materiali chimici
o paste tessili
Tuttavia. --------------------------------------------------------------------
- i filati di
polipropilene della
voce 5402,
- le fibre di
polipropilene delle
voci 5503 e 5506,
oppure
- i filati di
polipropilene della
voce 5501,
nei quali la
denominazione di un
singolo filamento o
di una singola fibra
e' comunque
inferiore a 9
decitex, possono
essere utilizzati
purche' il loro
valore non ecceda
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
Il tessuto di iuta
puo' essere
utilizzato come
supporto --------------------------------------------------------------------
- di altri feltri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali,
non cardate ne'
pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura,
- materiali chimici
o paste tessili --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fili di cocco o
di iuta,
- filati di
filamenti sintetici
o artificiali
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
Il tessuto di iuta
puo' essere
utilizzato come
supporto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Tessuti speciali e 58 superfici tessili
"tufted", superfici
tessili "tufted",
pizzi, arazzi,
passamaneria;
ricami, fatta
eccezione per. --------------------------------------------------------------------
- elastici, Produzione a partire
costituiti da fili da un unico filato
tessili associati (per le condizioni
a fili di gomma speciali relative a
prodotti costituiti
da materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5) --------------------------------------------------------------------
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure --------------------------------------------------------------------
Stampa, accompagnata
da almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilita
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura)
purche' il
valore dei tessili
non stampati
utilizzati non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 5805 Arazzi tessuti a Lavorazione in cui
mano (tipo tutti i materiali
Gobelins, Fiandra, utilizzati sono
Aubusson, Beauvais classificati in una
e simili) ed voce doganale
arazzi fatti diversa da quella
all'ago (per del prodotto
esempio a piccolo
punto, a punto a
croce), anche
confezionati -------------------------------------------------------------------- 5810 Ricami in pezza, Fabbricazione in
in strisce o cui:
in motivi - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 5901 Tessuti spalmati Fabbricazione a partire
di colla o di da filati
sostanze amidacee,
dei tipi
utilizzati in
legatoria, per
cartonaggi, nella
fabbricazione di
astucci o per usi
simili, tele
preparate per la
pittura, -------------------------------------------------------------------- 5902 Nappe a trama per
pneumatici ottenute
da filati ad alta
tenacità di nylon
o di altri
poliammidi, di
poliesteri o di
rayon di viscosa: --------------------------------------------------------------------
- contenenti, in Fabbricazione a
peso, non piu' del partire da filati
90% di materie
tessili --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da sostanze
chimiche o da paste
tessili -------------------------------------------------------------------- 5903 Tessuti Fabbricazione a
impregnati, partire da filati
spalmati o oppure
ricoperti di Stampa, accompagnata
materia plastica da almeno due
o stratificati operazioni di
con materia preparazione o
plastica, diversi finissaggio (quali
da quelli della purga, sbianca,
voce 5902 mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura)
purche' il valore
dei tessili non
stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 5904 Linoleum, anche Fabbricazione a
tagliati, partire da filati
rivestimenti del (per le condizioni
suolo costituiti speciali relative a
da una spalmatura prodotti costituiti da
o da una materie tessili
ricopertura miste, vedi
applicata su un nota introduttiva
supporto tessile, n 5)
anche tagliati -------------------------------------------------------------------- 5905 Rivestimenti murali
di materie tessili. --------------------------------------------------------------------
- impregnati, Fabbricazione a
spalmati, partire da filati
ricoperti o
stratificati con
gomma, materie
plastiche o altre
materie --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5) --------------------------------------------------------------------
- fibre naturali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili,
oppure --------------------------------------------------------------------
Stampa,
accompagnata da
almeno due
operazioni di
preparazione o
finissaggio
(quali purga,
sbianca, mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura)
purche' il valore
dei tessili non
stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 5906 Tessuti gommati,
diversi da quelli
della voce 5902. --------------------------------------------------------------------
- tessuti a maglia Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti
preparate per la
filatura
- materiali chimici
o paste tessili --------------------------------------------------------------------
- altri tessuti di Fabbricazione a
filati sintetici partire da
contenenti, in materiali chimici
peso piu' del 90%
di materie tessili --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da filati -------------------------------------------------------------------- 5907 Altri tessuti Fabbricazione a
impregnati, partire da filati
spalmati o oppure
ricoperti, tele Stampa, accompagnata
dipinte per da almeno due
scenari di operazioni di
teatri, per sfondi preparazione o
di studi o per finissaggio(quali
usi simili purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilità
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura)
purche' il valore
dei tessili non
stampati utilizzati
non ecceda il 47,5%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 5908 Lucignoli tessuti,
intrecciati o a
maglia, di materie
tessili, per
lampade, fornelli,
accendini, candele
o simili, reticelle
ad incandescenza
e stoffe tubolari
a maglia occorrenti
per la loro
fabbricazione,
anche impregnate: --------------------------------------------------------------------
- Reticelle ad Fabbricazione a
incandescenza, partire da tessuti
impregnate tubolari di maglia --------------------------------------------------------------------
- altri Lavorazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 5909 Manufatti tessili a 5911 per usi industriali: --------------------------------------------------------------------
- dischi e corone Fabbricazione a
per lucidare, partire da filati
diversi da quelli o da cascami di
di feltro della tessuti o da stracci
voce 5911 della voce 6310 --------------------------------------------------------------------
- tessuti, del Fabbricazione a
tipo comunemente partire da (per
utilizzato nella quanto riguarda
fabbricazione le condizioni
della carta o per particolari
altri impieghi relative ai prodotti
tecnici, feltrati fabbricati con
o meno, anche miscugli di
impregnati o materiali tessili,
spalmati, tubolari cfr la nota
o senza fine, a introduttiva n 5)
catene e/o a trame - fibre naturali
singole o - i seguenti
multiple, o i materiali
tessuti piani a - filato di
catene e/o a trame politetrafluoro-
singole o multiple etilene (l'impiego
o i tessuti piani di tale materiale
a catene e/o a e' limitato alla
trame singole o produzione di
multiple della tessuti del tipo
voce 5911 utilizzato nei
macchinari per la
fabbricazione
della carta.),
-- filati multipli
di poliammide,
spalmati, impregnati
o ricoperti di
resina fenolica
-- filati di fibre
tessili sintetiche
di poliammidi
aromatici, ottenuti
per
policondensazione
di m-fenilendiammina
e acido isoftalico --------------------------------------------------------------------
- monofilati di
politetrafluoro-
etilene, (L'impiego
di tale materiale e'
limitato alla produ-
zione di tessuti di
tipo utilizzato nei
macchinari per la
fabbricazione della
carta)
-- filati di fibre
tessili sintetiche
in poli-p-
fenilenteraftalammide,
-- filati di fibre
di vetro, spalmati
di resina fenolica
e spiralati di
filati acrilici
(l'impiego di tale
materiale e'
limitato alla
produzione di
tessuti del tipo
utilizzato nei
macchinari per la
fabbricazione
della carta.), --------------------------------------------------------------------
-- monofilamenti di
copoliestere di un
poliestere, di una
resina di acido
tereftalico, di 1 4
cicloesandictanolo
e di acido
isoftalico,
-- fibre naturali,
-- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinato, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
-- materiali chimici
o paste tessili --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- Capitolo 60 Stoffe a maglia Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
 
