Gazzetta n. 191 del 16 agosto 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 5 agosto 2004, n. 27 |
Istruzioni applicative generali e procedure del Settore Foraggi Essiccati - Campagna 2004-2005 - Regg. CE n. 603/95 e 785/95 e successive modifiche - Decreto ministeriale 4 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2000, n. 113). |
|
|
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Uff. Cereali
Agli Assessorati Regionali Agricoltura
Agli Assessorati Prov. Autonome Trento e Bolzano
Alle Organizzazioni Professionali Agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - F.Agr.I.- ANPA - ASSITOL
Ai C.A.A. riconosciuti
All'Associazione Nazionale Disidratatori Foraggi Verdi
All'Associazione Sfarinatori Italiani
1. INTRODUZIONE
La presente circolare definisce le istruzioni applicative generali e le procedure che devono essere seguite nell'iter di erogazione degli aiuti previsti per il settore "Foraggi essiccati", in applicazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti. Nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA - sezione Garanzia, al fine di adempiere alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di garanzie dovute dagli Organismi Pagatori, l'AG.E.A. assicura la tracciabilita' del procedimento di erogazione degli aiuti. I funzionari o i tecnici incaricati della realizzazione di ciascuna fase, sottofase o attivita' inerente il procedimento di erogazione degli aiuti, sono responsabili del corretto svolgimento delle operazioni effettuate, nel rispetto dei criteri forniti da AG.E.A.. Di seguito sono descritte le attivita' e le fasi di tale procedimento, con la specificazione dei passaggi operativi.
1.1. Riferimenti normativi
Reg. (CE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore sementi. Reg. (CE) 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari Reg. (CE) n. 603/95 del 21 febbraio 1995 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati. Reg. (CE) n. 785/95 del 6 aprile 1995 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, e successive modifiche. Reg. (CE) n. 1794/97 del 17 settembre 1997 della Commissione, recante modifica al regolamento (CE) 785/95 recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 603 del 21 febbraio 1995 del CONSIGLIO, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati. Reg. (CE) n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1251/99 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. Regolamento n. 1593/2000 del Consiglio recante modifica del Reg. (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari. Decreto MIPAF del 4 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari 603/95 del Consiglio U.E. del 21 febbraio 1995 e n. 785/95 della Commissione CE del 6 aprile 1995, in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati. Decreto MIPAF 19 marzo 2001 di modificazione del D.M. 4/4/00, in ordine agli accertamenti analitici dei foraggi essiccati. Circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001, relativa alle Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore viticolo. Reg. (CE) n. 495/01 della Commissione, che modifica l'allegato del Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio. Reg. (CE) 2419/01 della Commissione dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalita' di applicazione del Reg. (CE) 3508/92 del Consiglio. Circolare AG.E.A. n. 7 del 19 marzo 2004, relativa al Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare. Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n.2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001. Circolare AG.E.A n. 8 del 22 Aprile 2004 PAC Seminativi - Raccolto 2004 Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici e successive modifiche.
1.2. Soggetti coinvolti
L'attuazione del regime di aiuto per i foraggi essiccati coinvolge i seguenti soggetti: - Beneficiari: - imprese di trasformazione riconosciute, che abbiano stipulato contratti con produttori di foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare; - produttori singoli che lavorino la propria produzione o produttori associati che lavorino quella dei singoli soci; - Acquirenti riconosciuti che acquistino, da persone fisiche o giuridiche, foraggi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare; - Produttori di foraggi verdi e/o essiccati al sole persone fisiche o giuridiche che producono foraggi verdi e/o essiccati al sole; - Destinatari finali dei foraggi trasformati e le ditte di pura o prevalente commercializzazione, quali utilizzatori dei foraggi trasformati; - AG.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualita' di organismo di coordinamento, istituito e disciplinato dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e di organismo pagatore riconosciuto; - Organismi di controllo, quali strutture e/o uffici delle regioni a cui AG.E.A. ha demandato parte dei controlli e degli accertamenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; - Organismi di controllo competente per territorio quali strutture e/o uffici delle regioni delegati dagli Organismi di controllo (competenti per sede legale) agli accertamenti in loco secondo gli accordi tra gli Organismi regionali; - O.P.R., organismi pagatori regionali, delle regioni quali Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana; - MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali quale amministrazione atta ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica agricola nazionale nel rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale; - Commissione Europea, in qualita' di amministrazione competente ad emanare la normativa di indirizzo e di coordinamento afferente la politica agricola comunitaria.
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI
2.1. Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti
Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni comunitarie (Regg. CE n. 603/95 e n. 785/95 e successive modifiche ed integrazioni), recepite dal D.M. 4 aprile 2000, G.U. 17.5.2000 n. 113, hanno introdotto l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento "delle imprese di trasformazione di foraggi" e degli "acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare". Tale procedura e' stata definita dalla Circolare AG.E.A. n. 7 del 19 marzo 2004. Per "impresa di trasformazione di foraggi", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che dotata di impianti ed attrezzatura idonee a tale scopo, effettua la trasformazione e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o piu' stabilimenti di trasformazione. Per "acquirente di foraggi da trasformare da essiccare o da macinare", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che abbia stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare o da macinare, per successivamente consegnarli alle imprese di trasformazione.
2.2. Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto
I prodotti disciplinati nell'ambito dell'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei foraggi essiccati (articolo 1 del Reg. (CE) n. 603/95) sono riportati nella seguente tabella:
==================================================================== Codice NC Designazione delle merci ==================================================================== a) ex 1214 10 00 - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore; - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata; - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, ex 1214 90 91 vecce e altri simili prodotti da foraggio di- e sidratati mediante essiccamento artificiale ex 1214 90 99 con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonche' i prodotti contenenti fieno; - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e finestri- no, altrimenti essiccati e macinati -------------------------------------------------------------------- b) ex 2309 90 98 - Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba; - Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui a) primo trattino. --------------------------------------------------------------------
I foraggi essiccati sopra descritti si distinguono, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (CE) n. 785/95, tra: 1. foraggi disidratati; 2. foraggi essiccati al sole; 3. concentrati di proteine; 4. prodotti disidratati; 1. "foraggi disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera a), primo e terzo trattino, essiccati artificialmente al calore; gli "altri simili prodotti da foraggio", di cui alla lettera a), terzo trattino, sono rappresentati da: - le leguminose erbacee, - le graminacee erbacee, - cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato 1, punto 1, del Reg. (CE) n. 1251/1999 e allegato 9, punto 1 del Reg. 1782/2003 del Consiglio che siano stati coltivati su superfici non dichiarate nella domanda di aiuto PAC superfici ai fini dell'ottenimento dell'aiuto per i seminativi previsto in detto regolamento, - il Chenopodium quinoa, sempre che tale specie sia compresa nei codici NC 1214 90 91 e 1214 90 99;
2. "foraggi essiccati al sole", ossia i prodotti di cui alla lettera a), secondo e quarto trattino, essiccati secondo una tecnica diversa dall'essiccazione artificiale al calore e macinati; 3. "concentrati di proteine", ossia i prodotti di cui alla lettera b), primo trattino; 4. "prodotti disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino. Le piante foraggere su cui sono stati raccolti i semi non possono beneficiare dell'aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati (art. 1 Reg. 620/96 art. 1, che modifica ari. 2 Reg. 785/95). Si ricorda, comunque, che le particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici nelle "sementi certificate" (codice 57), ovvero nelle "Altre utilizzazioni", identificate con uno dei codici coltura riportati nelle rispettive tabelle, allegate al modello di domanda, sono equiparate, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15). In conformita' all'art. 2, comma 1, del Reg. (CE) n. 785/95, si considerano ammissibili, al beneficio dell'aiuto, i prodotti di qualita' sana, leale e mercantile, rispondenti ai requisiti prescritti in materia di commercializzazione e destinati all'alimentazione degli animali, e che lascino, nello stato in cui si trovano, o sotto forma di miscela, il perimetro dell'impresa di trasformazione. Al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione i prodotti devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche in conformita' all'art. 3 del Reg. (CE) n. 785/95, comma 1 punto i: a) tenore massimo di umidita' del: - 12% per i foraggi essiccati al sole, per i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, per i concentrati di proteine e per i prodotti disidratati; - 14% per gli altri foraggi disidratati; b) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca; - 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati; - 45% per i concentrati di proteine.
Ferme restando le condizioni di cui sopra, i foraggi trasformati che lascino il perimetro dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto. La quantita' poi ammessa e quella realmente consumata nell'azienda. Per quanto concerne l'immissione di prodotti diversi dai foraggi destinati alla disidratazione o macinazione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione, ai fini della fabbricazione di miscele, l'impresa e' tenuta ad informare l'Organismo di controllo competente, specificando la natura, la quantita' dei prodotti stessi e la data di effettuazione dell'operazione. Qualora l'immissione si riferisca a foraggi gia' disidratati o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica all'AG.E.A, tramite l'Organismo di controllo, l'origine e la destinazione di tali foraggi. Si ricorda che i foraggi trasformati usciti dall'impresa di trasformazione possono essere reimmessi all'interno della stessa, soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, fermo restando che tale reimmissione avvenga sotto il controllo dell'Organismo di controllo competente.
2.3. Impresa di trasformazione che puo' beneficiare dell'aiuto
L'aiuto e' concesso soltanto alle imprese di trasformazione riconosciute che: - abbiamo una contabilita' di magazzino relativa ai prodotti trasformati; - forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto; - rientrino in almeno in una delle seguenti categorie: - imprese che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da trasformare; - imprese che lavorino la propria produzione o in caso di associazione la produzione dei loro soci; - imprese che siano approvvigionate da acquirenti riconosciuti di foraggi da essiccare o da macinare.
Si ricorda che le domande mensili di aiuto dei foraggi trasformati ed i contratti e/o le dichiarazioni di consegna dei foraggi da trasformare dovranno essere presentate, dai soggetti interessati, presso l'Organismo di controllo competente della regione in cui eubicata la sede legale dell'impresa di trasformazione. L'Organismo di controllo provvedera' successivamente a trasmettere le domande mensili di aiuto dei foraggi trasformati ed i contratti e/o le dichiarazioni di consegna ad AG.E.A..
2.4. Contratto e dichiarazione di consegna.
L'impresa di trasformazione puo' lavorare: - la propria produzione di foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole; - foraggi, come da contratti di acquisto e di trasformazione, di singoli produttori agricoli o, se si tratta di un'associazione, di uno o piu' dei suoi aderenti; - foraggi gia' essiccati o macinati provenienti da un'altra impresa di trasformazione; - foraggi da essiccare o da macinare acquistati da acquirenti riconosciuti.
Per lo svolgimento di una o piu' delle sopra citate attivita' deve essere stipulato apposito contratto, ovvero compilata apposita dichiarazione di consegna. Si ricorda che i contratti devono essere conclusi per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei foraggi essiccati al sole da macinare e, comunque, entro il 14 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in corso. Una copia dei contratti e/o una copia delle dichiarazioni di consegna, comprensiva dell'eventuale elenco riepilogativo delle particelle agricole interessate, sulla base degli elementi identificativi contenuti nel "modello FE", devono essere depositati presso l'Organismo di controllo, entro il 15 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in corso. I contratti e le dichiarazioni di consegna devono, secondo le disposizioni impartite dall'AG.E.A., essere presentati su modelli appositamente predisposti. L'impresa conserva la documentazione cartacea ai fini delle verifiche da parte dell'Organismo incaricato del controllo. Fatti salvi gli adempimenti citati, i contratti e le dichiarazioni di consegna possono essere compilati entro il 28 novembre e presentati all'Organismo di controllo improrogabilmente entro il 30 novembre successivo all'inizio della campagna in corso. In tal caso, la loro esecuzione, ai fini della trasformazione delle materie prime ricevute, puo' aver luogo solo qualora l'AG.E.A., dopo aver verificato che le particelle indicate nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna non figurino nella contabilita' dell'aiuto relativo ad altri regimi comunitari incompatibili, e dopo aver consultato la base dati (Reg. (CEE) n. 3508/92, Reg. (CE) n. 2419/01), confermi tempestivamente per iscritto all'impresa di trasformazione l'accordo formale all'esecuzione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna. Si ricorda che le superfici indicate nei contratti o nelle dichiarazioni di consegna devono essere dichiarate, con i relativi riferimenti catastali, nella domanda PAC Seminativi.
