Gazzetta n. 194 del 19 agosto 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 giugno 2004
Misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz. (Deliberazione n. 195/04/CONS).

L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 23 giugno 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito "«Codice», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003;
Vista la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante «Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 10, comma 4;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, ed i successivi decreti attuativi;
Vista la propria delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001, recante «Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2001;
Visto il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 -- 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2002, parte seconda, foglio inserzioni, ed il relativo disciplinare;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 55/04/CONS dell'11 marzo 2004 «Consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004;
Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Tenuto conto dei risultati della gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz, indetta dal Ministero delle comunicazioni con il bando citato;
Considerato quanto segue:
1. Con la delibera n. 55/04/CONS dell'11 marzo 2004 l'Autorita' ha avviato una consultazione pubblica in merito ad una proposta di provvedimento concernente le misure per l'assegnazione delle frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz;
2. Con riferimento alla citata consultazione sono pervenute all'Autorita' sei risposte che hanno presentato alcune osservazioni e proposte modificative sulle quali si svolgono le considerazioni riportate di seguito;
3. E' stato proposto con riferimento alla modalita' di presentazione della busta sigillata contenente l'offerta economica di rilancio di cui al passo 3b della proposta di provvedimento, di sostituire la modalita' di presentazione della stessa congiuntamente alla domanda di assegnazione, con una modalita' di presentazione successiva. In proposito si osserva che la scelta di indurre la presentazione (peraltro opzionale), dell'offerta di rilancio sigillata congiuntamente alla domanda di assegnazione e' motivata dalla presumibile riduzione del rischio di collusione fra i partecipanti rispetto alla presentazione in un momento successivo, nonche' dalla necessita' di velocizzare e semplificare gli adempimenti amministrativi della procedura stessa. Cio' considerato l'Autorita' ritiene di non introdurre modifiche alla proposta originaria;
4. Da parte di alcuni rispondenti sono state proposte modifiche ed integrazioni agli articoli 5 e 6 della delibera n. 400/01/CONS. L'Autorita' ha infatti previsto, al fine di non alterare la par condicio fra tutti i concorrenti (ivi inclusi gli aggiudicatari della precedente procedura selettiva) che le specifiche misure e condizioni di cui agli articoli 5 e 6 della delibera n. 400/01/CONS, siano da mantenere. E' stato in particolare proposto di introdurre una misura asimmetrica consistente nel favorire, in una data area geografica, i detentori di licenza WLL in aree geografiche limitrofe e contigue, qualora si dovesse procedere alla formazione della graduatoria a parita' di offerta. A tale proposito si osserva che una siffatta misura potrebbe risultare discriminatoria in quanto rappresenterebbe una barriera all'ingresso di nuovi operatori locali. Poiche' comunque il titolare di reti in regioni limitrofe e contigue ad una data area geografica, che non possieda nella stessa area una licenza ai sensi delle precedenti procedure ovvero acquisita ai sensi delle presenti, e' da considerarsi a tutti gli effetti nuovo entrante, si conclude che questi sarebbe posto sullo stesso piano di altri operatori che non possiedono reti ne' nella stessa ne' in aree limitrofe, e quindi favorito, a parita' di offerta e di ordine di presentazione della domanda, rispetto ai gia' licenziatari. Pertanto l'Autorita' ritiene di non introdurre modifiche in tal senso alla proposta originariamente formulata.
Anche per quello che concerne gli obblighi di copertura agli aggiudicatari, che a parere di alcuni partecipanti dovrebbero essere modificati, l'Autorita', per le ragioni di parita' di trattamento gia' esposte, ritiene che nella presente procedura, si applichi il disposto di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS, che e' norma necessaria ed adeguata a garanzia dell'utilizzo efficiente dello spettro. Ancora nell'ambito dell'introduzione di misure cosiddette asimmetriche e' stato proposto da un partecipante una modifica alla procedura proposta dall'Autorita' nel documento in consultazione consistente nel divieto di partecipazione alle procedure proposte, nella medesima area geografica, ai titolari di licenze rilasciate a seguito delle procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002. L'introduzione di una siffatta misura limitativa non e' giustificata data l'abbondante disponibilita' di risorse in quasi tutte le regioni. Infatti come risulta dalle risultanze della precedente gara una larga parte della capacita' e' rimasta non aggiudicata (sessantanove blocchi di frequenze assegnate su duecentodieci disponibili). Una siffatta proposta di limitazione alla partecipazione, potrebbe essere accolta solo in presenza di accertate alterazioni significative della dinamica competitiva nel mercato con una relazione diretta di causa effetto con la quantita' di risorse frequenziali a disposizione. Occorre inoltre notare che, nella procedura proposta, a parita' di somma offerta e data di presentazione della domanda, e' comunque favorito il nuovo entrante rispetto ad un gia' licenziatario nella stessa area. L'Autorita' pertanto ritiene non accoglibile una proposta relativa alla restrizione della presente procedura ai soli non licenziatari.
