Gazzetta n. 192 del 17 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 27 luglio 2004, n. 212
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.
 
ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 77 della Convenzione stessa.
 
ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.930 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2707):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini),
il 26 gennaio 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 febbraio 2004, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e commissione speciale
in materia d'infanzia e di minori.
Esaminato dalla 3ª commissione il 9 e 23 marzo 2004.
Relazione scritta annunciata il 30 marzo 2004 (atto n.
2707/A - relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4921):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VIII, IX, XI.
Esaminato dalla III commissione l'11 maggio e il 16
giugno 2004.
Relazione scritta presentata il 16 giugno 2004 relatore
on. Rivolta.
Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 7
luglio 2004.
 
----> Vedere accordo da pag. 6 a pag. 36 <----
CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Il Governo della Repubblica Italiana
ed
Il Governo della Repubblica di Moldova

Desiderando promuovere lo sviluppo delle loro relazioni amichevoli,

Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963,

Intendendo regolare le relazioni consolari tra i due Stati e definire le funzioni consolari facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese:

a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari
consolari; b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio
della quale i funzionari consolari esercitano le proprie
finzioni; c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato,
Vice-Consolato o Agenzia Consolare; d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un
Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire
in tale qualita'; f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo
dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni
consolari; g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi
amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al
servizio domestico di un Ufficio consolare; i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli
impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari
diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari
ed i membri del personale di servizio; k - per "membro del personale privato", una persona impiegata
esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio
consolare; l - per "membro della famiglia", il coniuge nonche' i figli ed i
genitori legalmente a carico di un membro dell'Ufficio consolare,
con esso conviventi; m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusa
la residenza del Capo dell'Ufficio consolare ed i terreni ad essi
attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati
esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare; n - per "archivi consolari", tutte le carte, documenti, la
corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri
inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra, gli
schedari ed i mobili destinati alla loro protezione e
conservazione; o - per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione
marittima o fluviale che batte la bandiera dello Stato di invio o
che e' immatricolata nei registri di questo Stato in conformita'
con la sua legislazione, comprese le navi di proprieta' dello
Stato d'invio ad eccezione delle navi da guerra; p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile
immatricolato nei registri dello Stato d'invio in conformita'
della sua legislazione compresi gli aeromobili che appartengono
allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

CAPITOLO II

ISTITUZIONI DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI MEMBRI DELL'UFFICIO
CONSOLARE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 2
Istituzione di un Ufficio consolare

1 - Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo.
2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3 - Possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare con il consenso dello Stato di residenza. E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo.
4 - In mancanza di un accordo specifico sul numero dei membri dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che esso sia mantenuto nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.

Articolo 3
Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni

1 - a) Il Capo dell'Ufficio consolare e' autorizzato ad espletare le sue funzioni dal Governo dello Stato di residenza, in osservanza delle norme e delle formalita' in vigore sul suo territorio, presentando a detto Stato la propria lettera patente o analogo strumento, che indichi in particolare la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. L'exequatur verra' rilasciato tempestivamente e gratuitamente. In attesa della concessione dell'exequatur, il Capo dell'Ufficio Consolare puo' essere autorizzato dallo Stato di residenza ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni, applicandosi in tal caso le disposizioni della presente Convenzione.

b) I funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio consolare,
sono nominati dallo Stato d'invio e vengono ammessi all'esercizio
delle loro funzioni dallo Stato di residenza a seguito di
notifica della loro nomina.

2 - L'exequatur puo' essere rifiutato o ritirato solo per gravi motivi. Lo Stato di residenza che rifiuta di concedere un exequatur non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto. Lo stesso vale in caso di rifiuto di ammissione all'esercizio delle funzioni consolari dei membri del personale consolare o di domanda di richiamo degli stessi.

Articolo 4
Nomina degli altri membri del personale consolare

1 - Lo Stato di residenza deve essere informato per via diplomatica della nomina degli altri membri del personale consolare.
2 - Al momento della notifica o successivamente, lo Stato di residenza puo' rifiutare di riconoscere una persona quale membro del personale consolare. In tal caso, lo Stato d'invio richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare.

