Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 28 luglio 2004, n. 211
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4518):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 25 novembre 2003;
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 gennaio 2004 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X;
Esaminato dalla III commissione il 3 febbraio 2004 e il
10 marzo 2004;
Esaminato in aula e approvato il 1° aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2882):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 aprile 2004, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª;
Esaminato dalla 3ª commissione il 19 maggio 2004 e il
16 giugno 2004;
Relazione scritta presentata il 18 giugno 2004 (atto n.
2882-A relatore sen. Provera);
Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004.
 
----> Vedere accordo da pag. 4 a pag. 14 <----

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA
PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica Islamica di Mauritania, di seguito denominati le
"Parti Contraenti",
DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli per
rafforzare la cooperazione economica fra i due paesi, in
particolare per quanto concerne gli investimenti di
capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente
sul territorio dell'altra Parte Contraente,
PERSUASI che l'incoraggiamento e la reciproca protezione
di questi investimenti basati su accordi internazionali
contribuiranno a stimolare i relazioni economiche
suscettibili di promuovere la prosperita' delle due Parti
Contraenti
HANNO CONVENUTO quanto segue

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo

1 Il termine "investimento" designa ogni categoria di
bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del
presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una
Parte Contraente sul territorio dell'altra parte Contraente
conformemente alle leggi ed ai regolamenti di detta Parte,
a prescindere dalla forma giuridica prescelta e' del quadro
giuridico.
Fatto salvo quanto precede, sono considerati
investimenti, soprattutto ma non esclusivamente, i seguenti
elementi

a) i beni mobili ed immobili nonche' ogni altro diritto in
rem di proprieta', compresi i diritti reali di garanzia
sulla proprieta' di terzi, sempre che possano essere
utilizzati ai fin dell'investimento,
b) le azioni, le obbligazioni le quote sociali ed altri
titoli di credito nonche' i titoli di Stato e i titoli
pubblici in generale,
c) i crediti finanziari collegati ad un investimento
nonche' i redditi che provengono da un capitale e che
sono reinvestiti i redditi provenienti da un capitale ed
i diritti a tutte le prestazioni aventi un valore
economico connessi ad un investimento,
d) i diritti di autore, i marchi commerciali, i brevetti, i
modelli industriali ed altri diritti di proprieta'
intellettuale ed industriale, il know-how, i segreti
commerciali, le denominazioni commerciali e l'avviamento
commerciale,
e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o
per contratto nonche' ogni licenza e concessione
conformi alla legge in vigore in materia di attivita'
economiche, compresi i diritti di prospezione, di
estrazione e di sfruttamento delle risorse naturali,
f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale.

Qualsiasi modifica della forma giuridica scelta per gli
investimenti non pregiudica la loro qualifica di
investimento,
2 Il termine "investitore" designa qualsiasi persona
fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettua
investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente,
nonche' le succursali, associate e filiali estere
controllate da tali persone fisiche o giuridiche,
3 Il termine "persona fisica" designa, per ciascuna
delle Parti Contraenti, una persona fisica che possiede la
cittadinanza di questo Stato, conformemente alla sua
legislazione,
4 Il termine "persona giuridica" designa, per ciascuna
delle Parti Contraenti, qualsiasi organismo avente la
propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e
da quest'ultima riconosciuto, come gli istituti pubblici,
le societa' di persone, di capitali, le fondazioni e le
associazioni, a prescindere che si tratti o meno di
organismi a responsabilita' limitata,
5 Il termine "redditi" designa tutte le somme prodotte o
che saranno prodotte da un investimento, compresi in modo
particolare i profitti o gli interessi, i dividendi, le
royalties, i compensi per prestazioni tecniche, di
assistenza o di altra natura, nonche' qualsiasi pagamento
in natura,
6 Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici
delimitate dalle frontiere terrestri, le "zone marine".
Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sono
le sovranita' delle Parti Contraenti o su cui esse
esercitano diritti sovrani o giurisdizionali conformemente
al diritto internazionale,
7 L'espressione "accordo d'investimento" indica un
accordo che una Parte contraente puo' concludere con un
investitore dell'altra Parte Contraente in vista di
regolamentare il rapporto specifico concernente
l'investimento,
8 L'espressione "trattamento non discriminatorio" indica
un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore
trattamento esistente fra il trattamento nazionale e quello
della nazione piu' favorita,
9 L'espressione "diritto di accesso" indica il diritto
di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra
Parte Continente, fatti salvi i limiti risultanti da
accordi internazionali vincolanti per le due Parti
Contraenti,
10 L'espressione "attivita' collegate ad un
investimento" indica, fra l'altro, l'organizzazione, il
controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione
di societa', filiali, agenzie, uffici o altre
organizzazioni per la gestione delle attivita' commerciali,
l'accesso ai mercati finanziari, la richiesta di prestiti,
l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri
titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni
necessarie allo svolgimento delle attivita' commerciali, la
commercializzazione di beni e servizi l'approvvigionamento,
la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate
di energia, di carburanti e di mezzi di produzione, nonche'
la diffusione d'informazioni commerciali.
ARTICOLO II
Promozione e protezione degli investimenti