E' stata proposta, nell'ambito dei criteri per la formazione della graduatoria, nel caso di richieste in numero superiore alla disponibilita', per una certa banda ed area geografica, di introdurre una preferenza per quegli operatori che possiedano un numero di autorizzazioni per ponti radio di tipo punto-punto superiore ad una determinata soglia. L'Autorita' ricorda che gia' con la delibera n. 822/00/CONS era stata introdotta anche la possibilita' dell'utilizzo delle frequenze WLL per il cosiddetto backhauling, nel rispetto delle condizioni previste per gli aggiudicatari. D'altra parte, l'utilizzo delle frequenze WLL non puo' essere visto come mera alternativa ai collegamenti in ponte radio del servizio fisso ma rappresenta una nuova opportunita' a vantaggio di tutti gli operatori. L'Autorita', quindi, per quanto gia' detto, non ritiene di introdurre nuovi e differenti criteri rispetto alla procedura gia' espletata che peraltro favorirebbero esclusivamente chi utilizza collegamenti in ponte radio, con cio' violando il principio di parita' di trattamento tra tutti i potenziali partecipanti alla procedura in esame. Pertanto l'Autorita' non ritiene accoglibile detta proposta di modifica;
5. E' stato osservato che nell'ambito delle procedure proposte nel documento di consultazione non era chiarito il calendario per l'assegnazione dei diritti d'uso agli aggiudicatari all'esito di ciascuna procedura attivata in un periodo finestra. A tale proposito si osserva che all'esito di ciascuna procedura di assegnazione il rilascio dei diritti d'uso delle relative frequenze avviene secondo i tempi e le modalita' fissati dal codice ed in particolare dall'art. 27;
6. A parere di alcuni rispondenti, la presentazione di una domanda in una certa banda ed area regionale precluderebbe ad uno stesso soggetto la partecipazione contemporanea in una altra area regionale. In realta', come indicato nella proposta di provvedimento il testo deve essere interpretato nel senso di non precludere ad uno stesso soggetto la partecipazione in piu' aree regionali ove esiste spettro disponibile anche contemporaneamente;
7. E' stato proposto di adeguare i contributi fissati per l'assegnazione delle frequenze a partire da quelli di cui al bando del 31 gennaio 2002 secondo il tasso di inflazione programmata. In proposito l'Autorita' osserva che gia' nel documento di consultazione l'orientamento dell'Autorita' era in tal senso precisando che la scelta di come declinare in senso tecnico i criteri di attualizzazione attiene al Ministero delle comunicazioni;
8. Per quanto riguarda infine la scelta proposta di utilizzare il criterio della Sealed Bid Single Offer come modalita' principale per costruire una eventuale graduatoria, ove ne ricorra la necessita', e' stato osservato da un partecipante che tale criterio sarebbe non efficace ritenendo preferibile il sistema gia' adottato precedentemente. In proposito l'Autorita' rileva il ridotto interesse riscosso dalla procedura di gara per l'assegnazione di frequenze WLL nel 2002, che non ha consentito di utilizzare la totalita' dello spettro. In tali condizioni e' interesse sia dell'amministrazione sia degli stessi partecipanti limitare l'aggravio procedurale, i costi ed i tempi di effettuazione che una procedura a rilanci multipli simultanei come quella suggerita dal partecipante. La procedura proposta, al contrario, tende a coniugare i vantaggi di trasparenza con la semplicita' e la rapidita' di effettuazione. Pertanto anche su tale punto l'Autorita' ritiene di non apportare modifiche correttive rispetto a quanto proposto;
9. Tutto cio' considerato e tenuto conto dei contributi dei partecipanti alla fase di consultazione pubblica sui vari aspetti della procedura proposta, l'Autorita', ai sensi di quanto previsto all'art. 14 ed all'art. 29 del codice, ritiene di dover adottare il presente provvedimento;
Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento ove applicabili valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 822/00/CONS, di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS e di cui all'art. 1 del codice. Inoltre, si intende per:
a) «aggiudicatario»: un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;
b) «bando»: il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 -- 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2002, parte seconda, foglio inserzioni;
c) «disciplinare»: il disciplinare di gara relativo al bando;
d) «licenziatario WLL»: un soggetto cui e' stata rilasciata, per una certa area di estensione geografica, una licenza per l'utilizzo di frequenze a seguito delle procedure di cui al bando ovvero che ha acquisito almeno un diritto d'uso per le frequenze nella data area di estensione geografica in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento; ai fini del presente provvedimento sono equiparati al licenziatario WLL i soggetti che:
i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un licenziatario WLL;
ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un licenziatario WLL;
iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un licenziatario WLL;
e) «periodo finestra»: ciascun periodo di trenta giorni solari, compreso il giorno iniziale, attivato dalla pubblicazione del ricevimento della prima domanda valida di assegnazione di diritti d'uso, ai sensi del presente provvedimento, per blocchi di frequenze posti in una data banda ed area di estensione geografica, durante il quale possono essere ricevute altre domande valide per blocchi nella stessa banda ed area di estensione geografica.
2. Ai fini delle definizioni di cui al presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.
 