Articolo 5
Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' altresi' tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 6
Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze

1 - Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza devono essere notificati:

a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a
tale incarico, la loro partenza definitiva dallo Stato di
residenza o la cessazione delle loro funzioni presso l'Ufficio
consolare, cosi' come ogni altra modifica concernente il loro
status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio
consolare; b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale
Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare
e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della
famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale
Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del
loro servizio in tale qualita'; d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio
consolare o del personale privato nella misura in cui siano
beneficiari di privilegi ed immunita' e siano residenti nello
Stato di residenza.

2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere notificati preventivamente.

Articolo 7
Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

1 - I membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono essere incaricati dell'esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui il Capo dell'Ufficio consolare non sia in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui sia vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.
2 - Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare puo', a seguito di notifica della sua nomina alle Autorita' competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un nuovo Capo dell'Ufficio consolare.
3 - Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.

CAPITOLO III
AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 8
Locali ed alloggi

1 - Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:

a) acquistare in proprieta', in godimento o in qualsiasi altra forma
giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze
necessari per la sistemazione ed il mantenimento dell'Ufficio
consolare o per la residenza dei membri dell'Ufficio consolare; b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici e
dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformita' con la
lettera a) del presente comma; c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del
presente comma.

2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, assistere l'Ufficio consolare a procurarsi alloggi adeguati per i suoi membri.
3 - Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 9
Esenzione fiscale dei locali consolari

1 - Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per cio' che riguarda:

a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, la
proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni e
di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la
sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente
alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza
del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le
disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza,
di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto
destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio
di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dalle
imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione
o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni
dell'articolo 28.

2 - L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.
3 - La specifica esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Articolo 10
Esenzione da requisizione

1 - I locali consolari, l'arredamento ed i beni mobili nonche' i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione.
2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita', conformemente alle leggi dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, sara' ad esso immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza limitazione alcuna.
3 - Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 11
Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo
dell'Ufficio consolare

1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.
2 - In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.
3 - Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.

Articolo 12
Inviolabilila' dell'archivio e dei documenti consolari

Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino e le Autorita' dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli o sequestrarli.

Articolo 13
Uso della bandiera e dello stemma nazionale.

1 - La bandiera dello Stato d'invio puo' essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.
2 - Il Capo dell'Ufficio consolare puo' inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui suoi mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio.
3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un'iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potra' essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.
4 - Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte.

Articolo 14
Liberta' di comunicazione

1 - Lo Stato di residenza assicura e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare potra' installare ed utilizzare una stazione radio ricetrasmittente solo con il consenso dello Stato di residenza.
2 - La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e' inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.
3 - La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in presenza di un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorita' dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine.
4 - I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni esterni visibili e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale nonche' i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad uso d'Ufficio.
5 - Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale che attesti la sua qualita' e precisi il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
6 - Lo Stato d'invio, la sua missione diplomatica ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del comma 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunita' ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.
7 - La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di ingresso autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non e' tuttavia considerato corriere consolare. In base ad intese con le Autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.

Articolo 15
Liberta' di movimento

- Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso e' proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, tutti i membri dell'Ufficio consolare possono muoversi liberamente nello Stato di residenza.

Articolo 16
Diritti e tasse consolari

1 - I funzionari consolari nell'esercizio delle proprie funzioni possono percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

Articolo 17 Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle
sue funzioni

1 - Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione.
2 - I locali consolari non potranno essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 18
Tutela della dignita' dei funzionari consolari

1 - Lo Stato di residenza dovra' trattare i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto e dovra' adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro liberta' o alla loro dignita'.

Articolo 19
Inviolabilita' personale dei funzionari consolari

1 - I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente.
2 - Ad eccezione del caso di cui al primo comma del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
3 - Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini piu' brevi.

Articolo 20
Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento

- In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne il prima possibile il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.

Articolo 21
Immunita' dalla giurisdizione

1 - I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2 - Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile:

a) relativa a un contratto stipulato da un funzionario o da un
impiegato consolare che non abbiano agito espressamente o
implicitamente per conto dello Stato d'invio, o b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato
nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o
da ogni altro mezzo di trasporto.

Articolo 22
Obbligo di prestare testimonianza

1 - I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo' essere applicata nei suoi confronti.
2 - L'Autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa puo', ogni qualvolta cio' sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto.
3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e ad esibire la corrispondenza ufficiale ed i documenti ad essa relativi. Essi hanno altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.

Articolo 23
Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'

1 - Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti agli articoli 19, 21 e 22.
2 - La rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
3 - Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21, non possono invocare l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.
4 - La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.

Articolo 24
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

1 - I funzionari consolati e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2 - Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non e' impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.

Articolo 25
Esenzione dal permesso di lavoro

1 - I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro, relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.
2 - I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolati, che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare altra attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, tuttavia sono obbligati a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto di lavoro con i funzionari ed impiegati consolati in questione, a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.

Articolo 26
Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1 - Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonche' i membri della loro famiglia che non esercitano attivita' lucrative, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo.
2 - L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente
residenti in detto Stato, e b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale
vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3 - I membri dell'Ufficio Consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non si applica, devono rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.
4 - L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione e' prevista da detto Stato.

Articolo 27
Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare

1 - I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:

a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente
incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, fatte salve le
disposizioni dell'art. 28; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul
territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 9; c) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento
di proprieta' percepiti dallo Stato di residenza, fatte salve le
disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 29; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da
capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle
imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati
in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di
residenza; e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi
specifici resi; f) delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo,
fatta riserva delle disposizioni dell'art. 9.

2 - I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare.
3 - I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.

Articolo 28
Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale

1 - Conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e la riesportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:

a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio Consolare; b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei
membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla sua
prima sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i
quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte
degli interessati.

2 - Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione.
3 - I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 29
Successione e trasferimento della proprieta' di un membro
dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

- In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a:

a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione
di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del
decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; b) non esigere il pagamento di diritti di successione ne' di
passaggio di proprieta' nazionali, regionali o comunali,
relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di
residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del
defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della
famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Articolo 30
Inizio e fine dei privilegi e delle immunita' consolari

1 - Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione dal momento del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano gia' su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.
2 - I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: dal momento in cui il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunita' in conformita' del comma 1 del presente articolo o dalla data dell'arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla quale diventano membri della famiglia o del personale privato.
3 - Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli dei membri della sua famiglia o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che gli sia stato concesso a tal fine. Le immunita' ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al comma 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunita' terminano dal momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine successivo ragionevole, i loro privilegi e le loro immunita' continuano a sussistere fino al momento della partenza.
4 - Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua a sussistere senza limiti di durata.
5 - Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed immunita' di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure lo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.

Articolo 31
Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

- Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunita', tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 32
Assicurazioni contro danni causati a terzi

- I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni causati a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Articolo 33 Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita'

1 - I membri del personale consolare, nonche' i membri della loro famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza non godono dei privilegi e delle immunita' previste nel presente Capitolo per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.
2 - Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 34
Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica

1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica.
2 - I nomi dei membri del personale della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata.
3 - Nell'esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica puo' rivolgersi:

a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' e'
consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello
Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti.

4 - I privilegi e le immunita' dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto riguarda la loro attivita' svolta nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua a sussistere senza limiti di durata.

Articolo 35
Rispetto delle prescrizioni amministrative

1 - Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie si conformeranno alle prescrizioni delle Autorita' amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III.
2 - Le Autorita' competenti dello Stato di residenza sono tenute a rilasciare una carta d'identita' ai funzionari ed agli impiegati consolari nonche' ai membri delle loro famiglie che non sono cittadini dello Stato di residenza.

