Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
CIRCOLARE 5 agosto 2004, n. 1693 |
Modalita' per l'applicazione nel 2005 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992. |
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Premessa.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero delle attivita' produttive (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito consorzi export). Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale. In particolare, la circolare stabilisce le modalita' riguardanti l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2005 e la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2004. Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export non a carattere multiregionale con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo e' subordinata alla messa a disposizione di questa amministrazione, da parte del Ministero dell'economia, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico. La presente circolare potra' subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.
Sezione I
Scopo della concessione dei contributi.
1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 2. Il contributo e' destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Pertanto, il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto. 3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
Definizione di consorzio multiregionale. 4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale, quelli in cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export che abbiano piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese. 5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.
Destinatari dei contributi: requisiti. 6. Possono accedere ai contributi per le attivita' promozionali i consorzi export e le societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attivita' promozionale. 7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna) o rientrino in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso. 8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83). 9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.
Sezione II
Presentazione delle domande.
10. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, Viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. 11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli o la loro incompleta presentazione puo' determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma. 12. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. 13. Le scadenze per la presentazione delle domande sono cosi' stabilite: domanda di approvazione del programma 2004: 30 ottobre 2004; domanda di liquidazione del contributo sul rendiconto 2004: 15 aprile 2005. 14. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
Sezione III
Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2005.
15. I consorzi export che intendono accedere al contributo sulle attivita' promozionali da realizzare nel 2005, devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il Modello A allegato ed inviata al Ministero. Il programma si articola in progetti redatti in schede contenenti i seguenti elementi riportati nel Modello B: scelta del mercato estero con l'indicazione del settore merceologico interessato; obiettivo di ciascun progetto; predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare a consuntivo per la misurazione dei risultati; azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi e dei costi); interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati; costo di ciascuna azione al netto di IVA; costo totale del progetto al netto di IVA. Ad ogni scheda, il consorzio export deve allegare le fotocopie dei preventivi di spesa firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi che devono essere indicati, non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante. 16. Il programma deve riportare il piano finanziario, sottoscritto anch'esso dal legale rappresentante, con indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, come segue:
===================================================================== | Copertura | ===================================================================== Costo totale del programma | | euro |Risorse proprie (*) |euro .... --------------------------------------------------------------------- |Contributo atteso dal | |ministero |euro .... --------------------------------------------------------------------- |Altri contributi pubblici |euro .... --------------------------------------------------------------------- |Ricavi vari e | |sponsorizzazioni private |euro ....
(*) per risorse proprie si intendono: i contributi ed i corrispettivi a carico delle imprese consorziate. 17. L'attivita' promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci e pertanto non sono ammessi a contributo i progetti che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.
Progetti preferenziali. 18. Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attivita' promozionali nella medesima area geo-economica, sono considerati preferenziali i progetti che prevedano iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti: consorzi export, consorzi agrituristici, camere di commercio italiane all'estero, camere italo estere in Italia. Sono considerati altresi' preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzati da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune. 19. Compatibilmente con la disponibilita' delle risorse finanziarie, ai progetti di cui sopra, puo' essere concesso in via preferenziale un contributo pari al limite massimo fissato per ciascuna tipologia di consorzi export dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 e dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nonche' la corresponsione di un anticipo di un importo massimo pari alla meta' del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione del finanziamento dell'intero programma promozionale. 20. I progetti preferenziali dovranno essere corredati da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, il quale si impegna altresi' a non richiedere a sua volta finanziamenti sulle iniziative realizzate in sinergia.
Scelta degli indicatori e degli standard. 21. Ogni progetto dovra' specificare gli obiettivi che si intendono raggiungere e dovra' specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende: a) per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti; ad esempio la frequenza di accesso al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scale di valori; b) per standard il valore atteso di un certo indicatore; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. dovra' essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche. 22. Nella presentazione del programma, occorre precisare l'obiettivita' dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. deve essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.
Documentazione a corredo della domanda. 23. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneita' del consorzio export a chiedere il contributo: fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in passato al Ministero, e' sufficiente invio di copia delle eventuali modifiche intervenute; certificato camerale del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio export risulta svolgere attivita' e non e' soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione puo' essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilita'; approvazione del programma da parte degli organi statutariamente competenti; elenco delle imprese consorziate redatto utilizzando lo schema sottoindicato:
===================================================================== | | | | Tipologia di | | | | attivita' | | | | (industriale, | | | | commerciale, | | N. escrizione | Settore |artigianale, di Denominazione|Regione| CCIAA | merceologico | servizi) ===================================================================== --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
24. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2005. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente. 25. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.