2.4.1. Contratti di acquisto
Qualora un'impresa di trasformazione stipuli un contratto di acquisto di foraggi verdi da essiccare o di foraggi essiccati al sole da macinare, deve utilizzare apposito modello definito e reso disponibile dall'AG.E.A. (allegati a1, a2, a3, a4), e tale contratto deve riportare, come previsto nell'art. 7 del Decreto nazionale di attuazione del 4 aprile 2000, almeno le seguenti indicazioni: a) il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti; b) la partita IVA e il codice fiscale dei contraenti; c) la data di stipulazione; d) la durata della validita'; e) le superfici investite il cui raccolto puo' essere consegnato da parte dei produttore o da parte dell'acquirente all'impresa di trasformazione; f) il prezzo indicativo da pagare al produttore; g) le modalita' di pagamento e di consegna del prodotto; h) le specie dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al sole da macinare con l'indicazione della produzione prevedibile; i) dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nel "modello FE"; j) la dichiarazione del produttore che attesti di non aver presentato domanda per le stesse particelle per ottenere aiuti incompatibili con quello del settore dei foraggi essiccati.
2.4.2. Contratto speciale di lavorazione
Qualora un'impresa di trasformazione esegua un "contratto di trasformazione" per conto terzi, denominato dal Reg. (CE) n. 603/95 "contratto speciale di lavorazione", concluso con un singolo produttore agricolo, oppure se si tratti di un'associazione, con uno o piu' dei suoi aderenti, tale contratto deve, oltre alle informazioni sopra indicate per il contratto di acquisto, contenere i seguenti elementi (allegati a1, a2, a3, a4): a) le quantita' stimate di prodotto finito da riconsegnare al proprietario della materia prima; b) le spese di lavorazione da addebitare al proprietario dei foraggi trasformati; c) una clausola che obblighi il trasformatore, titolare del diritto all'aiuto, a trasferire, appena riscosso, l'importo di detto aiuto al proprietario dei foraggi, oggetto di trasformazione.
2.4.3. Annullamento e variazioni del contratto
I dati del contratto presentato non sono modificabili. Nel caso in cui vi fosse la necessita' di apportare degli aggiornamenti ai dati di un contratto presentato o di procedere all'annullamento di un contratto, la ditta industriale procede alla compilazione del contratto di modifica e/o di annullamento, facendolo sottoscrivere al produttore agricolo, e trasmettendolo all'AG.E.A. entro il 30/11 dell'anno di campagna. Per quanto riguarda i contratti "tardivi" la data limite e' il 30 aprile successivo. Per la sottoscrizione del contratto di variazione o di annullamento deve essere utilizzato lo stesso modello del contratto iniziale, biffando l'apposito spazio. La procedura del contratto di annullamento o di variazione non e' attuabile nel caso in cui il produttore agricolo sia oggetto di controlli in campo sia del settore foraggi essiccati sia della PAC seminativi.
2.4.4. Dichiarazioni di consegna
Qualora un'impresa trasformi la propria produzione, o in caso di un'associazione, quella dei suoi aderenti, in luogo del contratto deve essere redatta apposita "dichiarazione di consegna" (allegati a1, a2, a3, a4) che preveda almeno i seguenti elementi: a) la data di consegna del prodotto o eventualmente una data indicativa se la consegna dello stesso avviene successivamente alla data del deposito della dichiarazione; b) le quantita' di foraggi ricevute o presumibilmente da ricevere; c) le specie botaniche dei foraggi da trasformare; d) il nome, il cognome e l'indirizzo del socio aderente, nel caso di associazione che effettua la consegna; e) la partita IVA e il codice fiscale delle parti; f) i dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nel "modello FE".
Qualora un'impresa di trasformazione dei foraggi si approvvigioni presso un acquirente riconosciuto, la dichiarazione di consegna deve contenere almeno i seguenti elementi (allegati a1): a) il nome, il cognome e la firma delle parti; b) la partita IVA e il codice fiscale delle parti; c) il numero di identificazione attribuito dall'AG.E.A. all'acquirente riconosciuto; d) la data di consegna del prodotto oppure una data indicativa, qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione e' stata presentata; e) le quantita' di foraggi ricevute o presumibilmente da ricevere, ripartite secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti riconosciuti e i produttori agricoli fornitori della merce, con l'annotazione del numero di riferimento dei contratti; f) le specie di foraggi verdi da trasformare e quelle dei foraggi essiccati al sole da macinare; g) i dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nel "modello FE".
2.4.5. Collegamento dei contratti e/o dichiarazioni di consegna alla domanda PAC Seminativi
I coltivatori che producono foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare, (che trasformati hanno diritto all'aiuto come indicato dai Reg. (CE) n. 603/95 e Reg. (CE) n. 785/95), devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione, riportando le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali nella domanda PAC Seminativi. Per cio' che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 15 allegata al modello di domanda. Le domande di aiuto PAC possono avere le seguenti finalita' di presentazione: a) domande iniziali: 15 maggio 2004; b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2004; c) domande di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
Le domande iniziali di cui al punto a) possono essere presentate entro lunedi' 17 maggio 2004, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indica nel Decreto Mipaf del 23 aprile 2004, cade in un giorno prefestivo. La presentazione tardiva di tali domande e' regolata ai sensi dell'art. 13 paragrafo 2 del Reg (CE) n. 2419/2001. I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data prevista del 31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. (CE) n. 2419/01 delle superfici investite a foraggi essiccati (codice utilizzo 15), anche in aumento. E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. La domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00185 - Roma -direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 nei termini sottoindicati: a) domande di pagamento per superfici, compresi utilizzi a foraggere (cod. 13) e sementi elette (cod. 57), anche in aumento per tali codici: 2 agosto 2004; b) domande con variazioni esclusivamente sugli utilizzi a foraggi destinati alla trasformazione: 15 settembre 2004.
Si evidenzia che le date sopra indicate, riguardanti la domanda PAC, sono relative alla campagna 2004 e quindi soggette a modiche nelle campagne successive. Le particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici nelle "sementi certificate" (codice utilizzo 57), ovvero nelle "Altre utilizzazioni" (codice utilizzo 10), identificate con uno dei codici coltura riportati, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 15 allegate al modello di domanda, sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15), in quanto la normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti, tra foraggi essiccati (codice utilizzo 15) e sementi certificate (codice utilizzo 57) (Nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999). In presenza di una domanda PAC di modifica deve essere sempre indicato il riferimento della domanda iniziale oggetto di variazione, in quanto verra' sostituita integralmente.
3. DOMANDA DI AIUTO FORAGGI ESSICCATI
3.1. Presentazione
Al fine di beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del Reg. (CE) n. 603/95, l'impresa di trasformazione e' tenuta a presentare una domanda, su apposito modello predisposto e reso disponibile dall'AG.E.A. (allegati b1, b 2). La compilazione della domanda deve essere effettuata tenendo conto che deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie:
==================================================================== CAMPO DESCRIZIONE ==================================================================== Campagna di commercializzazione Inizio 01/04 fine 31/03 -------------------------------------------------------------------- Mese di riferimento Mese a cui si riferiscono le uscite -------------------------------------------------------------------- Tipologia di prodotto Indica se foraggio disidratato o essiccato al sole -------------------------------------------------------------------- Numero riconoscimento impresa Attribuito da AG.E.A. -------------------------------------------------------------------- Ragione sociale con P.Iva Identifica il soggetto titolare e/o codice fiscale del diritto di aiuto -------------------------------------------------------------------- Indirizzo, comune, provincia, tutti gli estremi anche come numero telefono, codice Istat -------------------------------------------------------------------- Dati anagrafici del rappresen- Per una ditta individuale sono tante legale e residenza riportati i dati anagrafici del titolare stesso, nel caso di persona giuridica sono riporta- ti tutti i dati anagrafici del legale rappresentante -------------------------------------------------------------------- Quantita' prodotto in uscita Quantita' totale di prodotto in tonnellate uscito in quel mese -------------------------------------------------------------------- Autoconsumo Quantita' di prodotto di auto- consumo per attivita' di zoo- tecnia -------------------------------------------------------------------- Richiesta di acconto ai sensi Indicare euro/tonnellate Reg. 603/95 -------------------------------------------------------------------- Fideiussione n. In caso di anticipo nella misu- ra dell'80% -------------------------------------------------------------------- Quantita' foraggio Quantita' di prodotto disidra- tato o essiccato per la quale si chiede il pagamento -------------------------------------------------------------------- Modalita' di pagamento Indicare il numero di conto cor- rente (bancario o banco-posta), i codici ABI e CAB relativi al conto -------------------------------------------------------------------- Data, luogo e firma Allegare fotocopia documento di identita' del legale rappren- tante o del titolare --------------------------------------------------------------------
3.2. Modalita' di presentazione
La domanda cartacea debitamente compilata, con l'allegata documentazione, deve pervenire agli Organismi di controllo competenti della regione in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa di trasformazione. L'Organismo di controllo successivamente all'istruttoria ed alle verifiche di rito trasmettera' la documentazione ad AG.E.A.. L'identita' del beneficiario e' accertata al momento della presentazione della domanda da parte dei funzionari degli Organismi di controllo. Nel caso di invio postale, per raccomandata, l'identita' del beneficiano e' validata dalla presenza, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validita' alla data del deposito della domanda stessa. Per ogni campagna di commercializzazione (01 aprile - 31 marzo) la domanda mensile di aiuto, completa dei previsti allegati, e' presentata agli Organismi di controllo, entro 45 giorni solari a decorrere dalla fine del mese nel corso del quale hanno avuto luogo le uscite di foraggio trasformato dall'impresa. Si ricorda che l'ultima domanda utile, della campagna di commercializzazione, comunque deve essere presentata entro e non oltre il 15 aprile, pena la non ammissibilita' all'aiuto. L'Organismo di controllo provvede a trasmettere tutte le domande protocollate all'AG.E.A. entro e non oltre 60 gg solari dalla presentazione, e comunque l'ultima domanda per campagna di commercializzazione, da presentarsi entro il 15 aprile, deve pervenire in AG.E.A. entro il 15 maggio, per permettere la comunicazione ufficiale alla Comunita' Europea del Quantitativo Nazionale Garantito (QNG) ammesso all'aiuto, entro il 31 maggio, come previsto all'art. 15 del Reg. (CE) n. 785/95. Si ricorda inoltre che l'AG.E.A, ai sensi l'articolo sopra citato, e' tenuta a comunicare alla Comunita' Europea entro il giorno 15 dei mesi di agosto, novembre, febbraio e maggio i quantitativi di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per i quali le imprese di trasformazione hanno fatto richiesta di aiuto. Sara' quindi cura dell'Organismo di controllo, far pervenire all'AG.E.A. le domande di aiuto, e/o una comunicazione "via fax", indicante i quantitativi usciti nei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo, nel rispetto della seguente tempistica: - i quantitativi di giugno dovranno pervenire entro il 5 agosto; - i quantitativi di settembre dovranno pervenire entro il 5 novembre; - i quantitativi di dicembre dovranno pervenire entro il 5 febbraio; - i quantitativi di marzo dovranno pervenire entro il 5 maggio.
Si evidenzia inoltre che nel caso in cui la domanda sia fatta pervenire tramite il recapito postale all'Organismo di controllo, tenuto conto dei tempi ordinari di recapito dalla data di invio fa fede, come data di presentazione, quella di ricezione da parte dello stesso. Il deposito della domanda mensile, presso l'Organismo di controllo, entro 20 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto, comporta la decurtazione dell'aiuto nella misura dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Superato il termine di 20 giorni la domanda e' irricevibile, salvo che il ritardo non sia imputabile a documentate cause di forza maggiore. All'atto della presentazione della domanda di aiuto, da parte del trasformatore o del suo delegato, verra' consegnata allo stesso una ricevuta dell'avvenuta presentazione e ricezione.
3.3. Corretta presentazione della domanda di aiuto
La domanda di aiuto dovra' essere presentata, all'Organismo di controllo competente, nei termini sopraindicati debitamente compilata e con allegata la documentazione richiesta. All'atto della presentazione domanda, dovranno essere presenti i seguenti dati e documenti: 1. La firma del richiedente. La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto, pena l'annullabilita' della domanda. 2. L'autentica della firma o la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n 445/00 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. 3. Il certificato camerale, in corso di vigenza secondo la normativa di riferimento (non antecedente a sei mesi).
4. ISTRUTTORIA E CONTROLLI
L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto presentate al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, avendo cura di accertare che le domande di aiuto non si riferiscano a quantita' di foraggi ottenuti su superfici per le quali e' stato contestualmente richiesto il pagamento di aiuti per superficie o di premi per la zootecnia, previsti rispettivamente dai Regolamenti (CE) n. 1251/99, n. 1782/2003 e n. 1254/99. Gli Organismi di controllo competenti per territorio effettuano: - controlli anagrafici e formali sulle domande di aiuto; - verifiche sulla contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale); - controlli in loco presso i trasformatori, gli acquirenti di foraggi, i produttori agricoli, i destinatari finali dei foraggi trasformati e presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione.
Al fine di verificare la congruenza delle informazioni e/o dei dati raccolti, sia nella fase di presentazione delle domande sia nella fase di controllo, l'AG.E.A. puo' integrare gli accertamenti sopraindicati delegati agli Organismi di controllo, attraverso la selezione di domande e/o contratti da sottoporre ad ulteriori verifiche.
4.1. Controlli amministrativi
Tutte le domande sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in termini di ricevibilita' e completezza. L'Organismo di controllo all'atto della ricezione della domanda verifica che: a. sia pervenuta entro i termini previsti dalla normativa vigente; b. sia stata firmata dal titolare della domanda; c. sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta. L'AG.E.A. effettua verifiche amministrative quali i controlli formali.
4.1.1. Controlli formali
I controlli formali propri della fase di ricevibilita' della domanda e la completezza della stessa, riguardano nello specifico i seguenti dati e documenti: 1. Verifica della presenza della firma del richiedente. La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. Sara' cura dell'Organismo di controllo fare in modo che la documentazione consegnata in AG.E.A. sia debitamente sottoscritta in tutte le sue parti. 2. Verifica della presenza della autentica della firma o della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n 445/00 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. 3. Verifica della validita' della "certificazione antimafia". La normativa nazionale in vigore prevede che per importi uguali o superiori 154.937,07 euro, la domanda di aiuto sia corredata da: - certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura competente, con data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2: Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4). Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 series comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione. 4. Verifica della data di ricezione della domanda rispetto ai termini previsti. Le ditte che richiedono l'aiuto, sono tenute alla presentazione della domanda entro i termini previsti, come indicato nel paragrafo 3.2. 5. Verifica presenza degli allegati previsti. Le ditte che richiedono l'aiuto, sono tenute alla presentazione dei seguenti allegati (certificati di analisi, certificato camerale, copia documento in corso di validita', ecc.). Qualora l'AG.E.A. rilevi la mancanza di uno dei suddetti allegati provvedera' a farne richiesta all'impresa di trasformazione e/o all'Organismo di controllo competente. 6. Verifica della presenza modalita' di pagamento. Al fine di procedere all'erogazione dell'aiuto deve essere verificata la presenza delle modalita' e dei riferimenti per il pagamento (indicazione del C/C bancario o conto del Banco Posta). Se il numero di conto corrente bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del conto Banco Posta risultassero errati, l'AG.E.A. provvedera' a bloccare il pagamento in attesa di comunicazioni da parte del beneficiario atte a sanare l'anomalia.
5. Controlli in loco
Per rendere efficace il regime di aiuti al Settore Foraggi essiccati e garantire l'osservanza dei requisiti che danno diritto all'aiuto e' previsto un sistema di controlli relativo alle fasi di produzione dei foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare, di trasformazione degli stessi, di utilizzazione finale o di commercializzazione dei foraggi trasformati. In tal senso il sistema di controlli del settore coinvolgera' i seguenti soggetti: a. le imprese di trasformazione; b. gli acquirenti riconosciuti; c. i fornitori di foraggi da trasformare; d. i destinatari dei foraggi trasformati.
Per i controlli relativi ai soggetti sopraindicati, la cui sede legale e' in una regione diversa da quella della sede legale dell'impresa di trasformazione, l'Organismo di controllo trasmettera' i dati agli Organismi di controllo territorialmente competenti, che pianificheranno gli accertamenti in loco secondo gli accordi tra gli Organismi di controllo interessati. L'Organismo di controllo competente per territorio inoltrera' gli esiti dei controlli per il completamento dell'iter istruttorio. Per i controlli ricadenti su territori di regioni nelle quali e' attivo un O.P.R., gli accertamenti in loco saranno svolti secondo le regole comuni definite in accordo tra gli Organismi pagatori interessati. All'atto dei controlli deve essere presente il rappresentante legale dell'azienda o dell'impresa oggetto del controllo. In alternativa il rappresentante legale puo' incaricare una o piu' persone a presenziare e firmare in contraddittorio i verbali redatti duranti l'esecuzione degli accertamenti, attraverso una delega sottoscritta a cui dovra' essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
6. Controlli presso le imprese di trasformazione
L'Organismo di controllo, nel corso della campagna di commercializzazione, effettuera' verifiche presso l'impresa di trasformazione finalizzate ai: - controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita; - controlli della contabilita' di magazzino e della contabilita' finanziaria (ordinaria ed industriale). Inoltre, a conclusione della campagna di commercializzazione, o di un periodo che coinvolge piu' mesi, saranno effettuate verifiche da parte di AG.E.A., su di un campione di imprese di trasformazione pari almeno al 5% del totale delle imprese che hanno presentato domande di aiuto, selezionate in base a criteri di rischio definiti dall'Amministrazione. I controlli per ciascuna impresa selezionata, saranno finalizzati a: - verificare la contabilita' di magazzino dell'intera campagna di commercializzazione o di un periodo che coinvolge piu' mesi; - effettuare un controllo di congruita' tra le quantita' di foraggi trasformati, per i quali e' stato richiesto l'aiuto, e l'impiego di energia termica ed elettrica nel processo di trasformazione (controllo di "fine campagna").
6.1. Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi in uscita
Le caratteristiche qualitative (tasso di umidita' e contenuto in proteine grezze totali) e quantitative (peso) dei foraggi trasformati, in uscita dall'impresa, sono vincolanti ai fini della erogazione e della determinazione dell'aiuto. Il prelievo dei campioni e la registrazione del peso dei foraggi trasformati in uscita sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche sopraindicate. I risultati delle analisi di laboratorio dei campioni prelevati hanno valore vincolante ai fini della erogazione dell'aiuto. Si ricorda, inoltre, che le spese relative alle analisi sono a carico dell'impresa di trasformazione. Gli aiuti sono quindi erogati per tutte le partite di foraggi trasformati usciti per le quali l'esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria (cfr. art. 11 del Reg. (CE) n. 785/95) (allegato b2).
6.1.1. Adempimenti dell'impresa di trasformazione
6.1.1.1. Pesatura dei foraggi da trasformare e trasformati in uscita
L'impresa di trasformazione e' tenuta ad effettuare la pesatura sistematica sia dei foraggi da disidratare e/o dei foraggi essiccati al sole da macinare consegnati alla stessa per la trasformazione sia dei foraggi trasformati usciti. In tal senso l'impianto di pesatura deve essere affidabile e i valori delle pesate non arbitrariamente modificabile, per permettere di rilevare correttamente i quantitativi. I valori delle pesate dei foraggi da trasformare saranno riportati, nel campo predisposto, sul registro di magazzino per le operazioni di carico. I valori delle pesate dei foraggi trasformati in uscita saranno riportati, sia sul registro di magazzino per le operazioni di scarico, che in un campo predisposto sul DDT o sulla bolla di consegna, e saranno relativi al peso lordo del carico in uscita, alla tara del mezzo trasporto e al peso netto del foraggio trasformato. In alternativa l'impresa potra' conservare il cartellino di pesata. Si ricorda che l'obbligo della pesatura sistematica non e' applicabile se: a) i foraggi sono disidratati mediante un apparecchio di disidratazione mobile, in tal caso i quantitativi consegnati possono essere stimati in base alle superfici seminate; b) la produzione dei foraggi trasformati dall'impresa non e' superiore a 1.000 tonnellate per campagna e se la stessa dimostra, all'AG.E.A., di non aver la possibilita' di ricorrere ad un sistema di pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi consegnati possono essere verificati applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall'AG.E.A. stessa.
6.1.1.2. Misurazione del tenore medio di umidita' dei foraggi da disidratare
L'impresa e' tenuta alla registrazione giornaliera, sul registro di magazzino di carico e scarico, del tenore medio di umidita' dei foraggi in entrata da disidratare calcolata, dal confronto tra i quantitativi di foraggi verdi da disidratare e i quantitativi di foraggi trasformati ottenuti (art. 1, comma 6, punto 3 Reg. 620/96).
6.1.1.3. Prelievo dei campioni dei foraggi in uscita
L'impresa e' tenuta ad effettuare il prelievo dei campioni e la registrazione del peso, su tutte le partite di foraggi trasformati al momento dell'uscita, ai fini della determinazione del tasso di umidita' e del contenuto in proteine grezze totali (di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 785/95), rispettando la metodologia indicata rispettivamente con il decreto ministeriale 18 luglio 1975, Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 agosto 1975 e il decreto ministeriale 12 aprile 1994, Gazzetta Ufficiate n. 92 del 21 aprile 1994. Se i foraggi trasformati vengono miscelati nell'impresa di trasformazione con materie diverse da quelle di cui all'articolo 1 del Reg. (CE) 603/95, il prelievo di campioni e la determinazione del peso vengono effettuati prima di preparare la miscela. Il tenore di umidita' e il tenore di proteine grezze totali vengono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 t per singola partita di foraggi trasformati in uscita dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che stabiliscono metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali. In caso di uscita dall'impresa o di miscelatura di piu' partite, che risultino di qualita' uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidita' e del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 t, si procede al prelievo di un campione per partita. L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni. Ogni partita di foraggi trasformati usciti deve risultare comunque rintracciabile attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun campione prelevato. Inoltre la rintracciabilita' delle partite dovra' essere completata con i singoli carichi costituenti la partita sia per mezzo del DDT e/o buono di consegna sia attraverso l'indicazione sul registro di carico e scarico. Tuttavia nel caso in cui la miscela venga preparata prima o durante l'essiccazione, il campione viene prelevato dopo l'essiccazione artificiale e sara' accompagnato da un'avvertenza che indica che si tratta di una miscela precisando la natura dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto finito (art. 1, comma 7, punto a Reg. 620/96). I campioni prelevati, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e sigillati mediante piombatura od altro tipo di sigillo non manomissibile, riportante un numero identificativo o alfanumerico univoco che deve essere riportato sul cartellino applicato sul campione. Due di questi, recanti almeno il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori di analisi pubblici o privati autorizzati dall'AG.E.A., mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione per eventuali ulteriori analisi, fino al momento del riscontro positivo delle analisi relative alle partite campionate. Le modalita' di predisposizione e conservazione dei campioni sono indicate nel D.M. del 04.04.2000, all'art. 10 paragrafi 4, 5 e 6. Successivamente al campionamento e prima dell'esito delle analisi le partite, da cui sono stati prelevati i campioni, possono uscire dall'impresa. Nel referto di analisi deve essere inoltre dichiarato che l'accertamento e' stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali. Dovra' inoltre essere rispettata la percentuale successivamente indicata del prelievo dei campioni in contraddittorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata. Il controllo in contraddittorio dovra' essere effettuato (secondo il metodo di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978) per almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati usciti dall'impresa, ed almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati che nel corso della campagna sono stati miscelati nell'impresa stessa con materie prime diverse da quelle di cui l'art. 1 del Reg. (CE) n. 603/95. L'impresa di trasformazione inoltre, al fine di consentire il rispetto della percentuale minima dei controlli in contraddittorio con il funzionario incaricato, e' tenuta a comunicare ogni mese all'Organismo di controllo, le quantita' di foraggi trasformati che presumibilmente usciranno dall'impresa nel mese successivo. L'impresa e' altresi' obbligata, ai sensi all'art. 11 del Reg. (CE) n. 785/95, a notificare all'Organismo di controllo, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita di foraggi trasformati o di miscele di questi, precisandone la data e la quantita', onde permetterle di operare i controlli. Le fasce orarie di uscita dei foraggi trasformati dall'impresa di trasformazione saranno concordate con i funzionari incaricati dall'Organismo di controllo, per permettere a questi ultimi di effettuare le dovute verifiche e prelievi, tenendo comunque in considerazione che le esigenze produttive e commerciali di molte imprese di trasformazione, durante la campagna di commercializzazione, sono svolte da queste in modo continuo. Per le quantita' di prodotto destinate ad autoconsumo l'impresa sara' tenuta a predisporre idonei locali per la conservazione. Inoltre l'impresa trasmettera' all'Organismo di controllo il programma di utilizzazione del foraggio trasformato in cui sia evidenziato l'autoconsumo in relazione alla consistenza media mensile di stalla. L'Organismo di controllo esprimera' quindi il proprio parere in merito ai consumi indicati ed i foraggi trasformati prima di essere utilizzati saranno sottoposti a controlli quantitativi e qualitativi, con il prelievo del campione sull'intero quantitativo (Circolare A.I.M.A. 8 giugno 2000). L'impresa di trasformazione e' tenuta trimestralmente, a partire dalla prima domanda utile, a comunicare all'AG.E.A. e all'Organismo di controllo il tenore medio di umidita' delle quantita' di foraggi disidratati, determinato per differenza tra le quantita' di foraggi verdi utilizzati e quelle dei relativi foraggi trasformati.
6.1.1.4. Adempimenti dell'Organismo di controllo
L'Organismo di controllo, in conformita' con le vigenti disposizioni di settore, pianifichera' i controlli per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative. Si sottolinea che per agevolare le operazioni di accertamento potra' essere concordata, con l'impresa di trasformazione, la fascia oraria ed i giorni della settimana in cui normalmente saranno effettuate le uscite dei foraggi trasformati, tenuto conto che l'attivita' lavorativa delle imprese e' da ritenersi pressoche' continua durante la campagna di commercializzazione. I campioni di foraggi trasformati prelevati in contraddittorio, tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata (conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 785/95), nel corso di ogni campagna di commercializzazione, dovranno essere relativi ad almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati usciti dall'impresa, ed almeno il 5% del peso dei foraggi trasformati miscelati nell'impresa stessa con materie prime diverse da quelle di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n. 603/95. All'atto del controllo il funzionario incaricato registrera' i quantitativi in uscita relativi alle partite campionate in contraddittorio e redigera' un apposito verbale relativo al controllo (allegato c), che sara' sottoscritto dal rappresentante dell'impresa di trasformazione e dal funzionario stesso (il modello predisposto dall'AG.E.A.), e successivamente inviato all'AG.E.A. allegato alla domanda di aiuto del mese. Qualora si verificasse l'impossibilita', da parte dell'Organismo di controllo, di garantire il prelievo in contraddittorio dei foraggi trasformati in uscita, per le percentuali minime di peso sopraindicate nel mese oggetto di controllo, questi e' tenuto a darne comunicazione all'AG.E.A., indicando le motivazioni. Resta in ogni caso il vincolo del rispetto del prelievo dei campioni in contraddittorio per le percentuali minime di peso, precedentemente indicate, nell'ambito complessivo di ciascuna campagna di commercializzazione (come prescritto all'art. 11, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 785/95). In tal senso con l'ultima domanda di aiuto della campagna, relativamente a ciascun trasformatore, l'Organismo di controllo dovra' allegare una dichiarazione nella quale sara' indicato il quantitativo complessivo di foraggi trasformati usciti per il quale e' stato richiesto l'aiuto e il quantitativo controllato con il prelievo dei campioni in contraddittorio.
6.2. Controlli sulla contabilita'
L'Organismo di controllo verifica, mensilmente, che l'impresa di trasformazione abbia provveduto correttamente agli adempimenti in materia di contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale), in conformita' a quanto previsto dai Regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95 e successive modifiche. Il controllo sara' finalizzato ad accertare la regolare registrazione contabile delle operazioni finanziarie dell'impresa di trasformazione sia con i fornitori di foraggi verdi e/o essiccati al sole che con i destinatari dei foraggi trasformati. L'Organismo di controllo sara' tenuto a formalizzare i controlli effettuati, con la compilazione di appositi verbali, secondo i modelli predisposti da AG.E.A. (allegati d1, d2, d3, d4), che dovranno essere sottoscritti dal funzionario incaricato e dal rappresentante dell'impresa di trasformazione. I dati desunti dal controllo mensile saranno riportati nella - Relazione mensile - (allegato d), che verra' allegata alla domanda di aiuto depositata dall'impresa di trasformazione presso l'Organismo di controllo ed inoltrata da questo all'AG.E.A.. Qualora dalle risultanze delle verifiche sulla contabilita' emergano delle discordanze rispetto ai dati indicati in domanda, di tali risultanze si tiene conto in sede di determinazione dei quantitativi che costituiscono la base per il calcolo dell'aiuto, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, apportando le opportune correzioni.
6.2.1. Adempimenti dell'impresa di trasformazione relativamente alla contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale)
L'impresa di trasformazione e' tenuta ad avere una corretta e regolare contabilita' di magazzino (i cui dettagli saranno indicati successivamente), attraverso un registro di carico e scarico delle diverse tipologie di trasformazione e nel quale saranno registrate: - specie, quantita' dei foraggi verdi e/o essiccati al sole in ingresso ed umidita' (cfr. paragrafo 6.1.1.2.) dei foraggi verdi; - tipologia di prodotti trasformati usciti (eventuali miscele), gli eventuali additivi aggiunti ai foraggi trasformati, le quantita' ed il tenore di umidita' dei foraggi in uscita; - giacenze iniziali e finali.
Qualora un'impresa di trasformazione proceda alla produzione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall'altro, alla lavorazione di foraggi essiccati al sole, le diverse linee di lavorazione dovranno essere mantenute separate (art. 2, punto 1 Reg. CE n. 785/95) ed in particolare: - la preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole; - i prodotti ottenuti dalle diverse lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi distinti; - e' vietato miscelare all'interno dell'impresa diverse tipologie di foraggi trasformati (disidratati, essiccati al sole).
Qualora i foraggi trasformati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell'impresa di trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati, validato preventivamente dall'Organismo di controllo, e' ammissibile. Nel registro di carico e scarico saranno quindi riportare le operazioni relative: - alle entrate dei foraggi da trasformare; - ai passaggi degli stessi in lavorazione; - ai passaggi dei foraggi trasformati ai relativi magazzini; - alle uscite dei foraggi trasformati e/o miscelati con altri prodotti.
Il carico dei foraggi da trasformare (operazioni di entrata) sara' contabilizzato con la compilazione di una singola riga per ciascuna operazione, indicando: - la data; - la specie botanica del foraggio da trasformare; - tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole); - la quantita' espressa in tonnellate; - i dati relativi al contratto e/o alla dichiarazione di consegna (nome e cognome del produttore ed eventuale numero di riferimento dell'atto); - numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna; - indicazione dell'umidita' del foraggio in entrata; - le eventuali giacenze.
Nelle operazioni di carico dovranno essere riportati gli eventuali prodotti destinati alla miscela e/o gli additivi che saranno aggiunti. Lo scarico (operazioni di uscita) indichera' il passaggio in lavorazione dei foraggi da trasformare e/o l'uscita dei foraggi trasformati. Tali operazioni saranno riportate con le stesse modalita' relative al carico, nel rispetto della successione temporale e della regola che sulla stessa riga non potra' essere riportata piu' di una operazione, indicando: - la data; - i foraggi passati in lavorazione e/o foraggi trasformati; - la quantita' espressa in tonnellate; - indicazione del magazzino e/o dati relativi destinatario del foraggio trasformato (cognome e nome o denominazione sociale); - riferimento alla partita di foraggio uscito e al relativo certificato di analisi; - numero di riferimento del DDT; - giacenze.
Nello scarico dovranno essere indicati gli eventuali prodotti miscelati e/o gli additivi aggiunti ai foraggi disidratati e/o macinati, precisandone la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonche' il tasso di incorporazione nel prodotto finito. All'atto del controllo il rappresentante dell'impresa dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato la propria contabilita' di magazzino e tutti i documenti necessari per l'espletamento del controllo, quali DDT, fatture e documenti giustificativi dei pagamenti. Saranno inoltre accettati per le finalita' del controllo eventuali documenti provvisori compilati dall'impresa di trasformazione, relativamente alle caratteristiche qualitative dei foraggi trasformati usciti, in attesa dell'acquisizione dei certificati delle analisi qualitative di laboratorio.
6.2.2. Adempimenti dell'impresa di trasformazione per la contabilita' ordinaria
L'impresa di trasformazione e' tenuta alla regolare registrazione contabile delle operazioni che intercorrono con i produttori e/o acquirenti riconosciuti dei foraggi da trasformare e con i destinatari dei foraggi trasformati. In particolare per quanto riguarda le uscite dei foraggi trasformati, ai fini dei controlli sulla contabilita' ordinaria, le imprese di trasformazione mettono a disposizione dell'Organismo di controllo, i seguenti documenti giustificativi: a) se trattasi di un'impresa di trasformazione che venda i foraggi trasformati: - le fatture di vendita con l'indicazione: - della quantita' e del tipo di foraggi trasformati venduti; - del nome e indirizzo dell'acquirente; - la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa; b) se trattasi di un'impresa che trasformi la produzione dei propri aderenti: - i buoni d'uscita o altro documento contabile riconosciuto dall'autorita' competente, con l'indicazione: - della quantita' e del tipo di foraggi consegnati; - del nome dei consegnatari; - la documentazione che, relativamente ai rapporti che intercorrono tra l'impresa di trasformazione e i propri soci, dimostri l'attribuzione dei costi del processo di trasformazione; c) se trattasi di un'impresa che trasformi i foraggi per conto dell'agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati: - le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione: - della quantita' e del tipo di foraggi trasformati consegnati; - del nome dell'agricoltore; - la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa relativamente alle spese di trasformazione.
6.2.3. Adempimenti dell'impresa per la contabilita' industriale
Il rappresentante dell'impresa di trasformazione e' tenuto ad indicare all'Organismo di controllo: - tutti gli elementi che consentano la determinazione della capacita' di produzione dell'impianto; - la scorta di combustibile esistente all'inizio e alla fine del periodo considerato; - le ore di funzionamento degli impianti di disidratazione e degli altri impianti utilizzati per la macinazione e per la pellettizzazione; - le ore di manodopera impiegate.
Inoltre l'impresa di trasformazione dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato, per la verifica della contabilita' industriale i seguenti documenti giustificativi: - le fatture d'acquisto dei combustibili impiegati (fossili, biomasse, GPL, ecc.) e le bollette relative al consumo di gas metano e di elettricita' della campagna di commercializzazione; - ogni altro elemento e dato in possesso dell'impresa, utile per la determinazione dei consumi energetici e delle temperature di lavorazione dell'impianto.
6.2.4. Adempimenti dell'Organismo di controllo
L'Organismo di controllo verifica regolarmente, in occasione di ciascun controllo mensile presso l'impresa trasformatrice, la contabilita' di magazzino e la contabilita' finanziaria (industriale ed ordinaria), verificando la congruenza dei dati. L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare all'AG.E.A. la relazione mensile (allegato d) ed i relativi verbali completamente compilati (allegati d1, d2, d3, d4). Se all'atto della verifica non fossero disponibili tutti gli elementi e/o i dati necessari, i relativi campi predisposti, nei verbali e nella Relazione mensile, dovranno essere "barrati" e firmati dal funzionario incaricato, in modo da attestare l'avvenuto controllo. Inoltre si ricorda che l'Organismo di controllo e' tenuto a comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata. Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti l'AG.E.A si riserva di valutare la revoca del riconoscimento all'impresa di trasformazione (Circolare AG.E.A n.7 del 19 marzo 04, paragrafo 8).