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- Capitolo 61 Indumenti ed
accessori di
abbigliamento,
a maglia: --------------------------------------------------------------------
- ottenuti Fabbricazione a
riunendo partire da filati
mediante cucitura, (per le condizioni
o altrimenti speciali relative
confezionati, due a prodotti
o piu' parti di costituiti da
stoffa a maglia, materie tessili
tagliate o miste, vedi nota
realizzate introduttiva n 5)
direttamente (nota introduttiva
nella forma voluta 6) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da materie
tessili miste, vedi
nota introduttiva
n 5)
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Indumenti ed Fabbricazione a 62 accessori di partire da filati
abbigliamento, (per le condizioni
diversi da quelli speciali relative
a maglia, fatta a prodotti
eccezione per. costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
(nota introduttiva
n 6) -------------------------------------------------------------------- ex 6202, Indumenti per Fabbricazione a ex 6204, donna, ragazza e partire da filati ex 6206, bambini piccoli (nota introduttiva ex 6209 (bebe') ed n 6) ed ex 6211 accessori di oppure
vestiario per Fabbricazione a
bebe', ricamati partire da tessuti
non ricamati il cui
valore non superi
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto
(nota introduttiva
n 6) -------------------------------------------------------------------- ex 6210 ed Equipaggiamenti Fabbricazione a ex 6216 ignifughi in partire da filati
tessuto ricoperto (nota introduttiva
di un foglio 6)
di poliestere oppure
alluminizzato Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati, il cui
valore non deve
eccedere il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto (nota
introduttiva 6) -------------------------------------------------------------------- 6213 e 6214 Fazzoletti da
naso e da
taschino, scialli,
sciarpe, foulard,
fazzoletti
da collo,
sciarpette,
mantiglie, veli
e velette e
manufatti simili. --------------------------------------------------------------------
- ricamati Produzione a partire
da monofilati greggi
(per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
(nota introduttiva
6)
oppure
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati il cui
valore non superi
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto (nota
introduttiva 6) --------------------------------------------------------------------
- altri Produzione a partire
da monofilati greggi
(per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
(nota introduttiva
6)
oppure --------------------------------------------------------------------
Confezione seguita
da stampa
accompagnata da
almeno due delle
operazioni
preparatorie o di
finissaggio (quali
purga, sbianca,
mercerizzo,
termofissaggio,
sollevamento del
pelo, calandratura,
trattamento per
impartire stabilita
dimensionale,
finissaggio
antipiega,
decatissaggio,
impregnazione
superficiale,
rammendo e
slappolatura), in
cui il valore del
tessuto non stampato
delle voci 6213 e
6214 utilizzato non
ecceda il 47,5% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 6217 Altri accessori
di abbigliamento
confezionati,
parti di indumenti
ed accessori di
abbigliamento,
diversi da quelli
della voce 6212: --------------------------------------------------------------------
-- ricamati Fabbricazione a
partire da filati
(nota introduttiva
6)
oppure
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati il cui
valore non superi
il 40% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto (nota
introduttiva 6) --------------------------------------------------------------------
- Equipaggiamenti Fabbricazione a
ignifughi in partire da filati
tessuto ricoperto (nota introduttiva
di un foglio di 6)
poliestere oppure
alluminizzato Fabbricazione a
partire da tessuti
non spalmati, il
cui valore non deve
eccedere il 40%--
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto (nota
introduttiva 6) --------------------------------------------------------------------
- Tessuti di Fabbricazione in cui
rinforzo per - tutti i materiali
colletti e utilizzati sono
polsini, tagliati classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da filati
(nota introduttiva
6) -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Altri manufatti Lavorazione in cui 63 tessili tutti i materiali
confezionati, utilizzati sono
assortimenti, classificati in una
oggetti da voce doganale
rigattiere e diversa da quella
stracci 456 del prodotto
stracci, fatta
eccezione per: -------------------------------------------------------------------- da 6301 a Coperte, 6304 biancheria da
letto, ecc, tende,
tendine ecc, altri
manufatti per
l'arredamento. --------------------------------------------------------------------
- In feltro, non Fabbricazione a
tessuti partire da
(per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
- fibre naturali, o
- materiali chimici
o paste tessili --------------------------------------------------------------------
- altre. --------------------------------------------------------------------
-- ricamati Produzione a partire
da monofilati greggi
(nota introduttiva
6)
(per quanto riguarda
gli articoli a
maglia, non elastici
ne' gommati,
ottenuti cucendo o
assemblando pezze
di tessuto a
maglia (tagliate o
lavorate a maglia
direttamente
nella forma
voluta), cfr la nota
introduttiva 6)
oppure
Fabbricazione a
partire da tessuti
non ricamati
(diversi da quelli
a maglia), il cui
valore non eccede
il 40% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Produzione a
partire da
monofilati greggi
(nota introduttiva
6)
(per quanto riguarda
gli articoli a
maglia, non elastici
ne' gommati,
ottenuti cucendo o
assemblando pezze
di tessuto a
maglia (tagliate o
lavorate a maglia
direttamente
nella forma
voluta), cfr la nota
introduttiva 6) -------------------------------------------------------------------- 6305 Sacchi e sacchetti Fabbricazione a
da imballaggio partire da (per le
condizioni speciali
relative a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche
o artificiali in
fiocco non cardate,
ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici
o paste tessili -------------------------------------------------------------------- 6306 Copertoni e tende
per l'esterno,
tende, vele per
imbarcazioni, per
tavole a vela o
carri a vela,
oggetti per
campeggio --------------------------------------------------------------------
- Non tessuti Fabbricazione a
partire da
(per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
(nota introduttiva
6)
- fibre naturali, o
- materiali chimici
o paste tessili --------------------------------------------------------------------
- altri Produzione a
partire da
monofilati greggi
(per le condizioni
speciali relative
a prodotti
costituiti da
materie tessili
miste, vedi nota
introduttiva n 5)
(nota introduttiva
6) -------------------------------------------------------------------- 6307 Altri manufatti Fabbricazione in cui
confezionati, il valore di tutti
compresi i i materiali
modelli di vestiti utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 6308 Assortimenti Ogni articolo
costituiti da dell'assortimento
pezzi di tessuto deve soddisfare le
e di filati, anche condizioni che gli
con accessori, sarebbero
per la confezione applicabili
di tappeti, di qualora non fosse
arazzi, di incluso
tovaglie o di nell'assortimento,
tovaglioli Tuttavia, possono
ricamati, o essere incorporati
di manufatti articoli non
tessili simili, originari, purche'
in imballaggi il loro valore
per la vendita complessivo
al minuto non ecceda il 15%
del prezzo franco
fabbrica
dell'assortimento -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Calzature, ghette Fabbricazione a 64 e oggetti simili, partire da materiali
fatta eccezione di qualsiasi voce
doganale, escluse le
calzature incomplete
formate da tomaie
fissate alle suole
primarie o ad altre
parti inferiori
della voce 6406 -------------------------------------------------------------------- 6406 Parti di Lavorazione in cui
calzature tutti i materiali
(comprese le utilizzati sono
tomaie fissate a classificati in una
suole diverse voce doganale
dalle suole diversa da quella
esterne), suole del prodotto
interne amovibili,
tallonetti ed
oggetti simili
amovibili, ghette,
gambali ad oggetti
simili, e loro
parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Cappelli, Lavorazione in cui 65 copricapo altre tutti i materiali
acconciature; utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 6503 Cappelli, Fabbricazione a
copricapo ed altre partire da filati
acconciature, di o da fibre tessili
feltro, fabbricati (nota introduttiva
con le campane o 6)
con i dischi o
piatti della voce
6501, anche
guarniti -------------------------------------------------------------------- 6505 Cappelli, Fabbricazione a
copricapo ed altre partire da filati
acconciature a o da fibre tessili
maglia, o (nota introduttiva
confezionati con 6)
pizzi, feltro o
altri prodotti
tessili, in pezzi
(ma non in strisce),
anche guarniti,
retine per capelli
di qualsiasi
materia, anche
guarnite -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ombrelli (da Lavorazione in cui 66 pioggia o da tutti i materiali
sole), ombrelloni, utilizzati sono
bastoni, classificati in una
bastoni-sedile, voce doganale
fruste, frustini diversa da quella
e loro parti, del prodotto
fatta eccezione
per: -------------------------------------------------------------------- 6601 Ombrelli (da Fabbricazione in cui
pioggia o da il valore di tutti i
sole), ombrelloni materiali utilizzati
(compresi gli non eccede il 50%
ombrelli-bastoni, del prezzo franco
gli ombrelloni da fabbrica del
giardino e simili) prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 67 Piume e calugine Lavorazione in cui
preparate e tutti i materiali
oggetti di piume utilizzati sono
o di calugine, classificati in una
fiori artificiali, voce doganale
lavori di capelli diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori di pietre, Lavorazione in cui 68 gesso, cemento, tutti i materiali
amianto, mica o utilizzati sono
materie simili, classificati in una
fatta eccezione voce doganale
per: diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a
naturale o partire
agglomerata dall'ardesia
lavorata -------------------------------------------------------------------- ex 6812 Lavori di amianto; Fabbricazione a
lavori di miscele partire da
a base di amianto materiali di
o a base di qualsiasi voce
amianto e doganale
carbonato di
magnesio -------------------------------------------------------------------- ex 6814 Mica lavorata e Fabbricazione da
lavori di mica, mica lavorata
compresa la mica (compresa la mica
agglomerata o agglomerata o
ricostituita, su ricostituita)
un supporto di
carta, di cartone
o di altri
materiali -------------------------------------------------------------------- Capitolo 69 Prodotti ceramici Lavorazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Vetro e lavori di Lavorazione in cui 70 vetro, fatta tutti i materiali
eccezione per utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 7003, Vetro con uno Fabbricazione a ex 7004 ed strato non partire da ex 7005 riflettente materiali della
voce 7001 -------------------------------------------------------------------- 7006 Vetro delle voci
7003, 7004 o 7005,
curvato, smussato,
inciso, forato,
smaltato o
altrimenti lavorato,
ma non incorniciato
ne' combinato con
altre materie --------------------------------------------------------------------
- lastre di vetro Fabbricazione a
(substrati), partire da filati
ricoperte da uno o da cascami di
strato di metallo tessuti o da
dielettrico, stracci della
semiconduttrici voce 7006
secondo gli
standard del
SEMII (SEMII -
Semiconductor
Equipment and
Materials
Institute
Incorporated) --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione a
partire da
materiali della
voce 7001 -------------------------------------------------------------------- 7007 Vetro di Fabbricazione a
sicurezza, partire da
costituito da materiali della
vetri temperati voce 7001
o formati da
fogli aderenti
fra loro -------------------------------------------------------------------- 7008 Vetri isolanti a Fabbricazione a
pareti multiple partire da
materiali della
voce 7001 -------------------------------------------------------------------- 7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a
anche partire da
incorniciati, materiali della
compresi gli voce 7001
specchi
retrovisivi -------------------------------------------------------------------- 7010 Damigiane, Lavorazione in
bottiglie, cui tutti i
boccette, materiali utilizzati
barattoli, vasi, sono classificati
imballaggi in una voce doganale
tubolari, ampolle diversa da quella
ed altri del prodotto
recipienti per or
il trasporto o Sfaccettatura di
l'imballaggio, oggetti di vetro il
di vetro, cui valore non
barattoli per eccede il 50% del
conserve, di prezzo franco
vetro, tappi, fabbrica del
coperchi ed prodotto
altri dispositivi
di chiusura, di
vetro -------------------------------------------------------------------- 7013 Oggetti di vetro Lavorazione in cui
per la tavola, la tutti i materiali
cucina, la utilizzati sono
toletta, classificati in una
l'ufficio, la voce doganale
decorazione degli diversa da quella
appartamenti o del prodotto
per usi simili, oppure
diversi dagli Sfaccettatura di
oggetti delle oggetti di vetro
voci 7010 o 7018 il cui valore non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto
oppure
Decorazione a mano
(ad esclusione della
stampa serigrafica)
di oggetti di vetro
soffiato a mano,
il cui valore non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 7019 Lavori di fibre Fabbricazione a
di vetro, diversi partire da
dai filati - stoppini greggi,
filati accoppiati
in parallelo senza
torsione (roving),
e
- lana di vetro -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Perle fini o Lavorazione in cui 71 coltivate, pietre tutti i materiali
preziose (gemme), utilizzati sono
pietre classificati in una
semipreziose voce doganale
(fini) o simili, diversa da quella
metalli preziosi del prodotto
metalli placcati
o ricoperti di
metalli preziosi
e lavori di queste
materie; minuterie
di fantasia;
monete, fatta
eccezione per: -------------------------------------------------------------------- ex 7101 Perle fini o Fabbricazione in
coltivate, cui il valore di
assortite, tutti i materiali
infilate utilizzati non
temporaneamente eccede il 50% del
per comodita' di prezzo franco
trasporto fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 7102, ex Pietre preziose o Fabbricazione a 7103 ed ex semipreziose partire da pietre 7104 lavorate preziose (gemme),
(naturali, o semipreziose
sintetiche o (fini), non
ricostruite) lavorate -------------------------------------------------------------------- 7106, da a Metalli preziosi: 7108 a 7110 --------------------------------------------------------------------
- greggio Fabbricazione a
partire da materiali
non classificati
alle voci 7106,
7108 o 7110
oppure
Separazione
elettrolitica,
termica o chimica
di metalli preziosi
delle voci 7106,
7108 o 7110
oppure
Fabbricazione di
leghe di metalli
preziosi delle voci
7106, 7108 o 7110
tra di loro o con
metalli comuni --------------------------------------------------------------------
- semilavorati o Fabbricazione a
in polvere partire da metalli
preziosi greggi -------------------------------------------------------------------- ex 7107, Metalli comuni Fabbricazione a ex 7109 ricoperti di partire da metalli ed ex 7111 metalli preziosi, comuni ricoperti di
semilavorati metalli preziosi,
greggi -------------------------------------------------------------------- 7116 Lavori di perle Fabbricazione in
fini o coltivate, cui il valore di
di pietre tutti i materiali
preziose (gemme), utilizzati non
di pietre eccede il 50% del
semipreziose prezzo franco
(fini) o di fabbrica
pietre sintetiche del prodotto
o ricostituite -------------------------------------------------------------------- 7117 Minuterie di Lavorazione in cui
fantasia tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale diversa
da quella del
prodotto
oppure --------------------------------------------------------------------
Fabbricazione a
partire da parti
in metalli comuni,
non placcati o
ricoperti di metalli
preziosi, purche' il
valore di tutti i
materiali utilizzati
non ecceda il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Ghisa, ferro e Lavorazione in cui 72 acciaio, tutti i materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7207 Semiprodotti di Fabbricazione a
ferro o di acciai partire da materiali
non legati delle voci 7201,
7202,7203, 7204 e
7205 -------------------------------------------------------------------- da 7208 a a 7216 Prodotti Fabbricazione a 7216 laminati piatti, partire da lingotti
vergella o o altre forme
bordione, barre, primarie della
profilati di voce 7206
ferro o di
acciai non legati -------------------------------------------------------------------- 7217 Fili di ferro o Fabbricazione a
di acciai non partire da
legati semiprodotti della
voce 7207 -------------------------------------------------------------------- ex 7218, da Semiprodotti, Fabbricazione a 7219 a 7222 prodotti laminati partire da lingotti
piatti, barre, o altre forme
profilati di primarie della
acciai voce 7218
inossidabili -------------------------------------------------------------------- 7223 Fili di acciai Fabbricazione a
inossidabili partire da
semiprodotti della
voce 7218 -------------------------------------------------------------------- ex 7224, da Semiprodotti, Fabbricazione a 7225 a 7228 prodotti laminati partire da lingotti
piatti, barre e o altre forme
profilati primarie, delle voci
laminati a caldo, 7206, 7218 o 7224
arrotolati in
spire non
ordinate (in
matasse), Barre e
profilati di altri
acciai legati,
barre forate per
la perforazione,
di acciai legati
