Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 aprile 2004, n. 214
Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'articolo VI.5;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il parere del CUN espresso nella seduta del 3 aprile 2003;
Visto il parere del CNAM espresso nella seduta del 14 aprile 2003;
Visto il parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui ravvisa l'opportunita' che vengano adottati moduli vistati dalla EUA, in quanto trattasi di ente sprovvisto di status comunitario, nonche' nella parte in cui ravvisa la necessita' che i criteri siano suffragati anche dal parere della CRUI oltre quello del Comitato Regionale, in quanto del Comitato Regionale di coordinamento fanno parte i Rettori delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede nel territorio della Regione interessata;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL1/14.3.4/2004/16 del 18 marzo 2004;
Considerata la necessita' di procedere alla emanazione del regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto

1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento dei titoli di studio da essi rilasciati ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione.
2. Ai sensi del regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica;
d) per Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;
e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148;
f) per istituti stranieri di istruzione superiore, gli istituti stranieri di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli di studio, di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale;
g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
h) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
i) per Comitato Regionale di Coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne «Istituzione
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. VI.5 della Convenzione
sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997:
«Ogni parte puo' subordinare il riconoscimento dei
titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da
istituti accademici stranieri che operano nel suo
territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale
o ad accordi specifici firmati con la Parte a cui
appartengono tali istituti.».
- L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella
Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme
di adeguamento dell'ordinamento interno) prevede:
«Art. 4. - 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della
Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento
ministeriale ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- L'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
(Disposizioni in materia di universita' e di ricerca
scientifica e tecnologica) prevede:
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti in una pluralita' di settori metodologici e
disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
Ministro, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo
principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli
atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle
attivita' delle universita' previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI),
del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove
costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la
diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle
informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni
dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
esterne delle universita' o di singole strutture
didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie,
sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in
materia di garanzia della qualita' nell'istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle
attivita' di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa
vigente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori
attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle
universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui
all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per
l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla
base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario e' soppresso
l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2
miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono
abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti
superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di
musica e degli istituti musicali pareggiati» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. VI.5 della Convenzione vedi
note alle premesse.
- Per il titolo della legge 11 luglio 2002, n. 148,
vedi note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999,
n. 37, vedi nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I
comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai
rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione,
dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
nonche' da un rappresentante degli studenti se nella
regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti
se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero
di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla
componente studentesca dei senati accademici e dei consigli
di amministrazione delle universita' della regione, riunita
in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si
istituiscono due comitati provinciali di coordinamento,
ciascuno di essi composto dal presidente della provincia
autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle
universita' della provincia e dai rappresentanti degli
studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente
comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li
presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del
supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle
iniziative in materia di programmazione degli accessi
all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto
allo studio, di alta formazione professionale e di
formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle
strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il
sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
con le istanze economiche e sociali del territorio.».



 
Art. 2.
Requisiti

1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione dei titoli di studio da essi rilasciati, rivolgono istanza al Ministero, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell'istanza ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2. I suddetti istituti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio Paese, ai sensi dell'articolo VIII.2, lettera b), della Convenzione;
b) essere istituti di istruzione superiore di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;
c) la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attivita' didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti;
d) le attivita' didattiche svolte devono essere incluse nei programmi di studio degli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al punto a);
e) i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti debbono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti di cui al medesimo punto a);
f) le attivita' d'insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti di cui al medesimo punto a);
g) i titoli rilasciati in Italia devono avere nel Paese di origine lo stesso valore dei titoli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al medesimo punto a).



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. VIII.2, lettera b)
della Convenzione:
«Ogni parte si adoperera' per mettere a punto,
mantenere e divulgare:
a) (omissis);
b) un elenco di istituti riconosciuti (pubblici o
privati) facenti parte del proprio sistema di istruzione
superiore, indicando la facolta' che hanno di rilasciare
vari tipi di titoli di studio ed i requisiti per ottenere
l'accesso a ciascun tipo di istituto e programma;
c) (omissis);
d) (omissis).».



 
Art. 3.
Procedura

1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore presentano richiesta al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e inviano la domanda, per conoscenza, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette al Comitato e al Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio copia della stessa e della relativa documentazione per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c). Nel medesimo termine, copia dell'istanza e della documentazione viene trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale o al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, per la verifica dei requisiti previsti nell'articolo 2, comma 2, lettere b), d), e) ed f).
3. Entro i successivi centoventi giorni, il Comitato e il Consiglio Universitario Nazionale o il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale formulano motivate valutazioni tecniche circa il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, da parte dei soggetti istanti.
4. Entro il termine di cui al comma 3 i Ministeri dell'interno e degli affari esteri comunicano al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca eventuali osservazioni di rispettiva competenza.
5. Previo conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento, del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del Direttore generale competente, i titoli rilasciati dagli istituti indicati nell'articolo 2, comma 1, possono essere dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento disciplinate dall'articolo 2 della legge con l'obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani.
6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini indicati nel presente articolo possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori sessanta giorni con provvedimento motivato da comunicare all'istituto interessato.
7. Il provvedimento di diniego all'ammissibilita', idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita'.
8. I provvedimenti indicati nei commi 5 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Permanenza dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, il Ministero dispone verifiche ispettive, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti stranieri di istruzione superiore di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, idoneamente motivato, su conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento e del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 5.
Accesso agli atti del procedimento

1. Ai sensi e con le modalita' indicate nel regolamento previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, i soggetti indicati negli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 aprile 2004
Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 116



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10 e 22
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
«Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta'
di intervenire nel procedimento.
Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone