Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 30 luglio 2004
Costituzione del punto di contatto nazionale OCSE, presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la Convenzione di Parigi sull'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del 14 dicembre 1960 e, in particolare, l'art. 5;
Vista la dichiarazione dell'OCSE del 27 giugno 2000 sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali con la quale i Governi dei Paesi membri dell'OCSE hanno sottoscritto le Linee guida, destinate alle imprese multinazionali che operano sul o dal loro territorio, raccomandando congiuntamente a tali imprese di rispettare tali Linee guida;
Vista la conseguente decisione del Consiglio OCSE di costituire presso i vari Governi dei Paesi membri dell'OCSE dei punti di contatto nazionali (PCN), incaricati di svolgere attivita' di promozione, di rispondere alle richieste d'informazioni e di avviare discussioni con le parti interessate su tutte le questioni contemplate dalle Linee guida, al fine di contribuire alla soluzione dei problemi che possono insorgere su questo argomento, cooperando tra loro, se necessario, per ogni questione di loro competenza contemplata dalle Linee guida.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive»;
Visto l'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attivita' produttive, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Decreta:
Art. 1.
Funzioni del PCN

1. E' costituito presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive, il punto di contatto nazionale OCSE di seguito denominato «PCN» di cui alla decisione del Consiglio OCSE del 27 giugno 2000.
2. Il punto di contatto nazionale, ha il compito di:
a) contribuire ad un'efficace attuazione delle Linee guida, secondo criteri di visibilita', accessibilita', trasparenza e responsabilita';
b) promuovere e diffondere la conoscenza delle Linee guida tra gli operatori economici e del diritto interessati (imprese, associazioni d'impresa, sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni non governative, altri eventuali partners sociali, universita', istituti di ricerca, fondazioni) e presso il grande pubblico;
c) condurre azioni di sensibilizzazione sulle linee guida cooperando, se necessario con ambienti imprenditoriali ed economici, organizzazioni sindacali, organismi non governativi e pubblico interessato;
d) cercare di prevenire e/o comporre eventuali controversie insorgenti dal presunto mancato rispetto dei principi delle Linee guida da parte delle imprese tramite anche la consultazione delle parti coinvolte, per giungere alla soluzione delle questioni sottoposte;
e) rispondere alle domande di informazione provenienti da: altri punti di contatto nazionali, ambienti economici, organizzazioni sindacali, organizzazioni non governative, e da qualsiasi altro soggetto interessato al punto di contatto nazionale;
f) cooperare, con i punti di contatto nazionale degli Stati firmatari della dichiarazione OCSE del 27 maggio 2002 e partecipare all'incontro annuale, dei rappresentanti di tutti i punti di contatto nazionale esistenti;
g) predisporre i rapporti annuali destinati al comitato degli investimenti internazionali delle imprese multinazionali;
h) partecipare agli incontri, nazionali ed internazionali, relativi alle materie di competenza ed alla cooperazione tra i vari PCN;
i) promuovere e affrontare i temi della responsabilita' sociale ed etica delle imprese nel quadro della crescente globalizzazione dell'economia, valutando l'applicabilita' delle normative esistenti;
l) diffondere le informazioni sulle attivita' del PCN mediante qualsiasi strumento ritenuto opportuno ed utile, ivi compresi quelli telematici.
 
Art. 2.
Struttura del PCN

1. Sono organi del P.C.N:
a) il direttore generale, pro tempore della Direzione generale sviluppo produttivo e della competitivita';
b) il segretariato, costituito dal dirigente responsabile dell'ufficio C1 della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' che lo coordina e lo presiede, dal personale interno al Ministero delle attivita' produttive assegnato a tale ufficio e dal personale comandato dalle altre amministrazioni;
c) il comitato, denominato il comitato del PON.
2. Il comitato e' presieduto dal direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' ed e' costituito da:
a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) un rappresentante del Ministero della giustizia;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) il responsabile del segretariato;
i) un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
l) un rappresentante dei sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
3. Previo invito da parte degli organi competenti, possono, altresi', intervenire alle riunioni del comitato altre parti eventualmente interessate a partecipare.
 
Art. 3.
Funzioni del comitato

1. Il comitato PCN si riunisce a cadenza semestrale ed ha il compito di:
a) determinare il proprio programma di attivita';
b) proporre, studi e ricerche sulle problematiche derivanti dall'attivita' delle imprese italiane che effettuano investimenti in Italia e all'estero;
c) analizzare e dibattere le istanze debitamente istruite dal segretariato e sottoposte alla sua attenzione, esprimendone i relativi pareri;
d) esprimere pareri sul programma di attivita' del PCN.
2. Con successivo provvedimento verra' determinato l'ammontare del gettone di presenza spettante ai membri del comitato per la partecipazione alle riunioni.
 
Art. 4.
Funzioni del segretariato

1. Il segretariato del PCN, istituito presso la divisione C1 della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' ha il compito di:
a) assicurare la gestione operativa del PCN;
b) predisporre il programma promozionale di diffusione e conoscenza delle Linee guida;
c) effettuare le necessarie istruttorie sui casi proposti al PCN da sottoporre al comitato;
d) assicurare la raccolta delle istanze che gli vengono sottoposte e risponde ai quesiti previa approvazione del direttore generale;
e) assicurare la redazione dei rapporti annuali da inviare al comitato per gli investimenti delle imprese (CIME);
2. Il segretariato per l'espletamento delle proprie funzioni puo' avvalersi dell'opera di esperti.
 
Art. 5.
Il direttore generale

1. Il direttore generale pro tempore della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' ha il compito di:
a) adottare gli atti definitivi tenendo conto dei pareri espressi dal comitato;
b) approvare e presentare il rapporto annuale al comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali;
c) convocare il comitato del punto di contatto nazionale;
d) informare il comitato delle attivita' poste in essere dal PCN;
e) rappresentare il PCN in tutte le sedi nazionali e internazionali e nei confronti degli altri PCN.
2. In assenza o in caso di impedimento temporaneo del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitivita', il comitato del PCN e' presieduto dal dirigente dell'ufficio C1.
 
Art. 6.

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo secondo le norme vigenti.
Roma, 30 luglio 2004
Il Ministro: Marzano
 
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