o non legati -------------------------------------------------------------------- 7229 Fili di altri Fabbricazione a
acciai legati partire da
semiprodotti della
voce 7224 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori di ghisa, Lavorazione in cui 73 ferro o acciaio, tutti i materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in una
voce doganale diversa
da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 7301 Palancole Fabbricazione a
partire da materiali
della voce 7206 -------------------------------------------------------------------- 7302 Elementi per la Fabbricazione a
costruzione di partire da
strade ferrate, materiali della
di ghisa, di voce 7206
ferro o di
acciaio rotaie,
controrotaie e
rotaie a
cremagliera, aghi,
cuori, tiranti per
aghi ed altri
elementi per
incroci o scambi,
traverse, stecche
(ganasce),
cuscinetti, cunei,
piastre di
appoggio, piastre
di fissaggio,
piastre e barre di
scartamento ed altri
pezzi specialmente
costruiti per la
posa, la congiunzione
o il fissaggio
delle rotaie -------------------------------------------------------------------- 7304, da Tubi e profilati Fabbricazione a 7305 a 7306 cavi, di ferro partire da materiali
(non ghisa) o di delle voci 7206,
acciaio 7207, 7218 o 7224 -------------------------------------------------------------------- ex 7307 Accessori per Fornitura,
tubi di acciai trapanatura,
inossidabili (ISO alesatura,
n. X5CrNiMo 1712), filettatura,
composti di piu' sbavatura e
parti sabbiatura di
abbozzi fucinati,
il cui valore non
deve eccedere il
35% del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7308 Costruzioni e Fabbricazione nella
parti di quale tutti i
costruzioni (per materiali utilizzati
esempio: ponti sono classificati
ed elementi di in una voce diversa
ponti, porte di da quella del
cariche o chiuse, prodotto Tuttavia
torri, piloni, i profilati ottenuti
pilastri, per saldatura della
colonne, voce 7301 non possono
ossature, essere utilizzati
impalcature,
tettoie, porte
e finestre e loro
intelaiature,
stipiti e soglie,
serrande di
chiusura,
balaustrate)di
ghisa ferro o
acciaio, escluse
le costruzioni
prefabbricate
della voce 9406,
lamiere, barre,
profilati, tubi e
simili, di ghisa,
ferro o acciaio,
predisposti per
essere utilizzati
nelle costruzioni -------------------------------------------------------------------- ex 7315 Catene anti- Fabbricazione in cui
sdrucciolevoli il valore dei
materiali della
voce 7315 utilizzati
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Rame e lavori di Fabbricazione in cui 74 rame, fatta - tutti i materiali
eccezione per utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
- il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7401 Metalline Lavorazione in cui
cuprifere, rame tutti i materiali
da cementazione utilizzati sono
(precipitato di classificati in una
rame) voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7402 Rame non Lavorazione in cui
raffinato, anodi tutti i materiali
di rame per utilizzati sono
affinazione classificati in una
elettrolitica voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7403 Rame raffinato e
leghe di rame,
grezzo: --------------------------------------------------------------------
- rame raffinato Lavorazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce doganale
diversa da quella
del prodotto --------------------------------------------------------------------
- leghe di rame Fabbricazione a
e rame raffinato partire da rame
contenente altri raffinato, greggio,
elementi o da cascami e
rottami di rame -------------------------------------------------------------------- 7404 Cascami e avanzi Lavorazione in cui
di rame tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in
una voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7405 Leghe madri di Lavorazione in cui
rame tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Nichel e lavori Fabbricazione in cui 75 di nichel, fatta - tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
- il valore di tutti
i materiali utilizzati
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 7501 a Metalline di Lavorazione in cui 7503 nichel, "sinters" tutti i materiali
di ossidi di utilizzati sono
nichel ed altri classificati in una
prodotti voce doganale
intermedi della diversa da quella
metallurgia del del prodotto
nichel, nichel
greggio, cascami
e rottami di
nichel -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Alluminio e Fabbricazione in 76 lavori di cui:
alluminio, fatta - tutti i materiali
eccezione per: utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
- il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 7601 Alluminio Fabbricazione in cui
greggio - tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto,
Articolo 2
- il valore di tutti
i materiali utilizzati
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto
oppure
Fabbricazione mediante
trattamento termico
o elettrolitico a
partire da alluminio
non legato o da
cascami e rottami di
alluminio -------------------------------------------------------------------- 7602 Cascami o rottami Lavorazione in cui
di alluminio tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 7616 Lavori di Fabbricazione in cui
alluminio diversi - il valore di tutti
dalle garze, i materiali utilizzati
tessuti, tele non ecceda il 50%
metalliche, del prezzo franco
griglie, reti e fabbrica del prodotto,
materiali simili e si possono tuttavia
di filo di utilizzare garze,
alluminio tessuti, tele
(comprese le metalliche, griglie,
tele continue o reti e materiali
senza fine) e simili di filo di
dalle lamiere e alluminio (comprese
lastre, incise e le tele continue o
stirate, di senza fine) o lamiere
alluminio e lastre, incise e
stirare, di
alluminio,
- il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 77 Riservato per un
eventuale impiego
futuro nel SA -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Piombo e lavori Fabbricazione in cui 78 di piombo, fatta - tutti i materiali
eccezione per utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 50% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 7801 Piombo greggio: --------------------------------------------------------------------
- Piombo Fabbricazione a
raffinato partire da piombo
d'opera --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione nella
quale tutti i
materiali utilizzati
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Tuttavia i materiali
della voce 7802 non
possono essere
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 7802 Cascami ed avanzi Lavorazione in cui
di piombo tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Zinco e lavori di Fabbricazione in cui 79 zinco, fatta - tutti i materiali
eccezione per utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da quella
del prodotto;
- il valore di tutti
i materiali utilizzati
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 7901 Zinco greggio Fabbricazione nella
quale tutti i
materiali utilizzati
sono classificati in
una voce diversa da
quella del prodotto
Tuttavia i materiali
della voce 7902 non
possono essere
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 7902 Cascami ed avanzi Lavorazione in cui
di zinco tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale diversa
da quella del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Stagno e lavori Fabbricazione in cui 80 di stagno, fatta - tutti i materiali
eccezione per utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da quella
del prodotto,
- il valore di tutti
i materiali utilizzati
non eccede il 50%
del prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- 8001 Stagno greggio Fabbricazione nella
quale tutti i
materiali utilizzati
sono classificati
in una voce diversa
da quella del prodotto
Tuttavia i materiali
della voce 8002
non possono essere
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8002 e 8007 Cascami e rottami Lavorazione in cui
di stagno; altri tutti i materiali
lavori di stagno: utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 81 Altri metalli
comuni, cermet;
lavori di queste
materie. --------------------------------------------------------------------
- Altri metalli Fabbricazione in cui
comuni, lavorati, il valore di tutti
lavori di queste i materiali utilizzati
materie classificati nella
stessa voce del
prodotto non eccede
il 50% del prezzo
franco fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Lavorazione in cui
tutti i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo oggetti di Lavorazione in cui 82 coltelleria e tutti i materiali
posateria da utilizzati sono
tavola, di classificati in una
metalli comuni, voce doganale
parti di questi diversa da quella
oggetti di del prodotto
metalli comuni,
fatta eccezione
per. -------------------------------------------------------------------- 8206 Utensili compresi Fabbricazione in
in almeno due cui tutti i
delle voci da materiali utilizzati
8202 a 8205, sono classificati in
condizionati in una voce diversa
assortimenti per dalle voci da 8202
la vendita al a 8205 Gli
minuto assortimenti possono
tuttavia comprendere
utensili delle voci
da 8202 a 8205
purche' il loro
valore non ecceda
il 15% del prezzo
franco fabbrica
dell'assortimento -------------------------------------------------------------------- 8207 Utensili Fabbricazione in cui
intercambiabili - tutti i materiali
per utensileria a utilizzati sono
mano, anche classificati in una
meccanica o per voce diversa da
macchine utensili quella del prodotto;
(per esempio per - il valore di tutti
imbutire, i materiali
stampare, utilizzati non eccede
punzonare, il 40% del prezzo
maschiare, franco fabbrica
filettare, del prodotto
forare, alesare,
scanalare,
fresare, tornire,
avvitare)
comprese le
filiera per
trafilare o
estrudere i
metalli, nonche'
gli utensili di
perforazione o
di sondaggio -------------------------------------------------------------------- 8208 Coltelli e lame Fabbricazione in cui
trancianti per - tutti i materiali
macchine o utilizzati sono
apparecchi classificati in una
meccanici voce diversa da
quella del prodotto,
- il valore di tutti
i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione nella
da quelli della quale tutti i
voce 8208), a materiali utilizzati
lama tranciante sono classificati
o dentata, in una voce diversa
compresi i da quella del
roncoli prodotto Tuttavia,
chiudibili le lame di coltello
ed i manici di
metalli comuni
possono essere
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8214 Altri oggetti di Fabbricazione nella
coltelleria (per quale tutti i
esempio: materiali utilizzati
tosatrici, sono classificati
fenditoi, in una voce diversa
coltellacci, da quella del
scuri da prodotto Tuttavia,
macellaio o da i manici di metalli
cucina e comuni possono
tagliacarte), essere utilizzati
utensili ed
assortimenti di
utensili per
manicure o
pedicure
(comprese le
lime da unghie) -------------------------------------------------------------------- 8215 Cucchiai, Fabbricazione nella
forchette, quale tutti i
mestoli, materiali utilizzati
schiumarole, sono classificati
palette da torta, in una voce diversa
coltelli speciali da quella del
da pesce o da prodotto Tuttavia,
burro, pinze da i manici di metalli
zucchero e comuni possono
oggetti simili essere utilizzati -------------------------------------------------------------------- capitolo 83 Lavori diversi di Lavorazione in cui
metalli comuni, tutti i materiali
fatta eccezione utilizzati sono
per: classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8302 Altre Fabbricazione nella
guarnizioni, quale tutti i
ferramenta e materiali utilizzati
oggetti simili, sono classificati
per edifici, e in una voce diversa
congegni di da quella del
chiusura prodotto Si possono
automatica per tuttavia utilizzare
porte gli altri materiali
della voce 8302
purche' il loro
valore non ecceda
il 20% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8306 Statuette ed Fabbricazione nella
oggetti di quale tutti i
ornamento per materiali utilizzati
interni, di sono classificati in
metalli comuni una voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare gli altri
materiali della voce
8306 purche' il loro
valore non ecceda
il 30% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Reattori Fabbricazione in Fabbricazione in 84 nucleari, cui: cui il valore di
caldaie, - tutti i tutti i
macchine, materiali materiali
apparecchi e utilizzati utilizzati non
congegni sono classificati eccede il 30%
meccanici, in una voce del prezzo
fatta eccezione diversa da quella franco fabbrica
per del prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8401 Elementi Lavorazione in Fabbricazione in
combustibili cui tutti i cui il valore
nucleari materiali di tutti i
utilizzati materiali
sono classificati utilizzati non
in una voce eccede il 30%
doganale diversa del prezzo
da quella franco fabbrica
del prodotto del prodotto
(Norma applicabile
fino al 31
dicembre 2005) -------------------------------------------------------------------- 8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in Fabbricazione
(generatori di cui in cui il valore
vapore), diverse - tutti i di tutti i
dalle caldaie materiali materiali
per il utilizzati sono utilizzati
riscaldamento classificati in non eccede il
centrale una voce diversa 25% del prezzo
costruite per da quella del franco fabbrica
produrre prodotto, del prodotto
contemporaneamente - il valore di
acqua calda e tutti i materiali
vapore a bassa utilizzati non
pressione, eccede il 40%
caldaie dette del prezzo franco
"ad acqua fabbrica del
surriscaldata" prodotto -------------------------------------------------------------------- 8403 ed Caldaie per il Fabbricazione in Fabbricazione in ex 8404 riscaldamento cui tutti i cui il valore di
centrale diverse materiali tutti i
da quelle della utilizzati sono materiali
voce 8402 e classificati in utilizzati non
apparecchi una voce doganale eccede il 40%
ausiliari per diversa dalle del prezzo
tali caldaie voci 8403 o 8404 franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 8406 Turbine a vapore Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8407 Motori a pistone Fabbricazione in
alternativo o cui il valore di
rotativo, con tutti i materiali
accensione a utilizzati non
scintilla (motori eccede il 40% del
a scoppio) prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8408 Motori a pistone, Fabbricazione in
con accensione cui il valore di
per compressione tutti i materiali
(motori diesel o utilizzati non
semi-diesel) eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8409 Parti Fabbricazione in
riconoscibili cui il valore di
come destinate, tutti i materiali
esclusivamente o utilizzati non
principalmente, eccede il 40% del
ai motori delle prezzo franco
voci 8407 o 8408 fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8411 Turboreattori, Fabbricazione in Fabbricazione in
turbopropulsori cui cui il valore di
e altre turbine - tutti i tutti i
a gas materiali materiali
utilizzati sono utilizzati non
classificati in eccede il 25%
una voce diversa del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8412 Altri motori e Fabbricazione in
macchine motrici cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8413 Pompe Fabbricazione Fabbricazione
volumetriche in cui in cui il valore
rotative - tutti i di tutti i
materiali materiali
utilizzati sono utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8414 Ventilatori e Fabbricazione in Fabbricazione in
simili, per usi cui cui il valore di
industriali - tutti i tutti i
materiali materiali
utilizzati sono utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8415 Macchine e Fabbricazione in
apparecchi per cui il valore di
il tutti i materiali
condizionamento utilizzati non
dell'aria, eccede il 40% del
comprendenti un prezzo franco
ventilatore a fabbrica del
motore e dei prodotto
dispositivi
atti a
modificare la
temperatura e
l'umidita',
compresi quelli
nei quali il
grado
igrometrico non
e' regolabile
separatamente -------------------------------------------------------------------- 8418 Frigoriferi, Fabbricazione in Fabbricazione in
congelatori- cui: cui il valore di
conservatori ed - tutti i tutti i
altro materiali materiali
materiale, utilizzati sono utilizzati non
altre macchine classificati in eccede il 25%
ed apparecchi una voce diversa del prezzo
per la da quella del franco fabbrica
produzione del prodotto; del prodotto
freddo, con - il valore di
attrezzatura tutti i materiali
elettrica o di utilizzati non
altra specie, eccede il 40% del
pompe di calore prezzo franco
diverse dalle fabbrica del
macchine e prodotto,
dagli - il valore di
apparecchi per tutti i materiali
il non originari
condizionamento utilizzati non
dell'aria della eccede il valore
voce 8415 dei materiali
originari utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex 8419 Macchine per le Fabbricazione: Fabbricazione in
industrie del - in cui il cui il valore di
legno, della valore di tutti i tutti i
pasta per carta materiali materiali
e del cartone utilizzati non utilizzati non
eccede il 40% del eccede il 30%
prezzo franco del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto; del prodotto;
- entro il
predetto
limite, i
materiali
classificati nella
stessa voce del
prodotto sono
unicamente
utilizzati fino
ad un valore
del 25% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 8420 Calandre e Fabbricazione Fabbricazione in
laminatoi, - in cui il cui il valore di
diversi da valore di tutti tutti i
quelli per i i materiali materiali
metalli o per utilizzati non utilizzati
il vetro, e eccede il 40% del non eccede il
cilindri per prezzo franco 30% del prezzo
dette macchine fabbrica del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- entro il
predetto
limite, i
materiali
classificati nella
stessa voce del
prodotto sono
unicamente
utilizzati fino ad
un valore del 25%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8423 Apparecchi e Fabbricazione in Fabbricazione in