6.2.4.1. Controllo sulla contabilita' di magazzino, ordinaria ed industriale
Il funzionario incaricato, all'atto del controllo, verifica la corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico a cui segue l'estrazione di un campione di operazioni in entrata e in uscita pari ad almeno il 5% di quelle contabilizzate nel mese. Per ciascuna operazione selezionata sara' verificato il corretto riporto sul registro e la congruita' con quanto indicato nei documenti giustificativi (DDT, buoni di uscita e/o di entrata, fatture) fino alla verifica delle modalita' e del buon fine dei pagamenti. In particolare, per le operazioni di uscita dei foraggi trasformati nel caso in cui non sia possibile accertare il buon fine del pagamento, il funzionario incaricato dovra' nei successivi controlli mensili completare la verifica dell'avvenuto buon fine delle operazioni lasciate in sospeso. Il controllo sara' formalizzato indicando nel verbale (allegati d2, d3, d4), le operazioni di carico e di scarico controllate, relative al mese di verifica. Le operazioni oggetto di controllo saranno identificate univocamente mediante l'indicazione del numero della pagina e della riga presa in esame. Il funzionario dovra' quindi indicare nei campi predisposti per l'operazione selezionata carico/scarico, il destinatario/fornitore, il prodotto (foraggio da trasformare/trasformato), la quantita', DDT (e/o eventuale buono entrata per le operazioni di carico), le fatture, la documentazione relativa all'accertamento del pagamento. Nell'ambito dello stesso controllo mensile il funzionario incaricato verifica l'impiego di energia e combustibili nel processo di trasformazione verifica e registra i dati nella parte del verbale di controllo della contabilita' di magazzino predisposta (allegato d1, sez. 3). Nel verbale di Controllo della contabilita' di magazzino mensile (allegato d1) saranno quindi indicati: - la campagna di commercializzazione, e il mese oggetto di controllo; - dati identificativi (sez.1): - dell'Organismo di controllo e dei funzionari incaricati dell'accertamento; - dell'impresa di trasformazione e del suo rappresentante all'atto del controllo; - dati qualitativi e quantitativi dei foraggi da trasformare distinti per tipologia di foraggi trasformati, foraggi disidratati e foraggi essiccati al sole (sez. 2): - giacenza iniziale e finale dei foraggi da disidratare: - specie e quantita'; - giacenza iniziale e finale dei foraggi trasformati: - tipo di prodotto ottenuto e quantita'; - entrate foraggi da disidratare: - specie, quantita' ed umidita' (cfr paragrafo 6.1.1.2); - foraggi passati in lavorazione: - specie e quantita'; - prodotti trasformati ottenuti: - tipo di prodotto ottenuto, quantita', resa (ottenuto come rapporto tra i foraggi disidratati ottenuti e ed i foraggi verdi passati in lavorazione); - uscite dei foraggi trasformati venduti: - tipo di prodotto venduto, quantita' ed umidita'; - uscite dei foraggi trasformati controllati in contraddittorio: - quantita' e percentuale di peso dei foraggi usciti controllata in contraddittorio rispetto al totale del mese. - dati relativi all'impiego di energia e di combustibili (cfr paragrafo 6.2.3.): - periodo preso a riferimento (mese oggetto di verifica); - consumi (quantita' verificate da fatture e/o documenti equivalenti); - ore di funzionamento dell'impianto di disidratazione e di macinazione, pellettizzatore; - impiego della manodopera.
Al termine della verifica il verbale sara' sottoscritto dal funzionario incaricato e dal rappresentante dell'impresa oggetto di controllo. Nel caso in cui l'impresa trasformi una o piu' specie di foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare il funzionario incaricato sara' tenuto ad a compilare un verbale per ciascuna specie lavorata (allegati d1). 6.3. Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" verificando la congruenza dei dati di tutta la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle imprese di trasformazione estratte a campione, relativamente alla contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale) (allegati e, e1, e2, e3). La congruita' dei dati sara' accertata rintracciando, attraverso la contabilita' dell'impresa: - l'entrata dei foraggi verdi e/o essiccati al sole; - la trasformazione dei foraggi entrati; - l'uscita dei foraggi trasformati, sino alla verifica delle modalita' di pagamento degli stessi.
In tal senso l'impresa di trasformazione e' tenuta a mettere a disposizione dell'AG.E.A. la propria contabilita' e tutti i documenti necessari per l'espletamento dell'accertamento.
6.3.1. Controlli della contabilita' di magazzino e della contabilita' ordinaria
L'impresa di trasformazione e' tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato dall'AG.E.A. la documentazione necessaria all'accertamento quale il registro di carico e scarico del magazzino e tutti i documenti giustificativi (buoni di entrata e/o uscita, DDT, fatture di vendita, le fatture relative all'addebito delle spese di trasformazione, ecc.). Preliminarmente il tecnico accertera' che l'impresa di trasformazione abbia provveduto correttamente agli adempimenti in materia di contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale), attraverso l'esame del registro di carico e scarico, dei documenti di trasporto, dei documenti giustificativi del pagamento, ecc. Il controllo consistera' nell'analisi della documentazione e nella verifica di congruenza tra i diversi documenti, procedendo alla selezione di un campione di operazioni da verificare, pari almeno al 1% di tutte le operazioni di carico e scarico, svolte nella campagna di commercializzazione (con un campione complessivo dell'intera campagna oggetto di controllo pari ad un minimo di 10 operazioni ed un massimo 30). Nell'individuazione del campione dovra' essere assicurato il controllo di tutti i mesi relativi alla campagna di commercializzazione o al periodo oggetto di verifica. Il controllo sara' formalizzato mediante la compilazione dei verbali (allegati e1, e2, e3), in cui saranno indicate per ciascuna operazione selezionata carico/scarico, destinatario/fornitore, il prodotto (foraggio da trasformare/trasformato), la quantita', l'eventuale cartellino di pesata (o in alternativa l'annotazione su di un campo predisposto sul DDT), DDT (e/o eventuale buono entrata per le operazioni di carico), le fatture, la documentazione relativa all'accertamento del pagamento.
6.3.2. Contabilita' industriale
L'incaricato del controllo dovra' elaborare, per ciascuna impresa di trasformazione oggetto di controllo, i bilanci di materia e di energia (allegati e4, e5, e6). La congruenza dei dati sara' accertata mediante l'analisi dei bilanci sopraindicati. Nel bilancio di materia saranno considerati separatamente i due processi di trasformazione (foraggi disidratati e foraggi essiccati al sole) e si evidenzieranno per le due tipologia di foraggi trasformati: - i prodotti in ingresso: a) le specie di foraggi in ingresso, le quantita' e l'eventuale indicazione dell'umidita'; - i prodotti ottenuti: a) il tipo di foraggio trasformato (balloni, pellet, ecc) e le sue quantita'; - quantita' di acqua evaporata (per i foraggi disidratati); - i prodotti venduti: a) i foraggi trasformati (disidratati e/o essiccati al sole macinati) e le quantita' complessivamente prodotte, l'umidita' e le proteine mediamente contenute; b) i foraggi trasformati miscelati (con evidenza della percentuale e della tipologia sia dei foraggi trasformati presenti, foraggi disidratati ed essiccati al sole, che degli additivi aggiunti); - la consistenza dei magazzini a) quantita' iniziali e finali; b) eventuale calo.
Nel bilancio di energia saranno elaborati i dati relativi ai consumi totali di energia termica ed elettrica al fine di ottenere i consumi unitari, relativamente sia al processo di trasformazione dei foraggi disidratati sia a quello degli essiccati al sole ed in particolare: 1. Consumi totali termici e di combustibile - Le utenze termiche - elettriche impiegate: a. autoconsumo (dichiarativo) e incidenza percentuale sul totale; b. consumi totali dell'impianto distinti per i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole e incidenza sul totale. - Le utenze termiche e i combustibili impiegati relativi al processo di disidratazione dei foraggi verdi: a. consumi totali dell'impianto distinti per: combustibili fossili, gasolio, metano, GPL, biomasse; b. autoconsumo (dichiarativo) per riscaldamento ed altro; 2. Consumi unitari termici ed elettrici - Per i foraggi disidratati: a. consumi elettrici, per tonnellata di prodotto trasformato; b. consumi termici, per chilogrammo di acqua evaporata; c. consumi termici, per chilogrammo di prodotto trasformato. - Per i foraggi essiccati al sole: a. consumi elettrici per tonnellata di prodotto trasformato.
L'elaborazione dei consumi unitari, termici ed elettrici relativi alla disidratazione e alla lavorazione dei foraggi verdi, ed elettrici per la lavorazione dei foraggi essiccati al sole, portera' alla definizione di valori unitari di consumo, correlabili con la quantita' di foraggi trasformati e con la quantita' di acqua evaporata nel processo di disidratazione nell'impresa di trasformazione oggetto di verifica. I valori unitari individuati serviranno: - relativamente alla stessa impresa di trasformazione per il confronto dei consumi e dei rendimenti nelle diverse campagne di commercializzazione e/o in un periodo che coinvolge piu' mesi; - relativamente alle diverse imprese di trasformazione per il confronto tra stabilimenti, e per analoghi processi produttivi.
7. Controlli presso gli acquirenti riconosciuti
L'Organismo di controllo, nel corso della campagna di commercializzazione, effettuera' verifiche presso gli acquirenti riconosciuti (Circolare AG.E.A. n. 7 del 19 marzo 2004) finalizzate: - al controllo della contabilita' del registro di carico e scarico (o suo equivalente) relativa ai foraggi verdi da disidratare e/o i foraggi essiccati al sole da macinare; - alla "chiusura" del registro di carico e scarico.
7.1. Adempimenti dell'acquirente riconosciuto
L'acquirente riconosciuto e' tenuto ad avere una corretta e regolare contabilita' dei foraggi da essiccare o da macinare, attraverso un registro di carico e scarico nel quale saranno registrate: - specie, quantita' e riferimento al contratto con il produttore agricolo; - specie, quantita' e il riferimento dell'impresa di trasformazione che ha acquistato i foraggi da trasformare; - le eventuali giacenze iniziali e finali.
Il carico dei foraggi acquistati dai produttori agricoli (operazione di entrata) sara' contabilizzato indicando per ciascuna operazione: - la data; - la specie botanica del foraggio; - tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole); - la quantita' espressa in tonnellate; - i dati relativi al contratto (nome e cognome del produttore ed eventuale numero di riferimento dell'atto); - il numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna; - le eventuali giacenze.
Lo scarico dei foraggi venduti all'impresa di trasformazione (operazione di uscita) sara' contabilizzato indicando per ciascuna operazione: - la data; - la specie botanica del foraggio; - tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole); - la quantita' espressa in tonnellate; - i dati relativi all'impresa di trasformazione che ha acquistato il foraggio da trasformare (cognome e nome o denominazione sociale); - numero di riferimento del DDT; - la fattura; - le eventuali giacenze.
Nel caso in cui l'acquirente riconosciuto non venda direttamente il foraggio da trasformare all'impresa di trasformazione ma ceda a quest'ultima il contratto a superficie, stipulato con il produttore agricolo, nel registro sara' contabilizzato il carico e lo scarico delle relative superfici. All'atto del controllo l'acquirente riconosciuto dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato la contabilita' relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare e i documenti necessari per l'espletamento del controllo. Si ricorda che il campione di operazione verificate presso l'acquirente riconosciuto sia in entrata che in uscita e' pari ad almeno il 5% delle operazioni contabilizzate rispettivamente in entrata ed in uscita.
7.2. Adempimenti dell'Organismo di controllo
L'Organismo di controllo verifica periodicamente presso l'acquirente riconosciuto, effettuando almeno un controllo durante la campagna di commercializzazione, la contabilita' relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare, accertando la congruenza dei dati. Inoltre l'Organismo di controllo al termine della campagna di commercializzazione effettuera' la chiusura del registro di carico e scarico tracciando una riga e apponendo la data, la firma e timbro. L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare all'AG.E.A. i relativi verbali completamente compilati (allegati g, g1, g2). L'Organismo di controllo e' tenuto inoltre a comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata. Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti l'AG.E.A si riserva di valutare la revoca del riconoscimento all'acquirente riconosciuto (Circolare AG.E.A n. 7 del 19 marzo 04, paragrafo 8).
