IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, nei territori danneggiati e la individuazione delle provvidenze concedibili sulla base delle specifiche richieste delle regioni e province autonome; Visti il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che modificano ed integrano alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, che all'art. 16 abroga la precedente normativa del Fondo di solidarieta' nazionale; Viste le indicazioni dell'ufficio legislativo di questo Ministero del 28 maggio 2004, per la conclusione delle procedure relative agli interventi di soccorso avviate anteriormente all'abrogazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, della precedente normativa del Fondo di solidarieta' nazionale; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamita' naturali; Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge persistenti dal 12 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 nella provincia di Enna; tromba d'aria 30 gennaio 2004 nella provincia di Ragusa; Considerato che dai dati pluviometrici pervenuti dalla regione risulta che nella provincia di Enna le piogge piu' intense si sono verificate nei giorni 11 e 12 dicembre 2003, mentre nel restante periodo le precipitazioni stesse risultano contenute o del tutto assenti; Ritenuto di limitare, per la provincia di Enna, la dichiarazione di eccezionalita' delle piogge segnalate dalla regione ai giorni 11 e 12 dicembre 2003; Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia con le variazioni avanti richiamate e subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione delle Comunita' europee alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256: Enna: piogge persistenti dall'11 dicembre 2003 al 12 dicembre 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nell'intero territorio provinciale; Ragusa: tromba d'aria del 30 gennaio 2004 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel territorio dei comuni di Acate, Ispica, Vittoria. L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto e' subordinata alla decisione della Commissione delle Comunita' europee, alla quale sono state notificate le informazioni meteorologiche. Roma, 30 luglio 2004 Il Ministro: Alemanno |