Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 luglio 2004
Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Parma

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. - direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione V - 25157/70, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni cooperative;
Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle modalita' applicative del CCNL trasporti e logistica ai soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, i cui contenuti economici sono, anche per l'annualita' 2004, gia' ricompresi negli attuali trattamenti economici previsti dal citato accordo sindacale provinciale del 5 maggio 1999 di cui al punto precedente;
Considerato il vigente adeguamento automatico su base inflativa e l'incremento di costi determinato dalla sostituzione dei contributi assistenziali al Servizio sanitario nazionale con l'IRAP gia' ricompresso nelle attuali tariffe;
Considerato che gli effetti della applicazione della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative) sul 2004 relativamente ai costi previdenziali determinera' un incremento degli stessi in misura del 40% dell'incremento previsto a regime (1° gennaio 2008);
Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 15 luglio 2004, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:
operazioni di facchinaggio eseguite in economia Euro 16,90/ora;
operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi Euro 18,83/ora;
operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 22,58/ora;
anche i compensi a peso, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Parma, 15 luglio 2004
Il direttore provinciale: Baldini
 
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