strumenti per cui cui il valore di
pesare, comprese - tutti i tutti i
le basculle e le materiali materiali
bilance per utilizzati utilizzati
verificare i sono classificati non eccede il
pezzi fabbricati, in una voce 25% del prezzo
ma escluse le diversa da quella franco fabbrica
bilance sensibili del prodotto, del prodotto
ad un peso di 5 - il valore di
cg o meno, pesi tutti i materiali
per qualsiasi utilizzati non
bilancia eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8425 to 8428 Macchine ed Fabbricazione: Fabbricazione in
apparecchi di - in cui il cui il valore di
sollevamento, di valore di tutti tutti i
movimentazione, i materiali materiali
di carico o di utilizzati non utilizzati
scarico eccede il 40% del non eccede il
prezzo franco 30% del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- entro il
suddetto limite,
il valore di tutti
i materiali della
voce 8431
utilizzati non
eccede il 10% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8429 Apripista
(bulldozers,
angledozers),
livellatrici,
ruspe, spianatrici,
pale meccaniche,
escavatori,
caricatori e
caricatrici-
spalatrici,
compattatori
e rulli compressori,
semoventi --------------------------------------------------------------------
- rulli Fabbricazione in
compressori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione: Fabbricazione in
- in cui il cui il valore di
valore di tutti tutti i
i materiali materiali
utilizzati non utilizzati
eccede il 40% del non eccede il
prezzo franco 30% del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- entro il
suddetto limite,
il valore di tutti
i materiali della
voce 8431
utilizzati non
eccede il 10% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8430 Altre macchine ed Fabbricazione: Fabbricazione in
apparecchi per lo - in cui il cui il valore di
sterramento, il valore di tutti tutti i
livellamento, lo i materiali materiali
spianamanto, la utilizzati non utilizzati
escavazione, per eccede il 40% del non eccede il
rendere compatto prezzo franco 30% del prezzo
il terreno, fabbrica del franco fabbrica
l'estrazione o prodotto, del prodotto
la perforazione - entro il
della terra, dei predetto limite,
minerali o dei i materiali
minerali classificati nella
metalliferi, voce 8431
battipali e sono unicamente
macchine per utilizzati fino
l'estrazione dei ad un valore del
pali, spazzaneve 10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8431 Parti Fabbricazione in
riconoscibili cui il valore di
come destinate, tutti i materiali
esclusivamente o utilizzati non
principalmente, eccede il 40% del
ai rulli prezzo franco
compressori fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8439 Macchine ed Fabbricazione: Fabbricazione in
apparecchi per - in cui il cui il valore di
la fabbricazione valore di tutti tutti i
della pasta di i materiali materiali
materie fibrose utilizzati non utilizzati
cellulosiche o eccede il 40% del non eccede il
per la prezzo franco 30% del prezzo
fabbricazione o fabbrica del franco fabbrica
la finitura prodotto, del prodotto
della carta o - entro il
del cartone predetto limite,
i materiali
classificati nella
stessa voce del
prodotto sono
unicamente
utilizzati fino
ad un valore del
25% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 8441 Altre macchine Fabbricazione: Fabbricazione in
ed apparecchi per - in cui il cui il valore di
la lavorazione valore di tutti tutti i
della pasta per i materiali materiali
carta, della utilizzati non utilizzati
carta o del eccede il 40% del non eccede il
cartone, comprese prezzo franco 30% del prezzo
le tagliatrici di fabbrica del franco fabbrica
ogni tipo prodotto, del prodotto
- entro il
predetto limite,
i materiali
classificati nella
stessa voce del
prodotto sono
unicamente
utilizzati fino
ad un valore del
25% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- da 8444 Macchine per Fabbricazione in a 8447 l'industria cui il valore di
tessile delle tutti i materiali
voci da 8444 a utilizzati non
8447 eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8448 Macchine e Fabbricazione in
apparecchi cui il valore di
ausiliari per tutti i materiali
le macchine utilizzati non
delle voci 8444 eccede il 40% del
e 8445 prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8452 Macchine per
cucire, escluse
le macchine per
cucire i fogli
della voce 8440,
mobili, supporti
e coperchi
costruiti
appositamente
per macchine per
cucire, aghi per
macchine per cucire: --------------------------------------------------------------------
- Macchine per Fabbricazione:
cucire unicamente - in cui il
con punto valore di tutti
annodato, la cui i materiali
testa pesa al utilizzati non
massimo 16 kg, eccede il 40% del
senza motore, o prezzo franco
17 kg con il fabbrica del
motore prodotto,
- il valore di tutti
i materiali non
originari utilizzati
per il montaggio
della testa (senza
motore) non eccede
il valore dei
materiali originari
utilizzati,
- il meccanismo di
tensione del filo,
il meccanismo
dell'uncinetto e il
meccanismo zig-zag
sono gia' prodotti
originari --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- da 8456 Macchine Fabbricazione in a 8466 utensili, cui il valore di
apparecchi e tutti i materiali
loro parti di utilizzati non
ricambio ed eccede il 40% del
accessori delle prezzo franco
voci da 8456 a fabbrica del
8466 prodotto -------------------------------------------------------------------- da 8469 Macchine per Fabbricazione in a 8472 ufficio (ad cui il valore di
esempio, macchine tutti i materiali
da scrivere, utilizzati non
macchine eccede il 40% del
calcolatrici, prezzo franco
macchine fabbrica del
automatiche per prodotto
l'elaborazione di
dati, duplicatori,
cucitrici
meccaniche) -------------------------------------------------------------------- 8480 Staffe per Fabbricazione in
fonderia, piastre cui il valore di
di fondo per tutti i materiali
forme, modelli utilizzati non
per forme; forme eccede il 50% del
per i metalli prezzo franco
(diversi dalle fabbrica del
lingotterie), i prodotto
carburi metallici,
il vetro, le
materie minerali,
la gomma o le
materie plastiche -------------------------------------------------------------------- 8482 Cuscinetti a Fabbricazione in Fabbricazione in
sfere od a rulli cui cui il valore di
- tutti i tutti i
materiali materiali
utilizzati sono utilizzati
classificati in non eccede il
una voce diversa 25% del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8484 Guarnizioni Fabbricazione in
metalloplastiche; cui il valore di
serie o tutti i materiali
assortimenti di utilizzati non
composizione eccede il 50% del
diversa, prezzo franco
presentati in fabbrica del
involucri, buste prodotto
o imballaggi
simili, giunti
di tenuta stagna
meccanici -------------------------------------------------------------------- 8485 Parti di macchine Fabbricazione in
o di apparecchi cui il valore di
non nominate ne' tutti i materiali
comprese altrove utilizzati non
in questo eccede il 40% del
capitolo, non prezzo franco
aventi fabbrica del
congiunzioni prodotto
elettriche,
parti isolate
elettricamente,
avvolgimenti,
contatti o altre
caratteristiche
elettriche -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Macchine Fabbricazione in Fabbricazione in 85 elettriche, cui cui il valore di
apparecchi e - tutti i tutti i
materiale materiali materiali
elettrico e loro utilizzati sono utilizzati
parti, apparecchi classificati in non eccede il
per la una voce diversa 30% del prezzo
registrazione e da quella del franco fabbrica
la riproduzione prodotto del prodotto
del suono, - il valore di
apparecchi per la tutti i materiali
riproduzione utilizzati non
delle immagini e eccede il 40% del
del suono per la prezzo franco
televisione, e fabbrica del
parti ed prodotto
accessori di
questi
apparecchi,
fatta eccezione
per: -------------------------------------------------------------------- 8501 Motori e Fabbricazione: Fabbricazione in
generatori - in cui il cui il valore di
elettrici valore di tutti tutti i
(esclusi i gruppi i materiali materiali
elettrogeni) utilizzati non utilizzati
eccede il 40% del non eccede il
prezzo franco 30% del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto; del prodotto
- entro il
suddetto limite,
il valore di tutti
i materiali della
voce 8503
utilizzati non
eccede il 10% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8502 Gruppi Fabbricazione: Fabbricazione in
elettrogeni e - in cui il cui il valore di
convertitori valore di tutti tutti i
rotanti elettrici i materiali materiali
utilizzati non utilizzati
eccede il 40% del non eccede il
prezzo franco 30% del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto; del prodotto
- entro il
suddetto limite,
i materiali
classificati nelle
voci 8501 o 8503
sono unicamente
utilizzati fino
ad un valore del
10% del prezzo
franco fabbrica
del prodotto --------------------------------------------------------------------
ex 8504 Unita' di Fabbricazione in
alimentazioni cui il valore di
elettrica per le tutti i materiali
macchine utilizzati non
automatiche per eccede il 40 %
l'elaborazione del prezzo franco
dell'informazione fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione: Fabbricazione in
supporti, - in cui il cui il valore di
altoparlanti valore tutti i di tutti i
anche montati materiali materiali
nelle loro casse utilizzati utilizzati
acustiche, non eccede il non eccede il
amplificatori 40% del prezzo 25 % del prezzo
elettrici franco fabbrica franco fabbrica
ad audiofrequenza; del prodotto, del prodotto
apparecchi - in cui il valore
elettrici di di tutti i
amplificazione materiali non
del suono eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8519 Giradischi, Fabbricazione: Fabbricazione in
elettrofoni, - in cui il valore cui il valore di
lettori di di tutti i tutti i
cassette e altri materiali materiali
apparecchi per la utilizzati utilizzati non
riproduzione del non eccede il eccede il 30 %
suono senza 40% del prezzo del prezzo
dispositivo franco fabbrica franco fabbrica
incorporato per del prodotto, del prodotto
la registrazione - in cui il
del suono valore di tutti
i materiali non
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8520 Magnetofoni ed Fabbricazione: Fabbricazione in
altri apparecchi - in cui il cui il valore di
per la valore di tutti i tutti i
registrazione materiali materiali
del suono, utilizzati utilizzati non
anche con non eccede il eccede il 30 %
dispositivo 40% del prezzo del prezzo
incorporato per franco fabbrica franco fabbrica
la riproduzione del prodotto, del prodotto
del suono - in cui il valore
di tutti i
materiali non
originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8521 Apparecchi per la Fabbricazione Fabbricazione in
videoregistrazione - in cui il cui il valore di
o la valore di tutti i tutti i
videoriproduzione, materiali materiali
anche incorporanti utilizzati utilizzati non
un ricevitore di non eccede il eccede il 30 %
segnali 40% del prezzo del prezzo
videofonici franco fabbrica franco fabbrica
del prodotto, del prodotto
- in cui il
valore di tutti
di tutti i
materiali non
originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8522 Parti e accessori Fabbricazione in
riconoscibili cui il valore di
come destinati, tutti i materiali
esclusivamente o utilizzati non
principalmente, eccede il 40 % del
agli apparecchi prezzo franco
delle voci fabbrica del
da 8519 a 8521 prodotto -------------------------------------------------------------------- 8523 Supporti preparati Fabbricazione in
per la cui il valore di
registrazione del tutti i materiali
suono o per utilizzati non
simili eccede il 40 %
registrazioni, ma del prezzo franco
non registrati, fabbrica del
diversi dai prodotto
prodotti del
capitolo 37 -------------------------------------------------------------------- 8524 Dischi, nastri ed
altri supporti
per la
registrazione del
suono o per
simili
registrazioni,
registrati,
comprese le
matrici e le forme
galvaniche per la
fabbricazione di
dischi, esclusi
i prodotti del
capitolo 37: --------------------------------------------------------------------
- Matrici e forme Fabbricazione in
galvaniche per cui il valore
la fabbricazione di tutti i
di dischi materiali
utilizzati non
eccede il 40 %
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione Fabbricazione in
- in cui il valore cui il valore
di tutti i di tutti i
materiali materiali
utilizzati utilizzati non
non eccede il 40% eccede il 30 %
del prezzo del prezzo
franco fabbrica franco fabbrica
del prodotto, del prodotto
- entro il
suddetto limite,
il valore di tutti
i materiali della
voce 8523
utilizzati non
eccede il 10% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8525 Apparecchi Fabbricazione Fabbricazione in
trasmittenti - in cui il valore cui il valore di
per la di tutti i tutti i
radiotelefonia, materiali materiali
la utilizzati non utilizzati non
radiotelegrafia, eccede il 40% eccede il 25 %
la radiodiffusione del prezzo franco del prezzo
o la televisione, fabbrica del franco fabbrica
anche muniti di prodotto, del prodotto
un apparecchio - in cui il valore
ricevente o di tutti i
di un apparecchio materiali
per la non originari
registrazione o la utilizzati non
riproduzione del eccede il valore
suono, telecamere; dei materiali
videoapparecchi originari
per la presa di utilizzati
immagini fisse
e altre video-
camere -------------------------------------------------------------------- 8526 Apparecchi di Fabbricazione: Fabbricazione in
radiorilevamento e - in cui il cui il valore di
di radioscandaglio valore di tutti i tutti i
(radar), materiali materiali
apparecchi di utilizzati utilizzati non
radionavigazione non eccede il 40% eccede il 25 %
ed apparecchi di del prezzo franco del prezzo
radiotelecomando fabbrica del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- in cui il valore
di tutti i
materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8527 Apparecchi Fabbricazione: Fabbricazione in
riceventi per la - in cui il cui il valore di
radiotelefonia, o valore di tutti i tutti i
la radiotelegrafia materiali materiali
o la utilizzati utilizzati non
radiodiffusione, non eccede il 40% eccede il 25 %
anche combinati, del prezzo franco del prezzo
in uno stesso fabbrica del franco fabbrica
involucro, con un prodotto, del prodotto
apparecchio per la - in cui il valore
registrazione o la di tutti i
riproduzione del materiali
suono o con un non originari
apparecchio di utilizzati non
orologeria eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8528 Apparecchi Fabbricazione: Fabbricazione in
riceventi per la - in cui il cui il valore di
televisione, valore di tutti i tutti i
anche incorporanti materiali materiali
un apparecchio utilizzati utilizzati non
ricevente per la non eccede il 40% eccede il 25 %
radiodiffusione del prezzo franco del prezzo
o la registrazione fabbrica del franco fabbrica
o la riproduzione prodotto, del prodotto
del suono o di - in cui il valore
immagini, di tutti i
televisori a materiali
circuito chiuso non originari
(videomonitor e utilizzati non
videoproiettori) eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8529 Parti riconoscibili
come destinate
esclusivamente o
principalmente agli
apparecchi delle
voci da 8525 a
8528. --------------------------------------------------------------------
- Destinate Fabbricazione:
esclusivamente o - in cui il
principalmente valore di tutti i
agli apparecchi materiali
di registrazione utilizzati
o di riproduzione non eccede il 40%
videofonica del prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione: Fabbricazione in
- in cui il cui il valore di
valore di tutti i tutti i
materiali materiali
utilizzati utilizzati non
non eccede il 40% eccede il 25 %
del prezzo franco del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- in cui il valore
di tutti i
materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 8535 e 8536 Apparecchi per Fabbricazione Fabbricazione in
l'interruzione, il - in cui il cui il valore di
sezionamento, la valore di tutti i tutti i
protezione, la materiali materiali
diramazione, utilizzati utilizzati non
l'allacciamento o non eccede il 40% eccede il 30 %
il collegamento del prezzo franco del prezzo
dei circuiti fabbrica del franco fabbrica
elettrici prodotto, del prodotto
- entro il
suddetto limite,
il valore di
tutti i materiali
della voce 8538
utilizzati non
eccede il 10% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione Fabbricazione in
mensole, banchi, - in cui il cui il valore di
armadi ed altri valore di tutti i tutti i
supporti provvisti materiali materiali
di vari apparecchi utilizzati utilizzati non
delle voci 8535 o non eccede il 40% eccede il 30 %
8536 per il del prezzo franco del prezzo
comando o la fabbrica del franco fabbrica
distribuzione prodotto del prodotto
elettrica, anche - entro il
incorporanti suddetto limite,
strumenti o il valore di
apparecchi del tutti i materiali
capitolo 90, e della voce 8538
apparecchi di utilizzati non
comando numerico, eccede il 10% del
diversi dagli prezzo franco
apparecchi di fabbrica del
commutazione prodotto
della voce 8517 -------------------------------------------------------------------- ex 8541 Diodi, transistors Fabbricazione Fabbricazione in
e simili in cui cui il valore di
dispositivi a - tutti i tutti i
semiconduttori, materiali materiali
esclusi i dischi utilizzati utilizzati non
(wafers) non sono classificati eccede il 25 %
ancora tagliati in una voce del prezzo
in microplacchette diversa da quella franco fabbrica
del prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8542 Circuiti integrati Fabbricazione Fabbricazione in
e microassiemaggi - in cui il in cui il valore
elettronici valore di tutti i di tutti i
materiali materiali
utilizzati non utilizzati non
eccede il 40 % del eccede il 25 %
prezzo franco del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto del prodotto
- entro il
predetto limite,
i materiali
classificati
nella voce 8541