1 Ciascuna delle Parti contraenti incoraggia gli
investitori dell'altra Parte Contraente ad investire sul
suo territorio,
2 Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti
avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento
nel territorio dell'altra Parte Contraente non meno
favorevole di quello previsto all'Articolo III, paragrafo
I,
3 Ciascuna delle Parti Contraenti concede sempre un
trattamento giusto ed equo agli investimenti degli
investitori dell'altra Parte Contraente Le Parti Contraenti
verificheranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la
trasformazione, il godimento o la cessione degli
investimenti effettuati sul loro territorio dagli
investitori dell'altra Parte contraente, nonche' dalle
societa' ed imprese nel le quali questi investimenti sono
stati effettuati, non siano in alcun caso sottoposti a
misure ingiustificate o discriminatorie,
4 Ciascuna deve Parti Contraenti crea e mantiene sul suo
territorio un quadro giuridico atto ad assicurare agli
investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi
compreso il rispetto in buona fede di tutti gli impegni
stipulati nei confronti di ciascun investitore,
5 Le Parti Contraenti non istituiscono alcuna condizione
per la realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli
investimenti suscettibile di comportare l'accettazione
l'imposizione di obblighi connessi alla produzione per
l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento di beni
in loco o ogni condizione analoga,
6 In conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti,
ciascuna delle Parti Contraenti concede ai cittadini
dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo
territorio per un investimento regolamentato dal presente
Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo
svolgimento delle loro attivita' professionali Ciascuna
delle Parti Contraenti applichera' il trattamento piu'
favorevole alle questioni connesse all'ingresso, al
soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti all'interno del
suo territorio, dei cittadini dell'altra Parte Contraente
nonche' dei loro famigliari.
Le societa' costituite in conformita' alle leggi ed ai
regolamenti di una Parte Contraente e che sono di
proprieta', o controllate dagli investitori dell'altra
Parte Contraente, sono autorizzate a reclutare liberamente
i quadri dirigenti ad alto livello a prescindere dalla loro
nazionalita', conformemente alle leggi della Parte
Contraente di accoglienza.
ARTICOLO III
Trattamento nazionale e clausola delle nazione piu'
favorita

1 Ciascuna delle Parti Contraenti concede sul proprio
territorio agli investimenti effettuati ed ai redditi
inerenti degli investitori dell'altra Parte contraente, un
trattamento non meno favorevole di quello riservato agli
investimenti effettuati ed ai redditi inerenti dei propri
cittadini o di quelli di paesi terzi. Lo stesso trattamento
si estende alle attivita' collegate all'investimento,
2 Se, sulla base della legislazione di una delle Parti
Contraenti o degli obblighi internazionali in vigore, o che
potrebbero in futuro entrare in vigore in una delle Parti
Contraenti, si verifichi una situazione giuridica secondo
la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente
beneficerebbero di un trattamento piu' favorevole di quello
previsto dal presente Accordo il trattamento concesso agli
investitori di detta altra Parte sara' applicato agli
investitori della Parte Contraente interessata anche per i
rapporti gia' instaurati,
3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente
Articolo non si estendono ai vantaggi ed ai privilegi che
una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di
uno Stato terzo in forza della loro appartenenza ad una
unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una
zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o
sub-regionale, a un Accordo economico multilaterale
internazionale, o in forza di Accordi conclusi al fine di
evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio
transfrontaliero.
Articolo IV
Indennizzo per danni o perdite

1 Se gli investitori di ciascuna delle Parti contraenti
subiscono, sul territorio dell'altra Parte Contraente,
perdite o danni ai loro investimenti per causa di guerre,
di altre forme di conflitto armato, stato di emergenza
conflitti civili o altri eventi simili, la Parte Contraente
nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato
concedo un'indennita' adeguata per riparare le perdite o i
danni, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano
stati provocati da forze governative o da altri soggetti.
L'indennita' liquidata in valuta liberamente convertibile,
liberamente trasferibile e senza ritardi ingiustificati.
2 Gli investitori interessati hanno diritto allo stesso
trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte
Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno
favorevole di quello concesso agli investitori di Stati
terzi.
ARTICOLO V
Nazionalizzazione o esproprio

1 Gli investimenti effettuati nel quadro del presente
Accordo non sono assoggettati ad alcuna misura suscettibile
di limitare a titolo permanenti o temporaneo, il diritto di
proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli
investimenti, fatta salva la legislazione nazionale o
locale in vigore e le disposizioni stabilite dalle
autorita' giurisdizionali competenti,
2 Gli investimenti e le attivita' connesse agli
investimenti degli investitori di una delle Parti
Contraenti non saranno oggetto, de iure o de facto
direttamente o indirettamente, di misure di
nazionalizzazione, di esproprio, di requisizione o di ogni
altra misura analoga, comprese le misure che pregiudicano
le societa' ed i beni controllati dall'investitore nel
territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita'
pubbliche o motivi d'interesse azionale, in questo caso e'
previsto il pagamento immediato, completo ed effettivo di
un'indennita', a condizione che tali misure siano state
adottate su base non discriminatoria e conformemente a
tutte le disposizioni e procedure giuridiche,
3 L'importo adeguato dell'indennita' sara' equivalente
all'effettivo valore commerciale dell'investimento
espropriato immediatamente prima del momento in cui la
decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata
annunciata o resa pubblica.
Qualora vi siano difficolta' per determinate l'effettivo
valore commerciale, sara' determinato sulla base dei
criteri di valutazione riconosciuti a livello
internazionale.
L'indennita' e' calcolata in una valuta convertibile al
tasso di cambio principale, applicabile alla data in cui la
decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata
annunciata o resa pubblica, essa deve includere gli
interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR a
decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio
fino alla data del pagamento, essa potra' essere
Liberamente riscossa e trasferita.
Dal momento della sua determinazione, l'indennita' e'
pagata senza ritardi ingiustificati ed in ogni caso nel
termine di un mese.
4 Se l'oggetto dell'esproprio e' una societa' mista
costituita nel territorio di una delle due Parti
contraenti, l'indennita' che spetta all'investitore di una
Parte Contraente e' calcolata tenuto conto del valore della
partecipazione di quest'ultimo nella societa' mista,
conformemente ai documenti pertinenti e secondo gli stessi
criteri di valutazione previsti al paragrafo 3 del presente
Articolo,
5 I cittadini o le societa' di una delle due Parti
Contraenti che dichiarano aver subito l'esproprio dei loro
investimenti o di una parte, hanno diritto ad un immediato
esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative
competenti dell'altra Parte Contraente, in vista di
verificare se l'esproprio ha avuto effettivamente luogo e,
in tal caso, se l'esproprio e l'eventuale indennita' sono
conformi ai principi del diritto internazionale, nonche'
per decidete su tutte le questioni afferenti,
6 Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non e'
utilizzato in tutto o in parte per le finalita' previste
l'ex-proprietario e il suo/suoi associati hanno diritto di
riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato e'
calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla
base degli stessi criteri di valutazione adottati al
momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3
del presente Articolo.
ARTICOLO VI
Rimpatrio del capitale, utili e reddito

1 Ciascuna Parte Contraente garantisce che tutti i
pagamenti relativi ad un investimento nel suo territorio,
effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente,
possano essere liberamente trasferiti all'interno ed al di
fuori del suo territorio, senza ritardi ingiustificati e
previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali. I
trasferimenti includono, in modo particolare ma non
esclusivamente,

a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso
l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e
l'accrescimento dell'investimento,
b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti
per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed
altri utili,
c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o
dalla liquidazione totale o parziale di un investimento,
d) i fondi per il rimborso dei prestiti ottenuti per
finanziare un investimento e per il pagamento degli
interessi che ne risultano,
e) la retribuzione e le indennita' versate ai cittadini
dell'altra Parte Contraente per il loro lavoro e per i
servizi forniti nel quadro di un investimento effettuato
nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura
e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai
regolamenti nazionali in vigore,
d) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo
IV,