7.3. Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati degli acquirenti riconosciuti
Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" degli acquirenti riconosciuti estratti a campione, verificando la congruenza dei dati relativamente alla contabilita' del registro di carico e scarico (o suo equivalente), nel periodo oggetto di controllo. La congruita' dei dati sara' accertata rintracciando, attraverso la contabilita': - il carico dei foraggi verdi e/o essiccati al sole; - lo scarico dei foraggi verdi e/o essiccati al sole, sino alla verifica delle modalita' di pagamento degli stessi;
Nel caso in cui l'acquirente riconosciuto ceda all'impresa di trasformazione il contratto a superficie, stipulato con il produttore agricolo, la congruita' dei dati sara' accertata rintracciando nel registro le seguenti operazioni: - il carico del contratto a superficie stipulato con il produttore agricolo; - lo scarico dello stesso contratto a superficie ceduto all'impresa di trasformazione.
L'acquirente riconosciuto e' tenuto a mettere a disposizione del tecnico incaricato dall'AG.E.A la documentazione necessaria all'accertamento quale il registro di carico e scarico (o suo equivalente) e tutti i documenti giustificativi (buoni di entrata, DDT, fatture di vendita, ecc.). Preliminarmente il tecnico accertera' che l'acquirente riconosciuto abbia provveduto correttamente agli adempimenti in materia di contabilita' attraverso l'esame del registro di carico e scarico (o suo equivalente), dei documenti di trasporto, dei documenti giustificativi del pagamento, ecc. Il controllo consistera' nell'analisi della documentazione e nella verifica di congruenza tra i diversi documenti, procedendo alla selezione di un campione di operazioni da verificare, pari almeno al 1% di tutte le operazioni di carico e scarico, svolte nella campagna di commercializzazione o del periodo preso in esame (con un campione complessivo pari ad un minimo di 10 operazioni ed un massimo 30). Nell'individuazione del campione dovra' essere assicurato il controllo di tutti i mesi relativi al periodo oggetto di verifica. Il controllo sara' formalizzato mediante la compilazione di verbale (allegati h, h1, h2) in cui saranno indicate per ciascuna operazione selezionata il carico/scarico, il destinatario/fornitore, il prodotto (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole), la quantita', DDT (e/o eventuale buono entrata per le operazioni di carico), le fatture, la documentazione relativa all'accertamento del pagamento.
8. Controlli presso i fornitori di foraggi da trasformare e i destinatari dei foraggi trasformati
L'Organismo di controllo a completamento delle verifiche regolarmente svolte presso le imprese di trasformazione esegue controlli presso i produttori agricoli di foraggi da trasformare, nonche' presso i destinatari finali (utilizzatori finali) e/o presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione di foraggi trasformati. Per quanto riguarda il controllo dei fornitori di materia prima, acquirenti riconosciuti, e/o degli utilizzatori finali e/o delle ditte di pura o prevalente commercializzazione, che hanno sede legale in una regione diversa da quella della sede legale dell'impresa di trasformazione, l'Organismo di controllo trasmettera' i dati per lo svolgimento di tali verifiche agli Organismi di controllo territorialmente competenti, che pianificheranno gli accertamenti in loco secondo gli accordi tra gli Organismi di controllo interessati. L'Organismo di controllo competente per territorio inoltrera' gli esiti dei controlli suddetti per il completamento dell'iter istruttorio. Per i controlli sopraindicati, ricadenti su territori di regioni nelle quali e' attivo un O.P.R., gli accertamenti in loco saranno svolti secondo le regole comuni definite in accordo tra gli Organismi pagatori interessati. Potranno essere inoltre pianificati ulteriori verifiche sui fornitori di materia prima e/o sugli utilizzatori finali e/o sulle delle ditte di pura o prevalente commercializzazione qualora in sede di controllo mensile, sulla contabilita' di magazzino, ordinaria ed industriale, il funzionario incaricato ne ravveda la necessita'.
8.1 .Controlli presso i produttori agricoli di foraggi da trasformare
L'Organismo di controllo nell'ambito del sistema integrato di gestione predispone i controlli in loco sulle particelle condotte dai produttori o dall'impresa di trasformazione, a titolo di proprieta' e/o affitto, per la verifica dei dati riportati nei contratti di acquisto e/o trasformazioni, dichiarazioni di consegna. Si ricorda che l'Organismo di controllo e' altresi' tenuto a predisporre i controlli il loco sulle particelle dichiarate nei contratti di acquisto e/o dichiarazioni di consegna stipulati dagli acquirenti riconosciuti. Per ciascuna impresa di trasformazione e per ciascun acquirente riconosciuto, entro la fine della campagna di commercializzazione, viene controllato almeno il 5% dei singoli produttori interessati dai contratti di acquisto e trasformazione, e almeno il 5% della superficie totale dichiarata nei contratti di tutti i produttori di ciascuna azienda di trasformazione. Le percentuali sopra indicate si riferiscono ai contratti realmente eseguiti durante la campagna di commercializzazione di riferimento. In particolare viene verificata la superficie dichiarata nel piano di utilizzazione aziendale (esistenza, estensione, ubicazione, destinazione) e la coltura dichiarata. Per il controllo di superfici ricadenti su altri territori regionali, rispetto alla regione competente per domanda di aiuto, saranno pianificati gli accertamenti in loco secondo le modalita' stabilite dagli accordi tra gli Organismi di controllo interessati. In tal senso ciascun Organismo di controllo, competente per sede legale, comunichera' i dati relativi alle superfici non ricadenti sul proprio territorio agli Organismi di controllo competenti per territorio, per lo svolgimento dei controlli in loco. Gli Organismi di controllo competenti per territorio, responsabili dei controlli in loco, dovranno restituire all'Organismo richiedente, competente per la domanda di aiuto, gli esiti dei controlli suddetti per la continuazione dello svolgimento dell'iter istruttorio. Per il controllo di superfici ricadenti su territori di regioni nelle quali e' attivo un O.P.R., gli accertamenti in loco saranno svolti secondo le regole comuni definite in accordo tra gli Organismi pagatori interessati. I controlli saranno eseguiti entro e non oltre: - il mese di novembre per i foraggi verdi; - il mese di marzo per i foraggi essiccati al sole.
Gli esiti dei controlli saranno comunicati all'AG.E.A. entro e non oltre il 31 maggio, precedente al pagamento del saldo, saranno inoltre trasmessi (anche su supporto magnetico) i riferimenti dei contratti verificati in campo, la superficie oggetto di controllo (numero degli ettari e percentuale del campione oggetto del controllo e specie riscontrata). Per ciascuna verifica eseguita l'Organismo di controllo redige un apposito verbale "Verbale di accertamento superfici" (allegato f) coltivate a foraggi, in cui vengono indicati: - i dati identificativi del funzionario incaricato del controllo, la data, e il luogo del controllo; - i dati identificativi dei contraenti, gli elementi che definiscono il contratto o la dichiarazione di consegna (data di stipulazione, durata, superfici investite, specie di foraggi da trasformare, eventuale quantita' di foraggio da consegnare da indicare nel "campo note", ecc.); - la dichiarazione, da parte dell'agricoltore, di non aver richiesto nessun aiuto incompatibile con i Regg. CE 603/95 e 785/95; - le eventuali note.
Ulteriori controlli possono essere effettuati dall'Organismo di controllo, presso i produttori di foraggi, a seguito di incongruenze evidenziate durante i controlli della contabilita' di magazzino, ordinaria e industriale dell'impresa di trasformazione. Qualora a seguito del controllo si generino anomalie o permangano, al fine della loro definizione, l'Organismo di controllo puo' convocare in contraddittorio i soggetti interessati, previa comunicazione ai medesimi delle anomalie riscontrate.
8.2. Controlli presso i destinatari dei foraggi trasformati
L'aiuto comunitario per i foraggi trasformati si concretizza all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione. L'Organismo di controllo accerta presso i destinatari dei foraggi trasformati l'acquisto dalle partite di foraggi trasformati, usciti dall'impresa di trasformazione oggetto di controllo. I destinatari dei foraggi trasformati possono configurarsi sia come utilizzatori finali che come ditte di pura o prevalente commercializzazione. L'accertamento che verra' effettuato presso i destinatari dei foraggi trasformati e' di tipo contabile. A tale proposito il funzionario incaricato selezionera' almeno il 5% delle operazioni di scarico che ciascun mese vengono registrate e contabilizzate nel registro di magazzino dell'impresa di trasformazione, dove saranno indicati il destinatario, il foraggio trasformato uscito, la quantita', la data di uscita, il DDT, ecc. Il controllo presso i destinatari dei foraggi trasformati sara' finalizzato a "rintracciare" le operazioni di uscita di foraggi trasformati dall'impresa, attraverso i documenti contabili relativi all'acquisto dei foraggi (DDT, fatture, documenti giustificativi del pagamento). Si ricorda che il campione di operazione in uscita verificate mensilmente presso l'impresa di trasformazione e da rintracciare presso i destinatari dei foraggi trasformati e' pari ad almeno il 5% del totale delle operazioni contabilizzate in uscita.
8.2.1. Controlli presso i destinatari finali dei foraggi trasformati
Il funzionario incaricato del controllo verifica presso i destinatari finali l'acquisto delle partite di foraggi usciti dall'impresa di trasformazione, e quindi l'entrata contabile presso l'acquirente del prodotto rintracciando, contabilmente, le transazioni che costituiscono il campione oggetto di controllo. Per ciascuna transazione di foraggi trasformati oggetto di controllo saranno verificati attraverso i documenti contabili messi a disposizione dal destinatario (allegato i, i1): - il nominativo dell'impresa di trasformazione fornitrice del foraggio; - la data di acquisto; - tipo di foraggio trasformato acquistato (foraggio disidratato in balloni o pellettato, foraggio essiccato al sole trasformato pellettato ecc.); - la quantita' espressa in tonnellate; - il numero di riferimento del DDT; - la fattura; - documentazione giustificativa del pagamento.
Il controllo sara' formalizzato mediante la compilazione del verbale sopraindicato nel quale saranno inoltre indicati: - la campagna di commercializzazione, e il mese oggetto di controllo; - i dati identificativi: - dell'Organismo di controllo e dei funzionari incaricati dell'accertamento; - del destinatario finale del foraggio e del rappresentante dello stesso all'atto del controllo.
L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare la copia del verbale all'AG.E.A..
8.2.2. Controlli presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione
L'aiuto comunitario per i foraggi trasformati si concretizza all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione. Alcuni dei destinatari dei foraggi trasformati possono configurasi come ditte di pura o prevalente commercializzazione. Si definiscono ditte di pura o prevalente commercializzazione quegli operatori che, per percentuali superiori al 90% rispetto al volume di affari, vendono quantitativi di foraggi trasformati acquistati dalle imprese di trasformazione senza apportare alcuna ulteriore modifica. L'accertamento che verra' effettuato presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione dei foraggi trasformati acquistati e' di tipo contabile. Il controllo presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione dei foraggi trasformati sara' finalizzato a "rintracciare" le operazioni di uscita selezionate e verificate presso l'impresa di trasformazione oggetto di controllo, attraverso i documenti contabili relativi all'acquisto dei foraggi (DDT, fatture, documenti giustificativi del pagamento). Si ricorda che il campione di operazione in uscita verificate mensilmente presso l'impresa di trasformazione e da rintracciare presso i destinatari dei foraggi trasformati e' pari ad almeno il 5% del totale delle operazioni contabilizzate in uscita. Pertanto i controlli presso le ditte, sopra definite, sono finalizzati ad accertare l'effettivo acquisto dei foraggi trasformati usciti dall'impresa di trasformazione e la loro successiva vendita, e completano quindi i controlli svolti nelle imprese di trasformazione. Inoltre l'AG.E.A potra' effettuare controlli di fine campagna presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione selezionando le ditte da sottoporre ad ulteriore controllo. La ditta di pura o prevalente commercializzazione oggetto di verifica dovra' mettere a disposizione dell'Organismo di controllo la propria contabilita' ordinaria ed in particolare il registro delle entrate e delle uscite e tutti i documenti necessari all'espletamento del controllo. Per le operazione in entrata oggetto di controllo saranno verificate: - la data di acquisto; - tipo di foraggio trasformato acquistato (foraggio disidratato e/o essiccato al sole trasformato); - la quantita' espressa in tonnellate; - nominativo dell'impresa di trasformazione fornitrice del foraggio; - il numero di riferimento del DDT; - la fattura; - documentazione relativa all'accertamento del pagamento.
