Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 28 luglio 2004, n. 211 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003. |
| Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso. |
| Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4518): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 25 novembre 2003; Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X; Esaminato dalla III commissione il 3 febbraio 2004 e il 10 marzo 2004; Esaminato in aula e approvato il 1° aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2882): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 aprile 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª; Esaminato dalla 3ª commissione il 19 maggio 2004 e il 16 giugno 2004; Relazione scritta presentata il 18 giugno 2004 (atto n. 2882-A relatore sen. Provera); Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004. |
| ----> Vedere accordo da pag. 4 a pag. 14 <----
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, di seguito denominati le "Parti Contraenti", DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due paesi, in particolare per quanto concerne gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente, PERSUASI che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di questi investimenti basati su accordi internazionali contribuiranno a stimolare i relazioni economiche suscettibili di promuovere la prosperita' delle due Parti Contraenti HANNO CONVENUTO quanto segue
ARTICOLO I Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo
1 Il termine "investimento" designa ogni categoria di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra parte Contraente conformemente alle leggi ed ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e' del quadro giuridico. Fatto salvo quanto precede, sono considerati investimenti, soprattutto ma non esclusivamente, i seguenti elementi
a) i beni mobili ed immobili nonche' ogni altro diritto in rem di proprieta', compresi i diritti reali di garanzia sulla proprieta' di terzi, sempre che possano essere utilizzati ai fin dell'investimento, b) le azioni, le obbligazioni le quote sociali ed altri titoli di credito nonche' i titoli di Stato e i titoli pubblici in generale, c) i crediti finanziari collegati ad un investimento nonche' i redditi che provengono da un capitale e che sono reinvestiti i redditi provenienti da un capitale ed i diritti a tutte le prestazioni aventi un valore economico connessi ad un investimento, d) i diritti di autore, i marchi commerciali, i brevetti, i modelli industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, il know-how, i segreti commerciali, le denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale, e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonche' ogni licenza e concessione conformi alla legge in vigore in materia di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, di estrazione e di sfruttamento delle risorse naturali, f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale.
Qualsiasi modifica della forma giuridica scelta per gli investimenti non pregiudica la loro qualifica di investimento, 2 Il termine "investitore" designa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, associate e filiali estere controllate da tali persone fisiche o giuridiche, 3 Il termine "persona fisica" designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, una persona fisica che possiede la cittadinanza di questo Stato, conformemente alla sua legislazione, 4 Il termine "persona giuridica" designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, qualsiasi organismo avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come gli istituti pubblici, le societa' di persone, di capitali, le fondazioni e le associazioni, a prescindere che si tratti o meno di organismi a responsabilita' limitata, 5 Il termine "redditi" designa tutte le somme prodotte o che saranno prodotte da un investimento, compresi in modo particolare i profitti o gli interessi, i dividendi, le royalties, i compensi per prestazioni tecniche, di assistenza o di altra natura, nonche' qualsiasi pagamento in natura, 6 Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le "zone marine". Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sono le sovranita' delle Parti Contraenti o su cui esse esercitano diritti sovrani o giurisdizionali conformemente al diritto internazionale, 7 L'espressione "accordo d'investimento" indica un accordo che una Parte contraente puo' concludere con un investitore dell'altra Parte Contraente in vista di regolamentare il rapporto specifico concernente l'investimento, 8 L'espressione "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore trattamento esistente fra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita, 9 L'espressione "diritto di accesso" indica il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Continente, fatti salvi i limiti risultanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti, 10 L'espressione "attivita' collegate ad un investimento" indica, fra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la gestione delle attivita' commerciali, l'accesso ai mercati finanziari, la richiesta di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' commerciali, la commercializzazione di beni e servizi l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate di energia, di carburanti e di mezzi di produzione, nonche' la diffusione d'informazioni commerciali. ARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti
1 Ciascuna delle Parti contraenti incoraggia gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire sul suo territorio, 2 Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente non meno favorevole di quello previsto all'Articolo III, paragrafo I, 3 Ciascuna delle Parti Contraenti concede sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente Le Parti Contraenti verificheranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul loro territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente, nonche' dalle societa' ed imprese nel le quali questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun caso sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie, 4 Ciascuna deve Parti Contraenti crea e mantiene sul suo territorio un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun investitore, 5 Le Parti Contraenti non istituiscono alcuna condizione per la realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli investimenti suscettibile di comportare l'accettazione l'imposizione di obblighi connessi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento di beni in loco o ogni condizione analoga, 6 In conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna delle Parti Contraenti concede ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo territorio per un investimento regolamentato dal presente Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali Ciascuna delle Parti Contraenti applichera' il trattamento piu' favorevole alle questioni connesse all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti all'interno del suo territorio, dei cittadini dell'altra Parte Contraente nonche' dei loro famigliari. Le societa' costituite in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta', o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, sono autorizzate a reclutare liberamente i quadri dirigenti ad alto livello a prescindere dalla loro nazionalita', conformemente alle leggi della Parte Contraente di accoglienza. ARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola delle nazione piu' favorita