o 8542 sono
unicamente
utilizzati fino
ad un valore del
10 % del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 8544 Fili, cavi Fabbricazione in
(compresi i cavi cui il valore di
coassiali),ed tutti i materiali
altri conduttori utilizzati non
isolati per eccede il 40 % del
l'elettricita' del prezzo franco
(anche laccati od fabbrica del
ossidati prodotto
anodicamente),
muniti o meno di
pezzi di
congiunzione, cavi
di fibre ottiche,
costituiti di
fibre rivestite
individualmente,
anche dotati di
conduttori
elettrici o muniti
di pezzi di
congiunzione -------------------------------------------------------------------- 8545 Elettrodi di Fabbricazione in
carbone, spazzole cui il valore di
di carbone, tutti i materiali
carboni per utilizzati non
lampade o per pile eccede il 40 % del
ed altri oggetti del prezzo franco
di grafite o di fabbrica del
altro carbonio, prodotto
con o senza
metallo, per usi
elettrici -------------------------------------------------------------------- 8546 Isolatori per Fabbricazione in
l'elettricita', cui il valore di
di qualsiasi tutti i materiali
materia utilizzati non
eccede il 40 % del
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8547 Pezzi isolanti Fabbricazione in
interamente di cui il valore di
materie isolanti tutti i materiali
o con semplici utilizzati non
parti metalliche eccede il 40 % del
di congiunzione del prezzo franco
(per esempio fabbrica del
boccole a vite) prodotto
annegate nella
massa, per
macchine,
apparecchi o
impianti
elettrici,
diversi dagli
isolatori della
voce 8546; tubi
isolanti e loro
raccordi, di
metalli comuni,
isolati
internamente -------------------------------------------------------------------- 8548 Cascami ed avanzi Fabbricazione in
di pile, di cui il valore di
batterie di pile tutti i materiali
e di accumulatori utilizzati non
elettrici, pile e eccede il 40 % del
batterie di pile del prezzo franco
elettriche fuori fabbrica del
uso e accumulatori prodotto
elettrici fuori
uso, parti
elettriche di
macchine o di
apparecchi, non
nominate ne'
comprese altrove
in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Veicoli e Fabbricazione in 86 materiale per cui il valore di
strade ferrate o tutti i materiali
simili e utilizzati non
apparecchi eccede il 40% del
meccanici del prezzo franco
(compresi quelli fabbrica del
elettromeccanici) prodotto
di segnalazione
per vie di
comunicazione di
tutti i tipi,
fatta eccezione
per. -------------------------------------------------------------------- 8608 Materiale fisso Fabbricazione in Fabbricazione in
per strade cui cui il valore di
ferrate o simili, - tutti i tutti i
apparecchi materiali materiali
meccanici utilizzati sono utilizzati non
(compresi quelli classificati in eccede il 30%
elettromeccanici) una voce diversa del prezzo
di segnalazione, da quella del franco fabbrica
di sicurezza, prodotto del prodotto
di controllo o - il valore di
di comando per tutti i materiali
strade ferrate utilizzati non
o simili, reti eccede il 40% del
stradali o prezzo franco
fluviali, aree fabbrica del
di parcheggio, prodotto
installazioni
portuali o
aerodromi, loro
parti -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Vetture Fabbricazione in 87 automobili, cui il valore di
trattori, tutti i materiali
velocipedi, utilizzati non
motocicli ed eccede il 40 % del
altri veicoli del prezzo franco
terrestri, loro fabbrica del
parti ed prodotto
accessori fatta
eccezione per. -------------------------------------------------------------------- 8709 Autocarrelli non Fabbricazione in Fabbricazione in
muniti di un cui cui il valore di
dispositivo di - tutti i tutti i
sollevamento, materiali materiali
dei tipi utilizzati sono utilizzati non
utilizzati negli classificati in eccede il 30%
stabilimenti, una voce diversa del prezzo
nei depositi da quella del franco fabbrica
nei porti o negli prodotto del prodotto
aeroporti, per - il valore di
trasporto di tutti i materiali
merci su brevi utilizzati non
distanze, eccede il 40% del
carrelli- prezzo franco
trattori dei fabbrica del
tipi utilizzati prodotto
nelle stazioni,
loro parti -------------------------------------------------------------------- 8710 Carri da Fabbricazione in Fabbricazione in
combattimento cui cui il valore di
e autoblinde, - tutti i tutti i
anche armati, materiali materiali
loro parti utilizzati sono utilizzati non
classificati in eccede il 30%
una voce diversa del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8711 Motocicli
(compresi i
ciclomotori)
e velocipedi
con motore
ausiliario, anche
con carrozzini
laterali,
carrozzini
laterali
("side car"): --------------------------------------------------------------------
- Con motore
a pistone
alternativo di
cilindrata: --------------------------------------------------------------------
- non superiore Fabbricazione Fabbricazione in
a 50 cm3 - in cui il cui il valore
valore di tutti i di tutti i
materiali materiali
utilizzati utilizzati non
non eccede il eccede il 20 %
40% del prezzo del prezzo
franco fabbrica franco fabbrica
del prodotto, del prodotto
- in cui il valore
di tutti i
materiali non
originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati --------------------------------------------------------------------
- superiore Fabbricazione: Fabbricazione in
a 50 cm3 - in cui il cui il valore
valore di tutti i di tutti i
materiali materiali
utilizzati utilizzati non
non eccede il eccede il 25 %
40% del prezzo del prezzo
franco fabbrica franco fabbrica
del prodotto, del prodotto
- in cui il valore
di tutti i
materiali non
originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione: Fabbricazione in
- in cui il cui il valore
valore di tutti i di tutti i
materiali materiali
utilizzati utilizzati non
non eccede il eccede il 30 %
40% del prezzo del prezzo
franco fabbrica franco fabbrica
del prodotto, del prodotto
- in cui il valore
di tutti i
materiali non
originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione: Fabbricazione in
cuscinetti a sfere a partire da cui il valore
materiali non di tutti i
classificati materiali
nella voce 8714 utilizzati non
eccede il 30 %
del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 8715 Carrozzina, Fabbricazione in Fabbricazione in
passeggini e cui cui il valore di
veicoli simili - tutti i tutti i
per il trasporto materiali materiali
dei bambini, utilizzati sono utilizzati non
classificati in eccede il 30%
una voce diversa del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 8716 Rimorchi e Fabbricazione in Fabbricazione in
semirimorchi per cui cui il valore di
qualsiasi - tutti i tutti i
veicolo, altri materiali materiali
veicoli non utilizzati sono utilizzati non
automobili, parti classificati in eccede il 30%
di queste macchine una voce diversa del prezzo
o apparecchi, da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Navigazione aerea Lavorazione in Fabbricazione in 88 o spaziale, fatta cui tutti i cui il valore di
eccezione per: materiali tutti i
utilizzati sono materiali
classificati in utilizzati non
una voce doganale eccede il 40%
diversa da quella del prezzo
del prodotto franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 8804 Paracaduti a Fabbricazione a Fabbricazione in
motore partire da voce, cui il valore di
("rotochute") materiali di tutti i
qualsiasi voce, materiali
compresi gli utilizzati non
altri materiali eccede il 40%
della voce 8804 del prezzo
franco fabbrica
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 8805 Apparecchi e Lavorazione in Fabbricazione in
dispositivi per cui tutti i cui il valore di
il lancio di materiali tutti i
veicoli aerei, utilizzati sono materiali
apparecchi e classificati in utilizzati non
dispositivi per una voce doganale eccede il 30%
l'appontaggio di diversa da quella del prezzo
veicoli aerei e del prodotto franco fabbrica
apparecchi e del prodotto
dispositivi
simili; apparecchi
al suolo di
allenamento al
volo, -------------------------------------------------------------------- Capitolo 89 Navi, battelli ed Fabbricazione Fabbricazione in
altri natanti nella quale tutti cui il valore di
i materiali tutti i
utilizzati sono materiali
classificati in utilizzati non
una voce diversa eccede il 40%
da quella del del prezzo
prodotto Inoltre, franco fabbrica
gli scafi della del prodotto
voce 8906 non
possono essere
utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Strumenti ed Fabbricazione in Fabbricazione in 90 apparecchi cui cui il valore di
d'ottica, per - tutti i tutti i
fotografia e per materiali materiali
cinematografia, utilizzati sono utilizzati non
di misura, di classificati in eccede il 30%
controllo o di una voce diversa del prezzo
precisione, da quella del franco fabbrica
strumenti ed prodotto, del prodotto
apparecchi - il valore di
medico- tutti i materiali
chirurgici, fatta utilizzati non
eccezione per. eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9001 Fibre ottiche e Fabbricazione in
fasci di fibre cui il valore di
ottiche; cavi di tutti i materiali
fibre ottiche utilizzati non
diversi da quelli eccede il 40% del
della voce 8544, prezzo franco
materie fabbrica del
polarizzanti in prodotto
fogli o in
lastre; lenti
(comprese le lenti
oftalmiche a
contatto), prismi,
specchi ed altri
elementi di ottica,
di qualsiasi
materia, non montati,
diversi da quelli
di vetro non
lavorato otticamente -------------------------------------------------------------------- 9002 Lenti, prismi, Fabbricazione in
specchi ed altri cui il valore di
elementi di tutti i materiali
ottica di utilizzati non
qualsiasi eccede il 40% del
materia, montati, prezzo franco
per strumenti o fabbrica del
apparecchi, prodotto
diversi da quelli
di vetro non
lavorato
otticamente -------------------------------------------------------------------- 9004 Occhiali Fabbricazione in
(correttivi, cui il valore di
protettivi o tutti i materiali
altri) ed oggetti utilizzati non
simili eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9005 Binocoli, Fabbricazione in Fabbricazione in
cannocchiali, cui cui il valore di
cannocchiali - tutti i tutti i
astronomici, materiali materiali
telescopi ottici utilizzati sono utilizzati non
e loro sostegni, classificati in eccede il 30%
esclusi i una voce diversa del prezzo
telescopi da quella del franco fabbrica
astronomici a prodotto, del prodotto
rifrazione e i - il valore di
loro sostegni tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- il valore di
tutti i materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex 9006 Apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione in
fotografici, cui cui il valore di
apparecchi e - tutti i tutti i
dispositivi, materiali materiali
comprese le utilizzati sono utilizzati non
lampade e tubi, classificati in eccede il 30%
per la produzione una voce diversa del prezzo
di lampi di luce da quella del franco fabbrica
in fotografia, prodotto, del prodotto
diversi dalle - il valore di
lampade per lampi tutti i materiali
di luce, utilizzati non
elettriche eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- il valore di
tutti i materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 9007 Cineprese e Fabbricazione in Fabbricazione in
proiettori cui cui il valore di
cinematografici, - tutti i tutti i
anche muniti di materiali materiali
dispositivi, per utilizzati sono utilizzati non
la registrazione classificati in eccede il 30%
o la riproduzione una voce diversa del prezzo
del suono da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- il valore di
tutti i materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 9011 Microscopi Fabbricazione in Fabbricazione in
ottici, compresi cui cui il valore di
quelli per la - tutti i tutti i
fotomicrografia, materiali materiali
la cinefoto- utilizzati sono utilizzati non
micrografia o la classificati in eccede il 30%
microproiezione una voce diversa del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto
- il valore di
tutti i materiali
non originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- ex 9014 Altri strumenti Fabbricazione in
ed apparecchi di cui il valore di
navigazione tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9015 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
geodesia, tutti i materiali
topografia, utilizzati non
agrimensura, eccede il 40% del
livellazione, prezzo franco
fotogrammetria, fabbrica del
idrografia, prodotto
oceanografia,
idrologia,
meteorologia o
geofisica,
escluse le
bussole,
telemetri -------------------------------------------------------------------- 9016 Bilance Fabbricazione in
sensibili ad un cui il valore di
peso di 5 cg o tutti i materiali
meno, con o utilizzati non
senza pesi eccede il 40% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9017 Strumenti da Fabbricazione in
disegno, da cui il valore di
traccia o da tutti i materiali
calcolo (per utilizzati non
esempio: eccede il 40% del
macchine per prezzo franco
disegnare, fabbrica del
pantografi, prodotto
rapportatori,
scatole di
compassi, regoli
e cerchi
calcolatori),
strumenti di misura
di lunghezze, per
l'impiego manuale
(per esempio metri,
micrometri, noni
e calibri) non
nominati ne'
compresi altrove
in questo capitolo -------------------------------------------------------------------- 9018 Strumenti e
apparecchi
per la medicina,
la chirurgia,
l'adontoiatria e
la veterinaria,
compresi gli
apparecchi di
scintigrafia ed
altri apparecchi
elettromedicali,
nonche' gli
apparecchi per
controlli
oftalmici: --------------------------------------------------------------------
- poltrone per Fabbricazione a Fabbricazione in
gabinetti da partire da cui il valore di
dentista, munite materiali di tutti i
di strumenti o qualsiasi voce materiali
di sputacchiera doganale compresi utilizzati non
gli "altri eccede il 40 %
materiali" della del prezzo
voce doganale franco fabbrica
9018 del prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in Fabbricazione in
cui cui il valore di
- tutti i tutti i
materiali materiali
utilizzati sono utilizzati non
classificati in eccede il 25 %
una voce diversa del prezzo
da quella del franco fabbrica
prodotto, del prodotto
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9019 Apparecchi di Fabbricazione in Fabbricazione in
meccanoterapia, cui cui il valore di
apparecchi per - tutti i tutti i
massaggio, materiali materiali
apparecchi di utilizzati utilizzati non
psicotecnica, sono classificati eccede il 25 %
apparecchi di in una voce del prezzo franco
ozonoterapia, di diversa da quella fabbrica del
ossigenoterapia, prodotto, prodotto
di aerosolterapia, - il valore di
apparecchi tutti i materiali
respiratori di utilizzati non
rianimazione ed eccede il 40 % del
altri apparecchi prezzo franco
di terapia fabbrica del
respiratoria prodotto -------------------------------------------------------------------- 9020 Altri apparecchi Fabbricazione in Fabbricazione in
respiratori e cui: cui il valore di
maschere - tutti i tutti i
antigas, escluse materiali materiali
le maschere di utilizzati utilizzati non
protezione sono classificati eccede il 25 %
prive del in una voce del prezzo
meccanismo e diversa da quella franco fabbrica
dell'elemento del prodotto, del prodotto
filtrante - il valore di
amovibile tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9024 Macchine ed Fabbricazione in
apparecchi per cui il valore di
prove di durezza, tutti i materiali
di trazione, di utilizzati non
compressione, di eccede il 40 % del
elasticita' o di prezzo franco
altre proprieta' fabbrica del
meccaniche dei prodotto
materiali (per
esempio: metalli,
legno, tessili,
carta, materie
plastiche) -------------------------------------------------------------------- 9025 Densimetri, Fabbricazione in
aerometri, cui il valore di
pesaliquidi e tutti i materiali
strumenti simili utilizzati non
a galleggiamento, eccede il 40 % del
termometri, prezzo franco
pirometri, fabbrica del
barometri, prodotto
igrometri e
psicometri,
registratori
o non, anche
combinati fra
loro -------------------------------------------------------------------- 9026 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
misura o di tutti i materiali
controllo della utilizzati non
portata, del eccede il 40 % del
livello, della prezzo franco
pressione o fabbrica del
di altre prodotto
caratteristiche
variabili dei
liquidi o dei gas
(per esempio
misuratori di
portata,
indicatori di
livello,
manometri,
contatori di
calore) esclusi
gli strumenti ed
apparecchi delle
voci 9014, 9015,
9028 o 9032 -------------------------------------------------------------------- 9027 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi per cui il valore di
analisi fisiche tutti i materiali
o chimiche utilizzati non
(per esempio eccede il 40 % del
polarimetri, prezzo franco
rifrattometri, fabbrica del
spettrometri, prodotto
analizzatori di
gas o di fumi),
strumenti ed
apparecchi per
prove di
viscosita',
di porosita',
di dilatazione,
di tensione
superficiale
o simili, o
per misure
calorimetriche,
acustiche o
fotometriche
(compresi gli
indicatori dei
tempi di posa);
microtomi -------------------------------------------------------------------- 9028 Contatori di gas,
di liquidi o di
elettricita',
compresi i
contatori per
la loro taratura --------------------------------------------------------------------
- Parti ed Fabbricazione in
accessori cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione: Fabbricazione in
- in cui il valore cui il valore di
di tutti i tutti i
materiali materiali
utilizzati non utilizzati non
eccede il 40% del eccede il 30 %
prezzo franco prezzo franco
fabbrica del fabbrica del
prodotto, prodotto
- in cui il valore
di tutti i
materiali non
originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 9029 Altri contatori Fabbricazione in
[per esempio cui il valore di
contagiri, tutti i materiali
contatori di utilizzati non
produzione, eccede il 40 % del
tassametri, prezzo franco
totalizzatore fabbrica del
del cammino prodotto
percorso
 