CAPITOLO IV
FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 36
Ambito delle funzioni consolari

I funzionari consolari:

1 - Proteggono, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, nonche' i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le Parti Contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnologico, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione civile.
2 - Assistono i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorita' dello Stato di residenza; si informano con tutti i mezzi leciti nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza su qualsiasi fatto che abbia recato pregiudizio agli interessi dei cittadini dello Stato di invio o che riguardi incidenti occorsi a detti cittadini.
3 - Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale nei cittadini dello Stato di invio di fronte ai tribunali o alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi.
4 - Si informano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, tecnologica e culturale dello Stato di residenza; presentano allo Stato di invio relazioni riguardanti detti argomenti e forniscono ogni informazione utile alle persone interessate.

Articolo 37
Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle Autorita' locali competenti nella propria circoscrizione; b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e
nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai
regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure
dagli accordi internazionali rilevanti.

Articolo 38
Registrazioni dei cittadini

I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

a) di procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a
rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la
collaborazione delle Autorita' competenti dello Stato di residenza
per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di detto
Stato, dati statistici riguardanti i loro cittadini residenti
nella circoscrizione consolare; b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro
cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti provenienti
dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, atti e
documenti concernano un servizio nazionale.

Articolo 39
Passaporti e visti

I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:

a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello
Stato d'invio. I funzionari consolati italiani hanno il diritto di
rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri
Stati membri dell'Unione Europea; b) i visti ed altri documenti appropriati.

Articolo 40
Cooperazione in materia di cittadinanza

1 - I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorita' dello Stato di residenza su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto od altro documento di riconoscimento e che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio.
2 - Qualora si accerti che le persone interessate possiedano la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza ritardo, un passaporto o documento di viaggio a queste persone.

Articolo 41
Notifica di atti giudiziari

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra le Parti Contraenti della presente Convenzione o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 42
Legalizzazione e autentica di documenti

I funzionari consolari hanno diritto di:

a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle
Autorita' o dai pubblici funzionari dello Stato di invio o dello
Stato di residenza; b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le
firme, certificare o tradurre documenti quando questi atti o
formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello
Stato d'invio; c) tradurre e legalizzare ogni documento emanato dalle Autorita' o
dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza,
purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo
impediscano.

Articolo 43
Efficacia degli alti e documenti consolari

- Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonche' la loro traduzione effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza, purche' siano state rispettate le eventuali formalita' richieste in materia da detto Stato.

Articolo 44
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

- I funzionari consolari possono:

a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento, da essi
formato nei limiti della loro competenza; b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla
legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a
meno che quest'ultimo non vi si opponga; c) rilasciare certificati di origine delle, merci, o altri documenti
simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di
residenza; d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli
obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio; e) compiere le formalita' relative alla partecipazione dei cittadini
dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato; f) ricevere ogni dichiarazione prevista dalla legislazione dello
Stato d'invio in materia di cittadinanza.

Articolo 45
Atti notarili

- Nella loro circoscrizione consolare i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato
d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non
riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di
diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza; b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle
parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato
d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto
territorio; c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.

Articolo 46
Atti dello stato civile

- I funzionari consolari hanno il diritto di:

a) redigere, registrare e trasmettere gli atti di stato civile dei
cittadini dello Stato d'invio; b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i
futuri sposi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere
informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di
residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige; c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio
qualunque sia la nazionalita' delle persone alle quali viene
richiesto tale consenso; d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria
con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato
d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto
davanti a loro.

2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 47
Depositi

- I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'art. 12 della presente Convenzione.

Articolo 48
Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio

1 - I funzionari consolari sono liberi di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e recarsi presso gli stessi.
2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.