1 Ciascuna delle Parti Contraenti concede sul proprio territorio agli investimenti effettuati ed ai redditi inerenti degli investitori dell'altra Parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai redditi inerenti dei propri cittadini o di quelli di paesi terzi. Lo stesso trattamento si estende alle attivita' collegate all'investimento, 2 Se, sulla base della legislazione di una delle Parti Contraenti o degli obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, si verifichi una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente beneficerebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte sara' applicato agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' instaurati, 3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si estendono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in forza della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, a un Accordo economico multilaterale internazionale, o in forza di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero. Articolo IV Indennizzo per danni o perdite
1 Se gli investitori di ciascuna delle Parti contraenti subiscono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, perdite o danni ai loro investimenti per causa di guerre, di altre forme di conflitto armato, stato di emergenza conflitti civili o altri eventi simili, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato concedo un'indennita' adeguata per riparare le perdite o i danni, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. L'indennita' liquidata in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza ritardi ingiustificati. 2 Gli investitori interessati hanno diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi. ARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio
1 Gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo non sono assoggettati ad alcuna misura suscettibile di limitare a titolo permanenti o temporaneo, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, fatta salva la legislazione nazionale o locale in vigore e le disposizioni stabilite dalle autorita' giurisdizionali competenti, 2 Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno oggetto, de iure o de facto direttamente o indirettamente, di misure di nazionalizzazione, di esproprio, di requisizione o di ogni altra misura analoga, comprese le misure che pregiudicano le societa' ed i beni controllati dall'investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o motivi d'interesse azionale, in questo caso e' previsto il pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennita', a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria e conformemente a tutte le disposizioni e procedure giuridiche, 3 L'importo adeguato dell'indennita' sara' equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata annunciata o resa pubblica. Qualora vi siano difficolta' per determinate l'effettivo valore commerciale, sara' determinato sulla base dei criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'indennita' e' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio principale, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata annunciata o resa pubblica, essa deve includere gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data del pagamento, essa potra' essere Liberamente riscossa e trasferita. Dal momento della sua determinazione, l'indennita' e' pagata senza ritardi ingiustificati ed in ogni caso nel termine di un mese. 4 Se l'oggetto dell'esproprio e' una societa' mista costituita nel territorio di una delle due Parti contraenti, l'indennita' che spetta all'investitore di una Parte Contraente e' calcolata tenuto conto del valore della partecipazione di quest'ultimo nella societa' mista, conformemente ai documenti pertinenti e secondo gli stessi criteri di valutazione previsti al paragrafo 3 del presente Articolo, 5 I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiarano aver subito l'esproprio dei loro investimenti o di una parte, hanno diritto ad un immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative competenti dell'altra Parte Contraente, in vista di verificare se l'esproprio ha avuto effettivamente luogo e, in tal caso, se l'esproprio e l'eventuale indennita' sono conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' per decidete su tutte le questioni afferenti, 6 Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non e' utilizzato in tutto o in parte per le finalita' previste l'ex-proprietario e il suo/suoi associati hanno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato e' calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo. ARTICOLO VI Rimpatrio del capitale, utili e reddito
1 Ciascuna Parte Contraente garantisce che tutti i pagamenti relativi ad un investimento nel suo territorio, effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno ed al di fuori del suo territorio, senza ritardi ingiustificati e previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti includono, in modo particolare ma non esclusivamente,
a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'accrescimento dell'investimento, b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili, c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento, d) i fondi per il rimborso dei prestiti ottenuti per finanziare un investimento e per il pagamento degli interessi che ne risultano, e) la retribuzione e le indennita' versate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il loro lavoro e per i servizi forniti nel quadro di un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore, d) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV,
2 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo I precedente sono adempiuti quando l'investitore ha completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio si effettua l'investimento, 3 Fatta salva la portata dell'articolo III del presente Accordo, le due Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, qualora fosse piu' favorevole, 4 Se, nel caso di gravi problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti fosse obbligata a limitare a titolo temporaneo il trasferimento di fondi, queste restrizioni potranno essere applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente osserva le raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria ed in buona fede. ARTICOLO VII Surroga
Se una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni ha concesso una garanzia contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell'altra Parte Contraente ed esse hanno effettuato il pagamento per tale investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente i riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua istituzione in forza di questa cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV V e VI del presente Accordo. ARTICOLO VIII Procedure di trasferimento