Per le operazione in uscita oggetto di controllo saranno verificate: - la data di vendita; - tipo di foraggio trasformato venduto (foraggio disidratato e/o essiccato al sole); - la quantita' espressa in tonnellate; - nominativo destinatario (acquirente) del foraggio trasformato; - il numero di riferimento del DDT; - la fattura; - documentazione relativa all'accertamento del pagamento.
A completamento del controllo sara' verificata la somma dei quantitativi dei foraggi trasformati in entrata, la somma dei quantitativi dei foraggi trasformati in uscita, e la congruenza con le eventuali giacenze iniziali e finali. Il controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale (allegato I, I1, I2) nel quale saranno indicati: - la campagna di commercializzazione, e il relativo mese oggetto di controllo; - i dati identificativi: - dell'Organismo di controllo e dei funzionari incaricati dell'accertamento; - della ditta di pura o prevalente commercializzazione e del rappresentante della ditta all'atto del controllo.
Relativamente al campione delle operazioni estratte sara' analizzata la correttezza e la congruenza delle operazione di carico e scarico attraverso i documenti di trasporto (DDT), fatture e documenti che attestano l'avvenuto pagamento, con il fine di "rintracciare" le transazioni relative all'acquisto di foraggi trasformati dall'impresa di trasformazione oggetto di controllo e la destinazione finali degli stessi. Le operazioni oggetto di verifica saranno identificate univocamente mediante l'indicazione del numero della pagina e della riga presa in esame. Il funzionario dovra' quindi indicare nei campi predisposti per l'operazione selezionata carico/scarico, il destinatario/fornitore, il prodotto (foraggio da trasformare/trasformato), la quantita', il DDT (e/o eventuale buono entrata per le operazioni di carico), le fatture, la documentazione relativa all'accertamento del pagamento. Accertato quanto sopra, l'Organismo di controllo, preposto procedera' alla stesura di un verbale attestante il controllo, la cui copia sara' inviata ad AG.E.A..
8.2.3. Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione
Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i controlli "di fine campagna" verificando la congruenza dei dati di tutta la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle ditte di pura o prevalente commercializzazione estratte a campione Il controllo consistera' nell'analisi della documentazione e nella verifica di congruenza tra i diversi documenti, procedendo alla selezione di un campione di operazioni da verificare, pari almeno al 1% di tutte le operazioni di carico e scarico, svolte nella campagna di commercializzazione e/o alla conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi (con un campione complessivo dell'intera campagna oggetto di controllo pari ad un minimo di 10 operazioni ed un massimo 30). La ditta e' tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato da AG.E.A la documentazione necessaria all'accertamento contabilita' ordinaria ed in particolare il registro delle entrate e delle uscite e tutti i documenti necessari all'espletamento del controllo. Per le operazione in entrata oggetto di controllo saranno verificate: - la data di acquisto; - tipo di foraggio trasformato acquistato (foraggio disidratato e/o essiccato al sole trasformato); - la quantita' espressa in tonnellate; - nominativo dell'impresa di trasformazione fornitrice del foraggio; - il numero di riferimento del DDT; - la fattura; - documentazione relativa all'accertamento del pagamento. Per le operazione in uscita oggetto di controllo saranno verificate: - la data di vendita; - tipo di foraggio trasformato venduto (foraggio disidratato e/o essiccato al sole); - la quantita' espressa in tonnellate; - nominativo destinatario (acquirente) del foraggio trasformato; - il numero di riferimento del DDT; - la fattura; - documentazione relativa all'accertamento del pagamento. A completamento del controllo sara' verificata la somma dei quantitativi dei foraggi trasformati in entrata, la somma dei quantitativi dei foraggi trasformati in uscita, e la congruenza con le eventuali giacenze iniziali e finali. Il controllo sara' formalizzato con la compilazione del verbale (allegati m), nel quale saranno indicati: - la campagna di commercializzazione, o del periodo oggetto di controllo; - dati identificativi: - del tecnico incaricato dell'accertamento; - della ditta di pura o prevalente commercializzazione e del rappresentante della ditta all'atto del controllo.
Relativamente al campione delle operazioni estratte sara' analizzata la correttezza e la congruenza delle operazione di carico e scarico attraverso i documenti di trasporto (DDT), fatture e documenti che attestano l'avvenuto pagamento, con il fine di "rintracciare" le transazioni relative all'acquisto e successiva vendita di foraggi trasformati. Il tecnico dovra' quindi indicare nei campi predisposti per l'operazione selezionata, il destinatario/fornitore, il tipo di foraggio trasformato, la quantita', il DDT, le fatture, la documentazione relativa all'accertamento del pagamento (allegati m1, m2).
9. Controlli amministrativi sulle superfici indicate nei contratti e/o nella dichiarazioni di consegna
9.1. Controllo sulle superfici e sui dati catastali dichiarati
I controlli sulle particelle sono effettuati secondo le modalita' previste dai Reg. (CEE) n. 3508/92 e n. Reg. (CE) 2419/01. I controlli amministrativi sulle superfici, prevedono l'esecuzione di un primo controllo di esistenza delle particelle agricole indicate nei contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna, gia' assoggettate all'istruttoria dell'Organismo di controllo, e di un secondo controllo che prevede l'incrocio delle stesse rispetto alle particelle agricole dichiarate dai produttori agricoli nelle relative domande di aiuto superfici PAC. Tali controlli sono finalizzati alla verifica: - della presenza del piano colturale; - della congruenza dei riferimenti catastali della particella (quali il codice ISTAT della provincia e del comune) nonche' la presenza del numero del foglio e del numero della particella; - della congruenza della sezione censuaria rispetto al comune dichiarato sulla particella; - della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate attraverso l'incrocio con le informazioni risultanti dalla banca dati del Catasto Terreni; - che la superficie interessata da foraggi destinati all'essiccamento su ogni singola particella catastale non sia superiore alla superficie catastale della stessa (supero catastale); - della congruenza delle superfici dichiarate nel contratto, rispetto alla seminabilita' rilevata dai controlli del GIS; - della presenza e congruenza del codice di utilizzo in funzione della descrizione dello stesso; - che la stessa superficie non sia stata dichiarata piu' volte per richiedere un aiuto, in regimi di intervento diversi che comportino la dichiarazione di superfici, in conformita' con quanto previsto dai Regolamenti comunitari n. 3508/92 del Consiglio e n. 2419/01 della Commissione; - della presenza di particelle per le quali piu' volte risultano identici gli elementi dichiarativi (particella interamente duplicata in domanda); - della presenza nella dichiarazione della tipologia di titolo di conduzione della particella dichiarata.
Questo controllo amministrativo viene effettuato dall'AG.E.A. che provvede a trasmettere i risultati agli Organismi di controllo competenti per una eventuale riconciliazione delle discordanze riscontrate. Per ciascuna particella indicata nel piano di utilizzazione delle superfici aziendali deve essere indicato il tipo di conduzione.
9.2. Verifica dei superi
La superficie indicata (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, e' sottoposta alla verifica per accertare che non ci siano sovrapposizioni di superfici ("supero"). Inoltre la superficie dichiarata su una particella viene confrontata con la superficie effettivamente seminabile. Se da tale controllo la superficie dichiarata risulta superiore alla seminabile, si genera un'apposita anomalia di "seminabilita'". Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni, la presenza di un supero catastale, una insufficiente superficie seminabile), la superficie dichiarata per quella particella non potra' essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata. I controlli informatici incrociati sono effettuati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportino la dichiarazione di superfici. Il controllo amministrativo viene effettuato dall'AG.E.A. che, in caso di anomalie, provvede a trasmettere i risultati agli Organismi di controllo per una eventuale riconciliazione delle discordanze riscontrate.
9.3. Controllo di seminabilita' delle particelle dichiarate
Su richiesta della Commissione U.E., e' stato realizzato il censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie seminabile per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile quella porzione di terreno destinata a: - usi non agricoli; - colture forestali; - colture permanenti; - pascoli permanenti.
Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 1999, e' coperto dalla verifica di seminabilita'. La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. L'art. 2 del Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali: - pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali. Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.) - colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali - colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da legno - usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.
Qualora la somma delle superfici utilizzate ecceda la superficie rilevata come seminabile, si produce il blocco della particella ai fini dell'ammissibilita' al regime di aiuto del settore foraggi essiccati.
9.4. Controllo della compatibilita' delle quantita' di foraggi trasformati ammesse all'aiuto e le superfici verificate come ammissibili
Qualora dai controlli sulle superfici indicate nei contratti e/o nella dichiarazioni di consegna e le superfici indicate nella domanda PAC seminativi, emergano incongruenze relative alle superfici (seminabilita', superi, inesistenza della particella, ecc.) l'AG.E.A. provvedera' ad inviare all'Organismo di controllo una comunicazione nella quale saranno indicate le anomalie emerse, e per le quali si richiede di: - confermare le quantita' gia' ammesse all'aiuto con le domande di anticipo; in tal caso l'Organismo di controllo dovra' validare i dati precedentemente indicati con una dichiarazione nella quale saranno riportate nuovamente le quantita' di foraggi trasformati per le quali e' stato calcolato l'anticipo; - rivedere le quantita' di foraggi trasformati ammesse all'aiuto, correggendo le quantita' mensili in base alle quali sono stati calcolati gli anticipi, corredando i dati corretti da una relazione.
Tale documentazione dovra' pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione AG.E.A..
10. Modalita' di esecuzione dei controlli ed estrazione dei campioni oggetto di verifica
10.1. Modalita' di esecuzione dei controlli
L'esecuzione dei controlli viene effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nonche' sulle indicazioni fornite dall'AG.E.A.. I controlli saranno pianificati in modo tale da assicurare la verifica in tempi e momenti compatibili con le operazioni e le fasi del processo da rilevare. I controlli in loco, presso le aziende di trasformazione, presso i produttori e presso i destinatari dei foraggi trasformati, sono effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore. I controlli devono essere svolti da personale, degli Organismi di controllo e/o da personale AG.E.A..
10.2. Estrazione del campione di imprese di trasformazione per ulteriori controlli
L'AG.E.A. potra' selezionare, nell'ambito di ciascuna campagna di commercializzazione e/o di un periodo di riferimento, un campione di imprese di trasformazione per ulteriori controlli. L'individuazione delle imprese oggetto dei controlli integrativi e' basata su alcuni principali criteri di rischio che possono essere individuati nei seguenti elementi: - importo dell'aiuto richiesto; - evoluzione dell'importo di aiuto in relazione agli anni precedenti; - domande di aiuto le cui quantita' di foraggi trasformati siano superiori e non congruenti alle quantita' di prodotto ottenibili dalle superfici dichiarate nei contratti; - natura ed entita' delle eventuali irregolarita' riscontrate in sede di sopralluogo anche negli anni precedenti.
L'analisi di rischio riguardera' inoltre: - tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami svolti in sede amministrativa, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati; - tutte le domande di aiuto inoltrate dalle nuove imprese riconosciute nel corso del loro primo anno di attivita'.
Il controllo ricostruira' il flusso delle materie prime (foraggi da trasformare) e dei relativi prodotti ottenuti (foraggi trasformati) per i quali e' stata inoltrata la domanda di aiuto. L'accertamento verra' effettuato mediante il controllo i documenti contabili e di trasporto dell'impresa di trasformazione, coinvolgendo sia i produttori di foraggi che i destinatari dei foraggi trasformati. Inoltre potranno essere coinvolti nel controllo soggetti le cui attivita' sono collegate all'impresa di trasformazione oggetto di ulteriori accertamenti: - i produttori agricoli e gli acquirenti riconosciuti, quali fornitori dei foraggi verdi e/o essiccati al sole; - i destinatari finali e/o le ditte di pura o prevalente commercializzazione, quali acquirenti dei foraggi trasformati.
11. Cause di forza maggiore
In deroga all'osservanza degli adempimenti, derivanti dall'applicazione della regolamentazione relativa all'organizzazione comune di mercato dei foraggi essiccati, possono essere invocate le seguenti cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo: a. il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto dei "foraggi essiccati"; b. l'incapacita' di lunga durata degli stessi soggetti; c. l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa; d. la calamita' naturale grave che colpisca in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti.
