Gazzetta n. 193 del 18 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2004
Criteri, modalita' e limiti per la contrazione del mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato al completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati.

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
ufficio II - del Dipartimento del tesoro

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», la quale all'art. 4, commi 87 e 99, stabilisce che:
«per il completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004»;
«ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, il quale stabilisce che «Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173, in data 5 agosto 2004, recante le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del predetto mutuo tra i comuni interessati;
Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalita' per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' alla statuizione di un disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati;
Decreta:
Art. 1.

Il mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinata al finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso ed ammortizzato in anni quindici, puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2.

L'ammontare complessivo del mutuo e' determinato dall'attualizzazione per quindici anni, al tasso fisso come definito dal presente decreto, del limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro, decorrente dall'anno 2004, previsto dall'art. 4, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle disponibilita' in essere.
 
Art. 3.

Il tasso di interesse non puo' essere superiore al tasso per operazione di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni, rilevato alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto, alla pagina «ISDAFIX2» del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,13 punti percentuali per anno.
Nel caso in cui il mutuo venga assunto con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., il tasso di interesse e' quello vigente al momento della concessione da effettuarsi secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Lo schema di contratto dovra' essere trasmesso per il preventivo nulla osta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI.
 
Art. 4.

I comuni della Valle del Belice destinatari del mutuo, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 del 5 agosto 2004, si convenzionano tra loro, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, secondo lo schema di disciplinare allegato al presente decreto.
Il comune individuato quale ente coordinatore provvede all'accensione del mutuo il cui importo e' versato in unica soluzione dall'istituto finanziatore direttamente sulle contabilita' speciali infruttifere accese a favore di ogni singolo ente beneficiario presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, secondo le percentuali di ripartizione fissate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. 83/3173 del 5 agosto 2004.
 
Art. 5.

Entro quarantacinque giorni dalla concessione, ovvero dalla stipula, del mutua l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, copia conforme del provvedimento di concessione, ovvero del contratto di mutuo, nonche' copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione del mutuo.
Il mutuo sara' rimborsato mediante il pagamento di rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla data di erogazione, a valere sul limite di impegno di cui al precedente art. 2. A tal fine l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, la richiesta di pagamento delle rate, almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, specificando le modalita' di accredito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2004
Il capo della direzione: Carpentieri
 
Allegato

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE

Tra i comuni di Bisacquino - Calatafimi - Campofiorito - Camporeale - Chiusa Scafani - Contessa Entellina - Corleone - Gibellina - Giuliana - Menfi - Monreale - Montevago - Partanna - Poggioreale - Roccamena - Salaparuta - Salemi - Sambuca - Santa Margherita Belice - Santa Ninfa e Vita, colpiti dai sismi del gennaio 1968, per la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei suddetti comuni, in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L'anno duemilaquattro, addi' .... del mese di .... in .... nella casa comunale in piazza .... presso l'ufficio....
Premesso
Che la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», all'art. 4, comma 87, stabilisce che «Per il completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004» e al successivo comma 88 stabilisce che «Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Che il decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, stabilisce che «Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo»;
Che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, con decreto n. B3/3173 in data 5 agosto 2004, ha provveduto a fissare le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del mutuo in discorso tra i comuni interessati, che di seguito si riportano:
comune di Bisacquino 1,50%;
comune di Calatafimi 5,50%;
comune di Campofiorito 1,00%;
comune di Camporeale 7,00%;
comune di Chiusa Sclafani 2,00%;
comune di Contessa Entellina 2,50%;
comune di Corleone 1,50%;
comune di Gibellina 3,25%;
comune di Giuliana 1,50%;
comune di Menfi 11,50%;
comune di Monreale 1,50%;
comune di Montevago 4,50%;
comune di Partanna 11,50%;
comune di Poggioreale 2,50%;
comune di Roccamena 3,50%;
comune di Salaparuta 2,50%;
comune di Salemi 11,50%;
comune di Sambuca 7,00%;
comune di Santa Margherita Belice 11,00%;
comune di Santa Ninfa 4,00%;
comune di Vita 3,25%;
Che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. ... del ..... pubblicato nella G.U.R.I. n. ... del ....., sono stati stabiliti i criteri, le modalita' ed i limiti per la contrazione del mutuo;
Che, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a definire uno schema di disciplinare di convenzione tra i comuni interessati;
Tutto cio' premesso tra
Il comune di ..... rappresentato dal sig. ..... nella sua qualita' di ....., domiciliato per la carica presso la casa comunale di ....., in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. ... del ..... (c.f. del comune); (e cosi' via per tutti gli altri comuni interessati);
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1.
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2.
La presente convenzione ha per oggetto la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei comuni di Bisacquino, Calatafimi, Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Gibellina, Giuliana, Menfi, Monreale, Montevago, Partanna, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa e Vita, colpiti dai sismi del gennaio 1968, in attuazione dell'art. 4, commi 87 e 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 in data 5 agosto 2004.
Art. 3.
Il comune di ..... , individuato quale ente coordinatore, provvedera', in nome e per conto di tutti i comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. ... del..... (c.f. del comune); (e cosi' via per tutti gli altri comuni interessati);
Art. 4.
I comuni prendono atto che le risorse rivenienti dal mutuo saranno ripartite tra gli stessi secondo le percentuali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173 in data 5 agosto 2004.
L'erogazione delle somme ai singoli comuni avverra' secondo le modalita' indicate all'art. 4 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. ... del .....
Art. 5.
Le spese derivanti dalla presente convenzione e quelle relative alle procedure di gara ed alla stipula del contratto saranno a carico di tutti i comuni interessati, in misura proporzionale alla quota di risorse spettante ad ogni singolo comune.
 
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