Articolo 49
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio detenuti

I - L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorita' dello Stato di residenza se un cittadino dello Stato d'invio e' arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di detenzione, nonche' della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti e del luogo di detenzione, entro un termine massimo di due giorni a partire dal giorno in cui- detto cittadino e' stato arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della sua liberta'. Le Autorita' dello Stato di residenza dovranno trasmettere tempestivamente ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta in prigione o sottoposta a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della sua liberta'. Le Autorita' dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente comma.
2 - I funzionari consorati hanno il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di arresto, di detenzione, in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di privazione della sua liberta'; essi hanno il diritto di incontrare tale cittadino e di intrattenersi con lui nella lingua da lui scelta e comunicare per corrispondenza con lo stesso. L'autorizzazione a visitare e a comunicare con il cittadino dello Stato d'invio eaccordata ai funzionari consolari, nel termine massimo di 5 giorni a partire dal giorno in cui il cittadino e' stato arrestato, detenuto in prigione o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della sua liberta'.
3 - I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo, e a condizione che l'interessato non vi si opponga espressamente.

Articolo 50
Protezione dei minori e degli incapaci

1 - Le Autorita' dello Stato di residenza informano tempestivamente i funzionari consolari dello Stato d'invio dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore.
2 - I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza ed alle Convenzioni internazionali in vigore tra le Parti, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.
3 - I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione delle competenti Autorita' dello Stato di residenza al fine di rendere possibile il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Articolo 51
Decesso ed altre misure

1 - Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorita' competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare.
2 - Qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di un proprio cittadino, lo richieda, le Autorita' competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni che saranno in grado di raccogliere per poter predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione.
3 - I funzionari consolari dello Stato d'invio possono richiedere alle Autorita' competenti dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza.
4 - Il funzionario consolare puo' prestare la propria collaborazione direttamente o tramite un proprio delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al comma 3 del presente articolo.
5. - Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sara' invitato dalle autorita' dello stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonche' alla predisposizione dell'inventario.
6 - Se dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede o ad un avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario che lo rappresenti, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia provata la qualita' di erede, avente causa o legatario; b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, il
trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro
vendita; c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti
nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza; d) i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.

7 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dai de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio per assicurarne la custodia e definire la destinazione, fatta riserva del diritto delle Autorita' amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. L'esportazione dei beni personali ed il trasferimento di somme di denaro deve essere effettuato in conformita' alla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 52
Assistenza alle navi

1 - Quando una nave dello Stato d'invio si trova in porto dello Stato di residenza, il Comandante ed i membri dell'equipaggio hanno diritto di comunicare con il Capo dell'Ufficio Consolare nella cui circoscrizione e' situato il porto; questi ha diritto di svolgere in piena liberta' le funzioni previste dall'art. 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica.
2 - Fatta riserva delle disposizioni di qualsiasi accordo marittimo stipulato tra la Repubblica Italia e la Repubblica di Moldova. il comandate e i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave, ed a tal fine verra' concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Se tali Autorita' vi si oppongono per il motivo che gli interessati si troverebbero nell'impossibilita' materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, dette Autorita' devono informare immediatamente l'Ufficio consolare competente.
3 - Il Capo dell'ufficio consolare puo' domandare l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo: dette Autorita' forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide ragioni di rifiutaria motivatamente in ciascun caso specifico.

Articolo 53
Poteri del funzionamento consolare relativi alla nave ed al-
l' equipaggio

I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformita' della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:

a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare
territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di
residenza, nonche' la permanenza e la partenza; b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio
della nave; c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo; d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio e la destinazione
della nave; e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che
consentano alla nave di proseguire il suo viaggio; f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i
marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di
invio; g) di adottare tutte le misure necessarie per l'arruolamento e lo
sbarco del comandante nonche' per l'assunzione e lo sbarco dei
membri dell'equipaggio; h) di ricevere, formare o sottoscrivere dichiarazioni e ogni altro
documento previsto dalle leggi o regolamenti dello Stato di invio
relativamente alla nazionalita', alla proprieta', alle garanzie
reali, allo stato della nave ed alla sua gestione; i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine
e della disciplina a bordo della nave; j) di risolvere le controversie tra il comandate, gli ufficiali ed i
membri dell'equipaggio, relative alle paghe e al contratto di
ingaggio; k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza
medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del
comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini
dello Stato d'invio; l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal
comandante al bordo della nave nel corso del viaggio, nonche' i
testamenti da lui formati o ricevuti; m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri
dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorita'
amministrative e giudiziarie dello Stato di residenza, ed a tale
fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o
di qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da
rappresentante legale di fronte alle Autorita' giudiziarie; n) di adottare misure per assicurare l'applicazione sulle navi delle
leggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia
marittima; o) di compiere gli atti d'inventario e tutte le altre operazioni
necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi
natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o
passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima
del suo arrivo nel porto; p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle
leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la
cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio.