I trasferimenti di cui agli Articoli IV V VI e VII sono effettuati senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro un mese. Tutti i trasferimenti sono effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio principale applicabile alla data in cui investitore ha richiesto detto trasferimento, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio. ARTICOLO IX Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti
1 Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti , relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo e', per quanto possibile, risolta per mezzo dl consultazioni e di negoziazioni, 2 Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne ha fatto richiesta per iscritto la controversia non e' risolta, essa sara' sottoposta a domanda di una delle Parti Contraenti ad un Tribunale arbitrale ad hoc, conformemente alle disposizioni del presente Articolo, 3 Il Tribunale Arbitrale sara' costituito come segue entro un termine di due mesi dalla data di ricezione della domanda di arbitrato, ciascuna Parte Contraente designa un membro del Tribunale. Il Presidente e' nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri, 4 Se entro i termini stabiliti al paragrafo 3 del presente Articolo, nessuna designazione e' stata effettuata in mancanza di ogni altro accordo ciascuna delle Parti Contraenti puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alla designazione. Se il Presidente della Corte e' cittadino di una delle Parti Contraenti o se, per qualsiasi altra ragione, egli non puo' esercitare questa funzione, il membro della Corte internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' che non e' cittadino di una delle parti Contraenti sara' invitato a procedere alla designazione, 5 Il Tribunale Arbitrale adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti, e le sue decisioni sono vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sostengono le spese della loro procedura arbitrale e del loro rappresentante alla udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese sono equamente ripartite fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilisce le proprie procedure. ARTICOLO X Soluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti
1 Ogni controversia fra una Parte Contraente e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativa ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, e' risolta per quanto possibile per mezzo di consultazioni e negoziazioni, 2 Se l'investitore ed un organismo dell'una o dell'altra Parte contraente hanno concluso un accordo d'investimento, si applica la procedura prevista dall'accordo d'investimento, 3 Se, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, la controversia non e' risolta entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta formulata per iscritto a tal fine, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia ad una delle seguenti istanze,
a) al Tribunale competente della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale, b) al Tribunale arbitrale ad hoc conformemente al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), in tal modo la Parte Contraente di accoglienza s'impegna ad accettare di sottoporsi a detto arbitrato, c) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per la messa in opera delle procedure d'arbitrato indicate dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sulla soluzioni delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, se, o non appena le due Parti Contraenti vi hanno aderito,
4 Ai sensi del paragrafo 1 lettera b) del presente Articolo, l'arbitrato si svolge conformemente alle seguenti disposizioni Il Tribunale Arbitrale e' costituito da tre arbitri se questi ultimi non sono cittadini di una delle due Parti contraenti essi dovranno avere la nazionalita' di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con le due Parti contraenti, designati dal Presidente dell'istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualita' di autorita' incaricata della designazione L'Arbitrato si svolgera' a Stoccolma/Parigi, salvo in caso di accordo diversa fra le Parti interessate. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applica le disposizioni del presente Accordo, nonche' i principi del diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti e' eseguita conformemente alle rispettive legislazioni nazionali ed alle Convenzioni internazionali in materia alle quali esse hanno aderito, 5 Le Parti Contraenti evitano di negoziare per le vie diplomatiche qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria in corso, fintanto che queste procedure non sono state concluse, come pure nel caso in cui una delle Parti Contraenti non abbia rispettato la decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nei termini previsti dalla decisione o in un termine da stabilire sulla base delle disposizioni del diritto internazionale o interno applicabili in questo caso. ARTICOLO XI Relazioni fra i Governi
Le disposizioni del presente Accordo si applicano indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari fra te Parti Contraenti. ARTICOLO XII Applicazione di altre disposizioni
1 Se una questione e' regolamentata sia dal presente Accordo, sia da un altro accordo internazionale al quale entrambe le Parti Contraenti aderiscono, o da disposizioni del diritto internazionale generale le Parti Contraenti ed i loro investitori beneficiano dell'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli, 2 Se il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente alle sue leggi regolamenti o altre disposizioni o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione per l'investimento, o altri accordi, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo sara' applicato il trattamento piu' favorevole, 3 Successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, ogni modifica significativa della legislazione della Parte Contraente, che regolamenta l'investimento direttamente o indirettamente, non sara' applicata in modo retroattivo e gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo saranno di conseguenza tutelati, 4 Le disposizioni del presente Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione, 5 Le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire, su richiesta dell'altra Parte Contraente, ogni informazione utile a tal fine. ARTICOLO XIII Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui ciascuna Parte Contraente avra' ufficialmente notificato all'altra l'adempimento delle sue procedure di ratifica. ARTICOLO XIV Durata e scadenza
1 Il presente Accordo e' concluso per una durata di 10 (dieci) anni e per un periodo addizionale di cinque anni, salvo che una dalle Parti Contraenti lo denunci al piu' tardi un anno prima della sua scadenza, 2 Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII rimangono in vigore per un periodo addizionale di cinque anni. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. FATTO A NOUAKCHOTT il 5 aprile 2003. in due esemplari in lingua francese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Islamica di Mauritania Alfredo Mantica Mohamed Ould Nani |
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