2 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo I precedente
sono adempiuti quando l'investitore ha completato le
procedure previste dalla legislazione della Parte
Contraente nel cui territorio si effettua l'investimento,
3 Fatta salva la portata dell'articolo III del presente
Accordo, le due Parti Contraenti s'impegnano ad applicare
ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente
Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli
investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi,
qualora fosse piu' favorevole,
4 Se, nel caso di gravi problemi inerenti alla bilancia
dei pagamenti, una delle Parti Contraenti fosse obbligata a
limitare a titolo temporaneo il trasferimento di fondi,
queste restrizioni potranno essere applicate agli
investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte
Contraente osserva le raccomandazioni pertinenti adottate
nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale.
Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non
discriminatoria ed in buona fede.
ARTICOLO VII
Surroga

Se una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni ha
concesso una garanzia contro i rischi non commerciali di un
investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul
territorio dell'altra Parte Contraente ed esse hanno
effettuato il pagamento per tale investitore sulla base di
tale garanzia, l'altra Parte Contraente i riconoscera' la
cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte
Contraente Per quanto riguarda il trasferimento del
pagamento alla Parte Contraente o alla sua istituzione in
forza di questa cessione, si applicano le disposizioni
degli Articoli IV V e VI del presente Accordo.
ARTICOLO VIII
Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli IV V VI e VII sono
effettuati senza ritardi ingiustificati e in ogni caso
entro un mese. Tutti i trasferimenti sono effettuati in una
valuta liberamente convertibile al tasso di cambio
principale applicabile alla data in cui investitore ha
richiesto detto trasferimento, ad eccezione delle
disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V,
relative al tasso di cambio applicabile in caso di
nazionalizzazione o di esproprio.
ARTICOLO IX
Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti

1 Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti ,
relativa all'interpretazione ed all'applicazione del
presente Accordo e', per quanto possibile, risolta per
mezzo dl consultazioni e di negoziazioni,
2 Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data
in cui una delle Parti Contraenti ne ha fatto richiesta per
iscritto la controversia non e' risolta, essa sara'
sottoposta a domanda di una delle Parti Contraenti ad un
Tribunale arbitrale ad hoc, conformemente alle disposizioni
del presente Articolo,
3 Il Tribunale Arbitrale sara' costituito come segue
entro un termine di due mesi dalla data di ricezione della
domanda di arbitrato, ciascuna Parte Contraente designa un
membro del Tribunale. Il Presidente e' nominato entro un
termine di tre mesi a decorrere dalla data di designazione
degli altri due membri,
4 Se entro i termini stabiliti al paragrafo 3 del
presente Articolo, nessuna designazione e' stata effettuata
in mancanza di ogni altro accordo ciascuna delle Parti
Contraenti puo' chiedere al Presidente della Corte
internazionale di Giustizia di procedere alla designazione.
Se il Presidente della Corte e' cittadino di una delle
Parti Contraenti o se, per qualsiasi altra ragione, egli
non puo' esercitare questa funzione, il membro della Corte
internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' che non
e' cittadino di una delle parti Contraenti sara' invitato a
procedere alla designazione,
5 Il Tribunale Arbitrale adotta le sue decisioni a
maggioranza dei voti, e le sue decisioni sono vincolanti.
Entrambe le Parti Contraenti sostengono le spese della loro
procedura arbitrale e del loro rappresentante alla udienze.
Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese sono
equamente ripartite fra le Parti Contraenti. Il Tribunale
Arbitrale stabilisce le proprie procedure.
ARTICOLO X
Soluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti
Contraenti

1 Ogni controversia fra una Parte Contraente e
l'investitore dell'altra Parte Contraente relativa ad un
investimento, ivi compresa una controversia concernente
l'ammontare di un indennizzo, e' risolta per quanto
possibile per mezzo di consultazioni e negoziazioni,
2 Se l'investitore ed un organismo dell'una o dell'altra
Parte contraente hanno concluso un accordo d'investimento,
si applica la procedura prevista dall'accordo
d'investimento,
3 Se, come previsto al paragrafo 1 del presente
Articolo, la controversia non e' risolta entro un termine
di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta
formulata per iscritto a tal fine, l'investitore
interessato potra' sottoporre la controversia ad una delle
seguenti istanze,

a) al Tribunale competente della Parte Contraente avente
giurisdizione territoriale,
b) al Tribunale arbitrale ad hoc conformemente al
Regolamento in materia di arbitrato della Commissione
delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale
Internazionale (UNCITRAL), in tal modo la Parte
Contraente di accoglienza s'impegna ad accettare di
sottoporsi a detto arbitrato,
c) al Centro Internazionale per la soluzione delle
controversie relative agli investimenti per la messa in
opera delle procedure d'arbitrato indicate dalla
Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sulla
soluzioni delle controversie relative agli investimenti
tra Stati e cittadini di altri Stati, se, o non appena
le due Parti Contraenti vi hanno aderito,