Ammissibilita' dei progetti. 26. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti: a) partecipazione a fiere estere; b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali da questo Ministero; c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera; d) pubblicita' effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione realizzata dal consorzio; e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri; f) missioni di operatori italiani all'estero ed esteri in Italia; g) azioni dimostrative, degustazioni; h)ricerche di mercato; i) corsi professionali ed educationals per operatori esteri; j) apertura e aggiornamento sito internet predisposti anche in lingua estera. 27. Le spese del personale di supporto alle manifestazioni sono riconosciute solo se sostenute da lavoratori dipendenti del consorzio o titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dello stesso, nonche' da non piu' di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio effettuate con aereo o treno e le spese di vitto e alloggio. 28. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali di gestione e di personale effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Le spese generali devono riferirsi all'attivita' svolta in sede per la preparazione iniziale e per le attivita' conseguenti successive alle manifestazioni. Non sono ammesse spese imputate in modo generico. 29. Le spese di gestione delle sedi estere sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali. Le stesse sono calcolate in proporzione alla durata delle iniziative. 30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali con la clientela gia' acquisita. Sono altresi' escluse le spese relative ad azioni che fanno parte di progetti gia' oggetto di finanziamento da parte di altri enti pubblici.
Approvazione del programma. 31. Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 gennaio 2005. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato. 32. Il programma gia' presentato potra' essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2005. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. 33. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale presentato tenendo conto: della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare; della validita' tecnico economica dei progetti in termini di promozione delle esportazioni; della coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita' promozionale 2005; dalla completezza delle informazioni fornite.
Sezione IV
Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sul programma 2004.
34. Il consorzio export, che nel corso del 2004 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, puo' inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute, utilizzando il Modello C. 35. Il legale rappresentante del consorzio export dovra' rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 per l'accesso ai contributi e la regolarita' della documentazione presentata. La dichiarazione deve contenere altresi' l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla normativa o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attivita' ammesse al finanziamento (Modello D). 36. La rendicontazione dovra' essere redatta seguendo l'ordine gia' impostato in sede di presentazione del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. 37. Al fine di rispettare il divieto di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovra' specificare la relativa copertura finanziaria, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie e del contributo atteso dal Ministero, delle risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati; il prospetto dovra' altresi' specificare gli introiti derivanti da pubblicita' od altro.
Documentazione a corredo della domanda. 38. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: certificato camerale come descritto al punto 23; elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 23; dichiarazione del legale rappresentante redatta come da Modello D; copia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2004, redatto anche in forma abbreviata, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile. Il bilancio deve risultare depositato presso la C.C.I.A.A. come da nota di deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso, da trasmettere in copia; relazione sull'esecuzione del programma 2004, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede sono redatte secondo il Modello E e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati; distinta delle voci di spesa, redatta al netto di IVA o tassa corrispondente, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, corredata degli estremi delle relative fatture, firmata dal legale rappresentante, che ne auto- certifica la veridicita' (Modello F); le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo quietanzate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Qualora l'importo delle stesse fatture risulti superiore a euro 12.500,00 devono essere specificati anche gli estremi del relativo bonifico bancario, ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nella distinta delle spese vanno dettagliate quelle riferite ad attivita' promozionali svolte all'estero, qualora siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese sostenute; prospetto finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici; certificazione rilasciata da societa' di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera euro 154.937,07; ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera e), del decreto ministeriale 25 marzo 1992, fotocopia del documento attestante la disponibilita' della sede (proprieta', contratto di locazione, comodato, contratti di erogazione di servizi) nella quale opera personale dipendente del consorzio export o titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei componenti degli organi sociali, nonche' da personale messo a disposizione dalla regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o societa' di servizi emanazione dei predetti enti (dichiarazioni dell'ente e della societa' di servizi); ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari, fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilita' della sede (contratto di locazione, personale dipendente, contratti di erogazione dei servizi) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato; le sedi previste dai contratti di rappresentanza in esclusiva sono equiparate a strutture stabili, la sede non viene presa in considerazione se svolge unicamente attivita' commerciale o di deposito.
Conservazione della documentazione di spesa. 39. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale.
Criteri di liquidazione del contributo. 40. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinche' l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export e' tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi. 41. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 ed i criteri preferenziali fissati dagli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, di seguito indicati: 40% delle spese promozionali per i consorzi export, che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da piu' di 5 anni; 60% delle spese promozionali per i consorzi export, le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; 70% delle spese promozionali per i consorzi export, che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non piu' di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero. 42. Il contributo non puo' superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi export aventi fino a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci. 43. Per la liquidazione del contributo il Ministero valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato, esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export nella domanda di approvazione del programma, esclude le eventuali spese non aventi natura promozionale e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'amministrazione.
Ispezioni e verifiche. 44. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni. 45. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il contributo. 46. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa amministrazione si riserva la facolta' di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.
Come contattare il Ministero. 47. L'ufficio incaricato dell'istruttoria e' disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. 48. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome e' riportato in ogni comunicazione scritta. Indirizzo: Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston 25 - 00144 Roma. Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06-59647548 06-59932460 - fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it Coordinatore: dott.sa Gabriella Tedone - tel. 06-59932420 - e-mail: tedone@mincomes.it Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Giovanna Ono - tel. 06-59932629; sig.ra Paola Pellegrini - tel. 06-59932462; sig.ra Ivana Faina - tel. 06-59932521. Per ulteriori particolareggiate informazioni sulla redazione dei progetti si invita a consultare il sito web del Ministero: www.mincomes.it Roma, 5 agosto 2004
Il direttore generale per la promozione degli scambi .ve; Caprioli |
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