Art. 2.
Scopo ed ambito di applicazione

1. In relazione alla disponibilita' di frequenze per le reti radio a larga banda punto-multipunto all'esito delle procedure effettuate ai sensi del bando, come riportato nelle tabelle A e B in calce all'allegato B alla delibera n. 55/04/CONS, il presente provvedimento disciplina le misure per il rilascio dei relativi diritti d'uso.
2. I diritti d'uso sono assegnati agli aggiudicatari dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 27 del codice, ed hanno una durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validita' delle licenze assegnate con le procedure di cui al bando. Il Ministero delle comunicazioni specifica le condizioni per la loro trasferibilita'.
3. I soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze sono tenuti a richiedere al Ministero, prima del rilascio dei diritti stessi, qualora non ne siano gia' in possesso, le idonee autorizzazioni per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del codice.
4. Ai fini delle procedure di cui al presente provvedimento, rimangono invariati rispetto a quanto stabilito nelle delibere n. 822/00/CONS e n. 400/01/CONS e nelle procedure di cui al bando:
a) le aree di estensione geografica;
b) le tecnologie da utilizzare ed il tipo di servizi da offrire, in conformita' con quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
c) la dimensione dei blocchi di frequenza, per ciascuna delle bande a 26 e 28 GHz, e delle relative bande di guardia;
d) gli obblighi di copertura, ivi inclusa la possibilita' di proroga dei termini degli obblighi stessi, di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS;
e) le misure per favorire lo sviluppo della concorrenza;
f) i requisiti soggettivi dei richiedenti;
g) in generale tutte le previsioni, condizioni e gli obblighi non esplicitamente modificati dal presente provvedimento o dalla normativa vigente.
 
Art. 3. Presentazione delle domande per il rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze

1. Il Ministero delle comunicazioni dispone la pubblicazione di un avviso che evidenzi la disponibilita' dei blocchi di frequenza in banda 26 e 28 GHz all'esito delle procedure di gara effettuate a seguito del bando, e sollecita nello stesso la presentazione, a partire da una data fissata, delle domande di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili da parte dei soggetti interessati. Il periodo di validita' dell'avviso e' di dodici mesi e la disponibilita' delle frequenze viene periodicamente aggiornata.
2. Ciascun soggetto, nella domanda di cui al comma 1, puo' richiedere in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna delle due bande di frequenza il rilascio di diritti d'uso per un solo blocco di frequenze alla volta, ove disponibili. Detto soggetto deve presentare una domanda distinta per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna banda di interesse. Le domande valide pervenute sono ordinate secondo la priorita' di arrivo, per banda ed area di estensione geografica.
3. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente puo' includere, in busta separata chiusa e sigillata, una offerta economica per il relativo blocco di frequenze costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze, secondo le modalita' fissate nell'avviso di cui al comma 1.
4. La partecipazione e' garantita da un apposito deposito cauzionale fissato dal Ministero.
5. Il Ministero pubblica sul proprio sito Web o con altra idonea modalita' l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo almeno l'area di estensione geografica e la banda ove il blocco e' richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica.
La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascuna banda ed area di estensione geografica fa decorrere un «periodo finestra» di trenta giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica. Non sono accettate, fino all'assegnazione dei blocchi richiesti in una data banda ed area di estensione geografica, le domande pervenute oltre il periodo finestra per la relativa banda ed area di estensione geografica. L'aggiornamento e la pubblicita' sulla disponibilita' dei blocchi vengono effettuate dal Ministero con le precedenti modalita', consentendo l'eventuale apertura, a partire da date prefissate, di successivi periodi finestra per la stessa banda ed area geografica.
6. Nella medesima area di estensione geografica e nella medesima banda non possono presentare domande per l'assegnazione di blocchi di frequenza, nello stesso periodo finestra, soggetti che:
a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro richiedente;
b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro richiedente;
c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro richiedente.
7. Ai fini del comma precedente il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.
8. Nel caso in cui piu' soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 abbiano presentato domanda nella stessa area regionale, banda di frequenze e periodo finestra, si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima.
9. Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun periodo finestra, qualora risultino ancora dei blocchi disponibili, come previsto al comma 5, tutti i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare ovvero ripresentare domanda di assegnazione dei diritti d'uso per tutte le aree regionali e le bande di interesse, durante il periodo di validita' dell'avviso di cui al comma 1.
 
Art. 4.
Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. Qualora non vi siano domande di assegnazione, per la stessa banda e la stessa area di estensione geografica, in numero superiore alla disponibilita', il Ministero rilascia i diritti d'uso delle frequenze, al prezzo di riserva, a tutti i richiedenti, trascorso ogni periodo finestra attivato per ciascuna area di estensione geografica e ciascuna banda, rispettando l'ordinamento di arrivo costituito.
2. Nel caso in cui, trascorso un periodo finestra, vi siano, nella stessa area di estensione geografica e banda di frequenze, richieste pendenti valide ed ammissibili in numero superiore alla disponibilita', il rilascio dei diritti d'uso avviene secondo l'ordine di una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorita' esposto:
a) entita' dell'offerta economica di rilancio per il blocco richiesto, di cui all'art. 3, comma 3; nel caso il richiedente non abbia presentato detta offerta di rilancio essa si intende pari a zero;
b) l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno solare;
c) l'essere un soggetto che non sia gia' licenziatario WLL, per l'area di estensione geografica in considerazione.
In caso di eventuale parita' fra due o piu' soggetti sulla base dei criteri esposti l'ordine nella formazione della graduatoria e' deciso mediante sorteggio. L'assegnazione, per ciascun aggiudicatario, avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.
3. La procedura di cui al comma 2 e' effettuata rispettando l'ordine temporale dei periodi finestra attivati, sulla base del giorno solare. Nel caso in cui nella stessa area regionale venga aperto nello stesso giorno un periodo finestra sia per la banda a 26 GHz che per quella a 28 GHz, la procedura di cui al comma 2 e' effettuata prima per la banda a 26 GHz e poi per quella a 28 GHz.
 
Art. 5.
Contributi

1. Il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica viene fissato nell'avviso di cui all'art. 3, comma 1, ed e' almeno pari all'importo minimo previsto nel bando per le frequenze omologhe, eventualmente attualizzato sulla base del tasso che sara' indicato nel medesimo avviso, e proporzionato alla durata relativa dei diritti d'uso, sulla base del semestre solare.
2. Gli assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze ai sensi di quanto disposto dal presente provvedimento sono tenuti al pagamento dell'offerta aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente maggiorato dal rilancio applicabile di cui all'art. 4, comma 2; l'offerta aggiudicataria costituisce il contributo per l'uso dello spettro ai sensi dell'art. 35 del codice. I detti assegnatari sono altresi' tenuti al pagamento degli altri contributi previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 6.
Disposizioni finali

1. L'Autorita' si riserva di rivedere il quadro regolamentare relativo al mercato della fornitura di reti radio a larga banda punto-multipunto, ai fini e secondo le modalita' e le condizioni previste dalle norme vigenti.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 23 giugno 2004
Il presidente: Cheli
 
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