La documentazione relativa ai casi di forza maggiore, deve essere notificata, con comunicazione scritta, diretta all'AG.E.A., entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo. La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:
a) decesso del titolare: 1. copia del certificato di morte del richiedente o, in alterna- tiva la dichiarazione sostitutiva del nuovo richiedente, unitamente a copia di un documento di identita' in corso di validita'; 2. dichiarazione di successione indicante linea ereditaria o, in alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identita' in corso di validita'. Nel caso di coeredi: 1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a docu- mento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti; 2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a documento di identita' in corso di validita'. b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore: 1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita' professionale. c) calamita' naturale: 1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con indivi- duazione del luogo interessato, o, in alternativa 2. certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.), o, in alternativa 3. perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordi- ne, in originale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, che comunque deve essere superiore almeno al 50% della super- ficie aziendale. d) espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti: 1. attestazione rilasciata da pubblica autorita' (VV.FF., Polizia Municipale, Organi di Polizia, Guardia Forestale).
Altre cause di forza maggiore possono essere valutate ai sensi del D.M. 04/04/2000, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali, d'intesa con le autorita' comunitarie. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.
12. CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
Per tutte le domande di aiuto mensili che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, l'Organismo di controllo e/o l'AG.E.A. notificano tale situazione all'impresa di trasformazione. Qualora le anomalie non venissero sanate dall'impresa di trasformazione le domande di aiuto non saranno ammesse alla liquidazione.
13. SANZIONI DA PARTE DI AG.E.A.
Per quanto riguarda la tipologia di sanzioni applicabili nell'ambito del settore dei foraggi essiccati si fa riferimento al Reg. (CE) n. 785/95, fatte salve ulteriori sanzioni applicabili in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.
13.1. Riduzioni ed esclusioni dell'importo
In caso di presentazione tardiva della domanda, gli importi dell'aiuto ai quali l'impresa avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine prescritto, vengono ridotti dell'1% per giorno lavorativo. Se il ritardo supera 20 giorni, la domanda e' irricevibile. Sono fatte salve cause di forza maggiore (art. 5 Reg. 785/95). Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che le quantita' di foraggi trasformati, indicate in una o piu' domande di aiuto, risultino superiori a quelle effettivamente uscite dall'impresa di trasformazione, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base delle quantita' effettivamente uscite, diminuito di due volte l'eccedenza riscontrata (art. 16 Reg. 785/95). Nell'ipotesi in cui l'eccedenza riscontrata sia superiore al 20% della quantita' effettivamente uscita dall'impresa, non e' concesso alcun aiuto (art. 16 Reg. 785/95, art. 11 comma 2 del DM 4-04-2000). Qualora nella domanda di aiuto delle uscite del mese di marzo, si riscontrasse una eventuale non ammissibilita' di partite di foraggi trasformati a causa del mancato rispetto dei parametri qualitativi indicati dalla normativa comunitaria, come precedentemente detto, tali quantita' non produrranno sanzioni all'impresa di trasformazione che all'atto della domanda non avesse ricevuto i relativi certificati di analisi. Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che le quantita' di foraggi trasformate, risultino non commisurate alle superfici oggetto di coltivazione, l'importo dell'aiuto da destinare alle aziende di trasformazione verra' calcolato rispetto alle quantita' effettivamente consegnabili dai produttori agricoli, in base alle rese medie storiche di riferimento. Inoltre potranno essere prese in considerazione le rese produttive accertate in campo dall'Organismo di controllo (vedi paragrafo 9.4). Se l'Organismo di controllo non provvede a confermare le quantita' gia' ammesse all'aiuto o a rivederle, l'AG.E.A. riproporzionera' le quantita' in base alle superfici ammissibili rispetto a quelle indicate nel contratto e/o nelle dichiarazioni di consegna. Tali disposizioni, in ordine ai limiti di tolleranza, non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o formulata per dolo o negligenza grave (art. 16 Reg. 785/95). Nel seguente caso, riscontrato in una o piu' domande, l'impresa viene esclusa dal beneficio dell'aiuto per la domanda o le domande di cui trattasi e per la campagna successiva per un quantitativo uguale oggetto della/e domanda/e respinta/e (art. 16 Reg. 785/95). Se a seguito di un accertamento, l'Organismo di controllo rilevi, da parte di un acquirente riconosciuto di foraggi e/o un'impresa di trasformazione la mancata osservanza di una o piu' condizioni o impegni previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, lo stesso comunica tale circostanza ad AG.E.A. che potra' revocare, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre (Circolare AG.E.A. n. 7 del 19 marzo 2004).
13.2 Indebito percepimento di fondi comunitari
In conformita' a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso legale. L'indebito e' recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
14. CALCOLO DELL'AIUTO
L'aiuto concesso per i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n. 603/95, e riportati nella tabella di cui al paragrafo 2.2 "Prodotti trasformati" del presente manuale, e' fissato dall'articolo 3 del medesimo regolamento: - 68,83 euro/t per i prodotti di cui alla lettera a) primo e terzo trattino e per i prodotti di cui alla lettera b); - 38,64 euro/t per i prodotti di cui alla lettera a) secondo e quarto trattino.
L'aiuto e' concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) a livello comunitario di foraggi essiccati ripartito tra gli stati membri (QNG), per singola campagna di commercializzazione. Qualora in una campagna di commercializzazione, la quantita' di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto superi il QMG, l'aiuto per la campagna in questione e' calcolato come segue: - per il primo 5% eccedente il QMG, l'aiuto viene ridotto i tutti gli stati membri di una percentuale proporzionale a quella che risulta in eccedenza rispetto al QMG; - al di la' del 5% l'aiuto viene ulteriormente ridotto, negli stati membri la cui produzione ha superato il rispettivo QNG, maggiorato del 5% in misura proporzionale all'entita' dell'eccedenza.
15. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO
L'AG.E.A., sulla base dell'attestazione di liquidabilita' dell'aiuto, provvede al relativo pagamento dell'anticipo entro 90 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda all'Organismo di controllo da parte dell'impresa di trasformazione.
15.1. Anticipo e garanzia
L'AG.E.A. applica un sistema di anticipi sull'aiuto, sulla base dell'esito positivo dei controlli del diritto all'aiuto, su richiesta dell'impresa di trasformazione e previa verifica della garanzia (polizza fidejussoria) da allegare alla domanda. Il diritto al versamento dell'anticipo e' riconosciuto solo dopo l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione. La liquidazione dell'aiuto e' effettuato entro novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda. L'AG.E.A. opera i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, procede al versamento dell'anticipo. In particolare possono realizzarsi le seguenti modalita' di liquidazione: a) erogazione dell'anticipo richiesto nella misura del 60% degli importi; b) erogazione dell'anticipo richiesto nella misura dell'80% degli importi globali dell'aiuto, qualora le imprese interessate abbiano costituito una garanzia a favore dell'AG.E.A., sulla base dello schema di garanzia predisposto dalla stessa.
Il pagamento anticipato e' pari a: - 41,30 Euro/t, qualora venga richiesto l'aiuto per i foraggi disidratati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, Reg. (CE) n. 603/95, o 55,06 Euro/t, se esse hanno costituito una garanzia pari a 13,76 Euro/t; - 23,13 Euro/t, qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, Reg. (CE) n. 603/95, o 30,91 Euro/t, se esse hanno costituito una garanzia pari a 7,73 Euro/t;
c) l'anticipo puo' essere versato prima che sia stato accertato il diritto all'aiuto, quando e' stata costituita una garanzia pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 10%. Detta garanzia copre qualsiasi altra garanzia che avrebbe potuto essere costituita a norma del primo o secondo trattino. Una volta accertato il diritto all'aiuto tale garanzia e' portata al livello di cui sopra e, al versamento del saldo, essa e' totalmente svincolata.
15.2. Pagamento del saldo
Nel caso di versamento di un anticipo dell'aiuto, successivamente alla pubblicazione da parte della Commissione dell'importo fissato per l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, verra' pagato il saldo pari all'eventuale differenza tra l'importo erogato dall'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione stessa. Anticipatamente al pagamento del saldo, l'impresa di trasformazione e' tenuta ad inviare ad AG.E.A. la relativa richiesta, allegando un prospetto riepilogativo dei quantitativi per i quali e' richiesto l'aiuto entro il 30 giugno. Si ricorda inoltre che per il pagamento del saldo, nel caso che i contratti e/o le dichiarazioni di consegna presentino anomalie emerse dai controlli effettuati, ai sensi del Reg. (CEE) n. 3508/92 e del Reg. (CE) n. 2419/01 l'AG.E.A., provvedera' a richiedere all'impresa di trasformazione e all'Organismo di controllo la documentazione atta a sanare le anomalie di cui sopra entro il termine ultimo di presentazione della documentazione (entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione dell'importo fissato per l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale Europea). Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito, il procedimento amministrativo di definizione della domanda e' da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti. Tale provvedimento sara' notificato da AG.E.A. all'interessato con una comunicazione scritta.
15.3. Restituzione delle fidejussioni
Dopo aver effettuato il pagamento dei saldi, non sussistendo ulteriori motivi ostativi, l'AG.E.A. provvede alla restituzione delle fidejussioni prestate, comunicando per iscritto agli Enti Garanti tale evenienza, e per conoscenza alle imprese interessate.
Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI |
| Allegati
Contratti Foraggi essiccati - allegato a1 - Modello di compilazione dei Contratti Foraggi essiccati Quadro A - allegato a2 - Modello di compilazione dei Contratti Foraggi essiccati Quadro B Mod.FE - allegato a3 - Modello di compilazione dei Contratti Foraggi essiccati Quadro C - allegato a4 - Modello di compilazione dei Contratti Foraggi essiccati Quadro D
Domanda di aiuto mensile e documentazione relativa ai controlli dell'impresa di trasformazione - allegato b1 - Modello Domanda di aiuto Quadro A e B - allegato b2 - Modello domanda di aiuto Quadro C Piano di distribuzione delle partite per l'aiuto ai foraggi essiccati - allegato c - Verbale di controllo dei campioni in contraddittorio - allegato d - Modello Relazione mensile - allegato d1 - Verbale di controllo della contabilita' di magazzino - allegato d2 - Verbale di controllo della contabilita' ordinaria - allegato d3 - Verbale di controllo della contabilita' ordinaria Modello operazioni di carico oggetto di controllo - allegato d4 - Verbale di controllo della contabilita' ordinaria Modello operazioni di scarico oggetto di controllo
Controlli di fine campagna dell'impresa di trasformazione - allegato e - Relazione controlli di fine campagna - allegato e1 - Verbale di controllo della contabilita' ordinaria Controllo di fine campagna - allegato e2 - Verbale di controllo della contabilita' ordinaria Controllo di fine campagna Modello operazioni di carico oggetto di controllo - allegato e3 - Verbale di controllo della contabilita' ordinaria Controllo di fine campagna Modello operazioni di scarico oggetto di controllo - allegato e4 - Verbale di verifica Controllo di fine campagna Bilancio di materia Foraggi essiccati al sole - allegato e5 - Verbale di verifica Controllo di fine campagna Bilancio di materia Foraggi disidratati - allegati e6 - Verbale di verifica Controllo di fine campagna Bilancio di energia
Controlli di campo - allegato f - Verbale di accertamento superfici
Controlli degli acquirenti riconosciuti - allegato g - Verbale di controllo della contabilita' - allegato g1 - Verbale di controllo della contabilita Modello operazioni di carico oggetto di controllo - allegato g2 - Verbale di controllo della contabilita Modello operazioni di scarico oggetto di controllo - allegato h - Verbale di controllo della contabilita Controllo di fine campagna - allegato h1 - Verbale di controllo della contabilita Controllo di fine campagna Modello operazioni di carico oggetto di controllo - allegato h2 - Verbale di controllo della contabilita Controllo di fine campagna Modello operazioni di scarico oggetto di controllo
Controllo sui destinatari dei foraggi essiccati - allegato i, i1 - Verbale controllo contabile - Destinatari finali Foraggi essiccati - allegato l, l1, l2 - Verbale controllo contabile - Ditte di pura o prevalente commercializzazione - allegato m, m1, m2 - Verbale controllo contabile - Ditte di pura o prevalente commercializzazione - Controllo di fine campagna
----> Vedere allegato da pag. 55 a pag. 92 <---- |
|
|
|