4 Ai sensi del paragrafo 1 lettera b) del presente
Articolo, l'arbitrato si svolge conformemente alle seguenti
disposizioni
Il Tribunale Arbitrale e' costituito da tre arbitri se
questi ultimi non sono cittadini di una delle due Parti
contraenti essi dovranno avere la nazionalita' di Stati che
intrattengono relazioni diplomatiche con le due Parti
contraenti, designati dal Presidente dell'istituto
Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualita' di
autorita' incaricata della designazione L'Arbitrato si
svolgera' a Stoccolma/Parigi, salvo in caso di accordo
diversa fra le Parti interessate. Nel pronunciare la sua
decisione, il Tribunale Arbitrale applica le disposizioni
del presente Accordo, nonche' i principi del diritto
internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La
decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti
e' eseguita conformemente alle rispettive legislazioni
nazionali ed alle Convenzioni internazionali in materia
alle quali esse hanno aderito,
5 Le Parti Contraenti evitano di negoziare per le vie
diplomatiche qualsiasi questione relativa ad una procedura
di arbitrato o ad una procedura giudiziaria in corso,
fintanto che queste procedure non sono state concluse, come
pure nel caso in cui una delle Parti Contraenti non abbia
rispettato la decisione del Tribunale Arbitrale o del
Tribunale ordinario nei termini previsti dalla decisione o
in un termine da stabilire sulla base delle disposizioni
del diritto internazionale o interno applicabili in questo
caso.
ARTICOLO XI
Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicano
indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche
o consolari fra te Parti Contraenti.
ARTICOLO XII
Applicazione di altre disposizioni

1 Se una questione e' regolamentata sia dal presente
Accordo, sia da un altro accordo internazionale al quale
entrambe le Parti Contraenti aderiscono, o da disposizioni
del diritto internazionale generale le Parti Contraenti ed
i loro investitori beneficiano dell'applicazione delle
disposizioni piu' favorevoli,
2 Se il trattamento concesso da una Parte Contraente
agli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente
alle sue leggi regolamenti o altre disposizioni o secondo
un contratto specifico o un'autorizzazione per
l'investimento, o altri accordi, e' piu' favorevole di
quello previsto dal presente Accordo sara' applicato il
trattamento piu' favorevole,
3 Successivamente alla data in cui l'investimento e'
stato effettuato, ogni modifica significativa della
legislazione della Parte Contraente, che regolamenta
l'investimento direttamente o indirettamente, non sara'
applicata in modo retroattivo e gli investimenti effettuati
nel quadro del presente Accordo saranno di conseguenza
tutelati,
4 Le disposizioni del presente Accordo non limitano
l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a
prevenire l'evasione fiscale e l'elusione,
5 Le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente
s'impegnano a fornire, su richiesta dell'altra Parte
Contraente, ogni informazione utile a tal fine.
ARTICOLO XIII
Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di
ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui ciascuna
Parte Contraente avra' ufficialmente notificato all'altra
l'adempimento delle sue procedure di ratifica.
ARTICOLO XIV
Durata e scadenza

1 Il presente Accordo e' concluso per una durata di 10
(dieci) anni e per un periodo addizionale di cinque anni,
salvo che una dalle Parti Contraenti lo denunci al piu'
tardi un anno prima della sua scadenza,
2 Nel caso di un investimento effettuato prima della
data di scadenza, come previsto al paragrafo 1 del presente
Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII
rimangono in vigore per un periodo addizionale di cinque
anni.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti,
debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno
firmato il presente Accordo.
FATTO A NOUAKCHOTT il 5 aprile 2003. in due esemplari in
lingua francese.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica
Repubblica italiana Islamica di Mauritania
Alfredo Mantica Mohamed Ould Nani
 
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