Articolo 54
Repressione dei reati commessi a bordo

Fatte salve le disposizioni di qualsiasi accordo marittimo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, le autorita' giudiziarie dello Stato di residenza non possono esercitare la propria giurisdizione sia a terra, sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di:

a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di
residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il
comandante o un membro dell'equipaggio; b) reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del porto
o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in
materia di sicurezza dello Stato, di sanita' pubblica,
d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda
l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in
mare, di dogana o di inquinamento delle acque; c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di
residenza, con una pena restrittiva della liberta' la cui durata
minima e' di cinque anni. Negli altri casi le Autorita' suddette
possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del
funzionario consolare; d) reati in materia di traffico illecito di armi, di stupefacenti e
di sostanze psicotrope.

Articolo 55
Giurisdizione a bordo della nave

1 - Le Autorita' dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante della nave.
2 - Le Autorita' dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo della nave, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.
3 - Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'art. 54 della presente Convenzione, le Autorita' dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorita' dovranno avvisare il funzionario consolare competente, affinche' questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisce per suo conto, hanno il diritto di informare il funzionario consolare competente, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non e' presente o non e' rappresentate, egli deve ricevere dalle Autorita' dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il comandante oppure i membri dell'equipaggio siano stati richiesti di fare dichiarazioni dalle locali Autorita' giudiziarie ed amministrative. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.
4 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne' alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita' pubblica, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, ne' al sequestro della nave o del carico in virtu' di procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorita' giudiziarie dello Stato di residenza.

Articolo 56
Avaria, incaglio e naufragio della nave

1 - Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al piu' presto l'Ufficio consolare competente dell'incidente e delle misure adottate per preservare la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico e gli altri oggetti a bordo.
2 - In tal caso le Autorita' dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione delle vite delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorita' dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorita' dello Stato di residenza che esse adottino o continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave.
3 - Quando una nave naufraga ed oggetti parte di tale nave o del suo carico vengono ritrovati sul litorale dello Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e ne' il proprietario della nave o del carico, ne' un suo rappresentante, ne' gli assicuratori, ne' il comandante sono presenti, ne' possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare e' autorizzato ad adottare, in qualita' di rappresentante del proprietario della nave, tutte le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe preso agli stessi fini se fosse stato presente, in conformita' della legislazione dello Stato di residenza.
4 - Nessuna imposta e tassa di importazione puo' essere percepita dalle Autorita' dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave in avaria, naufragata o incagliata o che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo dello Stato di residenza.
5 - Le Autorita' dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione oltre a quelle di cui al comma precedente, per quanto riguarda la nave in avaria, naufragata o incagliata o il suo carico, salvo imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.
6 - I funzionari consolari sono altresi' autorizzati ad adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso di oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio che costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o del suo carico, che sono stati trasportati in un porto e ritrovati sulla riva o in prossimita' di essa o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza dovranno informare al piu' presto il funzionario consolare dell'esistenza di tali oggetti.
7 - Il funzionario consolare ha il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga.

Articolo 57
Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo

1 - In caso di decesso o di scomparsa, a bordo della nave, del comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il comandante o il suo sostituto o il funzionario consolare hanno la competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e per compiere tutti gli atti necessari per la conservazione dei beni suddetti, e se del caso, per la liquidazione della successione.
2 - Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il comandante o il suo sostituto redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata alle Autorita' dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se del caso, della liquidazione della successione.
3 - Il funzionario consolare che esercita i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, deve agire conformemente alla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 58
Disposizioni relative agli aeromobili

- Le disposizioni contenute negli articoli da 52 a 56 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altre Convenzioni vigenti tra le due Parti Contraenti.

