Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 aprile 2004, n. 214 |
Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'articolo VI.5; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'articolo 4; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, in particolare, l'articolo 2; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il parere del CUN espresso nella seduta del 3 aprile 2003; Visto il parere del CNAM espresso nella seduta del 14 aprile 2003; Visto il parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza del 9 febbraio 2004; Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui ravvisa l'opportunita' che vengano adottati moduli vistati dalla EUA, in quanto trattasi di ente sprovvisto di status comunitario, nonche' nella parte in cui ravvisa la necessita' che i criteri siano suffragati anche dal parere della CRUI oltre quello del Comitato Regionale, in quanto del Comitato Regionale di coordinamento fanno parte i Rettori delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede nel territorio della Regione interessata; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL1/14.3.4/2004/16 del 18 marzo 2004; Considerata la necessita' di procedere alla emanazione del regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto
1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento dei titoli di studio da essi rilasciati ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione. 2. Ai sensi del regolamento si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica; d) per Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997; e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148; f) per istituti stranieri di istruzione superiore, gli istituti stranieri di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli di studio, di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale; g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; h) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale; i) per Comitato Regionale di Coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne «Istituzione dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo dell'art. VI.5 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997: «Ogni parte puo' subordinare il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti accademici stranieri che operano nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi specifici firmati con la Parte a cui appartengono tali istituti.». - L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) prevede: «Art. 4. - 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - L'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede: «Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato: a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle universita' previa consultazione della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito; b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente; d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle universita' o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualita' nell'istruzione superiore; e) predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione svolte; f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229; g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime. 2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo. 3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999. 4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.». - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. VI.5 della Convenzione vedi note alle premesse. - Per il titolo della legge 11 luglio 2002, n. 148, vedi note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 37, vedi nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonche' da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle universita' della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle universita' della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma. 2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo. 3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.».
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| Art. 2. Requisiti
1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione dei titoli di studio da essi rilasciati, rivolgono istanza al Ministero, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell'istanza ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso. 2. I suddetti istituti devono possedere i seguenti requisiti: a) essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio Paese, ai sensi dell'articolo VIII.2, lettera b), della Convenzione; b) essere istituti di istruzione superiore di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale; c) la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attivita' didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti; d) le attivita' didattiche svolte devono essere incluse nei programmi di studio degli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al punto a); e) i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti debbono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti di cui al medesimo punto a); f) le attivita' d'insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti di cui al medesimo punto a); g) i titoli rilasciati in Italia devono avere nel Paese di origine lo stesso valore dei titoli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al medesimo punto a).
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. VIII.2, lettera b) della Convenzione: «Ogni parte si adoperera' per mettere a punto, mantenere e divulgare: a) (omissis); b) un elenco di istituti riconosciuti (pubblici o privati) facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, indicando la facolta' che hanno di rilasciare vari tipi di titoli di studio ed i requisiti per ottenere l'accesso a ciascun tipo di istituto e programma; c) (omissis); d) (omissis).».
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| Art. 3. Procedura
1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore presentano richiesta al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e inviano la domanda, per conoscenza, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette al Comitato e al Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio copia della stessa e della relativa documentazione per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c). Nel medesimo termine, copia dell'istanza e della documentazione viene trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale o al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, per la verifica dei requisiti previsti nell'articolo 2, comma 2, lettere b), d), e) ed f). 3. Entro i successivi centoventi giorni, il Comitato e il Consiglio Universitario Nazionale o il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale formulano motivate valutazioni tecniche circa il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, da parte dei soggetti istanti. 4. Entro il termine di cui al comma 3 i Ministeri dell'interno e degli affari esteri comunicano al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca eventuali osservazioni di rispettiva competenza. 5. Previo conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento, del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del Direttore generale competente, i titoli rilasciati dagli istituti indicati nell'articolo 2, comma 1, possono essere dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento disciplinate dall'articolo 2 della legge con l'obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani. 6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini indicati nel presente articolo possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori sessanta giorni con provvedimento motivato da comunicare all'istituto interessato. 7. Il provvedimento di diniego all'ammissibilita', idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita'. 8. I provvedimenti indicati nei commi 5 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Permanenza dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, il Ministero dispone verifiche ispettive, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti stranieri di istruzione superiore di cui all'articolo 3, comma 5. 2. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, idoneamente motivato, su conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento e del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 5. Accesso agli atti del procedimento
1. Ai sensi e con le modalita' indicate nel regolamento previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, i soggetti indicati negli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 2004 Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 116
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). «Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento. Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.».
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