(contachilometri),
pedometri];
indicatori di
velocita' e
tachimetri,
diversi da quelli
delle voci 9014 o
9015, stroboscopi -------------------------------------------------------------------- 9030 Oscilloscopi, Fabbricazione in
analizzatori di cui il valore di
spettro ed altri tutti i materiali
strumenti ed utilizzati non
apparecchi per eccede il 40 % del
la misura o il prezzo franco
controllo di fabbrica del
grandezze prodotto
elettriche,
esclusi i
contatori della - voce 9028,
strumenti ed
apparecchi per
la misura o la
rilevazione delle
radiazioni alfa,
beta, gamma, x,
cosmiche o di
altre radiazioni
ionizzanti -------------------------------------------------------------------- 9031 Strumenti, Fabbricazione in
apparecchi e cui il valore di
macchine di misura tutti i materiali
o di controllo, utilizzati non
non nominati ne' eccede il 40 % del
compresi altrove prezzo franco
in questo fabbrica del
capitolo, prodotto
proiettori di
profili -------------------------------------------------------------------- 9032 Strumenti ed Fabbricazione in
apparecchi di cui il valore di
regolazione o tutti i materiali
di controllo utilizzati non
automatici eccede il 40 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9033 Parti ed Fabbricazione in
accessori non cui il valore di
nominati ne' tutti i materiali
compresi utilizzati non
altrove in eccede il 40 % del
questo capitolo, prezzo franco fab-
di macchine, brica del prodotto
apparecchi,
strumenti od
oggetti del
capitolo 90 -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Orologeria, fatta Fabbricazione in 91 eccezione per: cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9105 Sveglie, pendole, Fabbricazione: Fabbricazione in
orologi e simili - in cui il valore cui il valore di
apparecchi di di tutti i tutti i
orologeria, con materiali materiali
movimento diverso utilizzati non utilizzati non
da quello degli eccede il 40% del eccede il 30 %
orologi tascabili prezzo franco del prezzo
fabbrica del franco fabbrica
prodotto, del prodotto,
- in cui il valore
di tutti i
materiali non
originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 9109 Movimenti di Fabbricazione Fabbricazione in
orologeria, - in cui il cui il valore di
completi e valore di tutti i tutti i
montati materiali materiali
utilizzati utilizzati non
non eccede il 40% eccede il 30 %
del prezzo franco del prezzo
prodotto, del prodotto
- in cui il valore
di tutti i
materiali non
originari
utilizzati non
eccede il valore
dei materiali
originari
utilizzati -------------------------------------------------------------------- 9110 Movimenti di Fabbricazione Fabbricazione in
orologeria - in cui il cui il valore di
completi, non valore di tutti i tutti i
montati o materiali materiali
parzialmente utilizzati utilizzati non
montati non eccede il 40% eccede il 30 %
"chablons", del prezzo franco del prezzo
movimenti di fabbrica del franco fabbrica
orologeria prodotto, del prodotto
incompleti, - entro il
montati, sbozzi suddetto limite,
di movimenti di il valore di
orologeria tutti i materiali
della voce 9114
eccede il 10% del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9111 Casse per orologi Fabbricazione Fabbricazione in
e loro parti in cui cui il valore di
- tutti i cui il valore di
materiali materiali
utilizzati utilizzati non
sono classificati eccede il 30 %
in una voce del prezzo
diversa da quella del prodotto
del prodotto,
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9112 Casse, gabbie Fabbricazione Fabbricazione in
e simili, in cui cui il valore di
orologeria e - tutti i tutti i materia-
loro parti materiali li utilizzati
utilizzati non eccede il
sono classificati 30% del prezzo
in una voce franco fabbrica
diversa da quella del prodotto
del prodotto,
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 40 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9113 Cinturini e
braccialetti
per orologi
e loro parti: --------------------------------------------------------------------
- Di metalli Fabbricazione in
comuni, anche cui il valore di
dorati o tutti i materiali
argentati, o utilizzati non
di metalli eccede il 40 % del
placcati o prezzo franco
ricoperti di fabbrica del
metalli preziosi prodotto --------------------------------------------------------------------
- altri Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 92 Strumenti Fabbricazione in
musicali, parti cui il valore di
ed accessori di tutti i materiali
questi strumenti utilizzati non
eccede il 50 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- Capitolo 93 Armi e munizioni, Fabbricazione in
cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Mobili, mobili Lavorazione in cui Fabbricazione in 94 medico-chirurgici, tutti i materiali cui il valore di
oggetti utilizzati sono tutti i
letterecci e classificati in materiali
simili, apparecchi una voce doganale utilizzati non
per diversa da quella eccede il 40 %
l'illuminazione del prodotto del prezzo
non nominati ne' franco fabbrica
compresi altrove, del prodotto
insegne
pubblicitarie,
insegne luminose,
targhette
indicatrici
luminose ed
oggetti simili,
costruzioni
prefabbricate
fatta eccezione
per: -------------------------------------------------------------------- ex 9401 ed Mobili di metallo Fabbricazione in Fabbricazione in ex 9403 comune in cui sono cui tutti i in cui il valore
incorportati materiali di tutti
tessuti non utilizzati sono materiali
imbottiti di classificati in utilizzati non
cotone di peso una voce doganale eccede il 40 %
non superiore diversa da quella del prezzo
ai 300 g/m2 del prodotto franco fabbrica
or del prodotto
Fabbricazione a
partire da tessuto
in cotone,
confezionato e
pronto all'uso,
della voce 9401 o
9403, purche': --------------------------------------------------------------------
- il suo valore
non ecceda il 25%
del prezzo franco
fabbrica del
prodotto,
- tutti gli altri
materiali
utilizzati siano
gia' originari e
siano classificati
in una voce
diversa dalle
voci 9401 o 9403 -------------------------------------------------------------------- 9405 Apparecchi per Fabbricazione in
l'illuminazione cui il valore di
(compresi i tutti i materiali
proiettori) e utilizzati non
loro parti, non eccede il 50 % del
nominati ne' prezzo franco
compresi altrove; fabbrica del
insegne prodotto
pubblicitaria,
insegne luminose,
targhette
indicatrici
luminose ed
oggetti simili,
muniti di una
fonte di
illuminazione
fissata in modo
definitivo -------------------------------------------------------------------- 9406 Costruzioni Fabbricazione in
prefabbricate cui il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Giocattoli, Lavorazione in 95 giochi, oggetti cui tutti i
per divertimenti materiali
o sport, loro utilizzati sono
parti ed classificati in
accessori, fatta una voce doganale
eccezione per. diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- 9503 Altri giocattoli, Fabbricazione
modelli per il in cui
divertimento, - tutti i
anche animati, materiali
puzzle di ogni utilizzati
specie sono classificati
in una voce
diversa da quella
del prodotto,
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9506 Mazze da golf Fabbricazione
e loro parti nella quale tutti
i materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto
Si possono tuttavia
utilizzare sbozzi
per la
fabbricazione di
mazze da golf -------------------------------------------------------------------- ex capitolo Lavori diversi, Lavorazione in cui 96 fatta eccezione tutti i materiali
per utilizzati sono
classificati in una
voce doganale
diversa da quella
del prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9601 ed Lavori in materie Fabbricazione a ex 9602 animali, vegetali partire da materie
o minerali da da intaglio
intaglio lavorate, della
medesima voce -------------------------------------------------------------------- ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in
(escluse le cui il valore di
granate ed tutti i materiali
articoli utilizzati non
analoghi, le eccede il 50 % del
spazzole di pelo prezzo franco
di martora o di fabbrica del
scoiattolo), scope prodotto
meccaniche per
l'impiego a mano,
diverse da quelle
a motore, tamponi
e rulli per
dipingere, scope
di stracci, di
spugna -------------------------------------------------------------------- 9605 Assortimenti da Ogni articolo
viaggio per la dell'assortimento
toletta personale, deve soddisfare
per il cucito o le condizioni che
la pulizia delle gli sarebbero
calzature o degli applicabili qualora
indumenti non fosse incluso
nell'assortimento
L'assortimento puo'
tuttavia
incorporare
articoli non
originari, purche'
il loro valore
complessivo non
ecceda il 15% del
prezzo franco
fabbrica
dell'assortimento -------------------------------------------------------------------- 9606 Bottoni e bottoni Fabbricazione in
a pressione, cui
dischetti per - tutti i materiali
bottoni ed altre utilizzati sono
parti di bottoni classificati in una
o di bottoni a voce diversa da
pressione, sbozzi quella del
di bottoni prodotto,
- il valore di
tutti i materiali
utilizzati non
eccede il 50 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- 9608 Penne a sfera, Fabbricazione nella
penne e stilografi quale tutti i
con punta di materiali
feltro o con utilizzati sono
altre punte classificati in una
porose, penne voce diversa da
stilografiche ed quella del prodotto
altre penne, stili Tuttavia, possono
per duplicatori, essere utilizzati
portamine, pennini o punte
portapenne, di pennini
portamatite ed classificati alla
oggetti simili, stessa voce
parti
(compresi i
cappucci e
i fermagli) di
questi oggetti,
esclusi quelli
della voce 9609. -------------------------------------------------------------------- 9612 Nastri Fabbricazione in
inchiostratori cui
per macchine da - tutti i materiali
scrivere e nastri utilizzati sono
inchiostratori classificati in una
simili, voce diversa da
inchiostrati o quella del
altrimenti prodotto,
preparati per - il valore di
lasciare tutti i materiali
impronte, anche utilizzati non
montati su bobine eccede il 50 % del
o in cartucce, prezzo franco
cuscinetti per fabbrica del
timbri, anche prodotto
impregnati, con
o senza scatola -------------------------------------------------------------------- ex 9613 Accendini Fabbricazione in
piezoelettrici cui il valore dei
materiali della voce
9613 utilizzati non
eccede il 30 % del
prezzo franco
fabbrica del
prodotto -------------------------------------------------------------------- ex 9614 Pipe, comprese Fabbricazione a
le teste di pipe partire da sbozzi -------------------------------------------------------------------- Capitolo 97 Oggetti d'arte, Fabbricazione in
da collezione o cui tutti i
di antichita' materiali
utilizzati sono
classificati in una
voce diversa da
quella del prodotto --------------------------------------------------------------------

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR 1 E DOMANDA PER OTTENERE
UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR 1

1 Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm, e' ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/mq Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici
2 Le autorita' competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo

NOTE

1 Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali o delle autorita' pubbliche competenti del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato
2 Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta
3 Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato,
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1)
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonche' ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorita', della mia contabilita' e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci
(Fatto a , addi')

(firma)

----------------------------

(1) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazio-
ne, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc

ALLEGATO IV

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo e' riportato in appresso dev'essere compilata conformemente alle note a pie' di pagina Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2)

(3)

(Luogo e data) (4)

(Firma dell'esportatore, si deve inoltre indicare in maniera
chiaramente leggibile il nome della persona
che firma la dichiarazione)
 
PROTOCOLLO N 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni

a) "legislazione doganale" le disposizioni giuridiche o
regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti,
che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito
delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi
altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le
misure di divieto, restrizione e controllo, b) "autorita' richiedente" l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una
domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo, c) "autorita' interpellata" l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda
di assistenza ai sensi del presente protocollo, d) "dati personali" tutte le informazioni relative ad una persona
fisica identificata o identificabile, e) "operazione che viola la legislazione doganale" tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1 Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione,
l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione
2 L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'
3 L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare
detta legislazione
2 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte
contraente precisando, se del caso, la procedura doganale
applicata alle merci, b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
contraente precisando, se del caso, la procedura doganale
applicata alle merci

3 Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale, b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla normativa doganale, c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla normativa doganale, d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla
normativa doganale

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale,
in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti

- attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta
legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente, - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie
alla normativa doganale, - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla
legislazione doganale, - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di
ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni
contrarie alla legislazione doganale, - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere
che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare
la legislazione doganale

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari
applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domanda di assistenza

1 Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono
essere immediatamente confermate per iscritto
2 Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni

a) l'"autorita' richiedente", b) la misura richiesta, c) l'oggetto e il motivo della domanda, d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi
giuridici in questione, e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine, f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte

3 Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui e' corredata la domanda di cui al paragrafo 1
4 Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento, nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1 Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione La presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita'
interpellata qualora questa non possa agire autonomamente
2 Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata
3 I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo
4 I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1 L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie
autenticate o altro materiale pertinente
2 Tale informazione puo' essere computerizzata
3 Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti Gli originali sono restituiti quanto prima

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1 L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte
ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo

a) possa pregiudicare la sovranita' della Croazia o di uno Stato
membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente
protocollo, o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo
10, paragrafo 2, o c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale

2 L'autorita' interpellata puo' rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata puo' richiedere
3 Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda
4 Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente

ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza

1 Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le
autorita' comunitarie
2 I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunita'
3 L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata
4 Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale
causa e a quale titolo sara' ascoltato

ARTICOLO 12
Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi

ARTICOLO 13

Esecuzione

1 L'applicazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della Croazia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che
ritengano necessarie
2 Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo

ARTICOLO 14

Altri accordi

1 Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e
degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da
altri accordi o convenzioni internazionali, - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza
reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli
Stati membri e la Croazia, - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione
tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee
e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi
informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa
essere interessare la Comunita'

2 Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo
3 Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione
 
PROTOCOLLO N 6
IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni

ARTICOLO 2

Campo d'applicazione

1 La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terresti, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e
comprende le relative infrastrutture
2 A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare

- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra
Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del
presente protocollo, - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto
stradale, - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi,
compresi quelli di natura commerciale, fiscale sociale e tecnica, - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che
tenga conto delle esigenze ambientali, - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche
delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto
riguarda le infrastrutture

3 Il trasporto per vie navigabili interne e' disciplinato dalle disposizioni specifiche della dichiarazione che figura all'allegato II

ARTICOLO 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni

a) traffico comunitario di transito trasporto di merci in transito
attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione
di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un vettore
stabilito nella Comunita', b) traffico di transito della Croazia trasporto di merci in ansito
attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla
Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un
paese terzo e a destinazione della Croazia, c) trasporto combinato trasporto di merci nel quale l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa
mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte
iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per
ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte
del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il
tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada

- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione
ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il
punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria
di scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure - in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto
fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco

INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 4

Disposizione generale

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumenti fondamentali per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Croazia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei V, VII e X e l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica collegata al corridoio VIII

ARTICOLO 5

Programmazione

Lo sviluppo sul territorio croato di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessita' della Croazia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete e' di particolare interesse per la Comunita' e la Croazia Tale rete si colleghera' alle reti regionali, transeuropee o paneuropee dei paesi limitrofi e sara' compatibile con la rete transeuropea di trasporti della Comunita' I relativi progetti e obiettivi prioritari saranno valutati in conformita' dei metodi impiegati nel quadro della valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto (TINA), tenendo conto dei risultati della TINA in paesi limitrofi La valutazione consentira' di stabilire le priorita' nel settore dei trasporti per lo stanziamento di risorse proprie della Croazia ed il cofinanziamento comunitario di
progetti su tale rete

ARTICOLO 6

Aspetti finanziari

1 La Comunita' europea contribuira' finanziariamente, ai sensi dell'articolo 107 dell'accordo, alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento
che possano procurare risorse supplementari
2 Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggera' per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

ARTICOLO 7

Disposizione generale

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinche', in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la
Croazia avvenga in condizioni piu' rispettose dell'ambiente

ARTICOLO 8

Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie croate, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacita',
che richiedono notevoli investimenti

ARTICOLO 9

Misure di sostegno

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il
trasporto combinato
Dette misure mirano a

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto
combinato, - rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o
della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni, - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e
del trasporto non accompagnato in genere) - migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e
in particolare - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di
speditori e utenti, - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la
produttivita', - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di
avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato, - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto
materiale in funzione del livello di traffico,
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso

ARTICOLO 10

Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni
ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualita' e la
sicurezza dei servizi di trasporto, - creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziche' il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la liberta' di scelta
dell'utente, - preparare la partecipazione della Croazia alla rete transeuropea per il trasporto di merci conformemente all'acquis comunitario in
materia di sviluppo del settore ferroviario

TRASPORTO STRADALE

ARTICOLO 11

Disposizioni generali

1 Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunita' e la Croazia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991
Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunita' e la Croazia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Croazia collabora con gli Stati membri della Comunita' per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo
2 Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Croazia e al traffico di transito croato attraverso la Comunita'.
3 In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito croato attraverso l'Austria

a) fino al 31 dicembre 2002 viene mantenuto, per il traffico di
transito della Croazia, un regime identico a quello applicato nel
quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato
il 6 giugno 1995 Entro e non oltre il 30 giugno 2002, le Parti
esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la
Croazia in base ai principio della non discriminazione che deve
applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunita' europea
e della Croazia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza,
vengono prese le misure opportune per garantire un' effettiva non
discriminazione, b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di
ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo
n 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea Il
metodo di calcolo e le modalita' dettagliate per la gestione e il
controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito
mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in
conformita' degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n
9

4 Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunita' aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi ai sensi dell'articolo 5e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita' vicino alla frontiera con la Croazia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 113 dell'accordo Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi
5 Qualora la Comunita' europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Croazia che vogliano circolare su territorio comunitario Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalita' necessarie
6 Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunita' e della Croazia Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte

ARTICOLO 12

Accesso al mercato

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel
rispetto delle loro regole interne

- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto
consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il
completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione
della politica comune dei trasporti che con la politica economica e
dei trasporti della Croazia, - un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al
mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di
reciprocita'

ARTICOLO 13

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1 Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non
discriminatori
2 Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunita' in materia Il presente accordo sara' inteso, in particolare, a garantire il Libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono
3 In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunita' e della Croazia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli industriali pesanti nonche' quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori La Croazia si impegna a notificare alla Commissione delle Comunita' europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonche' il relativo metodo di calcolo
4 Fintantoche' non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Croazia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

ARTICOLO 14

Pesi e dimensioni

1 La Croazia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5 Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Croazia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al
danno provocato dal peso supplementare per asse
2 La Croazia cerchera' di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunita' e fara' quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilita' finanziarie, alle nuove normative

ARTICOLO 15

Ambiente

1 Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni
sonore tali da garantire un alto livello di protezione
2 Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si evitera' di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore
I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni
3 Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi

ARTICOLO 16

Aspetti sociali

1 La Croazia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci
pericolose
2 La Croazia, quale parte contraente dell'accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore
3 Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale
4 Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento

ARTICOLO 17

Disposizioni relative al traffico

1 Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidita' del traffico durante i periodi di punta (fine settimana,
feste nazionali, stagione turistica)
2 In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale
3 Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose
4 Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilita' per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITA'

ARTICOLO 18

Semplificazione delle formalita'

1 Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito
2 Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto delle merci
3 Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Estensione del campo d'applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di
transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte

ARTICOLO 20

Attuazione

1 La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 115
dell'accordo
2 In particolare, il sottocomitato

a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e
dell'ambiente, b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di
associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi, c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento
delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito, d) coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di
transito

ARTICOLO 21

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE COMUNE

1 La Comunita' e la Croazia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunita' per l'omologazione dei veicoli
industriali pesanti a decorrere dal 1 gennaio 2001 (1) Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato
stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico)

--------------------------------------------------------------------
Massa Massa Massa Massa Fumo
di monossido di di di
di carbonio idrocarburi ossidi particolato
di azoto --------------------------------------------------------------------
(CO) (HC) (NOx) (PT) m(1)
g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh --------------------------------------------------------------------
0,10 Riga A Euro III 2,1 0,66 5,0 0,8
0,13 (a) --------------------------------------------------------------------

(a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dmc per cilindro e
un regime nominale maggiore di 3000 min-1

-------------------------------------------------------------------- 1) Direttiva 1999/96/CE del 13 dicembre 1999, GU L 44 del 16 2 2000, pag 1.

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente euro- peo) --------------------------------------------------------------------
Massa Massa Massa Massa Massa
di monossido di di di di
di carbonio idrocarburi metano ossidi partico
diversi d'azato lato
dal metano --------------------------------------------------------------------
(CO) (NMHC) (CH4) (Nox) (PT)
g/kWh g/kWh (b) g/kWh (c)
g/kWh g/kWh --------------------------------------------------------------------
0,16 Riga A Euro III 5,45 0,78 1,6 5,0
0,21 (a) --------------------------------------------------------------------

(a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dmc per cilindro e
un regime nominale maggiore di 3000 min-1

(b) Solo per motori a GN

(c) Non si applica ai motori a gas

2 La Comunita' e la Croazia cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualita'

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

La Croazia si e' detta interessata ad avviare quanto prima negoziati sulla futura cooperazione in materia di trasporti per vie navigabili interne
La Comunita' ha preso debitamente atto dell'interesse espresso dalla Croazia

ATTO FINALE

I plenipotenziari

DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,
in appresso denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate "la Comunita'",

da una parte, e

il plenipotenziario della REPUBBLICA DI CROAZLA,

dall'altra,

riuniti a Lussembourgo il 29/10/2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo",
hanno adottato al momento della firma i testi seguenti
l'accordo, i suoi allegati I - VIII, ossia

Allegato I - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai
prodotti industriali della Comunita' di cui al-
l'articolo 18, paragrafo 2)

Allegato II - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai
prodotti industriali della Comunita' di cui al-
l'articolo 18, paragrafo 3)

Allegato III - Definizione CE di prodotti "baby beef" di cui al-
l'articolo 27, paragrafo 2

Allegato IV a) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita-
tivi illimitati all'entrata in vigore dell'accor-
do) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera
a), punto i)

Allegato IV b) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito
di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo)
di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a),
punto ii)

Allegato IV c) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita-
tivi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore
dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3,
lettera b), punto i)

Allegato IV d) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei
dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di
cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), pun-
to i)

Allegato IV e) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei da-
zi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'ar-
ticolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

Allegato IV f) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per
i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei da-
zi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di
cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), pun-
to iii)

Allegato V a) - Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1

Allegato V b) - Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2

Allegato VI - Stabilimento "Servizi finanziari" di cui all'arti-
colo 50

Allegato VII - Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE
- Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, pa-
ragrafo 2)

Allegato VIII - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale

e i seguenti protocolli

Protocollo n 1 - relativo ai prodotti tessili e dell'abbigliamento

Protocollo n 2 - relativo ai prodotti siderurgici

Protocollo n 3 - relativo agli scambi di prodotti agricoli trasfor-
mati tra la Comunita' e la Repubblica di Croazia

Protocollo n 4 - relativo alla definizione del concetto di "prodot-
ti originari" e delle modalita' di cooperazione
amministrativa

Protocollo n 5 - relativo all'assistenza reciproca tra le autorita'
amministrative in materia doganale

Protocollo n 6- relativo ai trasporti terresti

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario della Repubblica di Croazia hanno inoltre adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale

Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 45 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articola 46 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 71 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 120 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Il plenipotenziario della Repubblica di Croazia ha preso atto della dichiarazione unilaterale della Comunita' e dei suoi Stati membri, allegata al presente atto finale

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29

Le Parti dichiarano che, nell'attuazione degli articoli 21 e 29, esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dalla Croazia con paesi terzi (esclusi i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non appartengono all'UE) Tale esame consentira' di adeguare le concessioni accordate alla Comunita' europea dalla Croazia qualora quest'ultima offrisse concessioni
notevolmente migliori ai suddetti paesi

Dichiarazione comune relativa all'articolo 41

1 La Comunita' si dichiara disposta ad esaminare, in sede di
consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della
partecipazione della Croazia al cumulo diagonale delle norme
d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e
commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del
cumulo diagonale 2 Considerato quanto precede, la Croazia si dichiara disposta ad
intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione
economica e commerciale al fine di creare zone di libero scambio,
soprattutto con gli altri paesi che partecipano al processo di
stabilizzazione e di associazione dell'UE

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45

Si conviene che l'espressione "figli" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione

Dichiarazione comune relativa all'articolo 46

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58

Le Parti si dichiarano interessate ad intavolare quanto prima discussioni sulla futura cooperazione nel settore dei trasporti aerei

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60

Le Parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 60 non siano tali da impedire limitazioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle Parti in materia di proprieta' di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati
Resta inteso che i cittadini croati sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformita' della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformita' della normativa nazionale applicabile negli Stati membri dell'Unione europea.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 71

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nonche' la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche

Dichiarazione comune relativa all'articolo 120

a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica
dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare
urgenza di cui all'articolo 120 dell'accordo si riferiscono ai
casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle
Parti La violazione effettiva dell'accordo consiste

- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del
diritto internazionale, - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui
all'articolo 2

b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui
all'articolo 120 sono misure adottate in base ai diritto
internazionale Qualora una parte adotti una misura in un caso di
particolare urgenza ai sensi dell'articolo 120, l'altra parte puo'
avvalersi della procedura di composizione delle controversie

Dichiarazioni relative al protocollo n 4

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1 La Croazia accetta come prodotti originari della Comunita' entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di
Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato 2 Il protocollo n 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1 La Croazia accetta come prodotti originari della Comunita' entro i
limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica
di San Marino 2 Il protocollo n 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati

DICHIARAZIONE UNILATERALE

Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n 2007/2000 del Consiglio, la Comunita' europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Croazia, la Comunita' europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto
segue

- ai sensi dell'articolo 30 del presente accordo, finche' sara' di
applicazione il regolamento (CE) n 2007/2000 si applicano, oltre
alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita'
nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome
piu' favorevoli, - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7
e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la
tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad
valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica
anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione
pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1
 
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