Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2004
Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia per i vini da tavola, per i vini IGT, nonche' per le varieta' di uve atte a dare alcuni vini spumanti.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari PAGR IX

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettere c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;
Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera H) punto 4 che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita';
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante «norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;
Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Lombardia con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini a IGT e per le varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1 del presente decreto;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);
Decreta:
Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia per i vini da tavola, per i vini IGT nonche' per le varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1.
2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 6 agosto 2004
Il direttore generale: Petroli
 
Allegato 1

ELENCO DELLE VARIETA' DI UVE PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI
SPUMANTI.

Regione Lombardia.
Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, Moscato, Trebbiano di Soave bianco (T. di Lugana).
 
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