Articolo 59
Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari

- I funzionari consolari sono altresi' autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di
residenza; b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informati e non si
oppongano a tale esercizio.

Articolo 60
Competenze territoriali

- I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorita' dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.

Articolo 61
Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi

1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Repubblica di Moldova funzioni consolati a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.

Articolo 62
Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

- Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un terzo Stato a meno che lo Stato di residenza non vi si opponga.

CAPITOLO V REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI
CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI

Articolo 63
Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunita'

1 - Gli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 58 della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolate dagli articoli, 64, 65, 66 e 67 della presente Convenzione.
2 - Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli, 68, 69, 70, 71 e 72.
3 - I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4 - Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consorati onorari e' ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.

Articolo 64
Protezione dei locali consolari

Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.

Articolo 65
Esenzione fiscale dei locali consolari

1 - I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio e' il proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi.
2 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Articolo 66
Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari

L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.

Articolo 67
Esenzione dai diritti doganali

Lo Stato di residenza, in conformita' delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purche' siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.

Articolo 68
Procedimenti penali

Se vengono istruiti procedimenti penali contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorita'. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolati. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, i procedimenti contro di lui vengono instaurati nel periodo piu' breve.

Articolo 69
Protezione dei funzionari consolari onorari

Lo Stato di residenza e' tenuto ad accordare ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.

Articolo 70
Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di
residenza

I funzionari consolati onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attivita' professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.

Articolo 71
Esenzione fiscale

1 - Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 72
Esenzione dai servizi personali

Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi militari quali quelli connessi con il servizio obbligatorio, contribuzioni militari ed acquartieramento presso privati.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 73
Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza

1 - I funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza o risiedono in detto Stato, a meno che non siano stati concessi dallo Stato di residenza agevolazioni, privilegi ed immunita' aggiuntivi, beneficiano dell'immunita' dalla giurisdizione e della inviolabilita' personale soltanto per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, nonche' dei privilegi previsti al comma 3 dell'articolo 22. Per quanto concerne questi funzionari consolari, lo Stato di residenza osservera' l'obbligo previsto dall'articolo 20. Se procedimenti penali vengono instaurati contro i suddetti funzionari consolari, tali procedimenti dovranno essere condotti in modo tale da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari, eccetto il caso in cui la persona interessata sia agli arresti o detenuta.
2 - Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti nello Stato di residenza ed i membri delle loro famiglie, nonche' i membri delle famiglie degli ufficiali consolari di cui al comma 1 di questo articolo, godono delle agevolazioni, privilegi ed immunita' soltanto in quanto concessi loro dallo Stato di residenza. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare ed i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o residenti permanentemente in questo Stato, godono allo stesso modo delle agevolazioni, privilegi ed immunita' solo in quanto concessi loro dallo Stato di residenza. Quest'ultimo comunque esercita la sua giurisdizione su queste persone in maniera tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 74
Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente
convenzione

I funzionari consolari, in aggiunta alle funzioni indicate nella presente Convenzione, possono svolgere qualsiasi altra funzione consolare considerata dallo Stato di residenza come compatibile con il loro status.

Articolo 75
Istituzione di una Commissione mista

Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunira' su richiesta di una delle due Parti Contraenti per assicurare che le disposizioni di questa Convenzione siano eseguite nel miglior modo possibile.

Articolo 76
Soluzione del controversie

1 - Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 77
Ratifica, durata e denuncia della Convenzione

1 - La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo dalla data di scambio degli strumenti di ratifica.
2 - La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica e' stata ricevuta dall'altro Stato.
3 - Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'integrazione di uno o piu' articoli della presente Convenzione. La modifica, il completamento o l'integrazione saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli.

Fatta a Roma il 23 febbraio 2000
In due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Moldova (firma illeggibile) (firma illeggibile)
 
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