Gazzetta n. 194 del 19 agosto 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 27 maggio 2004, n. 218 |
Regolamento recante la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attivita' internazionali, ai sensi degli articoli 9 e 10, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145. |
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IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti l'articolo 9 e l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demanda ad apposito regolamento la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attivita' internazionali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile; Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese; Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Elenco delle imprese
1. Il presente regolamento detta la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attivita' internazionali di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145. 2. Le imprese di cui ai Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana per ricoprire posti od incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali sono iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero degli affari esteri secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge 15 luglio 2002, n. 145 (recante Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato: «Art. 9 (Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attivita' internazionali). - 1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali. 2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente: a) l'area di attivita' in cui operano; b) gli enti od organismi internazionali di interesse; c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire; d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa. 3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalita', esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e puo' essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennita' o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.». «Art. 10 (Disposizioni di attuazione). - Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' e le procedure attuative dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della presente legge, nonche' degli articoli 8 e 9 della presente legge. 2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalita' di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonche' le procedure e le modalita' per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilita' per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalita' di utilizzazione di dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali; le modalita' di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. 3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il Libro quinto del codice civile reca la disciplina del lavoro: Il Titolo II del Libro quinto del codice civile reca la disciplina del lavoro nell'impresa. Il Titolo V del Libro quinto del codice civile reca la disciplina delle societa'. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: «Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. [abrogato]. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 reca il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile». - La legge 31 maggio 1965, n. 575 reca: «Disposizioni contro la mafia». Nota all'art. 1: - Per l'art. 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, vedi note alle premesse.
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| Art. 2. Domanda di iscrizione nell'elenco
1. Le istanze con le quali le imprese interessate chiedono al Ministero degli affari esteri l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 indicano espressamente: a) la propria denominazione o ragione sociale, con l'indicazione del numero di iscrizione al tribunale od al registro delle imprese; b) l'area di attivita' in cui operano; c) gli enti od organismi internazionali di interesse; d) i settori professionali ed il numero massimo di candidati per ogni settore professionale che intendono fornire; e) l'impegno a mantenere il posto di lavoro al proprio personale chiamato a ricoprire posti od incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa, comunque non superiore a tre anni, non rinnovabile. |
| Art. 3. Iscrizione nell'elenco
1. Il Ministero degli affari esteri, esaminata la richiesta e valutata la sua compatibilita' con l'articolo 9 della legge n. 145 del 2002, nonche' con le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'iscrizione dandone comunicazione all'impresa richiedente. 2. A seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti dei posti vacanti resi pubblici dalle organizzazioni internazionali: a) segnala alle imprese le offerte di impiego disponibili nelle aree di attivita' in cui operano, trasmettendo altresi' il materiale informativo utile alla presentazione delle candidature con la richiesta dei dati personali e professionali relativi al personale che intendono mettere a disposizione; b) invita le imprese a far presentare ai propri dipendenti, gia' individuati ed in possesso dei requisiti richiesti, la candidatura alla specifica offerta direttamente all'organizzazione internazionale, inviando per conoscenza copia della documentazione al Ministero stesso.
Note all'art. 3: - Per l'art. 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, vedi note alle premesse. - Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note alle premesse.
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| Art. 4. Procedure di attuazione
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, interessata all'uopo dal Ministero degli affari esteri, verifica, anche attraverso procedure informatizzate o conferenze di servizi coinvolgenti le Amministrazioni di volta in volta interessate, l'assenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione che disponga di caratteristiche professionali analoghe a quelle corrispondenti ai posti vacanti resi pubblici dalle organizzazioni internazionali, comunicandone gli esiti al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministero degli affari esteri provvede quindi: a) all'individuazione del candidato le cui caratteristiche siano maggiormente corrispondenti ai requisiti richiesti sulla base di professionalita', esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche come risultanti dalle candidature inviate per lo specifico posto vacante presso l'ente od organismo internazionale di interesse; b) ad assumere le iniziative utili al sostegno della candidatura del dipendente presso l'ente od organismo internazionale. Art. 5. Assenza di oneri per la finanza pubblica 1. La nomina od il conferimento di incarico da parte dell'ente od organismo internazionale non da' diritto all'attribuzione di alcuna indennita' od emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 27 maggio 2004
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro degli affari esteri Frattini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 257 |
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