Gazzetta n. 194 del 19 agosto 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 27 maggio 2004, n. 218
Regolamento recante la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attivita' internazionali, ai sensi degli articoli 9 e 10, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti l'articolo 9 e l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demanda ad apposito regolamento la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attivita' internazionali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile;
Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;
Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Elenco delle imprese

1. Il presente regolamento detta la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attivita' internazionali di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145.
2. Le imprese di cui ai Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana per ricoprire posti od incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali sono iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero degli affari esteri secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge
15 luglio 2002, n. 145 (recante Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio
di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato:
«Art. 9 (Accesso di dipendenti privati allo svolgimento
di incarichi e attivita' internazionali). - 1. E'
istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un
elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano
disposte a fornire proprio personale di cittadinanza
italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle
organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le
imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari
esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attivita' in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c) i settori professionali ed il numero massimo di
candidati che intendono fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza
diritto al trattamento economico al proprio personale
chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o
organismi internazionali, con eventuale indicazione della
durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte
nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti
vacanti, sulla base di professionalita', esperienza e
conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa
nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle
dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che
disponga di analoghe caratteristiche e puo' essere disposta
solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non
rinnovabile.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo
all'attribuzione di alcuna indennita' o emolumento,
comunque denominato, da parte delle amministrazioni
pubbliche italiane.».
«Art. 10 (Disposizioni di attuazione). - Con uno o piu'
regolamenti adottati con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' e le procedure
attuative dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 3, comma
5, della presente legge, nonche' degli articoli 8 e 9 della
presente legge.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati: le modalita' di istituzione, l'organizzazione
e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato nonche' le procedure e le
modalita' per l'inquadramento, nella fase di prima
attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del
ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta
salva la possibilita' per il dirigente di optare per il
rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il
reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalita' di
utilizzazione di dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali; le modalita' di
elezione del componente del comitato dei garanti di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall'art. 3, comma 3, della presente legge.
Alla data di entrata in vigore di tale regolamento e'
abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al
comma 3 dell'art. 7, che si applicano a decorrere dal
periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, resta affidata
alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di
indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa
all'importo massimo delle risorse finanziarie da
destinarvi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il Libro quinto del codice civile reca la disciplina
del lavoro:
Il Titolo II del Libro quinto del codice civile reca
la disciplina del lavoro nell'impresa.
Il Titolo V del Libro quinto del codice civile reca
la disciplina delle societa'.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 recante il riordinamento delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. [abrogato].
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 reca il «Regolamento di attuazione dell'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575 reca: «Disposizioni
contro la mafia».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, vedi
note alle premesse.



 
Art. 2.
Domanda di iscrizione nell'elenco

1. Le istanze con le quali le imprese interessate chiedono al Ministero degli affari esteri l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 indicano espressamente:
a) la propria denominazione o ragione sociale, con l'indicazione del numero di iscrizione al tribunale od al registro delle imprese;
b) l'area di attivita' in cui operano;
c) gli enti od organismi internazionali di interesse;
d) i settori professionali ed il numero massimo di candidati per ogni settore professionale che intendono fornire;
e) l'impegno a mantenere il posto di lavoro al proprio personale chiamato a ricoprire posti od incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa, comunque non superiore a tre anni, non rinnovabile.
 
Art. 3.
Iscrizione nell'elenco

1. Il Ministero degli affari esteri, esaminata la richiesta e valutata la sua compatibilita' con l'articolo 9 della legge n. 145 del 2002, nonche' con le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'iscrizione dandone comunicazione all'impresa richiedente.
2. A seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti dei posti vacanti resi pubblici dalle organizzazioni internazionali:
a) segnala alle imprese le offerte di impiego disponibili nelle aree di attivita' in cui operano, trasmettendo altresi' il materiale informativo utile alla presentazione delle candidature con la richiesta dei dati personali e professionali relativi al personale che intendono mettere a disposizione;
b) invita le imprese a far presentare ai propri dipendenti, gia' individuati ed in possesso dei requisiti richiesti, la candidatura alla specifica offerta direttamente all'organizzazione internazionale, inviando per conoscenza copia della documentazione al Ministero stesso.



Note all'art. 3:
- Per l'art. 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, vedi
note alle premesse.
- Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note alle
premesse.



 
Art. 4.
Procedure di attuazione

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, interessata all'uopo dal Ministero degli affari esteri, verifica, anche attraverso procedure informatizzate o conferenze di servizi coinvolgenti le Amministrazioni di volta in volta interessate, l'assenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione che disponga di caratteristiche professionali analoghe a quelle corrispondenti ai posti vacanti resi pubblici dalle organizzazioni internazionali, comunicandone gli esiti al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministero degli affari esteri provvede quindi:
a) all'individuazione del candidato le cui caratteristiche siano maggiormente corrispondenti ai requisiti richiesti sulla base di professionalita', esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche come risultanti dalle candidature inviate per lo specifico posto vacante presso l'ente od organismo internazionale di interesse;
b) ad assumere le iniziative utili al sostegno della candidatura del dipendente presso l'ente od organismo internazionale.
Art. 5. Assenza di oneri per la finanza pubblica
1. La nomina od il conferimento di incarico da parte dell'ente od organismo internazionale non da' diritto all'attribuzione di alcuna indennita' od emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 27 maggio 2004

Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 257
 
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